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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/05/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4950/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4950/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. STASI CARLO, elettivamente domiciliato in Via C.F._2
Zanardelli, 115 73100 Lecce presso il difensore avv. STASI CARLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLIMENO Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA XXIV MAGGIO, 3 CUTROFIANO presso il difensore avv. POLIMENO DAVIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 06/04/21 e , nella loro qualità Parte_1 Parte_2 di soci della hanno convenuto la odierna società innanzi al Tribunale di Bari – Parte_3
Sezione Specializzata per le imprese, al fine di “1) dichiarare nulla e/o in subordine annullare la delibera 9/1/21 della assemblea sociale di di aumento di capitale per le ragioni di Parte_3 cui in narrativa;
2) dichiarare nulle e/o annullabili ed annullare, per le ragioni indicate in narrativa, le delibere di approvazione dei bilanci degli esercizi al 31/12/16, 31/12/17 e 31/12/19; 3) condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio.” Si costituiva la società, la quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione perchè privo di firma digitale: a suo dire nella relata di notificazione inviata a mezzo pec unitamente all'atto di citazione, si attesta che “l'allegato atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Specializzata per le Imprese, firmato digitalmente, e relativo mandato, firmato digitalmente, sono copie per immagine conformi agli originali da cui sono stati estratti”; tuttavia, proprio dalla disamina dell'atto emerge, ictu oculi, l'assenza di qualsivoglia estensione del file in formato CAdES, PAdES o XAdES tipici dei files sottoscritti con firma digitale, risultando esistente solo una sigla a penna. Nel merito eccepiva che la delibera di aumento del capitale sociale senza l'assistenza notarile non determina alcuna invalidità della delibera stessa. Aggiungeva che il mancato versamento delle quote residue sottoscritte in sede di atto costitutivo e non ancora versate da parte dei soci e Pt_1 Parte_2
nonostante la decisione sul punto da parte della assemblea costituisce motivo di esclusione dei
[...] soci inadempienti, come agevolmente ricavabile dalle norme in subiecta materia e, segnatamente dall'art. 8 dello statuto societario de quo. Pertanto formulava domanda riconvenzionale in tal senso.
La causa era istruita documentalmente e passava in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. L'eccezione di nullità è palesemente infondata, se non altro per il conseguimento dello scopo cui era destinato.
La impugnativa della delibera di aumento di capitale (che disponeva anche il saldo del versamento del capitale iniziale) è fondata, non tanto perchè non adottata né per atto pubblico né nella forma di verbale redatto da notaio (configurando ipotesi di nullità soltanto la mancata stipulazione dell'atto costitutivo nelle forme dell'atto pubblico - art. 2332 richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2463 comma 3 - e la mancanza del verbale - art. 2379 comma 1); quanto piuttosto per la mancata adozione delle misure di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale, essendo pacifico che al momento dell'assemblea in discussione vi erano perdite pari a nove volte il capitale iniziale di € 10.000,00. Non a caso nell'assemblea in oggetto proprio le parti attrici hanno chiesto che si deliberasse lo scioglimento e la liquidazione della società.
Non si è verificata la causa l'esclusione dalla società, come preteso con la domanda riconvenzionale.
In primo luogo non è stato documentato che l'amministratore della società abbia effettivamente richiesto ai soci il versamento delle somme ancora dovute sul capitale originariamente sottoscritto in sede di costituzione di società, come previsto dall'atto costitutivo della società. In secondo luogo non risulta, e non è provato, che l'amministratore, giusta atto costitutivo, abbia fissato un termine ai singoli soci per l'adempimento di tale obbligazione. Né il mancato pagamento in oggetto sembra compreso tra le cause di esclusione dei soci da essi stessi pattuite alla costituzione.
