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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
RGL n. 4612/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c.
nella causa RGL n. 4612/2023 promossa da
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. , Parte_4 C.F._4 [...]
(c.f. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(c.f. , (c.f. C.F._6 Parte_7
, (c.f. C.F._7 Parte_8
, (c.f. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(c.f. , Parte_10 C.F._10 Parte_11
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._11 Parte_12
), (c.f. C.F._12 Parte_13
, (c.f. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14
(c.f. ), (c.f. Parte_15 C.F._15 Parte_16
), (c.f. C.F._16 Parte_17
, (c.f. ), C.F._17 Parte_18 C.F._18
(c.f. ), Parte_19 C.F._19 Pt_20
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._20 Parte_21
1 RGL n. 4612/2023
), (c.f. , C.F._21 Parte_22 C.F._22
(c.f. ), Parte_23 C.F._23 Parte_24
(c.f. ), (c.f. C.F._24 Parte_25
), (c.f. ), C.F._25 Parte_26 C.F._26
(c.f. ), Parte_27 C.F._27 Parte_28
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._28 Parte_29
), (c.f. ) e C.F._29 Parte_30 C.F._30
(c.f. ), tutti elettivamente Parte_31 C.F._31 domiciliati in Torino, via Gropello, n. 28, presso lo studio degli avv.ti
Simone BISACCA e Maria SPANO' che li rappresentano e difendono per procura in atti
- PARTI RICORRENTI -
C O N T R O
(C.F.: )- Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa Tecla RIVERSO, Dirigente del di CP_3
Torino, dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa , CP_4 Controparte_5
Dipendenti dello stesso , legalmente domiciliate presso l' CP_1 [...]
, Via Coazze n. 18 Controparte_6
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: Carta elettronica docenti
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti: richiamano le conclusioni di cui al ricorso, riducendo la domanda, con esclusione del riconoscimento del beneficio per l'anno scolastico 2017/18 in quanto annualità prescritta, per i ricorrenti
, , , Parte_5 Parte_11 Pt_12 Pt_15 Pt_16 Pt_17
, e;
rinunciano anche alla domanda della Pt_24 Pt_28 Pt_29 carta docente per la ricorrente avuto riguardo all'anno scolastico Pt_24
2022/23.
2 RGL n. 4612/2023
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.6.2023, i ricorrenti lamentano che sin dalla prima assunzione non avevano potuto usufruire, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
In diritto, hanno sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo
Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Hanno, quindi, concluso chiedendo accertarsi il proprio diritto all'assegnazione della Carta Docente per gli anni scolastici lavorati, condannando il convenuto al pagamento in proprio favore della CP_1 somma di € 500,00 annui oltre accessori, quale contributo alla formazione di parte ricorrente o eventualmente a titolo di risarcimento del danno.
In particolare:
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_1 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Cont e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_2 determinato nell'a.s. 2022/2023 e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro 500,00;
3 RGL n. 4612/2023
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_3 determinato negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e chiede pertanto che il Cont
gli riconosca una somma pari ad euro 1.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_4 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Cont e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a Parte_5 tempo determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e Cont 2020/2021 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_6 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Cont e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- CONIGLIARO afferma di aver lavorato con contratti a tempo Pt_7 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Cont e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_8 determinato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e chiede Cont pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 1.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_9 determinato nell'a.s. 2022/2023 e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro 500,00;
- ON afferma di aver lavorato con contratti a tempo Pt_10 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Cont e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_11 determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
4 RGL n. 4612/2023
Cont e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro
2.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_12 determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 Cont e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro
2.000,00;
- DISPOTO afferma di aver lavorato con contratti a Parte_13 tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Cont 2021/2022 e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_14 determinato negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro 1.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_15 determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro
2.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo determinato Parte_16 negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro 2.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_17 determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Cont e 2021/2022 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_18 determinato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e chiede Cont pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 1.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_19 determinato negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e chiede Cont pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 1.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_20 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
5 RGL n. 4612/2023
e 2022/2023 e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a Parte_21 tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro 2.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo determinato Parte_22 negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 Cont e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro
2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_23 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Cont e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_24 determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Cont 2021/2022 e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 3.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_25 determinato negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 e chiede pertanto che il
MIM gli riconosca una somma pari ad euro 1.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_26 determinato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro 1.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_27 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Cont e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_28 determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Cont 2021/2022 e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 3.000,00;
6 RGL n. 4612/2023
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_29 determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Cont 2021/2022 e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 3.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_30 determinato negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 e chiede pertanto che il Cont
gli riconosca una somma pari ad euro 1.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_31 determinato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e chiede Cont pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 1.500,00. Cont Il si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale relativa all'a.s. 2017/2018 con riferimento ai docenti Parte_5 Parte_11
, , Parte_12 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , e
[...] Parte_22 Parte_24 Parte_28
; ha poi altresì eccepito lo svolgimento di supplenze Parte_29 brevi e saltuarie per i docenti nell'a.s. 2018/2019; - Pt_1 Parte_1 negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021; - Parte_4
nell'a.s. 2018/2019; - nell'a.s. Parte_6 Parte_7
2021/2022; - negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; - Parte_18 nell'a.s. 2018/2019 e 2019/2020 - Parte_23 Parte_26
nell'a.s. 2020/2021, dal momento che la supplenza breve e saltuaria
[...] difetta del requisito della comparabilità con le prestazioni lavorative del docente a tempo indeterminato e, di conseguenza, della continuità del servizio.
