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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/10/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato, ai sensi degli artt. 437 e 429 c.p.c. nonché dell'art. 127 ter commi 1 e 5
c.p.c, la seguente
SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 370/2025 R.G.C. fissata per la discussione all'udienza del 7.10.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Vasto alla Via Zanella n. 11 presso e nello studio Parte_1 dell'avv. Pompeo Del Re che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente tra Controparte_1 loro dagli avv.ti Stefano Fiore e Ilaria Iannucci in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 64/2025 del Tribunale di Vasto, pubblicata il
6.03.2025 – Comodato di immobile urbano.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso in appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinta ogni avversa istanza, deduzione, conclusione e richiesta, Previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata:
1. Rigettare l'avverso ricorso con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite di primo e secondo grado;
2. In via di estremo subordine, per ogni denegata e davvero non creduta ipotesi, compensare le spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e delle competenze Parte_1 anche del presente grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 318/2023 –promosso da contro il padre (onde ottenere l'accertamento e la dichiarazione di Controparte_1 Parte_1 risoluzione del contratto di comodato gratuito dell'immobile di sua proprietà, sito in Vasto, alla Via
Adriatica n. 11, stipulato in data 06.04.2000 dal convenuto e da , nella sua Controparte_2 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul ricorrente, all'epoca minorenne, e la conseguente condanna del padre a rilasciargli il predetto immobile, libero da persone e cose di sua proprietà) giudizio nell'ambito del quale si era costituito (chiedendo il rigetto della Parte_1 domanda del figlio e spiegando domanda riconvenzionale volta ad ottenere la corresponsione di un indennizzo per le ristrutturazioni effettuate sull'immobile ed il residuo del prezzo della compravendita, non ancora versato)- il Tribunale di Vasto così statuiva: “1) dichiara la risoluzione del contratto di comodato stipulato il 6/4/2000 tra , in qualità di Controparte_2 genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , e , Controparte_1 Parte_1 avente ad oggetto l'immobile sito a Vasto (CH) alla via Adriatica n. 11; 2) ordina, per
l'effetto, a di rilasciare a l'immobile oggetto del contratto Parte_1 Controparte_1 entro un mese dalla data della presente sentenza;
3) condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , delle spese del presente giudizio, che Controparte_1 liquida in € 545,00 per anticipazioni ed € 5.810,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che il ricorrente, a sostegno della propria domanda, aveva dedotto: - di essere proprietario dell'immobile, ove risiedeva suo padre
[...] situato ai piani secondo, terzo e quarto sottotetto di una palazzina sita in Vasto (CH), Pt_1 alla via Adriatica n. 11, attualmente censito al NCEU del citato Comune, al foglio n. 37, part. 910, sub. 8 (precedentemente censito, invece, alle particelle 910, sub. 3 e 910, sub.4); - che queste ultime particelle gli erano pervenute, rispettivamente, tramite atto pubblico di compravendita del 30.12.1994 a rogito del Notaio , rep. Persona_1
19803, racc. 5751, e tramite atto pubblico di compravendita, a rogito del Notaio Per_2
, del 30.06.1995, rep. 85609, racc. 16681, entrambi stipulati da sua madre,
[...] [...]
, in qualità di genitore esercente la potestà su di lui, allora minore;
- che, a Controparte_2 seguito di tali atti di compravendita, i suoi genitori, non coniugati, insieme a lui ed alla sorella
, avevano trasferito la loro residenza nell'immobile de quo; - che i genitori, dopo CP_3 essersi separati, con scrittura privata del 06.04.2000, avevano regolato i loro rapporti, nonché le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori, prevedendo che la madre avrebbe trasferito altrove la propria residenza, insieme ai figli, Controparte_2 mentre il padre avrebbe fatto intestare, a proprio nome, le forniture varie relative all'immobile di cui è lite, continuando ad abitarlo.
Dava altresì atto che il ricorrente aveva dedotto: - di essere studente presso il conservatorio di Pescara e di vivere insieme alla madre e alla sorella a UC (CH), in un appartamento condotto in locazione, pur risiedendo anagraficamente a SO (AQ), nella casa di proprietà dei nonni materni;
- di avere, sin dal 2010, ripetutamente sollecitato il padre a riconsegnargli l'immobile di sua proprietà ed a cercarsi una diversa soluzione abitativa, senza esito positivo;
- che, nel mese di aprile 2022, casualmente, sua madre, navigando su Internet, aveva appreso che il padre aveva adibito l'immobile ad attività di bed
& breakfast, denominandolo “Casa del Doganiere”, concedendo in locazione l'appartamento al secondo piano, continuando ad abitare i piani superiori;
- di aver diffidato il padre, con raccomandata dell'11.08.2022, a rilasciargli l'immobile entro il successivo 30 settembre.
