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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 978/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5637/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240011690166802 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n.5637/2025 Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa propone ricorso contro il Comune di Messina e l'Ag.entrate - Riscossione - Messina avverso la Cartella di
Pagamento n. 29520240011690166802 IMU 2015.
Eccepisce:
- la nullità della Cartella di Pagamento oggetto del presente giudizio, nonché del ruolo alla stessa sotteso, per difetto di sottoscrizione del ruolo impugnato e di attribuzione in sede di firma, per violazione dell'art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/1973;
- la nullità della Cartella di Pagamento oggetto del presente giudizio per vizi afferenti alla validità dei ruoli;
- la nullità della Cartella di Pagamento impugnata per difetto assoluto di motivazione, ex art. 21-septies,
Legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, o, in ogni caso, l'annullabilità della Cartella di Pagamento impugnata, ex art. 21octies, Legge 7 agosto 1990, 241, per violazione di legge, in particolare, degli artt. 3, Legge 7 agosto 1990, n. 241, 7, Legge 27 luglio 2000, n. 212, e 2697, codice civile;
- la nullità della Cartella di Pagamento oggetto del presente giudizio, per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate;
- la nullità della Cartella di Pagamento oggetto del presente giudizio, stante l'omessa notifica dell'avviso di accertamento cui la stessa fa riferimento;
- la prescrizione degli importi richiesti a titolo di sorte capitale, sanzioni ed interessi, portati dalla Cartella di
Pagamento oggetto d'impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi nel presente giudizio, eccepisce la mancanza di legittimazione passiva nel presente giudizio e conferma la legittimità del proprio operato.
Il Comune di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Coglie nel segno l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico.
La Cartella di Pagamento trae origine dall'avviso di accertamento 2015 NA. 8915 del 24 novembre 2020 asseritamente notificato il 31 dicembre 2020 prot. 286900 del 26 novembre 2020.
Nel caso di specie, si evidenzia che agli atti non esiste prova della regolare notifica dell' avviso di accertamento (prodromico alla cartella di Pagamento), alla ricorrente. Il Comune di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, sostiene che l'atto prodromico è stato ritualmente notificato, con spedizione del 14/12/2020 e consegna al destinatario in data 31/12/2020. Agli atti è stato prodotto un avviso di ricevimento dal quale non si evince la regolarità della notifica dell'atto prodromico.( Firma non leggibile del portiere)
Si eccepisce, pertanto, la nullità della Cartella di Pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento, cui la Cartella stessa fa riferimento, e difetto assoluto di prova, con conseguente lesione del diritto di difesa della ricorrente.
Sul punto si evidenzia il costante orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: “in materia di riscossione…, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”. (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012; in senso conforme: Cass.,
18 gennaio 2018, n. 1144).
Pertanto, detta omessa notifica dell'avviso di accertamento cui la Cartella di Pagamento fa riferimento determina la nullità assoluta della stessa Cartella.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione ottava, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna il Comune di Messina al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi Euro
250,00 in favore della parte ricorrente, da liquidarsi in favore del procuratore distrattario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5637/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240011690166802 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n.5637/2025 Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa propone ricorso contro il Comune di Messina e l'Ag.entrate - Riscossione - Messina avverso la Cartella di
Pagamento n. 29520240011690166802 IMU 2015.
Eccepisce:
- la nullità della Cartella di Pagamento oggetto del presente giudizio, nonché del ruolo alla stessa sotteso, per difetto di sottoscrizione del ruolo impugnato e di attribuzione in sede di firma, per violazione dell'art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602/1973;
- la nullità della Cartella di Pagamento oggetto del presente giudizio per vizi afferenti alla validità dei ruoli;
- la nullità della Cartella di Pagamento impugnata per difetto assoluto di motivazione, ex art. 21-septies,
Legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, o, in ogni caso, l'annullabilità della Cartella di Pagamento impugnata, ex art. 21octies, Legge 7 agosto 1990, 241, per violazione di legge, in particolare, degli artt. 3, Legge 7 agosto 1990, n. 241, 7, Legge 27 luglio 2000, n. 212, e 2697, codice civile;
- la nullità della Cartella di Pagamento oggetto del presente giudizio, per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate;
- la nullità della Cartella di Pagamento oggetto del presente giudizio, stante l'omessa notifica dell'avviso di accertamento cui la stessa fa riferimento;
- la prescrizione degli importi richiesti a titolo di sorte capitale, sanzioni ed interessi, portati dalla Cartella di
Pagamento oggetto d'impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi nel presente giudizio, eccepisce la mancanza di legittimazione passiva nel presente giudizio e conferma la legittimità del proprio operato.
Il Comune di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
Coglie nel segno l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico.
La Cartella di Pagamento trae origine dall'avviso di accertamento 2015 NA. 8915 del 24 novembre 2020 asseritamente notificato il 31 dicembre 2020 prot. 286900 del 26 novembre 2020.
Nel caso di specie, si evidenzia che agli atti non esiste prova della regolare notifica dell' avviso di accertamento (prodromico alla cartella di Pagamento), alla ricorrente. Il Comune di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, sostiene che l'atto prodromico è stato ritualmente notificato, con spedizione del 14/12/2020 e consegna al destinatario in data 31/12/2020. Agli atti è stato prodotto un avviso di ricevimento dal quale non si evince la regolarità della notifica dell'atto prodromico.( Firma non leggibile del portiere)
Si eccepisce, pertanto, la nullità della Cartella di Pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento, cui la Cartella stessa fa riferimento, e difetto assoluto di prova, con conseguente lesione del diritto di difesa della ricorrente.
Sul punto si evidenzia il costante orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: “in materia di riscossione…, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”. (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012; in senso conforme: Cass.,
18 gennaio 2018, n. 1144).
Pertanto, detta omessa notifica dell'avviso di accertamento cui la Cartella di Pagamento fa riferimento determina la nullità assoluta della stessa Cartella.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione ottava, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna il Comune di Messina al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi Euro
250,00 in favore della parte ricorrente, da liquidarsi in favore del procuratore distrattario.