CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5352 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 822/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 58/2023, emessa dal
Tribunale di Avellino, pubblicata in data 17.01.2023, non notificata, pendente:
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione in appello, dagli Avv.ti Mario CH (C.F. , Luca C.F._2
CH (C.F. e ST CH C.F._3
(C.F. ); C.F._4
APPELLANTE
E Avv. AG OS (C. F. e Avv. C.F._5 [...]
(C.F. , entrambi rappresentati e CP_1 C.F._6
difesi dall'Avv. OS AG ( , giusta procura C.F._7
a margine della comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI
Oggetto: pagamento compenso avvocato.
Conclusioni:
per l'appellante: “1) Accertare che per il patrocinio relativo al sinistro del 5/6/2005 ha corrisposto ante causam in diverse Parte_1
soluzioni agli Avv.ti AG la complessiva somma di € 7.000,00; 2) Per lo effetto ritenere satisfattivo di ogni pretesa degli Avv.ti AG il successivo importo di € 15.286,80 rimesso con bonifico del 3/3/2016; 3)
Revocare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 1417/2016 in accoglimento della opposizione proposta il 23/1/2017; 4) Condannare gli Avv.ti AG a rimborsare con gli interessi dal receptum la somma di
€ 8.275,33 versata all'esito della messa in esecuzione del d.i., non preceduta da richiesta di adempimento;
5) Condannare gli Avviti AG al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.”;
per gli appellati: “*sia rigettato l'appello perché inammissibile, improcedibile ed infondato nel merito, per tutte le ragioni sopra esposte,
e confermata in toto la sentenza n. 58/2023 del Tribunale di Avellino. * sia dichiarata l'improcedibilità e/o l'inammissibilità di tutte le domande
e le questioni nuove proposte dall'appellante, per i motivi sopra esposti;
pag. 2/19 Vinte, in ogni caso, le spese e le competenze di causa, oltre accessori di legge e rimborso forfetario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione, notificato il 23.1.2017, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1417/2016, reso il
05.11.2016 dal Tribunale di Avellino, ad esso notificato il 13.12.2016, con cui gli veniva ordinato il pagamento, in favore degli Avv.ti OS ed , della somma di euro 7.000,00, oltre accessori Controparte_1
come per legge, quale residuo del corrispettivo dovuto per la prestazione professionale dagli stessi resa nel giudizio civile iscritto al n. 212/2010 RG dell'originario Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, definito con sentenza n. 1/2016 del Tribunale di Avellino.
A fondamento della spiegata opposizione, il deduceva che: a Pt_1
seguito della pubblicazione della sentenza n. 1/2016, con cui il
Tribunale di Avellino, accolta la domanda di risarcimento da esso proposta, condannava, tra gli altri, la incorporante Controparte_2
la compagnia a rimborsare ad esso istante le spese processuali, CP_3
liquidandole in € 400,00 per spese vive, € 15.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, veniva contattato dall'Avv. OS AG che gli comunicava l'ammontare delle spettanze professionali da esso pretese, quantificate in €
22.286,80 omnia;
avendo, peraltro, a suo dire, già corrisposto al citato legale € 7.000,00 a titolo di acconto, con bonifico del 3/3/2016, rimetteva € 15.286,80 a saldo;
tuttavia, con successiva r.r. del pag. 3/19 17/3/2016, l'Avv. AG contestava il saldo, precisando di aver ricevuto un acconto soltanto di € 1.500,00, regolarmente fatturato per l'attività stragiudiziale inerente allo stesso sinistro, e di avere limitato le sue spettanze alla liquidazione fatta dal Tribunale, inferiore a quella concordata;
a tale richiesta dell'avvocato, esso replicava di aver corrisposto per intero le spettanze all'avv. AG per € 22.286,80 a fronte della quale aveva ricevuto la fattura n. 4/2008 di € 1.500,00, la quietanza di 4 rimesse per complessivi € 5.500.00 e la fattura n.
9/2016 di € 15.286,80; a fronte del pagamento di € 17,250,00
l'opposto emetteva fatture per € 13.273,72, percependo la maggiore somma di € 3.976,28 per IVA presumibilmente non versata.
Sulla scorta di tali rilievi, l'ingiunto chiedeva, pertanto, che venissero accolte le seguenti conclusioni: "1) accertare che gli Avv.ti AG
OS e hanno determinato in € 22.286,80 Controparte_1
l'ammontare loro dovuto per l'attività svolta nel giudizio .. 2) accertare che il detto importo comprende le spese vive, le spese generali (15%), la
C.P.A. e l'I.V.A. sul compenso di € 15.000,00 liquidato nella richiamata sentenza;
3) accertare che l'opponente ha versato la complessiva somma di € 22.286,80; 4) conseguentemente dichiarare estinto il credito degli
Avv.ti AG per avvenuto integrale pagamento anche dell'I.V.A. e della
C.P.A. sull'imponibile di € 3.976,28 non fatturati: 5) revocare per lo effetto l'opposto decreto ingiuntivo e, in ogni caso, perché concesso sul non-debito di € 1.123,72; 6) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali".
pag. 4/19 Instauratosi il contraddittorio, si costituivano gli avvocati OS ed
EN AG, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per la sua tardiva proposizione e contestando, nel merito, le avverse eccezioni.
