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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/11/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2493 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Debora ROZZANIGO Parte_1
contro
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia GONZATI CP_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
a)la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo la regola Per_1
dell'affido condiviso e collocata in via prevalente presso la madre;
b)la casa coniugale, sita in Vicenza viale Giorgione n. 96, viene assegnata a CP_1
;
[...]
c)il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia secondo le modalità concordate dalle parti in sede di separazione;
d) contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di euro 500, Parte_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, che continuerà ad essere mensilmente versata a dal datore di lavoro del ricorrente CP_1 [...]
di Villaverla;
Parte_2
e) rinuncia a richiedere la pregressa rivalutazione dell'assegno; CP_1
f)le spese straordinarie relative alla figlia , come da protocollo del Tribunale di Per_1
Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
g)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 24.5.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Caldogno il 2.9.2006; che il matrimonio era entrato in CP_1
irreversibile crisi e che con decreto in data 19.9.2017 il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarata la
2 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 15.9.2025 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 21.10.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 19.9.2017 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
3 all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della figlia;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Caldogno il 2.9.2006 alle condizioni riportate in epigrafe;
CP_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.17, parte II, serie A, anno 2006;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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