TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 440
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Sentenza 21 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90 per assoluta carenza di motivazione; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria

    La determinazione dirigenziale di annullamento della SCIA edilizia non contiene alcuna considerazione degli interessi della destinataria, avendo pretermesso del tutto la ponderazione dell’interesse privato ed affermato soltanto l’illegittimità della segnalazione da annullare. Alla base dell’autotutela non può esserci solo la mera esigenza del ripristino della legalità violata, considerato che è necessario che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, che sia diverso dal mero ripristino della legalità violata, dovendo anche considerarsi le posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.

  • Accolto
    Violazione di Legge e falsa applicazione art. 19 e 21 nonies legge 241/1990 come novellata dalla l. 124/2015 tardività nell’esercizio del potere di autotutela

    La Corte ha ritenuto che i principi generali applicabili in materia di annullamento in autotutela di un atto amministrativo valgono, in linea di principio, anche nell’ipotesi in cui oggetto di riesame sia un titolo edilizio, con la conseguenza che è indispensabile una motivazione specifica in relazione all’esistenza di “un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, non potendosi ritenere sussistente in via generale un interesse pubblico in re ipsa al ritiro del titolo edilizio illegittimo”.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990 violazione del principio amministrativo della buona fede e dell’affidamento, carenza di motivazione

    La determinazione dirigenziale di annullamento della SCIA edilizia non contiene alcuna considerazione degli interessi della destinataria, avendo pretermesso del tutto la ponderazione dell’interesse privato ed affermato soltanto l’illegittimità della segnalazione da annullare. Alla base dell’autotutela non può esserci solo la mera esigenza del ripristino della legalità violata, considerato che è necessario che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, che sia diverso dal mero ripristino della legalità violata, dovendo anche considerarsi le posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90 per assoluta carenza di motivazione; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria

    L’accoglimento del ricorso introduttivo per illegittimità derivata dei motivi aggiunti, venendo meno il presupposto dell’esistenza di un’accertata situazione di illecito edilizio valorizzabile ai fini della decadenza dalla concessione cimiteriale o bisognevole di essere superata mediante il meccanismo di sanatoria dell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990 violazione del principio amministrativo della buona fede, carenza di motivazione

    L’accoglimento del ricorso introduttivo per illegittimità derivata dei motivi aggiunti, venendo meno il presupposto dell’esistenza di un’accertata situazione di illecito edilizio valorizzabile ai fini della decadenza dalla concessione cimiteriale o bisognevole di essere superata mediante il meccanismo di sanatoria dell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001.

  • Accolto
    Violazione di legge, eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti

    L’accoglimento del ricorso introduttivo per illegittimità derivata dei motivi aggiunti, venendo meno il presupposto dell’esistenza di un’accertata situazione di illecito edilizio valorizzabile ai fini della decadenza dalla concessione cimiteriale o bisognevole di essere superata mediante il meccanismo di sanatoria dell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 440
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 440
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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