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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15806 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, TI LI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 39009 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 13.02.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Nicosia, Via Bernardo Di Falco n. 31/33, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Lucia Fascetto, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti.
ATTORE
E
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, Viale della Tecnica n. 177 presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari che la rappresenta e difende per delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ex R.D. 639/1910.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13-02-2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio l per la CP_1
revoca della ingiunzione di pagamento di euro 13.624,17 emessa nei suoi confronti. A sostegno della domanda eccepiva l'illegittimità della procedura per violazione ed errata interpretazione dell'art. 2 del R.D. 639/1910; il mancato accertamento dei fatti contestati nell'ambito del procedimento penale n 2533/2017 e l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti perché sottratti al contraddittorio delle parti;
la violazione dell'art. 3, comma 1, L.
898/1986, e dell'art. 649 c.p.p. con riferimento all'art. 117 Cost. e art. 4 Protocollo
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
la violazione dell'art. 9 D.M. prot. 1922 del 20.3.2015 del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali.
Costituitasi in giudizio, l ha chiesto il rigetto della opposizione perché inammissibile CP_1
nonchè infondata in fatto e diritto ed ha concluso chiedendo la conferma dell'ingiunzione opposta.
L'opposizione proposta dall'attrice è infondata e va rigettata.
L'opposizione all'ingiunzione amministrativa prevista nell'articolo 2 del R.D. 639 del 1910
introduce un giudizio sul rapporto sostanziale, escludendosi, di regola la rilevanza di specifici vizi dell'ingiunzione stessa
Giova premettere che l'Amministrazione, per quanto qui rileva, è ricorsa allo speciale procedimento d'ingiunzione disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910 n. 634 che consente all'Ente
creditore di predisporre il titolo esecutivo e di intimare il precetto realizzando in sede di autotutela i presupposti per procedere all'esecuzione forzata.
Il ricorso a tale strumento è stato peraltro ritenuto pienamente legittimo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto possibile il ricorso alla procedura di riscossione coattiva prevista dal r.d. 639/10 anche per il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di aiuto comunitario (Cass. 22.1.98, n. 604; 22.10.94, n. 8647; 23.7.92, n. 8903).
Del resto, lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile,
da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto,
dell'esistenza dei suindicati presupposti, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11992 del 25/05/2009
(Rv. 608328).
Per l'emissione di una ingiunzione di pagamento, quindi, è sufficiente la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e non di un titolo esecutivo, che del resto è integrato dalla stessa ingiunzione in questione.
La mancanza del visto del pretore non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale. E' noto, infatti, che, a norma dell'art. 229 del d.lgs. n. 51/1998, “il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”.
Nel merito la revoca dei contributi comunitari consegue all'accertamento da parte di della insussistenza delle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e CP_1
regionale per l'ammissione all'aiuto, e prescinde, quindi, dalla verifica della sussistenza di una ipotesi di reato cui è volto invece l'accertamento penale da cui è originato l'accertamento de quo.
L'accertamento dell'indebito - che è la fattispecie che qui interessa - è diretto a verificare unicamente la sussistenza o meno dei presupposti oggettivi per poter accedere ai finanziamenti comunitari e, quindi, la legittimità dell'erogazione. L'art. 30 del Reg. CE
73/2009, confermato dall'art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013, stabilisce che: “non sono erogati
pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie
per ottenere tali pagamenti al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime
di sostegno”. Ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 “qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera”. La mancanza dei requisiti per accedere ai benefici comunitari
è stato oggetto di accertamento, peraltro non contestato nel merito dall'attrice, pertanto legittimamente ha proceduto al recupero dei contributi erogati sulla base degli CP_1
obblighi e impegni comunitari di cui agli artt. 4, par. 1, del Reg. CE, EURATOM n. 2988/95 e artt. 58, par. 1, Reg. (UE) n. 1306).
Va precisato che il procedimento di Agea è autonomo e distinto da quello penale e che nei rapporti tra giudizio penale e civile vige il principio di autonomia e separazione. La
Giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che: “l'efficacia vincolante del giudicato
penale di cui all'articolo 654 c.p.p. è propria delle sole sentenze penali irrevocabili di
condanna o di assoluzione pronunciate in esito al dibattimento, non anche delle sentenze
di proscioglimento per prescrizione o in esito ad altra causa di estinzione del reato, o di
improcedibilità dell'azione penale” (cfr. Cass. Civ. 21299 del 29.10.2014), ed ancora “Al di
fuori delle ipotesi tassative di vincolatività del giudicato penale previste dal codice di rito, il
giudice civile può anche avvalersi delle prove raccolte in sede penale e del materiale
probatorio assunto all'interno del procedimento penale, se conclusosi con la sentenza -
non di assoluzione ma - di proscioglimento e procedere ad una autonoma e motivata
valutazione dell'attendibilità, dell'affidabilità, dell'idoneità delle prove medesime a
dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti rilevanti nella controversia civile innanzi a lui
pendente” (cfr. Trib. Roma, sentenza 1.11.2020 n. 15664).
La semplificazione introdotta dall'art. 9 D.M. 1922/2015, in base alla quale la mancata opposizione dei proprietari dei terreni al loro utilizzo da parte di un agricoltore non crea di per sé una legittima conduzione, ma rende legittimo il pagamento degli aiuti percepiti in quel momento, salvo azioni di ripetizione, non esclude gli accertamenti degli organi di controllo, i quali possono comunque verificare la legittima titolarità dei diritti all'aiuto in base a un legittimo titolo di conduzione.
Ciò posto, nel caso di specie si deve concludere per la legittimità del provvedimento opposto
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: a)
rigetta la domanda proposta dall'attrice e conferma l'ingiunzione di pagamento opposta;
b) condanna l'attrice alla rifusione, in favore dell , delle spese di giudizio, che liquida CP_1
in complessive € 2.500,00, oltre accessori di legge .
Così deciso in Roma, 11 novembre 2025
Il Giudice
TI LI