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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4427/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Iacp - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare 6 90127 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 836/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
2 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 292 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2246/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 01/292 del 20.3.2023, notificato il 24.3.2023, il Comune di Palermo contestava allo IACP un insufficiente versamento IMU per l'anno d'imposta 2017, riferito a numerose unità immobiliari di proprietà dell'Ente.
Lo IACP proponeva ricorso deducendo:
- ntervenuta prescrizione/decadenza dell'azione accertativa;
- spettanza della esenzione IMU ex art. 13, co. 2, lett. b), D.L. 201/2011, assumendo - l'assimilazione integrale degli alloggi IACP agli “alloggi sociali” di cui al DM 22.4.2008; erronea individuazione degli immobili imponibili.
Il Comune si costituiva contestando integralmente le domande e riformando parzialmente l'avviso per alcuni immobili trasferiti.
La Corte di Primo grado, con la richiamata sentenza n. 836/2024, dichiarava parziale cessazione della materia del contendere e respingeva nel resto il ricorso, compensando le spese.
Contro tale pronuncia lo IACP propone appello deducendo error in procedendo e sostenendo che i giudici avrebbero omesso di motivare sulle eccezioni di prescrizione e sulla spettanza dell'esenzione.
Si è costituito il Comune di Palermo depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, richiamando – tra l'altro – la sentenza n. 1618/2025 della medesima Corte inter partes.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di prescrizione / decadenza
L'appello non merita accoglimento. La sentenza impugnata ha correttamente applicato la disciplina emergenziale introdotta dal D.L. 18/2020 e dal D.L. 34/2020, che ha previsto la sospensione di 85 giorni dei termini di decadenza per gli accertamenti, con effetti estesi – secondo la più recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione – anche agli enti locali e con efficacia “a cascata”.
In particolare:
– Cass., ord. n. 960/2025 ha affermato che la sospensione opera per tutti i termini in corso, producendo uno slittamento generalizzato;
– Cass., SS.UU., decreto n. 1630/2025 ha confermato definitivamente il principio;
– Cass., sent. n. 21765/2025 ha ribadito la validità della proroga di 85 giorni per gli atti notificati nei termini prorogati.
L'avviso del Comune di Palermo, notificato il 24 marzo 2023, risulta dunque tempestivo, poiché la scadenza naturale del 31 dicembre 2022 si spostava al 26 marzo 2023. L'eccezione è quindi infondata.
2. Sulla pretesa esenzione IMU ex art. 13, co. 2, lett. b), D.L. 201/2011
2.1. La distinzione normativa: “alloggi sociali” vs “alloggi IACP”
L'art. 13, co. 2, lett. b), D.L. 201/2011 riconosce l'esenzione solo per gli immobili qualificabili come “alloggi sociali”, secondo la definizione del DM 22.4.2008, la quale richiede puntuali e specifiche caratteristiche tecnico-costruttive, funzionali e sociali. Diversamente, il comma 10 dello stesso art. 13 disciplina gli “alloggi” regolarmente assegnati dagli IACP, prevedendo l'applicazione automatica della sola detrazione di € 200.
La giurisprudenza più recente – e in particolare la Cassazione n. 14511/2024 – ha affermato: “Non è configurabile una coincidenza automatica tra immobili IACP e alloggi sociali;
l'esenzione si applica solo agli immobili che presentano le caratteristiche specifiche del DM 22.04.2008.”
2.2. Il precedente inter partes: Sentenza n. 1618/2025
La presente controversia è identica, per oggetto e questioni, a quella decisa da questa Corte con sentenza n. 1618/2025, depositata il 27.2.2025, relativa all'IMU 2015, nella quale – nei confronti dello stesso IACP –
è stato stabilito che:“Sarebbe onere dell'IACP provare che i singoli immobili rientrano nella categoria degli alloggi sociali;
non potendosi applicare alcuna automatica assimilazione.” Essa rappresenta pertanto precedente specifico inter partes e sul medesimo tema (IMU – alloggi IACP – distinzione fra “alloggi sociali” ex DM 22.4.2008 e “alloggi IACP” ex art. 13, co. 10, D.L. 201/2011). Tale precedente, pienamente pertinente e conforme alla giurisprudenza di legittimità, va qui integralmente richiamato.
2.3. Difetto assoluto di prova da parte dell'IACP
L'appellante non fornisce alcuna prova puntuale, immobile per immobile, della sussistenza dei requisiti del
DM 22.4.2008:
– requisiti costruttivi;
– requisiti sociali e funzionali (destinazione a nuclei svantaggiati, canoni determinati secondo parametri regionali);
– utilizzo come abitazione principale dell'assegnatario;
– locazione permanente o almeno ottennale.
La relazione prodotta dall'IACP – come già rilevato dal Comune e dalla giurisprudenza – è generica, non riferita ai singoli cespiti e soprattutto non riferita all'anno 2017.
In mancanza di prova, non può trovare applicazione un'esenzione che, come noto, è norma di stretta interpretazione (art. 14 preleggi).
3. Sulle altre censure
Le doglianze relative all'erronea individuazione di alcuni immobili – non più riproposte in appello – devono ritenersi rinunciate.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto dallo IACP deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza n. 836/2024.
