TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE in persona del Presidente della seconda Sezione civile, dott. Ugo Scavuzzo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 3850.2021 R.G. TRA
rappresentati e difesi per Parte_1 Parte_2 Parte_3 procura in atti dall'Avv. Natale Previti, c.f. unitamente e/o separatamente CodiceFiscale_1 all'Avv. E. Stefania Previti c.f. nello studio del quale in Messina, Via G. CodiceFiscale_2 Grillo 61 sono elettivamente domiciliati, attori e creditori procedenti E
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] 27, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina, Strada San Giacomo, 19, CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gulino Gulino (C.F. – fax CodiceFiscale_4 090/6781544 – PEC presso il cui studio è elettivamente domiciliato Email_1 in Strada San Giacomo n. 19 is. 313, giusta procura in atti convenuto E
nata a [...] il [...], c.f. , n.q di Controparte_2 CodiceFiscale_5 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a Persona_1
Messina il 20.3.2003, c.f. , n.q. di erede per rappresentazione di CodiceFiscale_6 Per_2
[...] convenuto e debitore esecutato avente a oggetto: giudizio di divisione endoesecutivo Conclusioni: come da verbale d'udienza di discussione IN FATTO E IN DIRITTO Con ordinanza emessa in data 13.07.2021 nell'ambito della procedura esecutiva n. 186/2009 R.G.E., il giudice dell'esecuzione disponeva procedersi al giudizio di divisione per sciogliere la comunione sul compendio pignorato e sospendeva la procedura esecutiva fino alla conclusione del giudizio di divisione. Il Giudice dell'esecuzione disponeva, quindi, il giudizio di divisione del bene descritto nella relazione di stima, fissava l'udienza del 14.4.2022 per la comparizione di tutte le parti, comproprietari, creditori iscritti e aventi diritti sull'immobile; ordinava
- la notifica del provvedimento ai comproprietari almeno 90 giorni prima dell'udienza;
- la trascrizione dell'ordinanza a favore e contro ciascun comproprietario (artt. 1113 e 2646 c.c.);
- l'iscrizione a ruolo della causa e la formazione di autonomo fascicolo;
- la sospensione della procedura esecutiva fino alla definizione del giudizio di divisione con l'avviso alle parti che, se il giudizio di divisione non fosse stato instaurato nei termini, la procedura esecutiva sarà stata dichiarata estinta. Il creditore introduceva nel termine di rito il presente giudizio.
1 Con comparsa del 23.03.2022 si costituiva il sig. il quale rappresentava Controparte_1
- che i signori avevano intimato alla signora il pagamento della Pt_1 Persona_2 somma di euro 58.715,04;
- che l'immobile pignorato era sito in Messina, Via S. Sebastiano, composto da 6,5 vani, categoria A/2, classe 4, nella titolarità per ¾ indivisi della parte debitrice , deceduta nella Persona_2 pendenza del processo esecutivo;
- di essere titolare della nuda proprietà della quota di ¾ di esso in virtù di una scrittura privata del 2002, la cui autenticità era stata accertata giudizialmente con sentenza n. 1690/2016 del Tribunale di Messina (depositata nel giudizio iscritto al n. 2656/2009), confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 22/2019;
- che la trascrizione del titolo di proprietà e della sentenza era avvenuta, all'esito del giudizio, in data 26.04.2019; parte convenuta rappresentava, inoltre, che il G.E. nel 2011 con ordinanza aveva precisato che “la trascrizione eventuale della sentenza che dovesse accogliere la trascritta domanda giudiziale della odierna opponente diretta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto trasferimento consacrato nella scrittura privata del 2002 testé citata prevarrebbe – sebbene limitatamente alla nuda proprietà per la citata quota- sulla trascrizione del pignoramento in esame e dell'eventuale decreto di trasferimento in favore di terzo aggiudicatario eseguite contro l'alienante (l'odierna parte esecutata) dopo la trascrizione della domanda giudiziale citata;
- che alla data del pignoramento (2009) la debitrice non era, quindi, proprietaria del bene pignorato;
- che la procedura esecutiva era, quindi, ab origine improcedibile;
- che con ordinanza del 13.07.2021 il G.E. rigettava l'opposizione proposta dall'odierno convenuto e disponeva il giudizio di divisione;
ciò rappresentato contestava l'ordinanza appena citata, invocava l'improcedibilità del giudizio di divisione in ragione degli esiti dei giudizi su menzionati e della priorità della trascrizione della scrittura e della domanda giudiziale (e della sentenza) rispetto alla trascrizione del pignoramento, in subordine chiedeva di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla liquidazione e vendita del bene in ragione del proprio diritto sul bene. Con note ai sensi dell'art. 83, co. 7, d.l. n. 18/2020 depositate per l'udienza del 22.10.2022 i creditori , e contestavano integralmente le eccezioni Parte_1 Parte_2 Parte_3 sollevate dal sig. nella memoria di costituzione del 23.3.2022 e aderivano Controparte_1 all'ordinanza con la quale il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione in calce all'opposizione di terzo proposta dal predetto nonché alla determinazione dal G.E: assunta di dar Controparte_1 corso al giudizio di divisione;