Con ordinanza del 29.4.2017, il G.I. respingeva l'eccezione di inammissibilità, sollevata dagli opposti, ritenendo l'opposizione correttamente e tempestivamente introdotta con citazione, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Con successiva ordinanza del 28.2.2019, il G.I., valutate le richieste istruttorie delle parti, considerato il disconoscimento, operato dagli opposti, dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze del 28.2.2008, 18.3.2008, 2.4.2008, depositate dagli opponenti, disponeva un CTU grafologica al fine di verificare se le sottoscrizioni disconosciute fossero o meno riferibili a OS ed
. Controparte_1
Con successiva ordinanza dell'1.7.2019, accogliendo un'istanza degli opposti, i quali, all'udienza dello stesso giorno, avevano sollecitato la revoca della disposta CTU, evidenziando, tra l'altro, che “La CTU non può essere ammessa per accertare la sottoscrizione prodotta in mera fotocopia”, il G.I. revocava la precedente ordinanza e rinviava la causa, per precisazione conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ad una successiva udienza.
pag. 5/19 Quindi, all'esito, il G.O.P., all'udienza del 17.01.2023, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “RIGETTA la domanda proposta da , opponente;
CONFERMA il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1417/2016 emesso dal Tribunale di Avellino il 05-
11/11/2016, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
NA
l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano complessivamente in € 2.538,50 oltre 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e CPA, oltre le spese del procedimento monitorio di cui al decreto ingiuntivo opposto. ”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 21.02.2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone la riforma e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 24.05.2023, gli avv.ti OS ed nel resistere all'avversa impugnazione, ne Controparte_1
sollecitavano l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 26.05.2023 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, non ammetteva il giuramento decisorio deferito dall'appellante agli appellati e la prova per testi articolata da questi ultimi e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 06.06.2025.
pag. 6/19 Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 02.07.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado rigettava l'opposizione proposta da
[...]
, in quanto non riteneva assolto l'onere probatorio gravante Pt_1
sullo stesso relativo all'intervenuta estinzione del debito.
In particolare, il giudice, quanto ai documenti depositati dall'opponente, rilevava che: “la fattura n.4 del 22/01/2008 di €
1.500,00, sebbene riferita al sinistro per cui è seguito il giudizio, è chiaramente attribuibile per data e per oggetto, saldo per prestazioni professionali rese in ordine al sinistro del 05/06/2005, alla fase stragiudiziale della controversia, sfociata dopo due anni nel giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino cui seguiva la sentenza n. 1/2016.
Quanto alle quietanze depositate dalle stesse e tutte emesse nel 2008 per
€ 5.500,00 non si evince l'imputabilità del pagamento all'onorario per il giudizio ordinario, instaurato nell'anno 2010 per cui delle stesse non può tenersi conto. I detti pagamenti ben potevano essere riferiti ad altra attività come documentato da parte opposta con la produzione in giudizio dei relativi atti a dimostrazione che l'Avv. OS AG ha
pag. 7/19 assistito negli anni precedenti al 2008 il sig. ed i suoi Parte_1
familiari in numerose vicende legali. D'altra parte, appare quantomeno inverosimile che l'opponente abbia potuto corrispondere ai suoi difensori acconti per € 7.000,00 ben due anni prima dell'instaurazione del giudizio
e per di più, considerato l'importo senza rilascio di fattura.”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura la sopra richiamata parte di sentenza, deduceva che il Tribunale, nel ritenere che la fattura n. 4/2008, dell'importo di euro 1.500,00, riguardasse il compenso della fase stragiudiziale, non aveva correttamente considerato che la stessa riguardava prestazioni professionali relative al medesimo sinistro verificatosi in data 05.06.2005. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto imputare tale importo “quale acconto sulle spese giudiziarie”, sulla base di una “diversa motivazione” del seguente tenore: in base all'art. 20 del D.M. n. 55/2004, mancando agli atti la prova che l'attività degli avvocati AG aveva avuto una sua autonoma rilevanza rispetto al successivo giudizio, l'importo di €
1.500,00 di cui alla fattura n. 4/2008, avrebbe dovuto imputarsi a deconto delle spese e competenze liquidate con la sentenza n. 1/2016.
Infatti, secondo l'appellante, il costo della difesa tecnica relativa alla fase stragiudiziale, ove la prestazione professionale non termini ma prosegua in sede giudiziale, costituisce, nel successivo giudizio, una spesa che va posta a carico del soccombente. Nella specie, tuttavia, gli avvocati AG non avevano richiesto al Giudice la liquidazione di tale pag. 8/19 spesa, avendo ritenuto che essa non fosse rimborsabile. Di conseguenza, essi non potevano esigerne il pagamento dal Pt_1
Con il secondo motivo, l'appellante lamentava che il Tribunale aveva erroneamente accolto l'eccezione proposta dagli avv.ti AG in merito alla diversa imputazione degli acconti, pari ad euro 5.500,00, ad essi versati da . Parte_1
Premesso, infatti, che, a fronte dell'eccezione di pagamento, sollevata dal debitore e corroborata dalla prova di versamenti aventi efficacia estintiva, spettava ai creditori dimostrare l'imputabilità dei pagamenti a crediti diversi da quelli indicati dal debitore, nella specie, i AG non avevano assolto a siffatto onere.
Infatti, deduceva l'appellante, gli altri crediti, ai quali sarebbero stati riferibili, secondo il Tribunale, i pagamenti per € 5.500,00, da esso eseguiti, erano stati solo genericamente indicati. Peraltro, i creditori avrebbero dovuto dare la prova sia degli altri rapporti, sia della diversa imputazione dei pagamenti, ma tale dimostrazione era risultata carente, non emergendo dalla documentazione prodotta. Infatti, le fatture depositate dagli avvocati AG, per dimostrare una diversa imputazione dei pagamenti, riguardavano pagamenti eseguiti da soggetti diversi, rispetto a , ed erano relativi a giudizi in Parte_1
cui i AG avevano prestato la loro attività su incarico di tali diversi soggetti (in specie, secondo l'appellante, si trattava di giudizi svoltisi, rispettivamente in primo grado ed in appello, dinanzi al Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi ed al Tribunale dello stesso luogo, per nulla conferenti rispetto a quello posto a fondamento del ricorso monitorio). pag. 9/19 Di conseguenza, l'importo di € 5.500,00 andava correttamente imputato all'attività svolta dai AG in relazione al giudizio definito dalla sentenza n. 1/2016 del Tribunale di Avellino, attività articolatasi, dapprima in una fase stragiudiziale, e, poi, proseguita in sede contenziosa.
