Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/11/2025, n. 21061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21061 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21061/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12956/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12956 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentati e difesi dall’avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, Uffici Scolastici Regionali per l’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Uffici Territoriali dei predetti U.S.R., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Rosario De Crescenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del bando di cui al Decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazioni, Direzione generale per il personale scolastico, avente ad oggetto “Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” , con il quale veniva pubblicato il “Concorso Straordinario Bis”, nonché di ogni eventuale e pedissequo atto, ivi compresi tutti gli allegati al predetto gravato decreto, se intesi in senso lesivo, tra cui l’allegato n. 1 nella parte in cui prevede un numero massimo di vincitori;
- di tutti gli atti presupposti e successivi al predetto Decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di indizione del Concorso Straordinario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, del Ministero dell’Università e della Ricerca, degli Uffici Scolastici Regionali per l’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, degli Uffici Territoriali Uffici Territoriali dei predetti U.S.R. e della controinteressata LE RE ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. NI LO IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono docenti che hanno partecipato al cosiddetto “ Concorso straordinario bis ”, ovvero alla procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione del personale precario, indetta con Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. -OMISSIS- del 6 maggio 2022.
Non essendo risultati vincitori del concorso, hanno agito in giudizio per ottenere l’inserimento nelle graduatorie pubblicate dall’Amministrazione, ai fini dello scorrimento fino al loro esaurimento.
2. In punto di diritto, i ricorrenti hanno sostenuto che la scelta dell’Amministrazione di limitare la pubblicazione delle graduatorie ai soli vincitori, senza prevedere la figura degli idonei, è lesiva dei principi di trasparenza, buon andamento e merito, oltre che contraria alla ratio della procedura, che avrebbe dovuto favorire la riduzione del precariato.
In particolare, la difesa attorea ha dedotto, in via principale, la violazione dei principi costituzionali sanciti negli articoli 1, 2, 3, 4 e 97 Cost., oltreché del principio del favor partecipationis , delle regole generali dei concorsi pubblici e della direttiva europea 70/99/CE, assumendo l’irrazionalità della mancata pubblicazione delle graduatorie e dell’assenza di una clausola di scorrimento, in quanto impeditive della copertura dei posti vacanti in caso di rinuncia dei vincitori, costringendo l’Amministrazione a ricorrere alle graduatorie provinciale per le supplenze (c.d. GPS) e perpetuando il fenomeno del precariato; in via subordinata, ha chiesto che sia sollevata questione di legittimità costituzionale della norma primaria (art. 59, comma 9- bis , del d.l. 73/2021, conv. in legge n. 106/2021), nella parte in cui non è previsto l’inserimento nelle graduatorie di merito di tutti i partecipanti.
3. L’Amministrazione si è costituita per resistere, senza sviluppare difese nel prosieguo del giudizio; si è costituita in giudizio anche la controinteressata LE RE ON.
4. Con atto del 3 novembre 2025, parte ricorrente ha comunicato il venir meno dell’interesse a coltivare il giudizio, atteso che “ nelle more è maturato un orientamento che ha negato il bene della vita su vicende analoghe” .
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza di merito straordinario del 7 novembre 2025.
5. Alla luce di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c ), del codice del processo amministrativo.
6. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
7. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IA AL, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
NI LO IT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LO IT | IA AL |
IL SEGRETARIO