Ha infine eccepito che la ricorrente è stata immessa in Parte_24 ruolo a settembre 2022, e che pertanto per l'a.s. 2021/2022 la carta docenti non può esserle riconosciuta.
Ha contestato poi nel merito la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non
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potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
All'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente, preso atto dell'eccezione Cont di prescrizione formulata dal , ha rinunciato alla domanda per l'anno scolastico 2017/18 avuto riguardo ai ricorrenti Parte_5 [...]
, , , , Pt_11 Pt_12 Pt_15 Pt_16 Pt_17 Pt_24 Pt_28
Cont e;
vista, inoltre, la relativa eccezione svolta dal , ha Pt_29 rinunciato anche alla domanda della carta docente per la ricorrente avuto riguardo all'anno scolastico 2022/23. Pt_24
Infine, i procuratori delle parti hanno discusso la causa che viene decisa con la presente sentenza.
* * * *
1. Il diritto alla carta docente al personale docente assunto a tempo determinato
La domanda deve trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1.1 Il diritto alla carta del docente del supplente assunto ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 l. n. 124/1999
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1
8 RGL n. 4612/2023
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
9 RGL n. 4612/2023
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . E' provato che i ricorrenti siano CP_1 rimasti interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, eccetto che per il ricorrente dal cui stato matricolare non Pt_2 risulta alcuna di queste circostanze;
ai ricorrenti spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatto salvo quanto si dirà nei paragrafi seguenti con riferimento sia alle supplenze c.d. brevi e saltuarie, sia alla prescrizione eccepita dal per l'a.s. 2017/2018. CP_1
1.2 Le supplenze brevi e saltuarie
I ricorrenti , , Pt_1 Parte_4 Pt_6 Parte_7 Pt_18
e hanno svolto almeno un anno di supplenze Parte_23 Parte_26 brevi e saltuarie per gli anni scolastici indicati a pag. 4 nella memoria di costituzione del (cfr. stati matricoli dei docenti suddetti, prodotti CP_1
Cont dal ).
La domanda di attribuzione della carta con riferimento agli anni scolastici in cui i ricorrenti hanno prestato attività lavorativa in forza di supplenze temporanee non può trovare accoglimento.
La clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al punto 1 così dispone: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono
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essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha più volte affermato che “la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-
652/19, EU:C:2021:208, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). 106 Al contrario, detta nozione richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti
a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 17 marzo
2021, Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 60 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022, n. 40).
Lo scopo della carta del docente è stato esaustivamente delineato dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, la quale ha posto in luce la stretta correlazione, operata dal legislatore nazionale, tra la finalità formativa, la durata annuale della docenza e dunque la programmazione didattico educativa in cui il singolo docente è coinvolto (punto 5.3 della motivazione).
11 RGL n. 4612/2023
In questi termini la Corte di Cassazione ha ritenuto del tutto comparabile, ai fini che qui interessano, la prestazione resa dai supplenti con contratti conclusi ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 l. n. 124/1999 con quella resa dai docenti di ruolo (punti 7.6 e 7.7 della motivazione della sentenza n.