i creditori procedenti osservavano che la domanda originariamente trascritta dal al registro generale n. 12781 ed al registro particolare 8661 ed al n. Controparte_1 53 di presentazione del 6.4.2009 fosse relativa all'esecuzione in forma specifica ex art. 2652 c.c. n. 2, non anche una domanda diretta all'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private rilevante ai sensi dell'art. 2652 c.c. n. 3; evidenziavano che la sentenza del Tribunale di Messina n.1690/2016, confermata in secondo grado, aveva riqualificato la domanda ritenendo che il petitum richiesto fosse l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione della scrittura, anziché l'esecuzione in forma specifica;
in altre parole, la pronuncia ottenuta riguardava l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni con conseguente mancanza di correlazione richiesta dall'art. 2652 c.c. per l'opponibilità ai terzi. Inoltre, i creditori deducevano che non fosse possibile né conveniente separare la quota pignorata in natura;
la vendita della quota indivisa era economicamente sfavorevole, poiché sul mercato tali quote si acquistano a valori inferiori alla stima;
nessuno dei comproprietari aveva manifestato interesse all'acquisto e chiedevano che il Giudice disponesse la vendita all'incanto dell'intero bene, considerata la situazione oggettiva e la mancanza di alternative praticabili. Con note e trattazione scritta del 19.10.2022 confermava tutte le domande Controparte_1 e le eccezioni della comparsa di costituzione, insistendo per il loro accoglimento;
allegava di essere proprietario esclusivo dell'immobile in forza della sentenza del Tribunale di Messina n. 1690/2016,
2 confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 22/2019 del 17.01.2019 in virtù del fatto che tali sentenze avevano accertato il trasferimento allo stesso della nuda proprietà della quota di ¾ dell'immobile sulla base di una scrittura privata del 2002. I creditori con note del 12.09.2024 contestavano totalmente le difese e eccezioni di Pt_1
precisavano che tali difese e eccezioni erano state poste a fondamento di separata Controparte_1 opposizione di terzo trattata nella fase camerale cautelare e proseguita nel termine concesso fino alla dichiarazione di interruzione (alla quale non era seguita la riassunzione); rilevavano che non fosse possibile separare la quota pignorata e che la vendita della quota indivisa fosse economicamente sfavorevole, chiedevano la vendita all'incanto dell'intero bene, poiché nessun comproprietario aveva manifestato interesse in tal senso. All'udienza del 17.09.2024, le parti venivano rimesse davanti allo scrivente Presidente di Sezione e perché designato G.E. per la trattazione della procedura esecutiva già sospesa in funzione del presente giudizio di divisione. Con ordinanza del 23.04.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.03.2025, lo scrivente formulava alle parti proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. e rimetteva le stesse all'udienza del 27.11.2025 “per la comparizione delle parti ovvero di loro procuratori speciali, nonché per l'eventuale precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. …”, concedendo termine per note conclusive Nella memoria conclusiva del 31.10.2025, i creditori ribadivano le conclusioni già Pt_1 rassegnate in atti. All'udienza del 27.11.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa;
su istanza del Presidente di Sezione, discutevano oralmente la causa e lo scrivente riservava di depositare la sentenza entro 30 giorni ex art.281 sexies c.3 c.p.c. La domanda di divisione proposta dai creditori procedenti in seno alla procedura esecutiva avviata in danno di va dichiarata improcedibile e ciò per quanto di ragione. Persona_2 Con pignoramento immobiliare del 16.6.2009, notificato a in data 1.7.2009, Persona_2 trascritto in data 16.7.2009 ai nn. 24754 e 16823, i signori Parte_1 Parte_2 hanno intrapreso azione esecutiva sul seguente bene, ubicato nel Comune di Parte_3 Messina, al catasto al foglio 223, particella 69 sub. 17, abitazione di tipo civile, consistenza 6,5 vani, in via S. Sebastiano n. civico 27, interno 13 piano 3 per il diritto di proprietà di ¾ in capo a Per_2
[...] Con provvedimento del 13.7.2021, su istanza dei creditori procedenti, il G.E, disponeva procedersi al giudizio di divisione del bene pignorato (invero nella titolarità dei tre procedenti per 3/12 indivisi). Nel giudizio di divisione si costituiva nato a [...] il [...], Controparte_1 invero già costituito anche nel processo esecutivo in seno al quale aveva rivendicato ai sensi dell'art. 619 c.p.c. la titolarità della quota di proprietà del bene pignorato su iniziativa dei signori
[...]