Neppure possono rilevare, perché dedotti tardivamente ed irritualmente dalla convenuta,, gli ulteriori comportamenti gravemente omissivi posti in essere dal ed affatto rispondenti alla sua qualità di Pt_1 Part socio della , ovvero il mancato deposito del proprio documento di identità in corso di validità presso l'Istituto Bancario Banca Popolare di Bari, nonché il decreto ingiuntivo 2321/17 dallo stesso Part proposto e integralmente rigettato in sede di opposizione della , con sentenza emessa dal Tribunale di Lecce – dott.ssa Perrone in data 17/02/22 Quanto alla approvazione dei bilanci, si contestano in sintesi:
a) Approvazione cumulativa di bilanci di sei esercizi, tutti in grave perdita;
pagina 2 di 3 b) Il verbale dà atto che si tratta di seconda convocazione non essendovi alcuna prova della prima, mentre la sede della riunione è indicata nello studio del dott. ove è sita la sede legale Pt_1 della società, senza informare preventivamente “il padrone di casa”; c) I bilanci non sono stati redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore: in particolare, quanto al bilancio 2016 i deducenti hanno espressamente richiesto in assemblea che venissero fornite spiegazioni e delucidazioni sui premi dei fornitori e Mircogel, indicati in bilancio, e quanto al “conto Persona_1 anticipazioni dell'amministratore”; le richieste di spiegazioni, sul punto, sono state totalmente disattese dall'amministratore sicchè risulterebbe evidente il difetto di chiarezza e precisione del documento bilancio approvato;
quanto al bilancio al 31/12/2017 i soci attori hanno richiesto delucidazioni quanto alla eventuale stipula da parte della compagine di contratti di avvalimento, già autorizzati in sede di delibera assembleare del 2017, per un corrispettivo di euro 3.000,00 cadauno, ed hanno chiesto se, effettivamente, tali contratti fossero stati sottoscritti e le eventuali fatture emesse, mentre l'amministratore si è rifiutato di fornire informazioni sul punto;
quanto infine al bilancio al 31/12/2019 la richiesta di chiarimenti quanto alle ragioni dell'incremento dei costi per il personale, rispetto a quelli sostenuti nell'esercizio successivo, nonostante una perdita rilevante accusata nel corso dell'esercizio, è rimasta senza riscontro e senza chiarimento. Ebbene, mentre i primi due rilievi non appaiono rilevanti se non sul piano puramente formale o della evidenziazione di consistenti perdite, e non hanno dato adito, peraltro, a rilievi in sede di discussione, il terzo profilo non può essere accolto a causa della genericità del suo assunto. Essa poteva essere superata con una relazione di parte che analizzasse in modo tecnico il complesso dei bilanci e dei suoi allegati mentre non costituisce elemento dirimente il rifiuto dell'amministratore di fornire spiegazioni in assemblea.
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 5.261,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra comanda istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) accoglie la domanda principale, per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara nulla la delibera di aumento di capitale adottata dall'assemblea il 9.1.2021; b) rigetta ogni altra domanda;
c) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 5261,00 per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP.
Bari, 12 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Rana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4950/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. STASI CARLO, elettivamente domiciliato in Via C.F._2
Zanardelli, 115 73100 Lecce presso il difensore avv. STASI CARLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLIMENO Controparte_1 P.IVA_1
DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA XXIV MAGGIO, 3 CUTROFIANO presso il difensore avv. POLIMENO DAVIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 06/04/21 e , nella loro qualità Parte_1 Parte_2 di soci della hanno convenuto la odierna società innanzi al Tribunale di Bari – Parte_3
Sezione Specializzata per le imprese, al fine di “1) dichiarare nulla e/o in subordine annullare la delibera 9/1/21 della assemblea sociale di di aumento di capitale per le ragioni di Parte_3 cui in narrativa;
2) dichiarare nulle e/o annullabili ed annullare, per le ragioni indicate in narrativa, le delibere di approvazione dei bilanci degli esercizi al 31/12/16, 31/12/17 e 31/12/19; 3) condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio.” Si costituiva la società, la quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione perchè privo di firma digitale: a suo dire nella relata di notificazione inviata a mezzo pec unitamente all'atto di citazione, si attesta che “l'allegato atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Specializzata per le Imprese, firmato digitalmente, e relativo mandato, firmato digitalmente, sono copie per immagine conformi agli originali da cui sono stati estratti”; tuttavia, proprio dalla disamina dell'atto emerge, ictu oculi, l'assenza di qualsivoglia estensione del file in formato CAdES, PAdES o XAdES tipici dei files sottoscritti con firma digitale, risultando esistente solo una sigla a penna. Nel merito eccepiva che la delibera di aumento del capitale sociale senza l'assistenza notarile non determina alcuna invalidità della delibera stessa. Aggiungeva che il mancato versamento delle quote residue sottoscritte in sede di atto costitutivo e non ancora versate da parte dei soci e Pt_1 Parte_2
nonostante la decisione sul punto da parte della assemblea costituisce motivo di esclusione dei
[...] soci inadempienti, come agevolmente ricavabile dalle norme in subiecta materia e, segnatamente dall'art. 8 dello statuto societario de quo. Pertanto formulava domanda riconvenzionale in tal senso.
La causa era istruita documentalmente e passava in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. L'eccezione di nullità è palesemente infondata, se non altro per il conseguimento dello scopo cui era destinato.