1.2. Il Tribunale dava ancora atto che si era costituito il resistente , chiedendo il Parte_1 rigetto dell'avversa domanda, sostenendo: - che i due immobili intestati al ricorrente erano stati acquistati in gran parte con il suo denaro, - che esso resistente aveva anche sopportato le spese di ristrutturazione degli immobili in questione, ragione per cui, al momento della separazione, si era accordato con la ex compagna nel senso che lui avrebbe rinunciato a far valere la rivendicazione delle spese sostenute in relazione agli immobili e, in cambio, avrebbe potuto disporre degli stessi vita natural durante, con facoltà anche di locarli a terzi;
- che tale accordo era stato ratificato e rinnovato anche con il figlio ricorrente, al compimento della sua maggiore età e, nuovamente, nel 2016, in occasione della visita del figlio a Vasto. Dava infine atto che il resistente aveva proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del figlio ricorrente alla corresponsione di un indennizzo per la ristrutturazione degli immobili, oltre che del prezzo residuo della prima compravendita ancora non pagato.
1.3. Ciò detto il Tribunale, dapprima, in via preliminare, richiamandone il contenuto, confermava: - l'ordinanza resa in data 04.07.2023, con cui la parte resistente era stata dichiarata decaduta dalla domanda riconvenzionale e dal deposito documentale effettuato con nota del 26.06.2023, ed era stata ritenuta inammissibile ed irrilevante la prova orale richiesta dal resistente nonché superflua quella richiesta dal ricorrente;
- il provvedimento del 22.10.2023 con cui era stata rigettata l'istanza di rimessione in termini, ai fini del deposito documentale, avanzata dal resistente;
- l'ordinanza del 19.06.2024, con cui era stata respinta l'istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
1.4. Passando all'esame del merito, il primo giudice riteneva fondata la domanda avanzata dal ricorrente sui seguenti rilievi: - non era contestata la proprietà, in capo al ricorrente, dell'immobile oggetto di lite;
- il resistente, detentore dell'immobile de quo, aveva basato la propria difesa sulla circostanza di aver concluso, con la ex compagna, madre del ricorrente, un comodato in suo favore vita natural durante, come previsto nella scrittura privata del
06.04.2000, successivamente ratificato dal ricorrente in forma orale, al raggiungimento della maggiore età, poi, di nuovo, nel 2016; - il ricorrente aveva replicato a tali difese, sostenendo che tra le parti non era stato stipulato un contratto di comodato vita naturale durante, bensì un contratto di comodato precario, senza determinazione di durata, come risultante dalla scrittura privata del 06.04.2000; - nella richiamata scrittura privata, era scritto che “[…] il Sig. si impegna ed obbliga, altresì, a far intestare a proprio nome le forniture varie relative Pt_1 all'immobile di Via Adriatica n° 11 di Vasto, dove continuerà ad abitare”; - tale dicitura deponeva nel senso della ricorrenza di un comodato senza determinazione di durata, ossia il c.d. comodato precario;
- pertanto, risultava applicabile la disciplina di cui all'art. 1810 c.c., secondo cui “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”; - nella specie, il proprietario ricorrente, con raccomandata ricevuta in data
19.08.2022, aveva intimato al padre resistente il rilascio dell'immobile “[…] entro un termine congruo e comunque entro e non oltre il prossimo 30 settembre”; - attraverso tale richiesta, per la quale l'art. 1810 c.c. sopra richiamato non prevede alcuna motivazione, doveva ritenersi che il ricorrente avesse determinato la cessazione ipso iure del rapporto contrattuale, con conseguente insorgenza dell'obbligo, in capo al resistente, di restituzione dell'immobile entro il termine indicato. Dichiarava, pertanto, la risoluzione del contratto di comodato stipulato in data 06.04.2000, con conseguente condanna del resistente al rilascio dell'immobile, libero da cose e persone, nella piena disponibilità del ricorrente.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario resistente, chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Nullità della sentenza impugnata, motivazione apparente per erronea qualificazione giuridica del contratto quale comodato precario;
2)
Nullità della sentenza-Violazione e falsa applicazione degli artt. 1809 e 1810 c.c.; 3)
Esistenza di ulteriore causa ostativa al rilascio-Violazione dell'art. 433 c.c.; 4) Violazione dell'art. 1810 c.c.; 5) Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.
2° comma n° 4). Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
3. L'appellato si è costituito in giudizio invocando il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
4. Nel corso dell'udienza del 01.07.2025 (sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.), veniva accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata avanzata dall'appellante, e la causa veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 07.10.2025, anch'essa sostituita mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note illustrative fino a 10 giorni prima dell'udienza.
Le parti hanno depositato gli scritti conclusionali e le note di trattazione scritta, in tal modo discutendo la causa, che può quindi essere decisa ex art. 127 ter quinto comma c.p.c.
