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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2034 /2024 promossa tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Ippolita Sergi presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Emilio CP_1 C.F._2
Zaccagnini presso il cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti
Per Parte ricorrente e per Parte Convenuta congiuntamente:
1) la sig.ra nulla oppone alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia CP_1
e quindi tale assegno sarà revocato a far data dal mese di novembre 2024 ed il sig. Per_1 Pt_1
1 non dovrà versare più alla sig.ra somme a titolo di mantenimento per la figlia né alcuna CP_1 Per_1 somma sarà versata per spese straordinarie;
2) le parti concordano che nulla sia dovuto dalla sig.ra al sig. a titolo di CP_1 Parte_1 restituzione di somme da questo versate per il mantenimento di per gli anni pregressi, così Per_1 come ogni altra somma di dare / avere fra le parti, relativa alla figlia deve intendersi Per_1 compensata ed in particolare con rinuncia della sig.ra a pretendere gli arretrati per CP_1 aggiornamento istat e rinuncia del sig. a richiedere qualsiasi somma fino ad oggi versata alla Pt_1 sig.ra per la figlia CP_1 Per_1
3) compensi e spese legali compensati fra le parti.”.
Per il Pubblico Ministero: Visto, in data 5.2.2025
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 ha adito il Tribunale di Prato per Parte_1 sentir dichiarare la modifica parziale delle condizioni di divorzio concordate con
Convenzione di Negoziazione Assistita sottoscritta in data 09.10.2019 con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
CP_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato che: (1) con la convenzione è stato posto a carico del medesimo l'obbligo del versamento dell'assegno mensile di € 250,00
(rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) a titolo di mantenimento della figlia all'epoca maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie;
(2) che isulta ancora residente con la madre;
(3) che, in seguito Per_1
al conseguimento della laurea, la figlia ha intrapreso attività lavorativa e, attualmente, è assunta presso Dixie s.r.l. con contratto di lavoro subordinato e percepisce uno stipendio di
€ 1.800,00 lordi;
(4) che, in ragione della sopraggiunta autonomia economica di il Per_1
ricorrente ha insistito per sentir dichiarare la cessazione dell'obbligo di mantenimento della figlia da parte del medesimo.
Si è costituita tempestivamente in giudizio non opponendosi alla richiesta di CP_1
revoca dell'obbligo di mantenimento di gravante sul padre, insistendo tuttavia Per_1 affinché la richiesta potesse essere accolta solo a far data dalla domanda.
A sostegno delle proprie pretese la convenuta ha allegato che: (1) ha lavorato Per_1
inizialmente come tirocinante e poi con contratti a tempo determinato di breve durata, percependo uno stipendio minimo, non idoneo a renderla autonoma;
(2) attualmente la 2 figlia lavora presso Dixie srl ma con contratto in scadenza al 25.05.2025, senza prospettive certe di rinnovo.
Pertanto, la convenuta ha concluso dichiarandosi “remissiva alla revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia a far data dalla domanda (ottobre 2024), chiedendo il rigetto Per_1 parziale della medesima, laddove la revoca viene richiesta a far data da luglio 2021. In ipotesi in cui il Tribunale disponga la restituzione della somma versata per il mantenimento di € 750,00) Per_1 dalla data da ottobre 2024 a dicembre 2024, la sig.ra invoca la compensazione delle maggiori CP_1 somme a lei dovute per gli arretrati non versati da parte del sig. sia per che per Pt_1 Per_1 come da parte motiva. Chiede che venga confermato che il mantenimento di Per_2 Per_2 determinato sulla base della somma accordata nel 2019, pari ad €. 200,00 è oggi attualizzata ad €.
234,53.”.
All'udienza di prima comparizione, le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo ed i difensori hanno chiesto un breve rinvio per poterlo formalizzare.
Il Giudice, preso atto della richiesta, ha rinviato il procedimento all'udienza del 4.02.2025, dichiarando che la stessa fosse sostituita dal deposito delle note scritte contenenti le conclusioni congiunte delle parti.
Sull'accordo raggiunto in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_1
Il Tribunale ritiene che le modifiche concordate dalle parti sul punto siano suscettibili di accoglimento, dal momento che le stesse non sono pregiudizievoli per l'interesse della figlia ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia, prendendo atto delle ulteriori pattuizioni assunte dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione omologato in data 09.10.2019, così provvede:
1. dispone la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del in favore della Pt_1 er il mantenimento sia ordinario che straordinario della figlia far data CP_1 Per_1
dal mese di novembre 2024;
3 2. dà atto che le parti concordano che nessuna somma è dovuta dalla al a CP_1 Pt_1
titolo di restituzione di quanto versato da quest'ultimo per il mantenimento di Per_1
per gli anni pregressi;
3. dà atto che le parti rinunciano reciprocamente a pretendere ulteriori somme, in particolare la LD rinuncia agli arretrati per aggiornamento Istat, mentre il Pt_1
rinuncia richiedere qualsiasi somma fino ad oggi versata alla per la figlia CP_1
Per_1
4. Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il giudice est. dr. Costanza Comunale
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