29961/2023 citata).
Nel caso di supplenza temporanea che non copra, sin dall'inizio dell'anno scolastico, l'intera durata delle lezioni, è verosimile presumere che il docente assunto per un breve periodo di docenza non venga coinvolto nella programmazione annuale didattico-educativa e che pertanto venga meno il presupposto di comparabilità del supplente temporaneo con il docente di ruolo.
E ciò anche nell'ipotesi in cui la supplenza temporanea sia prorogata di volta in volta sino al termine delle lezioni, posto che in tal caso difetta il requisito della prevedibilità ex ante della durata annuale della supplenza
(presupposto, a sua volta, del coinvolgimento del supplente nelle attività di pianificazione annuale didattico educativa).
La Corte di giustizia ha ritenuto che le ragioni oggettive di trattamento differenziato tra lavoratore a termine e lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato possano risiedere nello “scopo specifico dell'indennità […] come pure il contesto particolare in cui si inserisce il versamento della stessa indennità”, (Corte giustizia UE sez. II,
11/04/2019, n. 29, punto 53, che richiama: sentenze del 5 giugno 2018,
Montero C-677/16, EU:C:2018:393, punto 63; del 5 giugno 2018, Per_1
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 60, e del 21 Organizzazione_1 novembre 2018, de C-619/17, EU:C:2018:936, punto 74). Persona_2
La differenza tra i docenti che sono coinvolti sin dall'inizio dell'anno nell'attività di programmazione della didattica dell'intero anno scolastico e docenti, invece, che in ragione della durata dell'incarico non sono coinvolti nell'attività di pianificazione, integra ad avviso di questo Tribunale una ragione obiettiva, legata allo “scopo specifico dell'indennità” e al “contesto particolare in cui si inserisce il versamento della stessa indennità”, (Corte giustizia UE giurisprudenza sopra citata) che in forza dell'art. 4 co. 1
12 RGL n. 4612/2023
dell'accordo quadro può giustificare un differente trattamento tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato.
Tale conclusione, ritenuta più aderente rispetto alla finalità dell'emolumento in parola, non preclude in ogni caso l'accesso da parte del supplente temporaneo agli altri strumenti di formazione predisposti dall'ordinamento (punto 5.4 della motivazione della sentenza Cass. n.
29961/2023 citata).
Va altresì precisato che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato (nel caso di specie, da un lato, tra supplenti su organico di fatto o diritto e, dall'altro, tra supplenti temporanei), non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito dall'accordo quadro (Corte giustizia UE sez. VI,
15/12/2022, n. 40).
Sul punto giova infine precisare che la domanda difetta, in ogni caso, dell'allegazione (e della prova) del coinvolgimento nell'attività di pianificazione e programmazione dell'offerta educativa e didattica annua, vero e proprio fatto costitutivo della domanda (in quanto presupposto per la comparabilità con il docente di ruolo).
1.3 Sulla prescrizione relativa all'a.s. 2017/2018
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata, la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
La prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento,
13 RGL n. 4612/2023
sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il doc. 36 di parte ricorrente contiene una pec di diffida inviata dall'avv.
Bisacca in data 27.6.2022 utile a interrompere il decorso della prescrizione del diritto a ricevere il bonus della Carta del Docente, a partire dall'a.s.
2016/2017, unicamente per la posizione della docente . Parte_22
Atteso che la difesa dei ricorrenti, in considerazione dell'eccezione Cont sollevata dal e delle indicazioni provenienti dalla Suprema Corte, intervenuta dopo il deposito del ricorso, ha rinunciato per i ricorrenti
, Parte_5 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
e Parte_24 Parte_28 Parte_29 all'ottenimento del beneficio per l'anno scolastico 2017/18, nulla si dispone in merito, potendosi, invece, riconoscere il beneficio per l'anno scolastico suddetto avuto riguardo alla ricorrente . Parte_22
1.4 Sulla posizione della docente Parte_24 relativamente all'a.s. 2022/2023
Il ha eccepito la non spettanza della Carta del Docente alla CP_1 ricorrente per l'a.s. 2021/2022, poiché “immessa in ruolo Pt_24 settembre 2022” (p. 5 della memoria di costituzione). Cont Peraltro, all'odierna udienza la difesa del ha riconosciuto di aver indicato, per mero errore materiale, che l'anno scolastico per il quale non spetta il beneficio è il 2022/23 e non il 2021/22, circostanza confermata anche dalla difesa di parte ricorrente, che ha rinunciato alla domanda avuto riguardo all'anno scolastico 2022/23, poiché dallo stato matricolare risulta che la docente è stata immessa in ruolo proprio a partire da quell' anno scolastico.
