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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
TE ha pronunziato all'udienza del 7.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3944 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. SC Fiore;
Ricorrente
E
-, in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SC LL;
Resistente
OGGETTO: assegno mensile L. 118/1971.
*******
Con ricorso depositato il 18.3.2025 ha premesso di aver Parte_1 ottenuto, con decreto di omologa del 10.2.2023, il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ha tuttavia lamentato di aver ottenuto la liquidazione della prestazione limitatamente a quanto maturato a partire dal mese di maggio 2024. Dunque, ha domandato al Tribunale di Bari la condanna dell' alla CP_1 corresponsione della somma dovuta a titolo di arretrati per il periodo da gennaio ad aprile 2024, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Costituitosi con memoria difensiva depositata in data 8.10.2025, l' ha CP_1 contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, sostenendo di aver riscontrato la carenza del requisito reddituale per gli anni 2021, 2022 e 2023. Ha inoltre precisato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione, per l'anno
2024, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione del modello AP93.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, in materia di invalidità civile, grava sull'assistibile fornire la prova della sussistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto alla prestazione invocata, sicchè quanto dedotto dall' in occasione della propria CP_1 costituzione in giudizio ha rappresentato una mera difesa, non soggetta alle preclusioni ed alle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.
Ciò posto, secondo il principio espresso dall'art. 11 della legge 24 dicembre
1993 n. 537, attuato dalle norme del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, nel procedimento in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo occorre distinguere la fase di accertamento sanitario - che riconosce al soggetto lo status di invalido - dalla fase concessoria, qualora il grado di invalidità superi la soglia prevista per il diritto ad una provvidenza economica.
Tale distinzione comporta che le vicende della fase sanitaria siano distinte da quelle relative alla verifica dei requisiti socio-economici.
Con messaggio n. 1487 del 4 aprile 2017, l' ha dettato dei chiarimenti in CP_1 merito alle modalità di ripristino delle prestazioni economiche assistenziali a
Pag. 2 di 6 seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venir meno del requisito economico.
In caso di reiezione della domanda di prestazione d'invalidità civile, per mancanza dei requisiti socio-economici, qualora l'interessato ritenga che esso si sia perfezionato, potrà presentare un'istanza di riesame tramite l'invio del modello AP93.
La domanda sarà accolta, proprio con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione del suddetto modello.
In caso di revoca della prestazione economica a causa della sopravvenuta perdita del requisito socio-economico (ad esempio per permanenza all'estero per più di anno dalla sospensione della prestazione ai sensi del messaggio n. 20966/2013), qualora successivamente l'interessato ritenga di essere tornato titolare dei requisiti socio-economici che permettono la liquidazione della prestazione economica, dovrà presentare una domanda di ripristino della prestazione economica mediante l'invio del modello AP93, allegando il verbale sanitario in corso di validità.
Anche in tal caso non sarà dunque necessario riattivare tutta la procedura di accertamento sanitario e la domanda verrà accolta, se sussistano i requisiti socio-economici, con conseguente liquidazione della prestazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione del modello AP93 (come da messaggio n. 15972/2013).
In caso di sospensione della prestazione economica a causa della perdita provvisoria del requisito socio-economico (ad esempio ricovero dell'interessato, venir meno della frequenza, superamento dei limiti di reddito per liquidazione di arretrati), l'interessato, nel momento in cui ritiene che i suddetti requisiti siano nuovamente perfezionati, potrà presentare una domanda di ricostituzione senza dover riattivare l'intera procedura di accertamento del requisito sanitario.
Pag. 3 di 6 Ciò posto, essendo incontestato che la prestazione non è stata erogata per avvenuto superamento del requisito reddituale, il profilo controverso tra le parti riguarda la decorrenza del beneficio, a seguito della presentazione della domanda di ripristino.
In particolare, l' ha posto in evidenza come la prestazione potesse CP_1 essere riattivata solo per il periodo successivo alla domanda di ripristino e tale ricostruzione giuridica deve essere condivisa (cfr. Cass. 23359/2021).
In particolare, depone in tal senso la previsione di cui all'art. 10, co. 6, D.L.
76/2013 si prevede che la disposizione del settimo comma dell'articolo 14- septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5 (“il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”), si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della nuova norma, <limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati>>.