§ 5.
Ciò posto, giova premettere che, nella specie, non si controverta, tra le parti, in ordine alla misura del corrispettivo spettante ai professionisti.
Invero, nel ricorso monitorio, gli avvocati AG avevano chiesto che venisse loro pagato, dal lo stesso importo, pari ad “€ 400,00 per Pt_1
spese vive ed € 15.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge per un totale complessivo di € 22.286,80”, liquidato, a titolo di spese processuali in favore del nella sentenza n.1/2016 resa dal Tribunale di Pt_1
Avellino, conclusiva del giudizio R.G. n. 212/2010 in cui i AG avevano pacificamente svolto la propria opera.
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo, il non aveva formulato uno Pt_1
specifico motivo teso a contestare la misura del compenso.
Né, giova soggiungere, una simile questione è stata sollevata con l'appello.
Ne segue che il thema decidendum sia circoscritto alla sola verifica della sussistenza dei presupposti per ritenere estinto, per intervenuto pagamento, il debito di € 7.000,00, pari alla differenza tra la somma di
€ 22.286,80, corrispondente al quantum debeatur, e quella di €
pag. 10/19 15.286,80, versata dal in pagamento della fattura n. 9 del Pt_1
07/03/2016, emessa dall'avv. OS AG con la seguente causale:
“primo acconto per prestazioni professionali rese nel giudizio iscritto al
n. 212/2010 RG ex Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, concluso con sentenza n. 1 del 2016 del Tribunale di Avellino”.
§ 6.
Tanto chiarito, l'appello è infondato.
In diritto occorre richiamare il consolidato orientamento secondo cui
“Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che
l'eccepisca; l'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13477 del 20/05/2025).
pag. 11/19 Facendo applicazione di tale principio, al quale ha, in effetti, inteso richiamarsi anche la difesa del la sentenza resiste alle critiche Pt_1
dell'appellante.
Infatti, il versamento dell'importo di € 1.500,00 non è riferibile ad un acconto del maggiore compenso professionale richiesto dai ricorrenti in sede monitoria, commisurato, come dinanzi si è detto, all'ammontare delle spese processuali liquidate dal Tribunale di
Avellino in favore del nella sentenza n. 1/2016. Pt_1
Infatti, è documentalmente provato oltre che pacifico, che l'indicata somma di€ 1.500,00 sia stata versata dal all'avv. OS AG, Pt_1
in pagamento della fattura n. 4/2008, emessa dal professionista, e recante la seguente inequivoca causale: “saldo per prestazioni professionali rese nel procedimento contro la so. Controparte_4
– sinistro n. 5852/2005/62906 del 5.6.2005”.
[...]
Benché si tratti dello stesso sinistro, al quale si riferiva la sentenza nl
1/2016 dinanzi menzionata, è chiaro come la fattura de qua riguardi il pagamento del compenso per l'attività stragiudiziale.
Tanto, invero, si ricava sia dal rilievo per cui, a gennaio 2008, il giudizio, che sarebbe stato avviato solo nel 2010, non era ancora iniziato, sia considerando che la fase stragiudiziale si era conclusa con il versamento, da parte della compagnia, di un importo, riscosso dal come acconto sul maggiore avere (cfr. sentenza n. 1/2016 in atti, Pt_1
ove si legge “Dopo visita medico-legale a cura di fiduciario della compagnia cui il era stato sottoposto, aveva corrisposto la Pt_1 CP_3
pag. 12/19 somma di € 47.500,00, trattenuta dall'infortunato solo quale acconto, essendo ben maggiore l'ammontare dei danni”).
Se, quindi, nel 2008 si era conclusa la fase stragiudiziale, con la riscossione del predetto importo ad opera del e se, a quella data, Pt_1
il giudizio poi sfociato nella sentenza n. 1/2016 non era nemmeno pendente, è chiaro che il pagamento di euro 1.500,00, eseguito dall'odierno appellante, in relazione ad una fattura recante la chiara imputazione dinanzi riportata, vada imputato al pagamento delle competenze della fase stragiudiziale.
Alla stregua di quanto osservato, quindi, inconferente risulta il riferimento, operato dall'appellante, alla rilevanza che il costo dell'assistenza difensiva in fase stragiudiziale possa avere nell'ambito del giudizio successivamente instaurato. Infatti, i principi invocati dal non possono operare, perché, nella specie, vi è stato un Pt_1
pagamento eseguito in relazione ad una fattura recante la specifica causale di cui si è detto, che consentiva di riferire chiaramente il versamento alla difesa svolta dall'avv. OS AG nella fase stragiudiziale, come visto sfociata, pur sempre, nel pagamento, in favore del danneggiato, di un consistente acconto.
§ 7.
Riguardo, poi, al versamento dell'ulteriore importo di euro 5.500,00, che pure il pretendeva di imputare a deconto del credito Pt_1
azionato in sede monitoria, giova analogamente osservare che, al momento dei dedotti pagamenti, sia mancata una chiara imputazione pag. 13/19 di essi, da parte del debitore, al credito professionale nascente in capo ai AG in relazione al giudizio poi sfociato nella sentenza n. 1/2016.
Ed invero, a parte quanto si dirà rispetto all'operato disconoscimento del documento, giova rimarcare che l'appellante ha richiamato il contenuto di un foglio nel quale sono annotate le quietanze di quattro pagamenti, di ammontare complessivo pari ad euro 5.500,00, eseguiti dal il 28.2.2008, il 28.3.2008, il 2.4.2008 e, da ultimo, in una data Pt_1
imprecisata, in calce alle quali è, poi, riportata la seguente dicitura:
“saldo totale pagato”.