5. Ritiene il Collegio di dover innanzi tutto rigettare i primi due motivi di appello, i quali si prestano ad una trattazione unitaria.
5.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'erroneità della qualificazione giuridica del rapporto operata dal primo giudice, in punto di riconduzione del rapporto alla figura del comodato precario.
Evidenzia che il contratto intercorso tra le parti era destinato a soddisfare le esigenze abitative dall'appellante, tant'è vero che le parti, nella scrittura privata del 2000, avevano previsto che esso avrebbe continuato ad abitare nella casa (che per undici anni Pt_1 aveva costituito la casa familiare) intestandosi tutte le utenze.
Sostiene dunque che nella specie il rapporto deve essere qualificato come “comodato vita natural durante” con la conseguenza che, essendo destinato a soddisfare un bisogno abitativo non transitorio, la possibilità di chiederne la restituzione sarebbe subordinata alla necessità urgente ed imprevista del comodante. Deduce in definitiva che nella specie il contratto non può ritenersi senza determinazione di durata, avendo un termine implicito rappresentato dal bisogno abitativo del medesimo comodatario, che non è affatto venuto meno.
Con il secondo motivo sostiene la conseguente erroneità dell'applicazione nella specie dell'art. 1810 c.c., dovendo invece trovare applicazione l'art. 1809 c.c.
Assume, inoltre, che non risponderebbe al vero la circostanza affermata dalla controparte, secondo cui la richiesta di riconsegna dell'immobile in comodato sarebbe avvenuta in ragione dell'annuncio on line con il quale lo stesso era stato adibito a b&b, tanto che la diffida non recava alcun riferimento a tale annuncio.
Tali circostanze, secondo quanto prospettato dall'appellante, sarebbero dimostrate dal fatto che il figlio, nel giudizio di primo grado, non aveva proposto domanda di risoluzione contrattuale del comodato per inadempimento o per giusta causa in ragione della violazione degli obblighi del comodatario, ma domanda di mero recesso.
5.2. Il Collegio ritiene utile, in primo luogo, rammentare che il codice civile disciplina due forme del comodato: quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. comodato precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica comodato senza determinazione di durata.
È solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui deve essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio del bene.
L'art. 1809 c.c. concerne, invece, il comodato sorto con la consegna della cosa, per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale.
Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809, comma 2, c.c.).
5.3. Ciò detto, si rileva che nel caso di specie, il contratto stipulato in data 6.04.2000 tra i genitori dell'originario ricorrente, proprietario dell'unità immobiliare, oltre a regolamentare i rapporti con la prole, conteneva previsione di comodato di immobile ad uso abitativo.
La qualificazione del contratto operata dal primo giudice, in termini di comodato precario, appare corretta, anche alla luce del fatto che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la scrittura privata del 06.04.2000 non specifica che l'immobile de quo sarebbe stato destinato a soddisfare le esigenze abitative del comodatario vita natural durante, prevedendo solo che il si sarebbe intestato le utenze ed avrebbe continuato Pt_1 ad abitare l'immobile (cfr. doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente). 5.4. Non condivisibile appare la tesi dell'appellante che invoca nella specie l'applicazione del costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma in tal caso la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante” (Cass. n. 17095/2025; Cass. n. 27634/2023; Cass.
n. 24618/2015).
Nel caso in esame invero non risulta (e deve anzi escludersi) che l'immobile sia stato concesso in comodato per soddisfare le esigenze abitative di un nucleo familiare (tanto meno con presenza di prole minore) sicché deve escludersi che possa trovare applicazione l'orientamento interpretativo che riguarda la famiglia nucleare (vedi sul punto Cass.
7428/2011).
5.5. Privo di pregio appare inoltre l'assunto dell'appellante secondo cui si verterebbe in ipotesi di comodato destinato a soddisfare vita natural durante le esigenze abitative del comodatario.
Detta destinazione costituisce vincolo d'uso particolarmente gravoso, sicché avrebbe dovuto costituire oggetto di prova rigorosa, nella specie non fornita, non potendo neanche valorizzarsi il dato riguardante l'uso abitativo dell'immobile, atteso che, come chiarito dalla
Suprema Corte il precario non è affatto incompatibile con il soddisfacimento di esigenze abitative (Cass. 12258/2019).
Invero il “comodato vita natural durante”, cioè con termine finale implicito scadente alla morte del comodatario, deve essere provato dal comodatario atteso che una destinazione d'uso di tale rilevanza da assurgere a prefissione implicita del termine finale deve essere dimostrata (Cass. 2848/2010).
La Corte di cassazione ha ripetutamente spiegato che “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione” (Cass. n. 17332/2018; Cass. n. 20151/2017;
Cass. 24838/2014).