Orbene, tali riferimenti normativi inducono a ritenere che il ripristino – per cui
è causa – produca i propri effetti esclusivamente ex nunc, ossia con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza, non potendosi invece attribuire alcuna somma per il periodo anteriore in cui, pur a fronte della sussistenza del requisito reddituale, la parte interessata sia rimasta inerte.
Diversamente opinando, la tesi della retroattività renderebbe superflua la stessa necessità di presentazione dell'apposita domanda di ripristino e,
Pag. 4 di 6 parallelamente, finirebbe con l'assegnare determinati benefici a soggetti che abbiano dimostrato di non averne interesse.
Soltanto in questo modo, come si legge nel messaggio n. 15972/2013, CP_1 viene rispettato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale la domanda amministrativa viene considerata quale requisito concorrente, insieme a quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto.
Non a caso, proprio dalla domanda di ripristino decorre lo spatium deliberandi di gg. 120 che rileva anche ai fini della decorrenza degli interessi.
In senso conforme, peraltro, si è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità, osservando che “la tesi che considera necessaria e sufficiente la sola domanda amministrativa iniziale poggia sul presupposto, sguarnito di un solido supporto normativo, che tale domanda dia l'avvio a un procedimento destinato a perpetuarsi per un tempo indefinito, anche quando la domanda sia respinta per la carenza dei requisiti socioeconomici e a tale provvedimento l'interessato abbia prestato acquiescenza … a tale riguardo, questa Corte ha rimarcato che, quando i requisiti prescritti dalla legge maturino in data successiva alla presentazione dell'iniziale domanda,
<<viene in rilievo una fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto a < i>
quella precedentemente valutata, che richiede un atto di impulso in sede amministrativa … >> … Da tale premessa discende che "il beneficio assistenziale, ricorrendo tutti i presupposti costitutivi, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e l'istanza medesima vale, al pari delle altre condizioni richieste dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione"
(ordinanza n. 23359 del 2021, cit.)” (Cass. civ., Sez. lav., 29/12/2023, n.
36508).
La condotta posta in essere dall' , pertanto, non può essere censurata ed CP_1 il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Pag. 5 di 6 Quanto, infine, alle spese del giudizio, in assenza della produzione di dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le stesse devono essere – in ogni caso – integralmente compensate, in ragione della complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3944 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promossa da contro l' , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 7.11.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria TE
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
TE ha pronunziato all'udienza del 7.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3944 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. SC Fiore;
Ricorrente
E
-, in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SC LL;
Resistente
OGGETTO: assegno mensile L. 118/1971.
*******
Con ricorso depositato il 18.3.2025 ha premesso di aver Parte_1 ottenuto, con decreto di omologa del 10.2.2023, il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ha tuttavia lamentato di aver ottenuto la liquidazione della prestazione limitatamente a quanto maturato a partire dal mese di maggio 2024. Dunque, ha domandato al Tribunale di Bari la condanna dell' alla CP_1 corresponsione della somma dovuta a titolo di arretrati per il periodo da gennaio ad aprile 2024, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Costituitosi con memoria difensiva depositata in data 8.10.2025, l' ha CP_1 contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, sostenendo di aver riscontrato la carenza del requisito reddituale per gli anni 2021, 2022 e 2023. Ha inoltre precisato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione, per l'anno
2024, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione del modello AP93.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, in materia di invalidità civile, grava sull'assistibile fornire la prova della sussistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto alla prestazione invocata, sicchè quanto dedotto dall' in occasione della propria CP_1 costituzione in giudizio ha rappresentato una mera difesa, non soggetta alle preclusioni ed alle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.
Ciò posto, secondo il principio espresso dall'art. 11 della legge 24 dicembre
1993 n. 537, attuato dalle norme del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, nel procedimento in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo occorre distinguere la fase di accertamento sanitario - che riconosce al soggetto lo status di invalido - dalla fase concessoria, qualora il grado di invalidità superi la soglia prevista per il diritto ad una provvidenza economica.
Tale distinzione comporta che le vicende della fase sanitaria siano distinte da quelle relative alla verifica dei requisiti socio-economici.
Con messaggio n. 1487 del 4 aprile 2017, l' ha dettato dei chiarimenti in CP_1 merito alle modalità di ripristino delle prestazioni economiche assistenziali a
Pag. 2 di 6 seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venir meno del requisito economico.
In caso di reiezione della domanda di prestazione d'invalidità civile, per mancanza dei requisiti socio-economici, qualora l'interessato ritenga che esso si sia perfezionato, potrà presentare un'istanza di riesame tramite l'invio del modello AP93.
