Articolo 2 della Legge 28 aprile 1998, n. 125
Articolo 1Articolo 3
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5 maggio 1998
Art. 2. 1. Al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscano il rispetto dei principi di imparzialita' e completezza dell'informazione statistica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 322 del 1989 .
2. I soggetti costituenti il SISTAN contribuiscono mediante l'apporto di risorse anche finanziarie ai progetti di assistenza tecnica ed agli interventi di formazione destinati al personale addetto alle attivita' statistiche.
Nota all' art. 2:
- Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 , reca: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
Entrata in vigore il 5 maggio 1998