Tenuto conto del consolidarsi della giurisprudenza in materia solo successivamente al primo grado, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4427/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Iacp - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Giulio Cesare 6 90127 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 836/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
2 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 292 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2246/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 01/292 del 20.3.2023, notificato il 24.3.2023, il Comune di Palermo contestava allo IACP un insufficiente versamento IMU per l'anno d'imposta 2017, riferito a numerose unità immobiliari di proprietà dell'Ente.
Lo IACP proponeva ricorso deducendo:
- ntervenuta prescrizione/decadenza dell'azione accertativa;
- spettanza della esenzione IMU ex art. 13, co. 2, lett. b), D.L. 201/2011, assumendo - l'assimilazione integrale degli alloggi IACP agli “alloggi sociali” di cui al DM 22.4.2008; erronea individuazione degli immobili imponibili.
Il Comune si costituiva contestando integralmente le domande e riformando parzialmente l'avviso per alcuni immobili trasferiti.
La Corte di Primo grado, con la richiamata sentenza n. 836/2024, dichiarava parziale cessazione della materia del contendere e respingeva nel resto il ricorso, compensando le spese.
Contro tale pronuncia lo IACP propone appello deducendo error in procedendo e sostenendo che i giudici avrebbero omesso di motivare sulle eccezioni di prescrizione e sulla spettanza dell'esenzione.
Si è costituito il Comune di Palermo depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, richiamando – tra l'altro – la sentenza n. 1618/2025 della medesima Corte inter partes.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di prescrizione / decadenza
L'appello non merita accoglimento. La sentenza impugnata ha correttamente applicato la disciplina emergenziale introdotta dal D.L. 18/2020 e dal D.L. 34/2020, che ha previsto la sospensione di 85 giorni dei termini di decadenza per gli accertamenti, con effetti estesi – secondo la più recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione – anche agli enti locali e con efficacia “a cascata”.
In particolare:
– Cass., ord. n. 960/2025 ha affermato che la sospensione opera per tutti i termini in corso, producendo uno slittamento generalizzato;
– Cass., SS.UU., decreto n. 1630/2025 ha confermato definitivamente il principio;
– Cass., sent. n. 21765/2025 ha ribadito la validità della proroga di 85 giorni per gli atti notificati nei termini prorogati.
L'avviso del Comune di Palermo, notificato il 24 marzo 2023, risulta dunque tempestivo, poiché la scadenza naturale del 31 dicembre 2022 si spostava al 26 marzo 2023. L'eccezione è quindi infondata.
2. Sulla pretesa esenzione IMU ex art. 13, co. 2, lett. b), D.L. 201/2011
2.1. La distinzione normativa: “alloggi sociali” vs “alloggi IACP”
L'art. 13, co. 2, lett. b), D.L. 201/2011 riconosce l'esenzione solo per gli immobili qualificabili come “alloggi sociali”, secondo la definizione del DM 22.4.2008, la quale richiede puntuali e specifiche caratteristiche tecnico-costruttive, funzionali e sociali. Diversamente, il comma 10 dello stesso art. 13 disciplina gli “alloggi” regolarmente assegnati dagli IACP, prevedendo l'applicazione automatica della sola detrazione di € 200.
La giurisprudenza più recente – e in particolare la Cassazione n. 14511/2024 – ha affermato: “Non è configurabile una coincidenza automatica tra immobili IACP e alloggi sociali;
l'esenzione si applica solo agli immobili che presentano le caratteristiche specifiche del DM 22.04.2008.”
2.2. Il precedente inter partes: Sentenza n. 1618/2025
La presente controversia è identica, per oggetto e questioni, a quella decisa da questa Corte con sentenza n. 1618/2025, depositata il 27.2.2025, relativa all'IMU 2015, nella quale – nei confronti dello stesso IACP –
è stato stabilito che:“Sarebbe onere dell'IACP provare che i singoli immobili rientrano nella categoria degli alloggi sociali;
non potendosi applicare alcuna automatica assimilazione.” Essa rappresenta pertanto precedente specifico inter partes e sul medesimo tema (IMU – alloggi IACP – distinzione fra “alloggi sociali” ex DM 22.4.2008 e “alloggi IACP” ex art. 13, co. 10, D.L. 201/2011). Tale precedente, pienamente pertinente e conforme alla giurisprudenza di legittimità, va qui integralmente richiamato.
2.3. Difetto assoluto di prova da parte dell'IACP
L'appellante non fornisce alcuna prova puntuale, immobile per immobile, della sussistenza dei requisiti del
DM 22.4.2008:
– requisiti costruttivi;
– requisiti sociali e funzionali (destinazione a nuclei svantaggiati, canoni determinati secondo parametri regionali);
– utilizzo come abitazione principale dell'assegnatario;
– locazione permanente o almeno ottennale.
La relazione prodotta dall'IACP – come già rilevato dal Comune e dalla giurisprudenza – è generica, non riferita ai singoli cespiti e soprattutto non riferita all'anno 2017.
In mancanza di prova, non può trovare applicazione un'esenzione che, come noto, è norma di stretta interpretazione (art. 14 preleggi).
3. Sulle altre censure
Le doglianze relative all'erronea individuazione di alcuni immobili – non più riproposte in appello – devono ritenersi rinunciate.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto dallo IACP deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza n. 836/2024.
Tenuto conto del consolidarsi della giurisprudenza in materia solo successivamente al primo grado, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.