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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7881/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIOI ANNARELLA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PILIA ELIANA CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ a) I ricorrenti hanno intrattenuta una relazione sentimentale, mai consolidatasi, dalla quale è nata una figlia, 19.03.2018, codice fiscale: . La Persona_1 C.F._3
minore, di anni sette, frequenta la seconda elementare presso la Scuola Primaria “Grazia Deledda”
in , dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 13:00. Pratica danza pressa una palestra Per_1
sita in , dal lunedì al giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 18:30; Per_1
b) il rapporto è venuto meno a seguito di gravi divergenze caratteriali che ne hanno reso impossibile la prosecuzione;
c) attualmente la è priva di occupazione mentre il presta stabilmente attività lavorativa Pt_1 CP_1
presso la C.S.M. Di Ventura A. E C. SNC di infissi e serramenti dietro retribuzione mensile di
€.1.500,00/€.1.600,00 circa, come da certificazione unica che si allega;
d) i ricorrenti hanno raggiunto un accordo in ordine alle modalità di mantenimento e affidamento della minore.
Tutto ciò premesso, i signori e così come sopra rappresentati e difesi, Parte_1 CP_1
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE Che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti disponendo la sostituzione della fissanda udienza con il deposito di note scritte, con concessione dei relativi termini, affinché vengano accolte le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice
adito:
1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore (Iglesias, Persona_1
19.03.2018, codice fiscale: ad entrambi i genitori, con collocamento C.F._4
prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore, tra cui scelte
Pag. 2 a 4 educative, scolastiche, cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività
formative ed extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
2) stabilire che il padre possa vedere e prendere con sé la minore ogniqualvolta lo vorrà, previ accordi con la madre e compatibilmente con le attività scolastiche e ludiche della minore;
3) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, il si obbliga a versare per intero CP_1
alla entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno unico, pari a €.200,00 mensili, da lui interamente Pt_1
percepito e si obbliga altresì a corrispondere il canone di locazione dell'immobile che a breve sarà
reperito dalla e ove quest'ultima abiterà unitamente alla minore;
Pt_1
4) disporre che le spese straordinarie, quali spese mediche non coperte dal S.S.N. ed eventuali extra,
siano ripartite al 50% tra i genitori in conformità alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella causa di diritto di famiglia pubblicata dal CNF in data
29.11.2017;
5) spese compensate.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1 CP_1
.
[...]
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non essendo in Parte_1 CP_1
contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Pag. 3 a 4 Cagliari, 16/12/2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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