Ciò posto, appare alla Corte che l'indicata risultanza istruttoria non possa ritenersi idonea a dimostrare la parziale estinzione del debito, non contenendo la chiara imputazione del debitore al credito professionale per cui è causa. Al contrario, la circostanza che la quietanza di cui di discorre indichi che vi è stato un pagamento a saldo contrasta con la tesi dell'appellante, essendo logicamente inverosimile che i suddetti versamenti, pacificamente eseguiti nel 2008 e, comunque, prima del 2010, possano avere estinto un debito insorto solo con l'instaurazione, a distanza di circa due anni, del giudizio e consacrati in una sentenza emessa nel 2016.
In ogni caso, appare dirimente evidenziare che, al momento del relativo versamento, il non abbia preteso che i pagamenti Pt_1
fossero espressamente imputati al credito per il quale in questa sede si controverte.
pag. 14/19 In aggiunta, la tesi del è sconfessata dalla causale della fattura Pt_1
09/2016 del 07.03.2016, innanzi richiamata, nella quale, il versamento dell'importo di euro 15.286,80, era chiaramente imputato ad un “primo acconto per prestazioni professionali rese nel giudizio iscritto al n.
212/2010 RG ex Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, concluso con sentenza n. 1 del 2016 del Tribunale di Avellino”.
Né, in contrario, rileva che, nel bonifico disposto in data 3.3.2016, con il quale pagava all'avv. AG l'indicata somma di euro 15.286,80, il pretendeva di imputare l'importo al saldo delle spese legali Pt_1
liquidate nella sentenza del Tribunale di Avellino, al netto dei già versati acconti corrisposti negli anni precedenti.
Ed invero, non avendo, come visto, il operato l'imputazione di Pt_1
tali acconti al credito oggetto di causa in occasione dei versamenti eseguiti nel 2008, l'indicazione in tal senso operata nel 2016, senza l'accordo del creditore, è inefficace.
§ 8.
In disparte di quanto sin qui osservato, deve, poi, rilevarsi che la stessa valenza probatoria del documento, contenente le quattro quietanze di pagamento appena richiamate, sia oggettivamente nulla, per l'assorbente ragione che, come pure si è già posto in risalto, gli opposti, costituendosi, avevano disconosciuto sia la conformità della copia del documento all'originale, sia, in ogni caso, l'autenticità delle firme (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione dei AG nel giudizio di primo grado).
pag. 15/19 Né, a ben vedere, gli opposti, come dedotto dal rinunciavano in Pt_1
primo grado all'operato disconoscimento.
Al contrario, dalla lettura del già citato verbale di udienza dell'1.7.2019, emerge che gli opposti abbiano, in quella sede, sollecitato il G.I. a voler revocare l'ordinanza che aveva disposto la CTU grafologica, non in quanto riconoscevano la paternità delle firme, ma perché ritenevano, tra l'altro, che la verificazione non potesse svolgersi su di una semplice copia fotostatica e non su di un originale.
D'altro canto, il non ha nemmeno formulato uno specifico Pt_1
motivo di appello teso ad ottenere, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'ammissione della CTU grafologica, al fine di coltivare l'originaria istanza di verificazione.
L'operato disconoscimento, non seguito da un esito favorevole della verificazione, priva di per sé il documento di rilevanza probatoria e finisce finanche con l'assorbire tutte le difese svolte dal in ordine Pt_1
all'efficacia estintiva dei pagamenti in detta scrittura consacrati (cfr.
Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17902 del 06/07/2018, secondo cui: “In tema di disconoscimento di scrittura privata, ove a questo, ritualmente e tempestivamente proposto in primo grado, non facciano seguito né una regolare istanza di verificazione, né un'espressa statuizione del giudice circa il valore probatorio del documento medesimo - sebbene esso, di fatto, non venga comunque utilizzato - la parte che ha operato il detto disconoscimento non ha l'onere di reiterarlo in appello, poiché la mancata richiesta di verificazione equivale, secondo la presunzione
pag. 16/19 legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova”).
§ 9.
Riguardo, infine, al giuramento decisorio, che il aveva deferito Pt_1
agli avvocati AG nell'atto di appello, deve rilevarsene l'inammissibilità, siccome privo, come da questa Corte già rilevato nell'ordinanza depositata il 29.5.2023, con la quale a tale mezzo di prova non si dava ingresso, del requisito della decisorietà.
Infatti, la circostanza, di cui al primo capitolo del deferito giuramento, riguarda un pagamento di euro 1.500,00, che si assume essere stato ricevuto dall'avv. OS AG all'esito dell'emissione della sentenza n. 48/2011 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi.
È, al riguardo, evidente la carenza del suddetto requisito della decisorietà, trattandosi di circostanza che non attiene al credito professionale per cui è causa. Essa, peraltro, contrasta anche con la tesi difensiva del in base alla quale l'importo di euro 1.500,00 Pt_1
sarebbe stato versato a parziale deconto di siffatto credito, laddove, con il capitolo in esame, pare sostenersene la riferibilità ad altro giudizio.
I capitoli di cui ai numeri 2 e 3 della prova de qua sono del pari non decisivi, essendo diretti a dimostrare che alcuna attività professionale, ulteriore rispetto a quella poi sfociata nell'emissione della sentenza n.
1/2016, gli avvocati AG avrebbero svolto per conto di
[...]
. Pt_1
pag. 17/19 Nondimeno, tali capitoli, per come formulati, non consentirebbero, ove pure il giurante riconoscesse la verità di quanto in essi rappresentato, di determinare la sicura vittoria del mancando, in atti, prove Pt_1
documentali comprovanti il pagamento della somma di euro 7.000,00, oggetto del ricorso monitorio (cfr. quanto dinanzi detto in relazione al valore della quietanza ed al versamento della somma di euro 1.500,00).
§ 10.
Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo a norma D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati all'attività difensiva espletata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
pag. 18/19 b) condanna alla rifusione, in favore degli appellati, Parte_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 822/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 58/2023, emessa dal
Tribunale di Avellino, pubblicata in data 17.01.2023, non notificata, pendente:
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione in appello, dagli Avv.ti Mario CH (C.F. , Luca C.F._2
CH (C.F. e ST CH C.F._3
(C.F. ); C.F._4
APPELLANTE
E Avv. AG OS (C. F. e Avv. C.F._5 [...]
(C.F. , entrambi rappresentati e CP_1 C.F._6
difesi dall'Avv. OS AG ( , giusta procura C.F._7
a margine della comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI
Oggetto: pagamento compenso avvocato.
Conclusioni:
per l'appellante: “1) Accertare che per il patrocinio relativo al sinistro del 5/6/2005 ha corrisposto ante causam in diverse Parte_1
soluzioni agli Avv.ti AG la complessiva somma di € 7.000,00; 2) Per lo effetto ritenere satisfattivo di ogni pretesa degli Avv.ti AG il successivo importo di € 15.286,80 rimesso con bonifico del 3/3/2016; 3)
Revocare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 1417/2016 in accoglimento della opposizione proposta il 23/1/2017; 4) Condannare gli Avv.ti AG a rimborsare con gli interessi dal receptum la somma di
€ 8.275,33 versata all'esito della messa in esecuzione del d.i., non preceduta da richiesta di adempimento;
5) Condannare gli Avviti AG al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.”;
per gli appellati: “*sia rigettato l'appello perché inammissibile, improcedibile ed infondato nel merito, per tutte le ragioni sopra esposte,
e confermata in toto la sentenza n. 58/2023 del Tribunale di Avellino. * sia dichiarata l'improcedibilità e/o l'inammissibilità di tutte le domande
e le questioni nuove proposte dall'appellante, per i motivi sopra esposti;
pag. 2/19 Vinte, in ogni caso, le spese e le competenze di causa, oltre accessori di legge e rimborso forfetario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione, notificato il 23.1.2017, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1417/2016, reso il
05.11.2016 dal Tribunale di Avellino, ad esso notificato il 13.12.2016, con cui gli veniva ordinato il pagamento, in favore degli Avv.ti OS ed , della somma di euro 7.000,00, oltre accessori Controparte_1
come per legge, quale residuo del corrispettivo dovuto per la prestazione professionale dagli stessi resa nel giudizio civile iscritto al n. 212/2010 RG dell'originario Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, definito con sentenza n. 1/2016 del Tribunale di Avellino.
A fondamento della spiegata opposizione, il deduceva che: a Pt_1
seguito della pubblicazione della sentenza n. 1/2016, con cui il
Tribunale di Avellino, accolta la domanda di risarcimento da esso proposta, condannava, tra gli altri, la incorporante Controparte_2
la compagnia a rimborsare ad esso istante le spese processuali, CP_3
liquidandole in € 400,00 per spese vive, € 15.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, veniva contattato dall'Avv. OS AG che gli comunicava l'ammontare delle spettanze professionali da esso pretese, quantificate in €
22.286,80 omnia;
avendo, peraltro, a suo dire, già corrisposto al citato legale € 7.000,00 a titolo di acconto, con bonifico del 3/3/2016, rimetteva € 15.286,80 a saldo;
tuttavia, con successiva r.r. del pag. 3/19 17/3/2016, l'Avv. AG contestava il saldo, precisando di aver ricevuto un acconto soltanto di € 1.500,00, regolarmente fatturato per l'attività stragiudiziale inerente allo stesso sinistro, e di avere limitato le sue spettanze alla liquidazione fatta dal Tribunale, inferiore a quella concordata;
a tale richiesta dell'avvocato, esso replicava di aver corrisposto per intero le spettanze all'avv. AG per € 22.286,80 a fronte della quale aveva ricevuto la fattura n. 4/2008 di € 1.500,00, la quietanza di 4 rimesse per complessivi € 5.500.00 e la fattura n.
9/2016 di € 15.286,80; a fronte del pagamento di € 17,250,00
l'opposto emetteva fatture per € 13.273,72, percependo la maggiore somma di € 3.976,28 per IVA presumibilmente non versata.
Sulla scorta di tali rilievi, l'ingiunto chiedeva, pertanto, che venissero accolte le seguenti conclusioni: "1) accertare che gli Avv.ti AG
OS e hanno determinato in € 22.286,80 Controparte_1
l'ammontare loro dovuto per l'attività svolta nel giudizio .. 2) accertare che il detto importo comprende le spese vive, le spese generali (15%), la
C.P.A. e l'I.V.A. sul compenso di € 15.000,00 liquidato nella richiamata sentenza;
3) accertare che l'opponente ha versato la complessiva somma di € 22.286,80; 4) conseguentemente dichiarare estinto il credito degli
Avv.ti AG per avvenuto integrale pagamento anche dell'I.V.A. e della
C.P.A. sull'imponibile di € 3.976,28 non fatturati: 5) revocare per lo effetto l'opposto decreto ingiuntivo e, in ogni caso, perché concesso sul non-debito di € 1.123,72; 6) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali".
pag. 4/19 Instauratosi il contraddittorio, si costituivano gli avvocati OS ed
EN AG, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per la sua tardiva proposizione e contestando, nel merito, le avverse eccezioni.