, e . Pt_1 Parte_2 Parte_3 Il sig. ha allegato e documentato di aver sottoscritto domanda giudiziale Controparte_1 finalizzata all'accertamento dell'avvenuto acquisto della quota di (nuda) proprietà (per ¾) del bene pignorato per effetto di una scrittura privata intervenuta tra il predetto e l'esecutata Persona_2 in data antecedente al pignoramento, di aver trascritto la domanda giudiziale (si cfr. la nota del 6.4.2009 ai nn. 12781 e 8661), nonché di aver ottenuto sentenza (di accoglimento della domanda proposta) del Tribunale di Messina n. 1690/2016, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 22/2019 del 17.01.2019, nonché di aver trascritto nel 2019 (si cfr. la nota del 26.4.2019 ai n. 10764 e 7932) il titolo di acquisto (la scrittura privata dell'aprile 2002 con sottoscrizione accertata giudizialmente con sentenza 1690/2016) della nuda proprietà della quota di ¾ dell'immobile sito in Messina, Via S. Sebastiano, intero 13, in catasto al foglio 223, particella 69 sub. 17; in ragione di siffatte formalità il sig. ha rivendicato l'opponibilità ai creditori procedenti e Controparte_1 pignoranti del titolo d'acquisto e, quindi, l'improcedibilità dell'azione esecutiva e, per l'effetto, del giudizio di divisione.
3 In funzione della decisione della preliminare questione posta dal terzo nel presente giudizio di divisione, giova rammentare che colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c. c. presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.; nella fattispecie in esame, il sig. ha curato Controparte_1 la trascrizione della domanda giudiziale (di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata avente ad oggetto il trasferimento del diritto su tratteggiato) e del titolo originario (la stessa scrittura) per effetto della sentenza di accoglimento della domanda stessa. Né vale argomentare – come sostenuto dai creditori procedenti – l'inopponibilità ai terzi del su indicato titolo di trasferimento (la scrittura provata dell'aprile 2002) in ragione della non corrispondenza tra la domanda giudiziale trascritta nell'anno 2009 (avente ad oggetto “domanda di esecuzione in forma specifica”) e la sentenza (del Tribunale di Messina n. 1690/2016, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 22/2019 del 17.01.2019) in forza della quale è stata trascritta la scrittura privata dell'aprile 2002. La disposizione di cui all'art.2652 n. 3 c.c., nel regolare gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale di accertamento (dell'autenticità) della sottoscrizione della scrittura privata che contiene un atto (il trasferimento immobiliare) soggetto a trascrizione, fa riferimento al momento della trascrizione della domanda e ha la funzione di dirimere il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto reale o di diritti incompatibili sul medesimo immobile;
ai fini della soluzione del conflitto l'art.2652 n.3 cod. civ. prevede, inoltre, che prevarrà tra le parti in conflitto colui che, oltre ad avere acquistato in base a scrittura privata con data certa, abbia altresì trascritto per primo la domanda diretta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni e, infine, la scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente (il titolo); ciò che impone la verifica della corrispondenza tra la trascrizione della domanda giudiziale (di accertamento) e la trascrizione del titolo (la scrittura privata accertata). È principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte e di questo Tribunale che, per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire (ai terzi) di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11213 del 26/04/2024). Orbene, nel caso in ispecie effettivamente, come rilevato, dai creditori procedenti, v'è una (apparente) discrepanza tra la nota di trascrizione della domanda giudiziale e la nota di trascrizione del 2019 relativa alla scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente;
la prima nota contiene un riferimento ad una domanda giudiziale “esecuzione in forma specifica”, mentre la nota di trascrizione del 2019 contiene un riferimento alla “scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente” e nella Sezione D v'è un puntuale riferimento alla sentenza del Tribunale di Messina n. 1690/2016, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 22/2019 del 17.01.2019 legittimante ai sensi del n. 3 dell'art. 2652 comma 2 la trascrizione del titolo. Sennonché giova osservare che le due note contengono dati perfettamente corrispondenti quanto alla parte in pregiudizio (“contro”) della (la) quale sono state eseguite le formalità (la sig.ra nelle more, peraltro, deceduta), nonché con riferimento agli estremi del bene (nuda Persona_2 proprietà della quota di ¾ dell'immobile sito in Messina, Via S. Sebastiano, intero 13, in catasto al foglio 223, particella 69 sub. 17) al quale esse (formalità) si riferiscono;