6. Va disatteso anche il terzo motivo di gravame. 6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 433 c.c. in relazione all'obbligo alimentare dei figli nei confronti del padre, riguardante le esigenze primarie di vita
(vitto alloggio ed abbigliamento).
Spiega che l'art. 433 c.c. impone ai figli un obbligo alimentare verso il genitore che si trovi in difficoltà fisiche e/o economiche e che tale obbligo alimentare riguarderebbe le esigenze primarie di vita da soddisfare da parte del figlio anche accogliendo e mantenendo nella propria casa il genitore.
Deduce che, per fatti sopravvenuti nei mesi febbraio e marzo 2025, versa in condizioni di salute precarie (certificate dalla documentazione sanitaria in atti, aggravate dal grave incidente domestico in cui è incorso il 6.02.2025), tali da comportare per lui necessità dell'alloggio e da non poter essere spostato dal suo domicilio senza pericolo.
6.2. Osserva il Collegio che, come precisato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità,
“Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento”…” lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga ed è ben distinto dallo stato di difficoltà economica compatibile con un'occupazione intermittente.” (cfr. Cass. Sent. n. 33789/2022).
Nel caso di specie, come dallo stesso dedotto, l'appellante percepisce una pensione mensile.
A ciò si aggiunga che allo stato non risulta riconosciuta alcuna invalidità, avendo l'appellante prodotto in questa sede unicamente l'attestato di trasmissione della domanda di invalidità all'I.N.P.S..
Ad ogni modo, la domanda alimentare appare inammissibile essendo stata proposta nei confronti di un solo figlio ed essendo stata effettuata solo in appello, in un giudizio avente oggetto diverso.
7. Meritevole di accoglimento si rivela, invece, nei limiti che appresso si diranno, il quarto motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il termine fissato per il rilascio (un mese dalla pronuncia della sentenza di primo grado), è incongruo e troppo breve rispetto alle sue condizioni di salute, che gli rendono complesso trovare un altro alloggio, reperire una ditta di traslochi e, contestualmente, nel corso di tali operazioni, farsi assistere anche da personale sanitario, che tuteli la sua salute, visto che ne risulta anche rischioso lo spostamento dalla sua attuale abitazione.
7.2. Il Collegio premette che, secondo l'orientamento interpretativo reiteratamente espresso dalla Suprema Corte (Cass. 14084/2023; Cass. 12655/2001; Cass. 4921/1988), nel comodato c.d. precario (nel quale il termine non sia stato concordato dalle parti né risulti in relazione all'uso del bene), la regola di cui all'art. 1810 c.c. - secondo cui il comodatario è tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda" -, configurando un'esemplificazione di quella generale prevista nella prima parte dell'art. 1183, comma 1,
c.c., non esclude l'applicazione della seconda parte della citata disposizione, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciarlo e trovare una diversa sistemazione abitativa.
7.3. Nella specie, tenuto conto della destinazione dell'immobile ad uso abitativo e considerata l'età, nonché le precarie condizioni di salute del comodatario, va stabilito congruo termine per il rilascio dell'immobile oggetto del comodato.
Tale termine, considerate le contrapposte esigenze del comodante (che ha richiesto sin dall'agosto 2022 il rilascio dell'immobile) e del comodatario (come detto, anziano ed affetto da varie patologie), va individuato nel 31.01.2026.
8. Il quinto ed ultimo motivo di appello deve ritersi assorbito.
8.1. Con tale motivo l'appellante ha richiesto la riforma del capo della sentenza con il quale sono state regolate le spese del giudizio.
Osserva sul punto che, anche qualora dovesse confermarsi la sentenza impugnata, si dovrebbe tenere conto della sua condotta conciliativa tenuta nella fase stragiudiziale che, senza motivazione, non sarebbe stata motivata dal giudice di prime cure.
