CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1995/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
ZITELLI MARA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17454/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259056090618000 IRES-ALTRO
- PIGNORAMENTO PT n. 09784202500058158001 IRES-ALTRO 2008
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 097 2025 9056090618 000 notificata il 15.09.2025 con la quale l'agente della riscossione chiede il pagamento di € 23.424,89 relativi a n. 5 cartelle insolute emesse a titolo di IVA e Ires 2008 e 2009 e diritti annuali alla Camera di Commercio per le annualità 2010, 2011 e 2012.
Con il medesimo ricorso il ricorrente impugna anche il conseguenziale atto di pignoramento presso terzi n.
09784202500058158001, notificato in data 29.10.2025.
Come primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem lamentando la reiterazione di una precedente intimazione contenente i medesimi atti, ritualmente impugnata ed annullata con sentenza della CGT di primo gradi di Roma n. 12098/25 del 15/09/2025.
Come ulteriore motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce l'illegittima riscossione nei confronti del socio per debiti della società estinta senza il preventivo accertamento dell'obbligazione tributaria.
Per ultimo il ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti portati in riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
Motivi della decisione
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
La Corte richiama il contenuto della citata sentenza 12098/25 del 15/09/2025, condividendone il contenuto, con particolare riguardo alla eccezione di parte ricorrente relativa alla mancata notifica al socio, odierno ricorrente, di un autonomo avviso di accertamento avente ad oggetto i debiti della società peraltro attualmente estinta.
Sul punto la Corte osserva che, nel caso che ci occupa, “l'Ufficio non ha proceduto mediante contestazione di responsabilità nei confronti dei singoli ex soci attraverso la notifica per ciascuno di un autonomo avviso di accertamento, limitandosi invece, attraverso un'operazione illegittima e meritevole di censura, a trasferire indistintamente a tutti gli ex soci il medesimo debito della cessata Società mediante notifica appunto di avvisi di intimazione personali” ed atti esattivi “costituenti peraltro il primo atto impositivo ricevuto dai contribuenti e portanti quali atti sottesi, ruoli in precedenza notificati soltanto ed esclusivamente alla Società poi cessata”.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con annullamento della intimazione di pagamento n. 097 2025
9056090618 e del pignoramento presso terzi n. 09784202500058158001.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'ADER alle spese del giudizio nella misura di € 3.000,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT. Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il Relatore Il Presidente
ND Centi GU NE
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
ZITELLI MARA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17454/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259056090618000 IRES-ALTRO
- PIGNORAMENTO PT n. 09784202500058158001 IRES-ALTRO 2008
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 097 2025 9056090618 000 notificata il 15.09.2025 con la quale l'agente della riscossione chiede il pagamento di € 23.424,89 relativi a n. 5 cartelle insolute emesse a titolo di IVA e Ires 2008 e 2009 e diritti annuali alla Camera di Commercio per le annualità 2010, 2011 e 2012.
Con il medesimo ricorso il ricorrente impugna anche il conseguenziale atto di pignoramento presso terzi n.
09784202500058158001, notificato in data 29.10.2025.
Come primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem lamentando la reiterazione di una precedente intimazione contenente i medesimi atti, ritualmente impugnata ed annullata con sentenza della CGT di primo gradi di Roma n. 12098/25 del 15/09/2025.
Come ulteriore motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce l'illegittima riscossione nei confronti del socio per debiti della società estinta senza il preventivo accertamento dell'obbligazione tributaria.
Per ultimo il ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti portati in riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
Motivi della decisione
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
La Corte richiama il contenuto della citata sentenza 12098/25 del 15/09/2025, condividendone il contenuto, con particolare riguardo alla eccezione di parte ricorrente relativa alla mancata notifica al socio, odierno ricorrente, di un autonomo avviso di accertamento avente ad oggetto i debiti della società peraltro attualmente estinta.
Sul punto la Corte osserva che, nel caso che ci occupa, “l'Ufficio non ha proceduto mediante contestazione di responsabilità nei confronti dei singoli ex soci attraverso la notifica per ciascuno di un autonomo avviso di accertamento, limitandosi invece, attraverso un'operazione illegittima e meritevole di censura, a trasferire indistintamente a tutti gli ex soci il medesimo debito della cessata Società mediante notifica appunto di avvisi di intimazione personali” ed atti esattivi “costituenti peraltro il primo atto impositivo ricevuto dai contribuenti e portanti quali atti sottesi, ruoli in precedenza notificati soltanto ed esclusivamente alla Società poi cessata”.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con annullamento della intimazione di pagamento n. 097 2025
9056090618 e del pignoramento presso terzi n. 09784202500058158001.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'ADER alle spese del giudizio nella misura di € 3.000,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT. Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il Relatore Il Presidente
ND Centi GU NE