va, poi, soggiunto che il riferimento alla domanda giudiziale di “esecuzione in forma specifica” contenuto nella (nota di) trascrizione del 2009, in luogo del più corretto riferimento alla domanda giudiziale di “accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni” della scrittura privata su tratteggiata, non può ritenersi da solo sufficiente a sterilizzare la funzione pubblicitaria della trascrizione eseguita e voluta dall'acquirente e l'opponibilità ai terzi della (successiva) trascrizione della sentenza;
infatti, Controparte_1
4 sia la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica (dell'obbligo a contrarre), sia la trascrizione della sentenza di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni delle scritture private prevalgono sulle iscrizioni e trascrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione delle domande (ai sensi dell'art. 2652 comma 2 nn. 2 e 3 c.c.); in altri termini può ben argomentarsi che nel caso in ispecie la trascrizione (della domanda giudiziale di
“esecuzione in forma specifica”) eseguita nell'anno 2009 dal sig. in danno di Controparte_1 abbia prodotto la sua tipica funzione pubblicitaria nei confronti dei terzi (e, quindi, Persona_2 anche nei confronti dei creditori procedenti) e di prenotazione degli effetti della sentenza e che analogo effetto (conoscitivo) avrebbe sortito (nei confronti dei terzi) la trascrizione se avesse contenuto il riferimento (più pertinente) alla domanda giudiziale di accertamento effettivamente proposta dal sig. peraltro genericamente indicata come “domanda giudiziale” Controparte_1 anche nella certificazione notarile ipocatastale prodotta dagli stessi creditori procedenti in seno alla procedura esecutiva n. 2009 n. 186 R.es.imm. Tribunale di Messina;
v'è certezza, quindi, che i creditori procedenti potessero, ancor prima dell'esperimento dell'azione esecutiva e della trascrizione del pignoramento, aver compiuta notizia dell'esistenza dell'azione legale (sull'immobile pignorato) promossa dal e dell'effetto di prenotazione del diritto rivendicato invero Controparte_1 prodotto dalla trascrizione della medesima domanda;
ciò che rende, quindi, opponibile a costoro la scrittura privata con la sottoscrizione accertata giudizialmente con la sentenza del Tribunale di Messina n. 1690/2016, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 22/2019 del 17.01.2019 avente ad oggetto il trasferimento al sig. del diritto di nuda proprietà (con la Controparte_1 morte della cedente e debitrice esecutata divenuta piena proprietà) per la quota di ¾ sull'immobile sopra descritto (e già pignorato) e, per l'effetto, non procedibile la domanda di divisione endoesecutiva proposta;
né è di ostacolo a siffatta determinazione la circostanza che il sig. abbia precedentemente invocato, con separate opposizioni di terzo (tutte Controparte_1 endoesecutive), il medesimo diritto in ragione del fatto che il G.E., con competenza funzionale sul giudizio di divisione endoesecutiva, ha, comunque, il dovere di verificare l'effettiva (con)titolarità del diritto oggetto della domanda di divisione e (con)titolarità in capo al debitore esecutato del diritto sul bene pignorato. Legittima l'integrale compensazione delle spese della presente lite tra le parti anche in ragione del fatto che al momento dell'esperimento dell'azione esecutiva i creditori hanno avuto evidenza della sola pendenza del giudizio avviato dal sig. nonché del rigetto delle istanze di Controparte_1 sospensione della procedura esecutiva avanzate da quest'ultimo; nulla sulle spese di lite nel rapporto tra creditori procedenti e nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._5
, n.q. rimasta contumace
[...]
p.q.m.
definitivamente pronunciando sulla causa recante il n. 3850.2021 R.G.A.C., promossa da rappresentati e difesi per procura in atti Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Natale Previti, c.f. unitamente e/o separatamente all'Avv. E. CodiceFiscale_1 Stefania Previti c.f. nello studio del quale in Messina, Via G. Grillo 61 sono CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati, attori e creditori procedenti, e nato a [...] il Controparte_1 14.04.1962 ed ivi residente in [...], c.f. , elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato in Messina, Strada San Giacomo, 19, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gulino (C.F. – fax 090/6781544 – PEC presso il CodiceFiscale_4 Email_1 cui studio è elettivamente domiciliato in Strada San Giacomo n. 19 is. 313, giusta procura in atti, convenuto, e nata a [...] il [...], c.f. , n.q di Controparte_2 CodiceFiscale_5 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a Persona_1 Messina il 20.3.2003, c.f. , n.q. di erede per rappresentazione di CodiceFiscale_6 Per_2
parte esecutata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede,
[...] a) dichiara la contumacia di nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 [...]
, n.q. genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore C.F._5 CP_1
5 , nato a [...] il [...], c.f. , n.q. di Persona_1 CodiceFiscale_6 erede per rappresentazione di Persona_2 b) dichiara improcedibile la domanda di divisione;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti tutte le spese di lite;
d) nulla sulle spese di lite nel rapporto processuale tra , Parte_1 Parte_2
e nata a [...] il [...], c.f. Parte_3 Controparte_2 [...]