2. Le spese di lite
Le spese di lite - liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come, da ultimo, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della concreta complessità della vertenza, che si inserisce in
14 RGL n. 4612/2023
un contenzioso di natura seriale – seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, con la dovuta maggiorazione per la CP_1 presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale e con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici in cui hanno stipulato un contratto a tempo determinato e, in particolare:
- per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.000,00;
- per l'a.s. 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad Parte_2 euro 500,00;
- , per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ha diritto ad Parte_3 una somma pari ad euro 1.000,00;
- per gli aa.ss. 2018/2019, 2021/2022 e Parte_4
2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e Parte_5
2020/2021 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_6
e 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.000,00;
- per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Parte_7
2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.000,00;
- per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e Parte_8
2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per l'a.s. 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad Parte_9 euro 500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_10
2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.500,00;
15 RGL n. 4612/2023
- per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e Parte_11
2020/2021 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 Parte_12 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_13
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro
2.500,00;
- per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ha Parte_14 diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 Parte_15 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ha Parte_16 diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_17
2020/2021 e 2021/2022 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.000,00;
- , per l' a.s. 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad Parte_18 euro 500,00;
- per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e Parte_19
2021/2022 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_20
2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_21
2020/2021 e 2021/2022 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.000,00;
- per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_22
2020/2021 e 2021/2022 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.500,00;
- , per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_23 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_24
2021/2022 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.000,00;
- per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 ha diritto Parte_25 ad una somma pari ad euro 1.000,00;
16 RGL n. 4612/2023
- , per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad Parte_26 una somma pari ad euro 1.000,00;
- per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_27
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro
2.500,00;
- per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_28
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro
2.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_29
2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.500,00;
- , per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad una Parte_30 somma pari ad euro 1.000,00;
- , per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_31 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
e, per l'effetto,
- Condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione, per il tramite della carta elettronica del docente, in favore di ciascuno dei ricorrenti le seguenti somme:
- : euro 2.000,00; Parte_1
- euro 500,00; Parte_2
- : euro 1.000,00; Parte_3
- : euro 1.500,00; Parte_4
- : 1.500,00; Parte_5
- : euro 2.000,00; Parte_6
- : euro 2.000,00; Parte_7
- : euro 1.500,00; Parte_8
- : euro 500,00; Parte_9
- : euro 2.500,00; Parte_10
- : euro 1.500,00; Parte_11
- : euro 1.500,00; Parte_12
- : ha diritto ad una somma pari ad euro Parte_13
2.500,00;
17 RGL n. 4612/2023
- : euro 1.500,00; Parte_14
- : euro 1.500,00; Parte_15
- : euro 1.500,00; Parte_16
- : euro 2.000,00; Parte_17
- : euro 500,00; Parte_18
- euro 1.500,00; Parte_19
- : euro 2.500,00; Parte_20
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_21
2020/2021 e 2021/2022 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.000,00;
- : euro 2.500,00; Parte_22
- : euro 1.500,00 Parte_23
- : euro 2.000,00; Parte_24
- euro 1.000,00; Parte_25
- : euro 1.000,00; Parte_26
- : euro 2.500,00; Parte_27
- per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_28
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023: euro 2.500,00;
- : euro 2.500,00; Parte_29
- : euro 1.000,00; Parte_30
- : euro 1.500,00, Parte_31 il tutto oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
CONDANNA il a rifondere in favore di Controparte_1 parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 8.401,80 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Simone BISACCA e Maria
SPANO', antistatari.
Così deciso in Torino, lì 22.1.2024
IL GIUDICE
dott. Lorenzo AUDISIO
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c.
nella causa RGL n. 4612/2023 promossa da
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. , Parte_4 C.F._4 [...]