La domanda sarà accolta, proprio con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione del suddetto modello.
In caso di revoca della prestazione economica a causa della sopravvenuta perdita del requisito socio-economico (ad esempio per permanenza all'estero per più di anno dalla sospensione della prestazione ai sensi del messaggio n. 20966/2013), qualora successivamente l'interessato ritenga di essere tornato titolare dei requisiti socio-economici che permettono la liquidazione della prestazione economica, dovrà presentare una domanda di ripristino della prestazione economica mediante l'invio del modello AP93, allegando il verbale sanitario in corso di validità.
Anche in tal caso non sarà dunque necessario riattivare tutta la procedura di accertamento sanitario e la domanda verrà accolta, se sussistano i requisiti socio-economici, con conseguente liquidazione della prestazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione del modello AP93 (come da messaggio n. 15972/2013).
In caso di sospensione della prestazione economica a causa della perdita provvisoria del requisito socio-economico (ad esempio ricovero dell'interessato, venir meno della frequenza, superamento dei limiti di reddito per liquidazione di arretrati), l'interessato, nel momento in cui ritiene che i suddetti requisiti siano nuovamente perfezionati, potrà presentare una domanda di ricostituzione senza dover riattivare l'intera procedura di accertamento del requisito sanitario.
Pag. 3 di 6 Ciò posto, essendo incontestato che la prestazione non è stata erogata per avvenuto superamento del requisito reddituale, il profilo controverso tra le parti riguarda la decorrenza del beneficio, a seguito della presentazione della domanda di ripristino.
In particolare, l' ha posto in evidenza come la prestazione potesse CP_1 essere riattivata solo per il periodo successivo alla domanda di ripristino e tale ricostruzione giuridica deve essere condivisa (cfr. Cass. 23359/2021).
In particolare, depone in tal senso la previsione di cui all'art. 10, co. 6, D.L.
76/2013 si prevede che la disposizione del settimo comma dell'articolo 14- septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5 (“il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”), si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della nuova norma, <limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati>>.
Orbene, tali riferimenti normativi inducono a ritenere che il ripristino – per cui
è causa – produca i propri effetti esclusivamente ex nunc, ossia con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza, non potendosi invece attribuire alcuna somma per il periodo anteriore in cui, pur a fronte della sussistenza del requisito reddituale, la parte interessata sia rimasta inerte.
Diversamente opinando, la tesi della retroattività renderebbe superflua la stessa necessità di presentazione dell'apposita domanda di ripristino e,
Pag. 4 di 6 parallelamente, finirebbe con l'assegnare determinati benefici a soggetti che abbiano dimostrato di non averne interesse.
Soltanto in questo modo, come si legge nel messaggio n. 15972/2013, CP_1 viene rispettato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale la domanda amministrativa viene considerata quale requisito concorrente, insieme a quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto.
Non a caso, proprio dalla domanda di ripristino decorre lo spatium deliberandi di gg. 120 che rileva anche ai fini della decorrenza degli interessi.
In senso conforme, peraltro, si è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità, osservando che “la tesi che considera necessaria e sufficiente la sola domanda amministrativa iniziale poggia sul presupposto, sguarnito di un solido supporto normativo, che tale domanda dia l'avvio a un procedimento destinato a perpetuarsi per un tempo indefinito, anche quando la domanda sia respinta per la carenza dei requisiti socioeconomici e a tale provvedimento l'interessato abbia prestato acquiescenza … a tale riguardo, questa Corte ha rimarcato che, quando i requisiti prescritti dalla legge maturino in data successiva alla presentazione dell'iniziale domanda,
<<viene in rilievo una fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto a < i>
quella precedentemente valutata, che richiede un atto di impulso in sede amministrativa … >> … Da tale premessa discende che "il beneficio assistenziale, ricorrendo tutti i presupposti costitutivi, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e l'istanza medesima vale, al pari delle altre condizioni richieste dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione"
(ordinanza n. 23359 del 2021, cit.)” (Cass. civ., Sez. lav., 29/12/2023, n.
36508).
La condotta posta in essere dall' , pertanto, non può essere censurata ed CP_1 il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Pag. 5 di 6 Quanto, infine, alle spese del giudizio, in assenza della produzione di dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le stesse devono essere – in ogni caso – integralmente compensate, in ragione della complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3944 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promossa da contro l' , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 7.11.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria TE
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