La impugnativa della delibera di aumento di capitale (che disponeva anche il saldo del versamento del capitale iniziale) è fondata, non tanto perchè non adottata né per atto pubblico né nella forma di verbale redatto da notaio (configurando ipotesi di nullità soltanto la mancata stipulazione dell'atto costitutivo nelle forme dell'atto pubblico - art. 2332 richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2463 comma 3 - e la mancanza del verbale - art. 2379 comma 1); quanto piuttosto per la mancata adozione delle misure di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale, essendo pacifico che al momento dell'assemblea in discussione vi erano perdite pari a nove volte il capitale iniziale di € 10.000,00. Non a caso nell'assemblea in oggetto proprio le parti attrici hanno chiesto che si deliberasse lo scioglimento e la liquidazione della società.
Non si è verificata la causa l'esclusione dalla società, come preteso con la domanda riconvenzionale.
In primo luogo non è stato documentato che l'amministratore della società abbia effettivamente richiesto ai soci il versamento delle somme ancora dovute sul capitale originariamente sottoscritto in sede di costituzione di società, come previsto dall'atto costitutivo della società. In secondo luogo non risulta, e non è provato, che l'amministratore, giusta atto costitutivo, abbia fissato un termine ai singoli soci per l'adempimento di tale obbligazione. Né il mancato pagamento in oggetto sembra compreso tra le cause di esclusione dei soci da essi stessi pattuite alla costituzione.
Neppure possono rilevare, perché dedotti tardivamente ed irritualmente dalla convenuta,, gli ulteriori comportamenti gravemente omissivi posti in essere dal ed affatto rispondenti alla sua qualità di Pt_1 Part socio della , ovvero il mancato deposito del proprio documento di identità in corso di validità presso l'Istituto Bancario Banca Popolare di Bari, nonché il decreto ingiuntivo 2321/17 dallo stesso Part proposto e integralmente rigettato in sede di opposizione della , con sentenza emessa dal Tribunale di Lecce – dott.ssa Perrone in data 17/02/22 Quanto alla approvazione dei bilanci, si contestano in sintesi:
a) Approvazione cumulativa di bilanci di sei esercizi, tutti in grave perdita;
pagina 2 di 3 b) Il verbale dà atto che si tratta di seconda convocazione non essendovi alcuna prova della prima, mentre la sede della riunione è indicata nello studio del dott. ove è sita la sede legale Pt_1 della società, senza informare preventivamente “il padrone di casa”; c) I bilanci non sono stati redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore: in particolare, quanto al bilancio 2016 i deducenti hanno espressamente richiesto in assemblea che venissero fornite spiegazioni e delucidazioni sui premi dei fornitori e Mircogel, indicati in bilancio, e quanto al “conto Persona_1 anticipazioni dell'amministratore”; le richieste di spiegazioni, sul punto, sono state totalmente disattese dall'amministratore sicchè risulterebbe evidente il difetto di chiarezza e precisione del documento bilancio approvato;
quanto al bilancio al 31/12/2017 i soci attori hanno richiesto delucidazioni quanto alla eventuale stipula da parte della compagine di contratti di avvalimento, già autorizzati in sede di delibera assembleare del 2017, per un corrispettivo di euro 3.000,00 cadauno, ed hanno chiesto se, effettivamente, tali contratti fossero stati sottoscritti e le eventuali fatture emesse, mentre l'amministratore si è rifiutato di fornire informazioni sul punto;
quanto infine al bilancio al 31/12/2019 la richiesta di chiarimenti quanto alle ragioni dell'incremento dei costi per il personale, rispetto a quelli sostenuti nell'esercizio successivo, nonostante una perdita rilevante accusata nel corso dell'esercizio, è rimasta senza riscontro e senza chiarimento. Ebbene, mentre i primi due rilievi non appaiono rilevanti se non sul piano puramente formale o della evidenziazione di consistenti perdite, e non hanno dato adito, peraltro, a rilievi in sede di discussione, il terzo profilo non può essere accolto a causa della genericità del suo assunto. Essa poteva essere superata con una relazione di parte che analizzasse in modo tecnico il complesso dei bilanci e dei suoi allegati mentre non costituisce elemento dirimente il rifiuto dell'amministratore di fornire spiegazioni in assemblea.
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 5.261,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra comanda istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) accoglie la domanda principale, per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara nulla la delibera di aumento di capitale adottata dall'assemblea il 9.1.2021; b) rigetta ogni altra domanda;
c) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 5261,00 per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP.
Bari, 12 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Rana
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