8.2. Rileva il Collegio che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione. (Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass. 11423/2016) 9. Venendo al regolamento delle spese del doppio grado di giudizio si rileva come, tenuto conto dell'esito definitivo del giudizio, si debba addivenire ad una compensazione parziale, nella misura di 1/3 delle spese di lite del primo e del secondo grado, con condanna dell'appellante al pagamento dei residui 2/3 delle spese liquidate nell'intero, quanto al primo grado, conformemente alla liquidazione operata dal primo giudice, e, per il presente grado, come da dispositivo ex ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa), con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello FISSA per il rilascio dell'immobile da parte dell'appellante il termine del 31.01.2026;
2) CONFERMA nel resto le statuizioni di cui ai capi 1 e 2 del dispositivo della sentenza di primo grado;
3) DICHIARA compensate tra le parti le spese del doppio grado nella misura di 1/3 e
CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato dei residui 2/3 delle spese del doppio grado che liquida nell'intero: quanto al primo grado di giudizio in €
545,00 per anticipazioni ed € 5.810,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in complessivi € 6.946,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del giorno 7.10.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato, ai sensi degli artt. 437 e 429 c.p.c. nonché dell'art. 127 ter commi 1 e 5
c.p.c, la seguente
SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 370/2025 R.G.C. fissata per la discussione all'udienza del 7.10.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Vasto alla Via Zanella n. 11 presso e nello studio Parte_1 dell'avv. Pompeo Del Re che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente tra Controparte_1 loro dagli avv.ti Stefano Fiore e Ilaria Iannucci in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 64/2025 del Tribunale di Vasto, pubblicata il
6.03.2025 – Comodato di immobile urbano.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso in appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinta ogni avversa istanza, deduzione, conclusione e richiesta, Previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata:
1. Rigettare l'avverso ricorso con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite di primo e secondo grado;
2. In via di estremo subordine, per ogni denegata e davvero non creduta ipotesi, compensare le spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e delle competenze Parte_1 anche del presente grado di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 318/2023 –promosso da contro il padre (onde ottenere l'accertamento e la dichiarazione di Controparte_1 Parte_1 risoluzione del contratto di comodato gratuito dell'immobile di sua proprietà, sito in Vasto, alla Via
Adriatica n. 11, stipulato in data 06.04.2000 dal convenuto e da , nella sua Controparte_2 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul ricorrente, all'epoca minorenne, e la conseguente condanna del padre a rilasciargli il predetto immobile, libero da persone e cose di sua proprietà) giudizio nell'ambito del quale si era costituito (chiedendo il rigetto della Parte_1 domanda del figlio e spiegando domanda riconvenzionale volta ad ottenere la corresponsione di un indennizzo per le ristrutturazioni effettuate sull'immobile ed il residuo del prezzo della compravendita, non ancora versato)- il Tribunale di Vasto così statuiva: “1) dichiara la risoluzione del contratto di comodato stipulato il 6/4/2000 tra , in qualità di Controparte_2 genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , e , Controparte_1 Parte_1 avente ad oggetto l'immobile sito a Vasto (CH) alla via Adriatica n. 11; 2) ordina, per
l'effetto, a di rilasciare a l'immobile oggetto del contratto Parte_1 Controparte_1 entro un mese dalla data della presente sentenza;
3) condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , delle spese del presente giudizio, che Controparte_1 liquida in € 545,00 per anticipazioni ed € 5.810,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che il ricorrente, a sostegno della propria domanda, aveva dedotto: - di essere proprietario dell'immobile, ove risiedeva suo padre
[...] situato ai piani secondo, terzo e quarto sottotetto di una palazzina sita in Vasto (CH), Pt_1 alla via Adriatica n. 11, attualmente censito al NCEU del citato Comune, al foglio n. 37, part. 910, sub. 8 (precedentemente censito, invece, alle particelle 910, sub. 3 e 910, sub.4); - che queste ultime particelle gli erano pervenute, rispettivamente, tramite atto pubblico di compravendita del 30.12.1994 a rogito del Notaio , rep. Persona_1
19803, racc. 5751, e tramite atto pubblico di compravendita, a rogito del Notaio Per_2
, del 30.06.1995, rep. 85609, racc. 16681, entrambi stipulati da sua madre,
[...] [...]
, in qualità di genitore esercente la potestà su di lui, allora minore;
- che, a Controparte_2 seguito di tali atti di compravendita, i suoi genitori, non coniugati, insieme a lui ed alla sorella
, avevano trasferito la loro residenza nell'immobile de quo; - che i genitori, dopo CP_3 essersi separati, con scrittura privata del 06.04.2000, avevano regolato i loro rapporti, nonché le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori, prevedendo che la madre avrebbe trasferito altrove la propria residenza, insieme ai figli, Controparte_2 mentre il padre avrebbe fatto intestare, a proprio nome, le forniture varie relative all'immobile di cui è lite, continuando ad abitarlo.
Dava altresì atto che il ricorrente aveva dedotto: - di essere studente presso il conservatorio di Pescara e di vivere insieme alla madre e alla sorella a UC (CH), in un appartamento condotto in locazione, pur risiedendo anagraficamente a SO (AQ), nella casa di proprietà dei nonni materni;
- di avere, sin dal 2010, ripetutamente sollecitato il padre a riconsegnargli l'immobile di sua proprietà ed a cercarsi una diversa soluzione abitativa, senza esito positivo;
- che, nel mese di aprile 2022, casualmente, sua madre, navigando su Internet, aveva appreso che il padre aveva adibito l'immobile ad attività di bed
& breakfast, denominandolo “Casa del Doganiere”, concedendo in locazione l'appartamento al secondo piano, continuando ad abitare i piani superiori;
- di aver diffidato il padre, con raccomandata dell'11.08.2022, a rilasciargli l'immobile entro il successivo 30 settembre.