, n.q. genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore C.F._5 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , n.q. di Persona_1 CodiceFiscale_6 erede per rappresentazione di Persona_2 Messina, il 22.12.2025 Il Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo
6
rappresentati e difesi per Parte_1 Parte_2 Parte_3 procura in atti dall'Avv. Natale Previti, c.f. unitamente e/o separatamente CodiceFiscale_1 all'Avv. E. Stefania Previti c.f. nello studio del quale in Messina, Via G. CodiceFiscale_2 Grillo 61 sono elettivamente domiciliati, attori e creditori procedenti E
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] 27, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina, Strada San Giacomo, 19, CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gulino Gulino (C.F. – fax CodiceFiscale_4 090/6781544 – PEC presso il cui studio è elettivamente domiciliato Email_1 in Strada San Giacomo n. 19 is. 313, giusta procura in atti convenuto E
nata a [...] il [...], c.f. , n.q di Controparte_2 CodiceFiscale_5 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a Persona_1
Messina il 20.3.2003, c.f. , n.q. di erede per rappresentazione di CodiceFiscale_6 Per_2
[...] convenuto e debitore esecutato avente a oggetto: giudizio di divisione endoesecutivo Conclusioni: come da verbale d'udienza di discussione IN FATTO E IN DIRITTO Con ordinanza emessa in data 13.07.2021 nell'ambito della procedura esecutiva n. 186/2009 R.G.E., il giudice dell'esecuzione disponeva procedersi al giudizio di divisione per sciogliere la comunione sul compendio pignorato e sospendeva la procedura esecutiva fino alla conclusione del giudizio di divisione. Il Giudice dell'esecuzione disponeva, quindi, il giudizio di divisione del bene descritto nella relazione di stima, fissava l'udienza del 14.4.2022 per la comparizione di tutte le parti, comproprietari, creditori iscritti e aventi diritti sull'immobile; ordinava
- la notifica del provvedimento ai comproprietari almeno 90 giorni prima dell'udienza;
- la trascrizione dell'ordinanza a favore e contro ciascun comproprietario (artt. 1113 e 2646 c.c.);
- l'iscrizione a ruolo della causa e la formazione di autonomo fascicolo;
- la sospensione della procedura esecutiva fino alla definizione del giudizio di divisione con l'avviso alle parti che, se il giudizio di divisione non fosse stato instaurato nei termini, la procedura esecutiva sarà stata dichiarata estinta. Il creditore introduceva nel termine di rito il presente giudizio.
1 Con comparsa del 23.03.2022 si costituiva il sig. il quale rappresentava Controparte_1
- che i signori avevano intimato alla signora il pagamento della Pt_1 Persona_2 somma di euro 58.715,04;
- che l'immobile pignorato era sito in Messina, Via S. Sebastiano, composto da 6,5 vani, categoria A/2, classe 4, nella titolarità per ¾ indivisi della parte debitrice , deceduta nella Persona_2 pendenza del processo esecutivo;
- di essere titolare della nuda proprietà della quota di ¾ di esso in virtù di una scrittura privata del 2002, la cui autenticità era stata accertata giudizialmente con sentenza n. 1690/2016 del Tribunale di Messina (depositata nel giudizio iscritto al n. 2656/2009), confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 22/2019;
- che la trascrizione del titolo di proprietà e della sentenza era avvenuta, all'esito del giudizio, in data 26.04.2019; parte convenuta rappresentava, inoltre, che il G.E. nel 2011 con ordinanza aveva precisato che “la trascrizione eventuale della sentenza che dovesse accogliere la trascritta domanda giudiziale della odierna opponente diretta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto trasferimento consacrato nella scrittura privata del 2002 testé citata prevarrebbe – sebbene limitatamente alla nuda proprietà per la citata quota- sulla trascrizione del pignoramento in esame e dell'eventuale decreto di trasferimento in favore di terzo aggiudicatario eseguite contro l'alienante (l'odierna parte esecutata) dopo la trascrizione della domanda giudiziale citata;
- che alla data del pignoramento (2009) la debitrice non era, quindi, proprietaria del bene pignorato;
- che la procedura esecutiva era, quindi, ab origine improcedibile;
- che con ordinanza del 13.07.2021 il G.E. rigettava l'opposizione proposta dall'odierno convenuto e disponeva il giudizio di divisione;
ciò rappresentato contestava l'ordinanza appena citata, invocava l'improcedibilità del giudizio di divisione in ragione degli esiti dei giudizi su menzionati e della priorità della trascrizione della scrittura e della domanda giudiziale (e della sentenza) rispetto alla trascrizione del pignoramento, in subordine chiedeva di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla liquidazione e vendita del bene in ragione del proprio diritto sul bene. Con note ai sensi dell'art. 83, co. 7, d.l. n. 18/2020 depositate per l'udienza del 22.10.2022 i creditori , e contestavano integralmente le eccezioni Parte_1 Parte_2 Parte_3 sollevate dal sig. nella memoria di costituzione del 23.3.2022 e aderivano Controparte_1 all'ordinanza con la quale il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione in calce all'opposizione di terzo proposta dal predetto nonché alla determinazione dal G.E: assunta di dar Controparte_1 corso al giudizio di divisione;