Con ordinanza del 29.4.2017, il G.I. respingeva l'eccezione di inammissibilità, sollevata dagli opposti, ritenendo l'opposizione correttamente e tempestivamente introdotta con citazione, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Con successiva ordinanza del 28.2.2019, il G.I., valutate le richieste istruttorie delle parti, considerato il disconoscimento, operato dagli opposti, dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze del 28.2.2008, 18.3.2008, 2.4.2008, depositate dagli opponenti, disponeva un CTU grafologica al fine di verificare se le sottoscrizioni disconosciute fossero o meno riferibili a OS ed
. Controparte_1
Con successiva ordinanza dell'1.7.2019, accogliendo un'istanza degli opposti, i quali, all'udienza dello stesso giorno, avevano sollecitato la revoca della disposta CTU, evidenziando, tra l'altro, che “La CTU non può essere ammessa per accertare la sottoscrizione prodotta in mera fotocopia”, il G.I. revocava la precedente ordinanza e rinviava la causa, per precisazione conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ad una successiva udienza.
pag. 5/19 Quindi, all'esito, il G.O.P., all'udienza del 17.01.2023, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “RIGETTA la domanda proposta da , opponente;
CONFERMA il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1417/2016 emesso dal Tribunale di Avellino il 05-
11/11/2016, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
NA
l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano complessivamente in € 2.538,50 oltre 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e CPA, oltre le spese del procedimento monitorio di cui al decreto ingiuntivo opposto. ”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 21.02.2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone la riforma e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 24.05.2023, gli avv.ti OS ed nel resistere all'avversa impugnazione, ne Controparte_1
sollecitavano l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 26.05.2023 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, non ammetteva il giuramento decisorio deferito dall'appellante agli appellati e la prova per testi articolata da questi ultimi e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 06.06.2025.
pag. 6/19 Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 02.07.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado rigettava l'opposizione proposta da
[...]
, in quanto non riteneva assolto l'onere probatorio gravante Pt_1
sullo stesso relativo all'intervenuta estinzione del debito.
In particolare, il giudice, quanto ai documenti depositati dall'opponente, rilevava che: “la fattura n.4 del 22/01/2008 di €
1.500,00, sebbene riferita al sinistro per cui è seguito il giudizio, è chiaramente attribuibile per data e per oggetto, saldo per prestazioni professionali rese in ordine al sinistro del 05/06/2005, alla fase stragiudiziale della controversia, sfociata dopo due anni nel giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino cui seguiva la sentenza n. 1/2016.
Quanto alle quietanze depositate dalle stesse e tutte emesse nel 2008 per
€ 5.500,00 non si evince l'imputabilità del pagamento all'onorario per il giudizio ordinario, instaurato nell'anno 2010 per cui delle stesse non può tenersi conto. I detti pagamenti ben potevano essere riferiti ad altra attività come documentato da parte opposta con la produzione in giudizio dei relativi atti a dimostrazione che l'Avv. OS AG ha
pag. 7/19 assistito negli anni precedenti al 2008 il sig. ed i suoi Parte_1
familiari in numerose vicende legali. D'altra parte, appare quantomeno inverosimile che l'opponente abbia potuto corrispondere ai suoi difensori acconti per € 7.000,00 ben due anni prima dell'instaurazione del giudizio
e per di più, considerato l'importo senza rilascio di fattura.”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura la sopra richiamata parte di sentenza, deduceva che il Tribunale, nel ritenere che la fattura n. 4/2008, dell'importo di euro 1.500,00, riguardasse il compenso della fase stragiudiziale, non aveva correttamente considerato che la stessa riguardava prestazioni professionali relative al medesimo sinistro verificatosi in data 05.06.2005. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto imputare tale importo “quale acconto sulle spese giudiziarie”, sulla base di una “diversa motivazione” del seguente tenore: in base all'art. 20 del D.M. n. 55/2004, mancando agli atti la prova che l'attività degli avvocati AG aveva avuto una sua autonoma rilevanza rispetto al successivo giudizio, l'importo di €
1.500,00 di cui alla fattura n. 4/2008, avrebbe dovuto imputarsi a deconto delle spese e competenze liquidate con la sentenza n. 1/2016.
Infatti, secondo l'appellante, il costo della difesa tecnica relativa alla fase stragiudiziale, ove la prestazione professionale non termini ma prosegua in sede giudiziale, costituisce, nel successivo giudizio, una spesa che va posta a carico del soccombente. Nella specie, tuttavia, gli avvocati AG non avevano richiesto al Giudice la liquidazione di tale pag. 8/19 spesa, avendo ritenuto che essa non fosse rimborsabile. Di conseguenza, essi non potevano esigerne il pagamento dal Pt_1
Con il secondo motivo, l'appellante lamentava che il Tribunale aveva erroneamente accolto l'eccezione proposta dagli avv.ti AG in merito alla diversa imputazione degli acconti, pari ad euro 5.500,00, ad essi versati da . Parte_1
Premesso, infatti, che, a fronte dell'eccezione di pagamento, sollevata dal debitore e corroborata dalla prova di versamenti aventi efficacia estintiva, spettava ai creditori dimostrare l'imputabilità dei pagamenti a crediti diversi da quelli indicati dal debitore, nella specie, i AG non avevano assolto a siffatto onere.
Infatti, deduceva l'appellante, gli altri crediti, ai quali sarebbero stati riferibili, secondo il Tribunale, i pagamenti per € 5.500,00, da esso eseguiti, erano stati solo genericamente indicati. Peraltro, i creditori avrebbero dovuto dare la prova sia degli altri rapporti, sia della diversa imputazione dei pagamenti, ma tale dimostrazione era risultata carente, non emergendo dalla documentazione prodotta. Infatti, le fatture depositate dagli avvocati AG, per dimostrare una diversa imputazione dei pagamenti, riguardavano pagamenti eseguiti da soggetti diversi, rispetto a , ed erano relativi a giudizi in Parte_1
cui i AG avevano prestato la loro attività su incarico di tali diversi soggetti (in specie, secondo l'appellante, si trattava di giudizi svoltisi, rispettivamente in primo grado ed in appello, dinanzi al Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi ed al Tribunale dello stesso luogo, per nulla conferenti rispetto a quello posto a fondamento del ricorso monitorio). pag. 9/19 Di conseguenza, l'importo di € 5.500,00 andava correttamente imputato all'attività svolta dai AG in relazione al giudizio definito dalla sentenza n. 1/2016 del Tribunale di Avellino, attività articolatasi, dapprima in una fase stragiudiziale, e, poi, proseguita in sede contenziosa.