1.2. Il Tribunale dava ancora atto che si era costituito il resistente , chiedendo il Parte_1 rigetto dell'avversa domanda, sostenendo: - che i due immobili intestati al ricorrente erano stati acquistati in gran parte con il suo denaro, - che esso resistente aveva anche sopportato le spese di ristrutturazione degli immobili in questione, ragione per cui, al momento della separazione, si era accordato con la ex compagna nel senso che lui avrebbe rinunciato a far valere la rivendicazione delle spese sostenute in relazione agli immobili e, in cambio, avrebbe potuto disporre degli stessi vita natural durante, con facoltà anche di locarli a terzi;
- che tale accordo era stato ratificato e rinnovato anche con il figlio ricorrente, al compimento della sua maggiore età e, nuovamente, nel 2016, in occasione della visita del figlio a Vasto. Dava infine atto che il resistente aveva proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del figlio ricorrente alla corresponsione di un indennizzo per la ristrutturazione degli immobili, oltre che del prezzo residuo della prima compravendita ancora non pagato.
1.3. Ciò detto il Tribunale, dapprima, in via preliminare, richiamandone il contenuto, confermava: - l'ordinanza resa in data 04.07.2023, con cui la parte resistente era stata dichiarata decaduta dalla domanda riconvenzionale e dal deposito documentale effettuato con nota del 26.06.2023, ed era stata ritenuta inammissibile ed irrilevante la prova orale richiesta dal resistente nonché superflua quella richiesta dal ricorrente;
- il provvedimento del 22.10.2023 con cui era stata rigettata l'istanza di rimessione in termini, ai fini del deposito documentale, avanzata dal resistente;
- l'ordinanza del 19.06.2024, con cui era stata respinta l'istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
1.4. Passando all'esame del merito, il primo giudice riteneva fondata la domanda avanzata dal ricorrente sui seguenti rilievi: - non era contestata la proprietà, in capo al ricorrente, dell'immobile oggetto di lite;
- il resistente, detentore dell'immobile de quo, aveva basato la propria difesa sulla circostanza di aver concluso, con la ex compagna, madre del ricorrente, un comodato in suo favore vita natural durante, come previsto nella scrittura privata del
06.04.2000, successivamente ratificato dal ricorrente in forma orale, al raggiungimento della maggiore età, poi, di nuovo, nel 2016; - il ricorrente aveva replicato a tali difese, sostenendo che tra le parti non era stato stipulato un contratto di comodato vita naturale durante, bensì un contratto di comodato precario, senza determinazione di durata, come risultante dalla scrittura privata del 06.04.2000; - nella richiamata scrittura privata, era scritto che “[…] il Sig. si impegna ed obbliga, altresì, a far intestare a proprio nome le forniture varie relative Pt_1 all'immobile di Via Adriatica n° 11 di Vasto, dove continuerà ad abitare”; - tale dicitura deponeva nel senso della ricorrenza di un comodato senza determinazione di durata, ossia il c.d. comodato precario;
- pertanto, risultava applicabile la disciplina di cui all'art. 1810 c.c., secondo cui “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”; - nella specie, il proprietario ricorrente, con raccomandata ricevuta in data
19.08.2022, aveva intimato al padre resistente il rilascio dell'immobile “[…] entro un termine congruo e comunque entro e non oltre il prossimo 30 settembre”; - attraverso tale richiesta, per la quale l'art. 1810 c.c. sopra richiamato non prevede alcuna motivazione, doveva ritenersi che il ricorrente avesse determinato la cessazione ipso iure del rapporto contrattuale, con conseguente insorgenza dell'obbligo, in capo al resistente, di restituzione dell'immobile entro il termine indicato. Dichiarava, pertanto, la risoluzione del contratto di comodato stipulato in data 06.04.2000, con conseguente condanna del resistente al rilascio dell'immobile, libero da cose e persone, nella piena disponibilità del ricorrente.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario resistente, chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Nullità della sentenza impugnata, motivazione apparente per erronea qualificazione giuridica del contratto quale comodato precario;
2)
Nullità della sentenza-Violazione e falsa applicazione degli artt. 1809 e 1810 c.c.; 3)
Esistenza di ulteriore causa ostativa al rilascio-Violazione dell'art. 433 c.c.; 4) Violazione dell'art. 1810 c.c.; 5) Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.
2° comma n° 4). Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
3. L'appellato si è costituito in giudizio invocando il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
4. Nel corso dell'udienza del 01.07.2025 (sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.), veniva accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata avanzata dall'appellante, e la causa veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 07.10.2025, anch'essa sostituita mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note illustrative fino a 10 giorni prima dell'udienza.
Le parti hanno depositato gli scritti conclusionali e le note di trattazione scritta, in tal modo discutendo la causa, che può quindi essere decisa ex art. 127 ter quinto comma c.p.c.