i creditori procedenti osservavano che la domanda originariamente trascritta dal al registro generale n. 12781 ed al registro particolare 8661 ed al n. Controparte_1 53 di presentazione del 6.4.2009 fosse relativa all'esecuzione in forma specifica ex art. 2652 c.c. n. 2, non anche una domanda diretta all'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private rilevante ai sensi dell'art. 2652 c.c. n. 3; evidenziavano che la sentenza del Tribunale di Messina n.1690/2016, confermata in secondo grado, aveva riqualificato la domanda ritenendo che il petitum richiesto fosse l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione della scrittura, anziché l'esecuzione in forma specifica;
in altre parole, la pronuncia ottenuta riguardava l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni con conseguente mancanza di correlazione richiesta dall'art. 2652 c.c. per l'opponibilità ai terzi. Inoltre, i creditori deducevano che non fosse possibile né conveniente separare la quota pignorata in natura;
la vendita della quota indivisa era economicamente sfavorevole, poiché sul mercato tali quote si acquistano a valori inferiori alla stima;
nessuno dei comproprietari aveva manifestato interesse all'acquisto e chiedevano che il Giudice disponesse la vendita all'incanto dell'intero bene, considerata la situazione oggettiva e la mancanza di alternative praticabili. Con note e trattazione scritta del 19.10.2022 confermava tutte le domande Controparte_1 e le eccezioni della comparsa di costituzione, insistendo per il loro accoglimento;
allegava di essere proprietario esclusivo dell'immobile in forza della sentenza del Tribunale di Messina n. 1690/2016,
2 confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 22/2019 del 17.01.2019 in virtù del fatto che tali sentenze avevano accertato il trasferimento allo stesso della nuda proprietà della quota di ¾ dell'immobile sulla base di una scrittura privata del 2002. I creditori con note del 12.09.2024 contestavano totalmente le difese e eccezioni di Pt_1
precisavano che tali difese e eccezioni erano state poste a fondamento di separata Controparte_1 opposizione di terzo trattata nella fase camerale cautelare e proseguita nel termine concesso fino alla dichiarazione di interruzione (alla quale non era seguita la riassunzione); rilevavano che non fosse possibile separare la quota pignorata e che la vendita della quota indivisa fosse economicamente sfavorevole, chiedevano la vendita all'incanto dell'intero bene, poiché nessun comproprietario aveva manifestato interesse in tal senso. All'udienza del 17.09.2024, le parti venivano rimesse davanti allo scrivente Presidente di Sezione e perché designato G.E. per la trattazione della procedura esecutiva già sospesa in funzione del presente giudizio di divisione. Con ordinanza del 23.04.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.03.2025, lo scrivente formulava alle parti proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. e rimetteva le stesse all'udienza del 27.11.2025 “per la comparizione delle parti ovvero di loro procuratori speciali, nonché per l'eventuale precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. …”, concedendo termine per note conclusive Nella memoria conclusiva del 31.10.2025, i creditori ribadivano le conclusioni già Pt_1 rassegnate in atti. All'udienza del 27.11.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa;
su istanza del Presidente di Sezione, discutevano oralmente la causa e lo scrivente riservava di depositare la sentenza entro 30 giorni ex art.281 sexies c.3 c.p.c. La domanda di divisione proposta dai creditori procedenti in seno alla procedura esecutiva avviata in danno di va dichiarata improcedibile e ciò per quanto di ragione. Persona_2 Con pignoramento immobiliare del 16.6.2009, notificato a in data 1.7.2009, Persona_2 trascritto in data 16.7.2009 ai nn. 24754 e 16823, i signori Parte_1 Parte_2 hanno intrapreso azione esecutiva sul seguente bene, ubicato nel Comune di Parte_3 Messina, al catasto al foglio 223, particella 69 sub. 17, abitazione di tipo civile, consistenza 6,5 vani, in via S. Sebastiano n. civico 27, interno 13 piano 3 per il diritto di proprietà di ¾ in capo a Per_2
[...] Con provvedimento del 13.7.2021, su istanza dei creditori procedenti, il G.E, disponeva procedersi al giudizio di divisione del bene pignorato (invero nella titolarità dei tre procedenti per 3/12 indivisi). Nel giudizio di divisione si costituiva nato a [...] il [...], Controparte_1 invero già costituito anche nel processo esecutivo in seno al quale aveva rivendicato ai sensi dell'art. 619 c.p.c. la titolarità della quota di proprietà del bene pignorato su iniziativa dei signori
[...]