§ 5.
Ciò posto, giova premettere che, nella specie, non si controverta, tra le parti, in ordine alla misura del corrispettivo spettante ai professionisti.
Invero, nel ricorso monitorio, gli avvocati AG avevano chiesto che venisse loro pagato, dal lo stesso importo, pari ad “€ 400,00 per Pt_1
spese vive ed € 15.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge per un totale complessivo di € 22.286,80”, liquidato, a titolo di spese processuali in favore del nella sentenza n.1/2016 resa dal Tribunale di Pt_1
Avellino, conclusiva del giudizio R.G. n. 212/2010 in cui i AG avevano pacificamente svolto la propria opera.
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo, il non aveva formulato uno Pt_1
specifico motivo teso a contestare la misura del compenso.
Né, giova soggiungere, una simile questione è stata sollevata con l'appello.
Ne segue che il thema decidendum sia circoscritto alla sola verifica della sussistenza dei presupposti per ritenere estinto, per intervenuto pagamento, il debito di € 7.000,00, pari alla differenza tra la somma di
€ 22.286,80, corrispondente al quantum debeatur, e quella di €
pag. 10/19 15.286,80, versata dal in pagamento della fattura n. 9 del Pt_1
07/03/2016, emessa dall'avv. OS AG con la seguente causale:
“primo acconto per prestazioni professionali rese nel giudizio iscritto al
n. 212/2010 RG ex Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, concluso con sentenza n. 1 del 2016 del Tribunale di Avellino”.
§ 6.
Tanto chiarito, l'appello è infondato.
In diritto occorre richiamare il consolidato orientamento secondo cui
“Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che
l'eccepisca; l'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13477 del 20/05/2025).
pag. 11/19 Facendo applicazione di tale principio, al quale ha, in effetti, inteso richiamarsi anche la difesa del la sentenza resiste alle critiche Pt_1
dell'appellante.
Infatti, il versamento dell'importo di € 1.500,00 non è riferibile ad un acconto del maggiore compenso professionale richiesto dai ricorrenti in sede monitoria, commisurato, come dinanzi si è detto, all'ammontare delle spese processuali liquidate dal Tribunale di
Avellino in favore del nella sentenza n. 1/2016. Pt_1
Infatti, è documentalmente provato oltre che pacifico, che l'indicata somma di€ 1.500,00 sia stata versata dal all'avv. OS AG, Pt_1
in pagamento della fattura n. 4/2008, emessa dal professionista, e recante la seguente inequivoca causale: “saldo per prestazioni professionali rese nel procedimento contro la so. Controparte_4
– sinistro n. 5852/2005/62906 del 5.6.2005”.
[...]
Benché si tratti dello stesso sinistro, al quale si riferiva la sentenza nl
1/2016 dinanzi menzionata, è chiaro come la fattura de qua riguardi il pagamento del compenso per l'attività stragiudiziale.
Tanto, invero, si ricava sia dal rilievo per cui, a gennaio 2008, il giudizio, che sarebbe stato avviato solo nel 2010, non era ancora iniziato, sia considerando che la fase stragiudiziale si era conclusa con il versamento, da parte della compagnia, di un importo, riscosso dal come acconto sul maggiore avere (cfr. sentenza n. 1/2016 in atti, Pt_1
ove si legge “Dopo visita medico-legale a cura di fiduciario della compagnia cui il era stato sottoposto, aveva corrisposto la Pt_1 CP_3
pag. 12/19 somma di € 47.500,00, trattenuta dall'infortunato solo quale acconto, essendo ben maggiore l'ammontare dei danni”).
Se, quindi, nel 2008 si era conclusa la fase stragiudiziale, con la riscossione del predetto importo ad opera del e se, a quella data, Pt_1
il giudizio poi sfociato nella sentenza n. 1/2016 non era nemmeno pendente, è chiaro che il pagamento di euro 1.500,00, eseguito dall'odierno appellante, in relazione ad una fattura recante la chiara imputazione dinanzi riportata, vada imputato al pagamento delle competenze della fase stragiudiziale.
Alla stregua di quanto osservato, quindi, inconferente risulta il riferimento, operato dall'appellante, alla rilevanza che il costo dell'assistenza difensiva in fase stragiudiziale possa avere nell'ambito del giudizio successivamente instaurato. Infatti, i principi invocati dal non possono operare, perché, nella specie, vi è stato un Pt_1
pagamento eseguito in relazione ad una fattura recante la specifica causale di cui si è detto, che consentiva di riferire chiaramente il versamento alla difesa svolta dall'avv. OS AG nella fase stragiudiziale, come visto sfociata, pur sempre, nel pagamento, in favore del danneggiato, di un consistente acconto.
§ 7.
Riguardo, poi, al versamento dell'ulteriore importo di euro 5.500,00, che pure il pretendeva di imputare a deconto del credito Pt_1
azionato in sede monitoria, giova analogamente osservare che, al momento dei dedotti pagamenti, sia mancata una chiara imputazione pag. 13/19 di essi, da parte del debitore, al credito professionale nascente in capo ai AG in relazione al giudizio poi sfociato nella sentenza n. 1/2016.
Ed invero, a parte quanto si dirà rispetto all'operato disconoscimento del documento, giova rimarcare che l'appellante ha richiamato il contenuto di un foglio nel quale sono annotate le quietanze di quattro pagamenti, di ammontare complessivo pari ad euro 5.500,00, eseguiti dal il 28.2.2008, il 28.3.2008, il 2.4.2008 e, da ultimo, in una data Pt_1
imprecisata, in calce alle quali è, poi, riportata la seguente dicitura:
“saldo totale pagato”.