5. Ritiene il Collegio di dover innanzi tutto rigettare i primi due motivi di appello, i quali si prestano ad una trattazione unitaria.
5.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'erroneità della qualificazione giuridica del rapporto operata dal primo giudice, in punto di riconduzione del rapporto alla figura del comodato precario.
Evidenzia che il contratto intercorso tra le parti era destinato a soddisfare le esigenze abitative dall'appellante, tant'è vero che le parti, nella scrittura privata del 2000, avevano previsto che esso avrebbe continuato ad abitare nella casa (che per undici anni Pt_1 aveva costituito la casa familiare) intestandosi tutte le utenze.
Sostiene dunque che nella specie il rapporto deve essere qualificato come “comodato vita natural durante” con la conseguenza che, essendo destinato a soddisfare un bisogno abitativo non transitorio, la possibilità di chiederne la restituzione sarebbe subordinata alla necessità urgente ed imprevista del comodante. Deduce in definitiva che nella specie il contratto non può ritenersi senza determinazione di durata, avendo un termine implicito rappresentato dal bisogno abitativo del medesimo comodatario, che non è affatto venuto meno.
Con il secondo motivo sostiene la conseguente erroneità dell'applicazione nella specie dell'art. 1810 c.c., dovendo invece trovare applicazione l'art. 1809 c.c.
Assume, inoltre, che non risponderebbe al vero la circostanza affermata dalla controparte, secondo cui la richiesta di riconsegna dell'immobile in comodato sarebbe avvenuta in ragione dell'annuncio on line con il quale lo stesso era stato adibito a b&b, tanto che la diffida non recava alcun riferimento a tale annuncio.
Tali circostanze, secondo quanto prospettato dall'appellante, sarebbero dimostrate dal fatto che il figlio, nel giudizio di primo grado, non aveva proposto domanda di risoluzione contrattuale del comodato per inadempimento o per giusta causa in ragione della violazione degli obblighi del comodatario, ma domanda di mero recesso.
5.2. Il Collegio ritiene utile, in primo luogo, rammentare che il codice civile disciplina due forme del comodato: quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. comodato precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica comodato senza determinazione di durata.
È solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui deve essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio del bene.
L'art. 1809 c.c. concerne, invece, il comodato sorto con la consegna della cosa, per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale.
Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809, comma 2, c.c.).
5.3. Ciò detto, si rileva che nel caso di specie, il contratto stipulato in data 6.04.2000 tra i genitori dell'originario ricorrente, proprietario dell'unità immobiliare, oltre a regolamentare i rapporti con la prole, conteneva previsione di comodato di immobile ad uso abitativo.
La qualificazione del contratto operata dal primo giudice, in termini di comodato precario, appare corretta, anche alla luce del fatto che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la scrittura privata del 06.04.2000 non specifica che l'immobile de quo sarebbe stato destinato a soddisfare le esigenze abitative del comodatario vita natural durante, prevedendo solo che il si sarebbe intestato le utenze ed avrebbe continuato Pt_1 ad abitare l'immobile (cfr. doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente). 5.4. Non condivisibile appare la tesi dell'appellante che invoca nella specie l'applicazione del costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma in tal caso la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante” (Cass. n. 17095/2025; Cass. n. 27634/2023; Cass.
n. 24618/2015).
Nel caso in esame invero non risulta (e deve anzi escludersi) che l'immobile sia stato concesso in comodato per soddisfare le esigenze abitative di un nucleo familiare (tanto meno con presenza di prole minore) sicché deve escludersi che possa trovare applicazione l'orientamento interpretativo che riguarda la famiglia nucleare (vedi sul punto Cass.
7428/2011).
5.5. Privo di pregio appare inoltre l'assunto dell'appellante secondo cui si verterebbe in ipotesi di comodato destinato a soddisfare vita natural durante le esigenze abitative del comodatario.
Detta destinazione costituisce vincolo d'uso particolarmente gravoso, sicché avrebbe dovuto costituire oggetto di prova rigorosa, nella specie non fornita, non potendo neanche valorizzarsi il dato riguardante l'uso abitativo dell'immobile, atteso che, come chiarito dalla
Suprema Corte il precario non è affatto incompatibile con il soddisfacimento di esigenze abitative (Cass. 12258/2019).
Invero il “comodato vita natural durante”, cioè con termine finale implicito scadente alla morte del comodatario, deve essere provato dal comodatario atteso che una destinazione d'uso di tale rilevanza da assurgere a prefissione implicita del termine finale deve essere dimostrata (Cass. 2848/2010).
La Corte di cassazione ha ripetutamente spiegato che “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione” (Cass. n. 17332/2018; Cass. n. 20151/2017;
Cass. 24838/2014).
