Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00440/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00811/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MM CC, SA CC, IA CC, BI CC, GI SI, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Gatta, Anna Iaboni, con domicilio eletto presso il Tar Lazio - Sez. dist. di Latina, in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Boville Ernica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio eletto presso lo studio Dino Avv. Lucchetti in Latina, via Duca del Mare, 24;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 45 del 27 luglio 2016 di revoca della SCIA edilizia, pratica n.4721/2015 prot. 6306 del 12/6/2015, per la realizzazione di una cappella gentilizia presso il civico cimitero comunale.
e, per quanto attiene ai motivi aggiunti depositati il 14 febbraio 2017, per l’annullamento
della determinazione n.71 del 14/11/2016 di decadenza della nota n.17 del 9/6/2015 in cui è stata data in concessione l'area cimiteriale, identificata con codice CD 4b.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Boville Ernica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa AT LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Boville Ernica ha annullato la SCIA edilizia prot. n. 6306 del 12 giugno 2015 per la realizzazione di una cappella gentilizia nel Cimitero comunale, identificata con il lotto n. CD 4b.
Hanno premesso che la sig.ra SC SA aveva ottenuto la concessione cimiteriale per la realizzazione di un monumento funerario di 4/6 loculi nel cimitero del Comune di Boville Ernica, stipulata in data 9 giugno 2015. Pertanto la sig.ra SC ha presentato una richiesta di SCIA edilizia per la realizzazione di tale cappella. Senonchè, dopo circa due anni il Comune le ha comunicato, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/90 l’avvio del procedimento per il riesame della SCIA, cui è seguito il suo annullamento, cui è seguito anche l’avvio del procedimento per la revoca della concessione dell’area cimiteriale.
1.1. Ritenendo ingiusta tale decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso avverso l’annullamento della SCIA edilizia, affidandolo ai seguenti motivi:
“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90 per assoluta carenza di motivazione; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria .”, con cui hanno dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria nella decisione impugnata, considerato il tempo trascorso e l’affidamento nel frattempo maturato.
“ Violazione di Legge e falsa applicazione art. 19 e 21 nonies legge 241/1990 come novellata dalla l. 124/2015 tardività nell’esercizio del potere di autotutela .”, con cui hanno dedotto che il Comune non avrebbe potuto esercitare i poteri di autotutela, tenuto conto del tempo trascorso, se non in caso di dichiarazioni false o mendaci, e che le carenze riscontrate avrebbero dovuto essere rilevate nel termine di 30 giorni, considerato il tipo di intervento e i tempi per la sua ultimazione.
“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990 violazione del principio amministrativo della buona fede e dell’affidamento, carenza di motivazione .”, con cui hanno sottolineato come l’amministrazione non abbia indicato l’interesse pubblico perseguito con il provvedimento impugnato, senza alcuna ponderazione degli interessi coinvolti e senza tener conto dell’affidamento maturato.
Hanno quindi concluso per l’accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, domandato il risarcimento del danno cagionato in ragione dell’annullamento della SCIA edilizia, il tutto previa concessione della misura cautelare della sospensione.
1.2. Il Comune di Boville Ernica si è costituito e ha depositato memoria il 9 dicembre 2016, con cui ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso in quanto parte ricorrente non aveva impugnato il provvedimento di revoca della concessione. Nel merito ha osservato che il termine di 18 mesi per agire in autotutela era stato rispettato, rilevando come il manufatto si collochi al di fuori dell’area cimiteriale, occupando in parte un’area demaniale. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, dell’annessa istanza cautelare e della domanda risarcitoria.
1.3. Parte ricorrente, con dichiarazione depositata in atti il 15 dicembre 2016, ha rinunciato alla richiesta cautelare.
1.4. Con ricorso depositato il 14 febbraio 2017 i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento di revoca della concessione cimiteriale adottato con determinazione dirigenziale n. 71 del 14 novembre 2016 notificata il 18 novembre 2016, del Comune di Boville Ernica.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
“ 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90 per assoluta carenza di motivazione; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria .”; “ 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990 violazione del principio amministrativo della buona fede, carenza di motivazione ”; “ Violazione di legge, eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti .”, con cui hanno, di fatto, reiterato i vizi già denunciati con il ricorso primigenio.
1.5. Il Comune ha depositato memoria il 16 febbraio 2017, ribadendo le proprie precedenti difese.
2. In primo luogo, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., va rilevato che la memoria e i documenti depositati il 26 febbraio 2026 da parte ricorrente sono tardivi e non possono essere utilizzati ai fini della presente decisione.
2.1. Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della determina di decadenza del titolo concessorio, impugnato con ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente notificati.
3. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti, avuto riguardo a precedenti di sezione che si registrano in una vicenda analoga di illecita edificazione in area cimiteriale, con invasione di spazi demaniali (cfr. Tar Latina, sez. I, sentenza 29 maggio 2023 n. 337).
4. Le censure di violazione dell’art. 21-novies, l. n. 241 cit., formulate nel ricorso introduttivo ed estese in via derivata, anche al provvedimento di revoca della concessione, sono favorevolmente scrutinabili: la determinazione dirigenziale di annullamento della SCIA edilizia, infatti, non contiene alcuna considerazione degli interessi della destinataria, avendo pretermesso del tutto la ponderazione dell’interesse privato ed affermato soltanto l’illegittimità della segnalazione da annullare.
Al contrario, alla base dall’autotutela – anche atipica, come è quella diretta nei confronti di una d.i.a./s.c.i.a., che non è un provvedimento amministrativo – non può esserci solo la mera esigenza del ripristino della legalità violata, considerato che, affinché un titolo edilizio sia annullato d’ufficio, “ è necessario che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, che sia diverso dal mero ripristino della legalità violata, dovendo anche considerarsi le posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 29 maggio 2023 n. 337). I principi generali applicabili in materia di annullamento in autotutela di un atto amministrativo valgono, in linea di principio, anche nell’ipotesi in cui oggetto di riesame sia un titolo edilizio, con la conseguenza che è indispensabile una motivazione specifica in relazione all’esistenza di “un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, non potendosi ritenere sussistente in via generale un interesse pubblico in re ipsa al ritiro del titolo edilizio illegittimo” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 29 maggio 2023 n. 337; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 13 gennaio 2023 n. 316).
Il favorevole scrutinio del motivo de quo determina l’accoglimento del ricorso introduttivo e, per illegittimità derivata, dei motivi aggiunti, venendo meno il presupposto dell’esistenza di un’accertata situazione di illecito edilizio valorizzabile ai fini della decadenza dalla concessione cimiteriale o bisognevole di essere superata mediante il meccanismo di sanatoria dell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001; il tutto con assorbimento delle ulteriori doglianze esposte nei motivi aggiunti stessi e della domanda risarcitoria, formulata in subordine.
5. – Sussistono, in considerazione della peculiarità della vicenda, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB AR CH, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
AT LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT LA | OB AR CH |
IL SEGRETARIO