Ciò posto, appare alla Corte che l'indicata risultanza istruttoria non possa ritenersi idonea a dimostrare la parziale estinzione del debito, non contenendo la chiara imputazione del debitore al credito professionale per cui è causa. Al contrario, la circostanza che la quietanza di cui di discorre indichi che vi è stato un pagamento a saldo contrasta con la tesi dell'appellante, essendo logicamente inverosimile che i suddetti versamenti, pacificamente eseguiti nel 2008 e, comunque, prima del 2010, possano avere estinto un debito insorto solo con l'instaurazione, a distanza di circa due anni, del giudizio e consacrati in una sentenza emessa nel 2016.
In ogni caso, appare dirimente evidenziare che, al momento del relativo versamento, il non abbia preteso che i pagamenti Pt_1
fossero espressamente imputati al credito per il quale in questa sede si controverte.
pag. 14/19 In aggiunta, la tesi del è sconfessata dalla causale della fattura Pt_1
09/2016 del 07.03.2016, innanzi richiamata, nella quale, il versamento dell'importo di euro 15.286,80, era chiaramente imputato ad un “primo acconto per prestazioni professionali rese nel giudizio iscritto al n.
212/2010 RG ex Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, concluso con sentenza n. 1 del 2016 del Tribunale di Avellino”.
Né, in contrario, rileva che, nel bonifico disposto in data 3.3.2016, con il quale pagava all'avv. AG l'indicata somma di euro 15.286,80, il pretendeva di imputare l'importo al saldo delle spese legali Pt_1
liquidate nella sentenza del Tribunale di Avellino, al netto dei già versati acconti corrisposti negli anni precedenti.
Ed invero, non avendo, come visto, il operato l'imputazione di Pt_1
tali acconti al credito oggetto di causa in occasione dei versamenti eseguiti nel 2008, l'indicazione in tal senso operata nel 2016, senza l'accordo del creditore, è inefficace.
§ 8.
In disparte di quanto sin qui osservato, deve, poi, rilevarsi che la stessa valenza probatoria del documento, contenente le quattro quietanze di pagamento appena richiamate, sia oggettivamente nulla, per l'assorbente ragione che, come pure si è già posto in risalto, gli opposti, costituendosi, avevano disconosciuto sia la conformità della copia del documento all'originale, sia, in ogni caso, l'autenticità delle firme (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione dei AG nel giudizio di primo grado).
pag. 15/19 Né, a ben vedere, gli opposti, come dedotto dal rinunciavano in Pt_1
primo grado all'operato disconoscimento.
Al contrario, dalla lettura del già citato verbale di udienza dell'1.7.2019, emerge che gli opposti abbiano, in quella sede, sollecitato il G.I. a voler revocare l'ordinanza che aveva disposto la CTU grafologica, non in quanto riconoscevano la paternità delle firme, ma perché ritenevano, tra l'altro, che la verificazione non potesse svolgersi su di una semplice copia fotostatica e non su di un originale.
D'altro canto, il non ha nemmeno formulato uno specifico Pt_1
motivo di appello teso ad ottenere, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'ammissione della CTU grafologica, al fine di coltivare l'originaria istanza di verificazione.
L'operato disconoscimento, non seguito da un esito favorevole della verificazione, priva di per sé il documento di rilevanza probatoria e finisce finanche con l'assorbire tutte le difese svolte dal in ordine Pt_1
all'efficacia estintiva dei pagamenti in detta scrittura consacrati (cfr.
Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17902 del 06/07/2018, secondo cui: “In tema di disconoscimento di scrittura privata, ove a questo, ritualmente e tempestivamente proposto in primo grado, non facciano seguito né una regolare istanza di verificazione, né un'espressa statuizione del giudice circa il valore probatorio del documento medesimo - sebbene esso, di fatto, non venga comunque utilizzato - la parte che ha operato il detto disconoscimento non ha l'onere di reiterarlo in appello, poiché la mancata richiesta di verificazione equivale, secondo la presunzione
pag. 16/19 legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova”).
§ 9.
Riguardo, infine, al giuramento decisorio, che il aveva deferito Pt_1
agli avvocati AG nell'atto di appello, deve rilevarsene l'inammissibilità, siccome privo, come da questa Corte già rilevato nell'ordinanza depositata il 29.5.2023, con la quale a tale mezzo di prova non si dava ingresso, del requisito della decisorietà.
Infatti, la circostanza, di cui al primo capitolo del deferito giuramento, riguarda un pagamento di euro 1.500,00, che si assume essere stato ricevuto dall'avv. OS AG all'esito dell'emissione della sentenza n. 48/2011 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi.
È, al riguardo, evidente la carenza del suddetto requisito della decisorietà, trattandosi di circostanza che non attiene al credito professionale per cui è causa. Essa, peraltro, contrasta anche con la tesi difensiva del in base alla quale l'importo di euro 1.500,00 Pt_1
sarebbe stato versato a parziale deconto di siffatto credito, laddove, con il capitolo in esame, pare sostenersene la riferibilità ad altro giudizio.
I capitoli di cui ai numeri 2 e 3 della prova de qua sono del pari non decisivi, essendo diretti a dimostrare che alcuna attività professionale, ulteriore rispetto a quella poi sfociata nell'emissione della sentenza n.
1/2016, gli avvocati AG avrebbero svolto per conto di
[...]
. Pt_1
pag. 17/19 Nondimeno, tali capitoli, per come formulati, non consentirebbero, ove pure il giurante riconoscesse la verità di quanto in essi rappresentato, di determinare la sicura vittoria del mancando, in atti, prove Pt_1
documentali comprovanti il pagamento della somma di euro 7.000,00, oggetto del ricorso monitorio (cfr. quanto dinanzi detto in relazione al valore della quietanza ed al versamento della somma di euro 1.500,00).
§ 10.
Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo a norma D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati all'attività difensiva espletata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
pag. 18/19 b) condanna alla rifusione, in favore degli appellati, Parte_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 19/19