(c.f. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(c.f. , (c.f. C.F._6 Parte_7
, (c.f. C.F._7 Parte_8
, (c.f. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(c.f. , Parte_10 C.F._10 Parte_11
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._11 Parte_12
), (c.f. C.F._12 Parte_13
, (c.f. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14
(c.f. ), (c.f. Parte_15 C.F._15 Parte_16
), (c.f. C.F._16 Parte_17
, (c.f. ), C.F._17 Parte_18 C.F._18
(c.f. ), Parte_19 C.F._19 Pt_20
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._20 Parte_21
1 RGL n. 4612/2023
), (c.f. , C.F._21 Parte_22 C.F._22
(c.f. ), Parte_23 C.F._23 Parte_24
(c.f. ), (c.f. C.F._24 Parte_25
), (c.f. ), C.F._25 Parte_26 C.F._26
(c.f. ), Parte_27 C.F._27 Parte_28
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._28 Parte_29
), (c.f. ) e C.F._29 Parte_30 C.F._30
(c.f. ), tutti elettivamente Parte_31 C.F._31 domiciliati in Torino, via Gropello, n. 28, presso lo studio degli avv.ti
Simone BISACCA e Maria SPANO' che li rappresentano e difendono per procura in atti
- PARTI RICORRENTI -
C O N T R O
(C.F.: )- Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa Tecla RIVERSO, Dirigente del di CP_3
Torino, dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa , CP_4 Controparte_5
Dipendenti dello stesso , legalmente domiciliate presso l' CP_1 [...]
, Via Coazze n. 18 Controparte_6
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: Carta elettronica docenti
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti: richiamano le conclusioni di cui al ricorso, riducendo la domanda, con esclusione del riconoscimento del beneficio per l'anno scolastico 2017/18 in quanto annualità prescritta, per i ricorrenti
, , , Parte_5 Parte_11 Pt_12 Pt_15 Pt_16 Pt_17
, e;
rinunciano anche alla domanda della Pt_24 Pt_28 Pt_29 carta docente per la ricorrente avuto riguardo all'anno scolastico Pt_24
2022/23.
2 RGL n. 4612/2023
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.6.2023, i ricorrenti lamentano che sin dalla prima assunzione non avevano potuto usufruire, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
In diritto, hanno sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo
Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Hanno, quindi, concluso chiedendo accertarsi il proprio diritto all'assegnazione della Carta Docente per gli anni scolastici lavorati, condannando il convenuto al pagamento in proprio favore della CP_1 somma di € 500,00 annui oltre accessori, quale contributo alla formazione di parte ricorrente o eventualmente a titolo di risarcimento del danno.
In particolare:
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_1 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Cont e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_2 determinato nell'a.s. 2022/2023 e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro 500,00;
3 RGL n. 4612/2023
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_3 determinato negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e chiede pertanto che il Cont
gli riconosca una somma pari ad euro 1.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_4 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Cont e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a Parte_5 tempo determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e Cont 2020/2021 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_6 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Cont e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- CONIGLIARO afferma di aver lavorato con contratti a tempo Pt_7 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Cont e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_8 determinato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e chiede Cont pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 1.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_9 determinato nell'a.s. 2022/2023 e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro 500,00;
- ON afferma di aver lavorato con contratti a tempo Pt_10 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Cont e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_11 determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
4 RGL n. 4612/2023
Cont e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro
2.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_12 determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 Cont e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro
2.000,00;
- DISPOTO afferma di aver lavorato con contratti a Parte_13 tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Cont 2021/2022 e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_14 determinato negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro 1.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_15 determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro
2.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo determinato Parte_16 negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro 2.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_17 determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Cont e 2021/2022 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_18 determinato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e chiede Cont pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 1.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_19 determinato negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e chiede Cont pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 1.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_20 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
5 RGL n. 4612/2023
e 2022/2023 e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a Parte_21 tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro 2.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo determinato Parte_22 negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 Cont e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro
2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_23 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Cont e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_24 determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Cont 2021/2022 e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 3.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_25 determinato negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 e chiede pertanto che il
MIM gli riconosca una somma pari ad euro 1.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_26 determinato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e chiede pertanto che il MIM gli riconosca una somma pari ad euro 1.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_27 determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Cont e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 2.500,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_28 determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Cont 2021/2022 e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 3.000,00;
6 RGL n. 4612/2023
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_29 determinato negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Cont 2021/2022 e 2022/2023 e chiede pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 3.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_30 determinato negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 e chiede pertanto che il Cont
gli riconosca una somma pari ad euro 1.000,00;
- afferma di aver lavorato con contratti a tempo Parte_31 determinato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e chiede Cont pertanto che il gli riconosca una somma pari ad euro 1.500,00. Cont Il si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale relativa all'a.s. 2017/2018 con riferimento ai docenti Parte_5 Parte_11
, , Parte_12 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , e
[...] Parte_22 Parte_24 Parte_28
; ha poi altresì eccepito lo svolgimento di supplenze Parte_29 brevi e saltuarie per i docenti nell'a.s. 2018/2019; - Pt_1 Parte_1 negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021; - Parte_4
nell'a.s. 2018/2019; - nell'a.s. Parte_6 Parte_7
2021/2022; - negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; - Parte_18 nell'a.s. 2018/2019 e 2019/2020 - Parte_23 Parte_26
nell'a.s. 2020/2021, dal momento che la supplenza breve e saltuaria
[...] difetta del requisito della comparabilità con le prestazioni lavorative del docente a tempo indeterminato e, di conseguenza, della continuità del servizio.
Ha infine eccepito che la ricorrente è stata immessa in Parte_24 ruolo a settembre 2022, e che pertanto per l'a.s. 2021/2022 la carta docenti non può esserle riconosciuta.
Ha contestato poi nel merito la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non
7 RGL n. 4612/2023
potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
All'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente, preso atto dell'eccezione Cont di prescrizione formulata dal , ha rinunciato alla domanda per l'anno scolastico 2017/18 avuto riguardo ai ricorrenti Parte_5 [...]
, , , , Pt_11 Pt_12 Pt_15 Pt_16 Pt_17 Pt_24 Pt_28
Cont e;
vista, inoltre, la relativa eccezione svolta dal , ha Pt_29 rinunciato anche alla domanda della carta docente per la ricorrente avuto riguardo all'anno scolastico 2022/23. Pt_24
Infine, i procuratori delle parti hanno discusso la causa che viene decisa con la presente sentenza.
* * * *
1. Il diritto alla carta docente al personale docente assunto a tempo determinato
La domanda deve trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1.1 Il diritto alla carta del docente del supplente assunto ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 l. n. 124/1999
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1
8 RGL n. 4612/2023
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
9 RGL n. 4612/2023
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . E' provato che i ricorrenti siano CP_1 rimasti interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, eccetto che per il ricorrente dal cui stato matricolare non Pt_2 risulta alcuna di queste circostanze;
ai ricorrenti spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatto salvo quanto si dirà nei paragrafi seguenti con riferimento sia alle supplenze c.d. brevi e saltuarie, sia alla prescrizione eccepita dal per l'a.s. 2017/2018. CP_1
1.2 Le supplenze brevi e saltuarie
I ricorrenti , , Pt_1 Parte_4 Pt_6 Parte_7 Pt_18
e hanno svolto almeno un anno di supplenze Parte_23 Parte_26 brevi e saltuarie per gli anni scolastici indicati a pag. 4 nella memoria di costituzione del (cfr. stati matricoli dei docenti suddetti, prodotti CP_1
Cont dal ).
La domanda di attribuzione della carta con riferimento agli anni scolastici in cui i ricorrenti hanno prestato attività lavorativa in forza di supplenze temporanee non può trovare accoglimento.
La clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al punto 1 così dispone: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono
10 RGL n. 4612/2023
essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha più volte affermato che “la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-
652/19, EU:C:2021:208, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). 106 Al contrario, detta nozione richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti
a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 17 marzo
2021, Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 60 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022, n. 40).
Lo scopo della carta del docente è stato esaustivamente delineato dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, la quale ha posto in luce la stretta correlazione, operata dal legislatore nazionale, tra la finalità formativa, la durata annuale della docenza e dunque la programmazione didattico educativa in cui il singolo docente è coinvolto (punto 5.3 della motivazione).