, e . Pt_1 Parte_2 Parte_3 Il sig. ha allegato e documentato di aver sottoscritto domanda giudiziale Controparte_1 finalizzata all'accertamento dell'avvenuto acquisto della quota di (nuda) proprietà (per ¾) del bene pignorato per effetto di una scrittura privata intervenuta tra il predetto e l'esecutata Persona_2 in data antecedente al pignoramento, di aver trascritto la domanda giudiziale (si cfr. la nota del 6.4.2009 ai nn. 12781 e 8661), nonché di aver ottenuto sentenza (di accoglimento della domanda proposta) del Tribunale di Messina n. 1690/2016, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 22/2019 del 17.01.2019, nonché di aver trascritto nel 2019 (si cfr. la nota del 26.4.2019 ai n. 10764 e 7932) il titolo di acquisto (la scrittura privata dell'aprile 2002 con sottoscrizione accertata giudizialmente con sentenza 1690/2016) della nuda proprietà della quota di ¾ dell'immobile sito in Messina, Via S. Sebastiano, intero 13, in catasto al foglio 223, particella 69 sub. 17; in ragione di siffatte formalità il sig. ha rivendicato l'opponibilità ai creditori procedenti e Controparte_1 pignoranti del titolo d'acquisto e, quindi, l'improcedibilità dell'azione esecutiva e, per l'effetto, del giudizio di divisione.
3 In funzione della decisione della preliminare questione posta dal terzo nel presente giudizio di divisione, giova rammentare che colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c. c. presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.; nella fattispecie in esame, il sig. ha curato Controparte_1 la trascrizione della domanda giudiziale (di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata avente ad oggetto il trasferimento del diritto su tratteggiato) e del titolo originario (la stessa scrittura) per effetto della sentenza di accoglimento della domanda stessa. Né vale argomentare – come sostenuto dai creditori procedenti – l'inopponibilità ai terzi del su indicato titolo di trasferimento (la scrittura provata dell'aprile 2002) in ragione della non corrispondenza tra la domanda giudiziale trascritta nell'anno 2009 (avente ad oggetto “domanda di esecuzione in forma specifica”) e la sentenza (del Tribunale di Messina n. 1690/2016, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 22/2019 del 17.01.2019) in forza della quale è stata trascritta la scrittura privata dell'aprile 2002. La disposizione di cui all'art.2652 n. 3 c.c., nel regolare gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale di accertamento (dell'autenticità) della sottoscrizione della scrittura privata che contiene un atto (il trasferimento immobiliare) soggetto a trascrizione, fa riferimento al momento della trascrizione della domanda e ha la funzione di dirimere il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto reale o di diritti incompatibili sul medesimo immobile;
ai fini della soluzione del conflitto l'art.2652 n.3 cod. civ. prevede, inoltre, che prevarrà tra le parti in conflitto colui che, oltre ad avere acquistato in base a scrittura privata con data certa, abbia altresì trascritto per primo la domanda diretta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni e, infine, la scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente (il titolo); ciò che impone la verifica della corrispondenza tra la trascrizione della domanda giudiziale (di accertamento) e la trascrizione del titolo (la scrittura privata accertata). È principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte e di questo Tribunale che, per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire (ai terzi) di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11213 del 26/04/2024). Orbene, nel caso in ispecie effettivamente, come rilevato, dai creditori procedenti, v'è una (apparente) discrepanza tra la nota di trascrizione della domanda giudiziale e la nota di trascrizione del 2019 relativa alla scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente;
la prima nota contiene un riferimento ad una domanda giudiziale “esecuzione in forma specifica”, mentre la nota di trascrizione del 2019 contiene un riferimento alla “scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente” e nella Sezione D v'è un puntuale riferimento alla sentenza del Tribunale di Messina n. 1690/2016, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 22/2019 del 17.01.2019 legittimante ai sensi del n. 3 dell'art. 2652 comma 2 la trascrizione del titolo. Sennonché giova osservare che le due note contengono dati perfettamente corrispondenti quanto alla parte in pregiudizio (“contro”) della (la) quale sono state eseguite le formalità (la sig.ra nelle more, peraltro, deceduta), nonché con riferimento agli estremi del bene (nuda Persona_2 proprietà della quota di ¾ dell'immobile sito in Messina, Via S. Sebastiano, intero 13, in catasto al foglio 223, particella 69 sub. 17) al quale esse (formalità) si riferiscono;
va, poi, soggiunto che il riferimento alla domanda giudiziale di “esecuzione in forma specifica” contenuto nella (nota di) trascrizione del 2009, in luogo del più corretto riferimento alla domanda giudiziale di “accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni” della scrittura privata su tratteggiata, non può ritenersi da solo sufficiente a sterilizzare la funzione pubblicitaria della trascrizione eseguita e voluta dall'acquirente e l'opponibilità ai terzi della (successiva) trascrizione della sentenza;
