Decreto cautelare 17 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 10 marzo 2026
Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 20/04/2026, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02481/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2026, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Citta' di Caserta Ufficio Amministrativo Servizio Politiche Sociali, non costituita in giudizio;
Azienda Speciale Consortile “Distretto Regio di Caserta C01”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa tutela cautelare,
del provvedimento prot. n. 190 del 26.1.2026 notificato a mezzo pec in data 26.1.2026 dal Distretto Regio di Caserta C01, recante ordine di cessazione immediata di Attività, del provvedimento prot. n. 312 del 5.2.2026, recante riscontro a istanza di voltura dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività della ricorrente, del verbale del Comando Carabinieri per la Tutele della Salute – N.A.S. di Caserta del 16.1.2026 e di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della Struttura ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Speciale Consortile “Distretto Regio di Caserta C01”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. ID LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che risulta che il provvedimento impugnato è stato ritirato dall’amministrazione a seguito del rilascio alla ricorrente dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività in contestazione;
Ritenuto che ciò determini l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto che in ragione della particolarità della fattispecie le spese di giudizio possano essere interamente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO UD, Presidente
ID LI, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID LI | NO UD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.