11 RGL n. 4612/2023
In questi termini la Corte di Cassazione ha ritenuto del tutto comparabile, ai fini che qui interessano, la prestazione resa dai supplenti con contratti conclusi ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 l. n. 124/1999 con quella resa dai docenti di ruolo (punti 7.6 e 7.7 della motivazione della sentenza n.
29961/2023 citata).
Nel caso di supplenza temporanea che non copra, sin dall'inizio dell'anno scolastico, l'intera durata delle lezioni, è verosimile presumere che il docente assunto per un breve periodo di docenza non venga coinvolto nella programmazione annuale didattico-educativa e che pertanto venga meno il presupposto di comparabilità del supplente temporaneo con il docente di ruolo.
E ciò anche nell'ipotesi in cui la supplenza temporanea sia prorogata di volta in volta sino al termine delle lezioni, posto che in tal caso difetta il requisito della prevedibilità ex ante della durata annuale della supplenza
(presupposto, a sua volta, del coinvolgimento del supplente nelle attività di pianificazione annuale didattico educativa).
La Corte di giustizia ha ritenuto che le ragioni oggettive di trattamento differenziato tra lavoratore a termine e lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato possano risiedere nello “scopo specifico dell'indennità […] come pure il contesto particolare in cui si inserisce il versamento della stessa indennità”, (Corte giustizia UE sez. II,
11/04/2019, n. 29, punto 53, che richiama: sentenze del 5 giugno 2018,
Montero C-677/16, EU:C:2018:393, punto 63; del 5 giugno 2018, Per_1
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 60, e del 21 Organizzazione_1 novembre 2018, de C-619/17, EU:C:2018:936, punto 74). Persona_2
La differenza tra i docenti che sono coinvolti sin dall'inizio dell'anno nell'attività di programmazione della didattica dell'intero anno scolastico e docenti, invece, che in ragione della durata dell'incarico non sono coinvolti nell'attività di pianificazione, integra ad avviso di questo Tribunale una ragione obiettiva, legata allo “scopo specifico dell'indennità” e al “contesto particolare in cui si inserisce il versamento della stessa indennità”, (Corte giustizia UE giurisprudenza sopra citata) che in forza dell'art. 4 co. 1
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dell'accordo quadro può giustificare un differente trattamento tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato.
Tale conclusione, ritenuta più aderente rispetto alla finalità dell'emolumento in parola, non preclude in ogni caso l'accesso da parte del supplente temporaneo agli altri strumenti di formazione predisposti dall'ordinamento (punto 5.4 della motivazione della sentenza Cass. n.
29961/2023 citata).
Va altresì precisato che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato (nel caso di specie, da un lato, tra supplenti su organico di fatto o diritto e, dall'altro, tra supplenti temporanei), non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito dall'accordo quadro (Corte giustizia UE sez. VI,
15/12/2022, n. 40).
Sul punto giova infine precisare che la domanda difetta, in ogni caso, dell'allegazione (e della prova) del coinvolgimento nell'attività di pianificazione e programmazione dell'offerta educativa e didattica annua, vero e proprio fatto costitutivo della domanda (in quanto presupposto per la comparabilità con il docente di ruolo).
1.3 Sulla prescrizione relativa all'a.s. 2017/2018
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata, la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
La prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento,
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sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il doc. 36 di parte ricorrente contiene una pec di diffida inviata dall'avv.
Bisacca in data 27.6.2022 utile a interrompere il decorso della prescrizione del diritto a ricevere il bonus della Carta del Docente, a partire dall'a.s.
2016/2017, unicamente per la posizione della docente . Parte_22
Atteso che la difesa dei ricorrenti, in considerazione dell'eccezione Cont sollevata dal e delle indicazioni provenienti dalla Suprema Corte, intervenuta dopo il deposito del ricorso, ha rinunciato per i ricorrenti
, Parte_5 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
e Parte_24 Parte_28 Parte_29 all'ottenimento del beneficio per l'anno scolastico 2017/18, nulla si dispone in merito, potendosi, invece, riconoscere il beneficio per l'anno scolastico suddetto avuto riguardo alla ricorrente . Parte_22
1.4 Sulla posizione della docente Parte_24 relativamente all'a.s. 2022/2023
Il ha eccepito la non spettanza della Carta del Docente alla CP_1 ricorrente per l'a.s. 2021/2022, poiché “immessa in ruolo Pt_24 settembre 2022” (p. 5 della memoria di costituzione). Cont Peraltro, all'odierna udienza la difesa del ha riconosciuto di aver indicato, per mero errore materiale, che l'anno scolastico per il quale non spetta il beneficio è il 2022/23 e non il 2021/22, circostanza confermata anche dalla difesa di parte ricorrente, che ha rinunciato alla domanda avuto riguardo all'anno scolastico 2022/23, poiché dallo stato matricolare risulta che la docente è stata immessa in ruolo proprio a partire da quell' anno scolastico.
