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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 30.9.1985, CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giacinto Ceroli E
n. a Chieti il 7.8.1983, CF Parte_2
difeso dall'Avv. Giacinto Ceroli C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il
7.1.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 16.4.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso depositato il 7.1.2025, rinunciando ad ogni ulteriore, reciproca pretesa;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
pagina 1 di 3 Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 3/2025 V.G., così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in Lanciano il 10.7.2011 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno
2011 n. 35 - Parte II Serie A);
l'immobile, prima costituente la casa coniugale, sito in Altino (CH) al
Largo Ignazio Silone n. 5, cespite in proprietà esclusiva di resterà Pt_2 nella disponibilità di quest'ultimo, ove lo stesso continuerà a vivere e risiedere;
Il figlio viene affidato in maniera condivida ad entrambi i Per_1 coniugi con collocamento prevalente presso la madre dunque continuando a coabitare con la medesima. I genitori, conseguentemente, continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, educazione ed all'equilibrio psico-fisico dello stesso;
potrà tenere con sé il figlio ogni qualvolta gli sarà possibile, Pt_2 previo tempestivo accordo con la Signora e compatibilmente con le Pt_1 esigenze di vita e di studio del figlio stesso
- comunque, potrà tenere con sé il figlio il sabato e la domenica a Pt_2 settimane alterne prelevando lo stesso il sabato alle ore 10.00 e riportandolo la domenica alle ore 22.00;
- durante la settimana il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
- durante le vacanze estive, per quindici giorni consecutivi, nel periodo intercorrente tra luglio ed agosto da accordarsi compatibilmente con le esigenze di lavoro e ferie;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni in concomitanza con i giorni di vacanza scolastica;
- per una settimana, nel periodo invernale (gennaio-marzo) di ciascun anno, al fine di trascorrere una vacanza sulla neve.
pagina 2 di 3 si obbliga a corrispondere a un assegno mensile di Euro Pt_2 Pt_1
300,00 al solo titolo di concorso al mantenimento del figlio, essendo entrambi i coniugi autosufficienti dal punto di vista economico.
- Detto assegno dovrà essere annualmente rivalutato a far data dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'Istat e pubblicate sulla G.U.;
- l'assegno, come sopra determinato, dovrà essere corrisposto anticipatamente con valuta fissa al giorno 5 di ogni mese, ogni mese per dodici mesi l'anno a mezzo Vaglia Postale non trasferibile intestato a ovvero con bonifico Pt_1 bancario sul conto corrente della stessa ovvero ancora in contanti con Pt_1 rilascio di ricevuta di avvenuto incasso;
Resteranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese per la istruzione del figlio, per lo svolgimento di attività sportive e tutte le spese mediche non coperte dal S.S.N. che dovessero rendersi necessarie al figlio stesso. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori
I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o altra documentazione valida per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 17.4.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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