6. Va disatteso anche il terzo motivo di gravame. 6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 433 c.c. in relazione all'obbligo alimentare dei figli nei confronti del padre, riguardante le esigenze primarie di vita
(vitto alloggio ed abbigliamento).
Spiega che l'art. 433 c.c. impone ai figli un obbligo alimentare verso il genitore che si trovi in difficoltà fisiche e/o economiche e che tale obbligo alimentare riguarderebbe le esigenze primarie di vita da soddisfare da parte del figlio anche accogliendo e mantenendo nella propria casa il genitore.
Deduce che, per fatti sopravvenuti nei mesi febbraio e marzo 2025, versa in condizioni di salute precarie (certificate dalla documentazione sanitaria in atti, aggravate dal grave incidente domestico in cui è incorso il 6.02.2025), tali da comportare per lui necessità dell'alloggio e da non poter essere spostato dal suo domicilio senza pericolo.
6.2. Osserva il Collegio che, come precisato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità,
“Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento”…” lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga ed è ben distinto dallo stato di difficoltà economica compatibile con un'occupazione intermittente.” (cfr. Cass. Sent. n. 33789/2022).
Nel caso di specie, come dallo stesso dedotto, l'appellante percepisce una pensione mensile.
A ciò si aggiunga che allo stato non risulta riconosciuta alcuna invalidità, avendo l'appellante prodotto in questa sede unicamente l'attestato di trasmissione della domanda di invalidità all'I.N.P.S..
Ad ogni modo, la domanda alimentare appare inammissibile essendo stata proposta nei confronti di un solo figlio ed essendo stata effettuata solo in appello, in un giudizio avente oggetto diverso.
7. Meritevole di accoglimento si rivela, invece, nei limiti che appresso si diranno, il quarto motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il termine fissato per il rilascio (un mese dalla pronuncia della sentenza di primo grado), è incongruo e troppo breve rispetto alle sue condizioni di salute, che gli rendono complesso trovare un altro alloggio, reperire una ditta di traslochi e, contestualmente, nel corso di tali operazioni, farsi assistere anche da personale sanitario, che tuteli la sua salute, visto che ne risulta anche rischioso lo spostamento dalla sua attuale abitazione.
7.2. Il Collegio premette che, secondo l'orientamento interpretativo reiteratamente espresso dalla Suprema Corte (Cass. 14084/2023; Cass. 12655/2001; Cass. 4921/1988), nel comodato c.d. precario (nel quale il termine non sia stato concordato dalle parti né risulti in relazione all'uso del bene), la regola di cui all'art. 1810 c.c. - secondo cui il comodatario è tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda" -, configurando un'esemplificazione di quella generale prevista nella prima parte dell'art. 1183, comma 1,
c.c., non esclude l'applicazione della seconda parte della citata disposizione, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciarlo e trovare una diversa sistemazione abitativa.
7.3. Nella specie, tenuto conto della destinazione dell'immobile ad uso abitativo e considerata l'età, nonché le precarie condizioni di salute del comodatario, va stabilito congruo termine per il rilascio dell'immobile oggetto del comodato.
Tale termine, considerate le contrapposte esigenze del comodante (che ha richiesto sin dall'agosto 2022 il rilascio dell'immobile) e del comodatario (come detto, anziano ed affetto da varie patologie), va individuato nel 31.01.2026.
8. Il quinto ed ultimo motivo di appello deve ritersi assorbito.
8.1. Con tale motivo l'appellante ha richiesto la riforma del capo della sentenza con il quale sono state regolate le spese del giudizio.
Osserva sul punto che, anche qualora dovesse confermarsi la sentenza impugnata, si dovrebbe tenere conto della sua condotta conciliativa tenuta nella fase stragiudiziale che, senza motivazione, non sarebbe stata motivata dal giudice di prime cure.
8.2. Rileva il Collegio che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione. (Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass. 11423/2016) 9. Venendo al regolamento delle spese del doppio grado di giudizio si rileva come, tenuto conto dell'esito definitivo del giudizio, si debba addivenire ad una compensazione parziale, nella misura di 1/3 delle spese di lite del primo e del secondo grado, con condanna dell'appellante al pagamento dei residui 2/3 delle spese liquidate nell'intero, quanto al primo grado, conformemente alla liquidazione operata dal primo giudice, e, per il presente grado, come da dispositivo ex ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa), con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello FISSA per il rilascio dell'immobile da parte dell'appellante il termine del 31.01.2026;
2) CONFERMA nel resto le statuizioni di cui ai capi 1 e 2 del dispositivo della sentenza di primo grado;
3) DICHIARA compensate tra le parti le spese del doppio grado nella misura di 1/3 e
CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato dei residui 2/3 delle spese del doppio grado che liquida nell'intero: quanto al primo grado di giudizio in €
545,00 per anticipazioni ed € 5.810,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in complessivi € 6.946,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del giorno 7.10.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)