2. Le spese di lite
Le spese di lite - liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come, da ultimo, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della concreta complessità della vertenza, che si inserisce in
14 RGL n. 4612/2023
un contenzioso di natura seriale – seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, con la dovuta maggiorazione per la CP_1 presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale e con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici in cui hanno stipulato un contratto a tempo determinato e, in particolare:
- per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.000,00;
- per l'a.s. 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad Parte_2 euro 500,00;
- , per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ha diritto ad Parte_3 una somma pari ad euro 1.000,00;
- per gli aa.ss. 2018/2019, 2021/2022 e Parte_4
2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e Parte_5
2020/2021 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_6
e 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.000,00;
- per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Parte_7
2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.000,00;
- per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e Parte_8
2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per l'a.s. 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad Parte_9 euro 500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_10
2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.500,00;
15 RGL n. 4612/2023
- per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e Parte_11
2020/2021 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 Parte_12 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_13
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro
2.500,00;
- per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ha Parte_14 diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 Parte_15 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ha Parte_16 diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_17
2020/2021 e 2021/2022 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.000,00;
- , per l' a.s. 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad Parte_18 euro 500,00;
- per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e Parte_19
2021/2022 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_20
2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_21
2020/2021 e 2021/2022 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.000,00;
- per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_22
2020/2021 e 2021/2022 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.500,00;
- , per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_23 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_24
2021/2022 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.000,00;
- per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 ha diritto Parte_25 ad una somma pari ad euro 1.000,00;
16 RGL n. 4612/2023
- , per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad Parte_26 una somma pari ad euro 1.000,00;
- per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_27
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro
2.500,00;
- per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_28
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro
2.500,00;
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_29
2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.500,00;
- , per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 ha diritto ad una Parte_30 somma pari ad euro 1.000,00;
- , per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_31 ha diritto ad una somma pari ad euro 1.500,00;
e, per l'effetto,
- Condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione, per il tramite della carta elettronica del docente, in favore di ciascuno dei ricorrenti le seguenti somme:
- : euro 2.000,00; Parte_1
- euro 500,00; Parte_2
- : euro 1.000,00; Parte_3
- : euro 1.500,00; Parte_4
- : 1.500,00; Parte_5
- : euro 2.000,00; Parte_6
- : euro 2.000,00; Parte_7
- : euro 1.500,00; Parte_8
- : euro 500,00; Parte_9
- : euro 2.500,00; Parte_10
- : euro 1.500,00; Parte_11
- : euro 1.500,00; Parte_12
- : ha diritto ad una somma pari ad euro Parte_13
2.500,00;
17 RGL n. 4612/2023
- : euro 1.500,00; Parte_14
- : euro 1.500,00; Parte_15
- : euro 1.500,00; Parte_16
- : euro 2.000,00; Parte_17
- : euro 500,00; Parte_18
- euro 1.500,00; Parte_19
- : euro 2.500,00; Parte_20
- , per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_21
2020/2021 e 2021/2022 ha diritto ad una somma pari ad euro 2.000,00;
- : euro 2.500,00; Parte_22
- : euro 1.500,00 Parte_23
- : euro 2.000,00; Parte_24
- euro 1.000,00; Parte_25
- : euro 1.000,00; Parte_26
- : euro 2.500,00; Parte_27
- per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_28
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023: euro 2.500,00;
- : euro 2.500,00; Parte_29
- : euro 1.000,00; Parte_30
- : euro 1.500,00, Parte_31 il tutto oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
CONDANNA il a rifondere in favore di Controparte_1 parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 8.401,80 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Simone BISACCA e Maria
SPANO', antistatari.
Così deciso in Torino, lì 22.1.2024
IL GIUDICE
dott. Lorenzo AUDISIO
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