infatti, Controparte_1
4 sia la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica (dell'obbligo a contrarre), sia la trascrizione della sentenza di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni delle scritture private prevalgono sulle iscrizioni e trascrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione delle domande (ai sensi dell'art. 2652 comma 2 nn. 2 e 3 c.c.); in altri termini può ben argomentarsi che nel caso in ispecie la trascrizione (della domanda giudiziale di
“esecuzione in forma specifica”) eseguita nell'anno 2009 dal sig. in danno di Controparte_1 abbia prodotto la sua tipica funzione pubblicitaria nei confronti dei terzi (e, quindi, Persona_2 anche nei confronti dei creditori procedenti) e di prenotazione degli effetti della sentenza e che analogo effetto (conoscitivo) avrebbe sortito (nei confronti dei terzi) la trascrizione se avesse contenuto il riferimento (più pertinente) alla domanda giudiziale di accertamento effettivamente proposta dal sig. peraltro genericamente indicata come “domanda giudiziale” Controparte_1 anche nella certificazione notarile ipocatastale prodotta dagli stessi creditori procedenti in seno alla procedura esecutiva n. 2009 n. 186 R.es.imm. Tribunale di Messina;
v'è certezza, quindi, che i creditori procedenti potessero, ancor prima dell'esperimento dell'azione esecutiva e della trascrizione del pignoramento, aver compiuta notizia dell'esistenza dell'azione legale (sull'immobile pignorato) promossa dal e dell'effetto di prenotazione del diritto rivendicato invero Controparte_1 prodotto dalla trascrizione della medesima domanda;
ciò che rende, quindi, opponibile a costoro la scrittura privata con la sottoscrizione accertata giudizialmente con la sentenza del Tribunale di Messina n. 1690/2016, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 22/2019 del 17.01.2019 avente ad oggetto il trasferimento al sig. del diritto di nuda proprietà (con la Controparte_1 morte della cedente e debitrice esecutata divenuta piena proprietà) per la quota di ¾ sull'immobile sopra descritto (e già pignorato) e, per l'effetto, non procedibile la domanda di divisione endoesecutiva proposta;
né è di ostacolo a siffatta determinazione la circostanza che il sig. abbia precedentemente invocato, con separate opposizioni di terzo (tutte Controparte_1 endoesecutive), il medesimo diritto in ragione del fatto che il G.E., con competenza funzionale sul giudizio di divisione endoesecutiva, ha, comunque, il dovere di verificare l'effettiva (con)titolarità del diritto oggetto della domanda di divisione e (con)titolarità in capo al debitore esecutato del diritto sul bene pignorato. Legittima l'integrale compensazione delle spese della presente lite tra le parti anche in ragione del fatto che al momento dell'esperimento dell'azione esecutiva i creditori hanno avuto evidenza della sola pendenza del giudizio avviato dal sig. nonché del rigetto delle istanze di Controparte_1 sospensione della procedura esecutiva avanzate da quest'ultimo; nulla sulle spese di lite nel rapporto tra creditori procedenti e nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._5
, n.q. rimasta contumace
[...]
p.q.m.
definitivamente pronunciando sulla causa recante il n. 3850.2021 R.G.A.C., promossa da rappresentati e difesi per procura in atti Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Natale Previti, c.f. unitamente e/o separatamente all'Avv. E. CodiceFiscale_1 Stefania Previti c.f. nello studio del quale in Messina, Via G. Grillo 61 sono CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati, attori e creditori procedenti, e nato a [...] il Controparte_1 14.04.1962 ed ivi residente in [...], c.f. , elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato in Messina, Strada San Giacomo, 19, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gulino (C.F. – fax 090/6781544 – PEC presso il CodiceFiscale_4 Email_1 cui studio è elettivamente domiciliato in Strada San Giacomo n. 19 is. 313, giusta procura in atti, convenuto, e nata a [...] il [...], c.f. , n.q di Controparte_2 CodiceFiscale_5 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a Persona_1 Messina il 20.3.2003, c.f. , n.q. di erede per rappresentazione di CodiceFiscale_6 Per_2
parte esecutata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede,
[...] a) dichiara la contumacia di nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 [...]
, n.q. genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore C.F._5 CP_1
5 , nato a [...] il [...], c.f. , n.q. di Persona_1 CodiceFiscale_6 erede per rappresentazione di Persona_2 b) dichiara improcedibile la domanda di divisione;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti tutte le spese di lite;
d) nulla sulle spese di lite nel rapporto processuale tra , Parte_1 Parte_2
e nata a [...] il [...], c.f. Parte_3 Controparte_2 [...]
, n.q. genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore C.F._5 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , n.q. di Persona_1 CodiceFiscale_6 erede per rappresentazione di Persona_2 Messina, il 22.12.2025 Il Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo
6