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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6022/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
NS Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22217207 TRIBUTO CONSORT 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22217207 TRIB CONSRT 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22217207 TRIB CONSRT 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, tramite il suo difensore, impugnava comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 633292 del 10/07/2024 per euro 185,08, relativo a Contributo consortile
(2018/2019/2020), emessa da Area srl per conto del NS di bonifica integrale dei bacini dello Jonio cosentino.
Lamentava la non debenza del tributo, l'assenza di motivazione, l'assenza del beneficio.
Si costituiva Area srl, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il NS.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ribadito che l'atto oggetto di impugnazione è offerto da un atto avente natura di preavviso di fermo amministrativo, giova richiamare il principio di ordine generale, a mente del quale: “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014).
In definitiva, l'atto non tipizzato può essere impugnato quando rappresenti il primo atto con il quale sia stata portata conoscenza del contribuente la pretesa impositiva e che, evidentemente, la richiesta di caducazione sia rivolta verso le pretese sostanziale.
Giova ricordare, sotto questo profilo, che il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014).
Nel caso di specie, la società esattoriale, attraverso produzione documentale, ha dimostrato di avere, dopo l'avviso n. 13017702 del 05/07/2022 emesso dal NS , notificato al ricorrente i seguenti atti :
Richiesta formale n. 14575284 notificata in data 13/12/2022;
Avviso di accertamento n. 15423550 notificato in data 24/01/2023;
Ingiunzione di pagamento n. 927368 notificata in data 26/04/2023 ;
Comunicazione di mancato pagamento n. 20721557 del 20/02/2024.
La mancata impugnazione di tali atti da parte del ricorrente rende inoppugnabile la pretesa tributaria, onde in questa sede non possono essere sollevate questioni riguardanti il titolo impositivo.
È poi evidente che il preavviso contiene tutti i riferimenti motivazionali necessari, in guisa da consentire al contribuente di avere piena contezza delle pretese ivi consacrate, come peraltro evidente dal pieno dispiegamento delle tesi defensionali poste, onde vanno rigettate tutte le questioni riguardanti la legittimità dell'atto impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro cento con distrazione se richiesta.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6022/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
NS Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22217207 TRIBUTO CONSORT 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22217207 TRIB CONSRT 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22217207 TRIB CONSRT 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, tramite il suo difensore, impugnava comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 633292 del 10/07/2024 per euro 185,08, relativo a Contributo consortile
(2018/2019/2020), emessa da Area srl per conto del NS di bonifica integrale dei bacini dello Jonio cosentino.
Lamentava la non debenza del tributo, l'assenza di motivazione, l'assenza del beneficio.
Si costituiva Area srl, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il NS.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ribadito che l'atto oggetto di impugnazione è offerto da un atto avente natura di preavviso di fermo amministrativo, giova richiamare il principio di ordine generale, a mente del quale: “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014).
In definitiva, l'atto non tipizzato può essere impugnato quando rappresenti il primo atto con il quale sia stata portata conoscenza del contribuente la pretesa impositiva e che, evidentemente, la richiesta di caducazione sia rivolta verso le pretese sostanziale.
Giova ricordare, sotto questo profilo, che il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014).
Nel caso di specie, la società esattoriale, attraverso produzione documentale, ha dimostrato di avere, dopo l'avviso n. 13017702 del 05/07/2022 emesso dal NS , notificato al ricorrente i seguenti atti :
Richiesta formale n. 14575284 notificata in data 13/12/2022;
Avviso di accertamento n. 15423550 notificato in data 24/01/2023;
Ingiunzione di pagamento n. 927368 notificata in data 26/04/2023 ;
Comunicazione di mancato pagamento n. 20721557 del 20/02/2024.
La mancata impugnazione di tali atti da parte del ricorrente rende inoppugnabile la pretesa tributaria, onde in questa sede non possono essere sollevate questioni riguardanti il titolo impositivo.
È poi evidente che il preavviso contiene tutti i riferimenti motivazionali necessari, in guisa da consentire al contribuente di avere piena contezza delle pretese ivi consacrate, come peraltro evidente dal pieno dispiegamento delle tesi defensionali poste, onde vanno rigettate tutte le questioni riguardanti la legittimità dell'atto impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro cento con distrazione se richiesta.