Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RG 4424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1
depositata nel fascicolo informatico, dagli avv. Luigi Alberto Zoboli e Dino Caudullo
ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso introduttivo del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1
, esponendo: Controparte_1
- di aver prestato servizio quale docente alle dipendenze del convenuto in CP_1
forza di reiterati contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso;
1
- di non aver ricevuto, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, la c.d. carta docente dell'importo annuo di euro 500,00, prevista dall'art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, erogata ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente o
“carta docente”).
La ricorrente ha pertanto chiesto:
-in via principale: previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n.
107/2015, dell'art 2 del DPCM. 23/9/2015 e dell'art. 3 DPCM. 28/11/2016, nella parte in cui escludono i docenti assunti a tempo determinato dalla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18.05.2022:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente assunta a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015 e per l'effetto,
- condannare il , in persona del a Controparte_1 CP_2
costituire in favore della ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121,
Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico e, pertanto, con riferimento agli aa.ss. dal 2022/2023 al 2024/2025 di complessivi €
1.500,00;
-in via subordinata: previo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo formativo da parte del convenuto, condannarsi il al riconoscimento delle somme CP_1 CP_1
2 di cui sopra a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica, ex art 1218 c.c.,
mediante assegnazione e accredito delle stesse nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Con ogni consequenziale statuizione in ordine ai compensi di causa, spese generali, CPA, IVA.
Il , pur se ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1
pertanto dichiarato contumace.
La causa è stata discussa oralmente e viene decisa, con sentenza con motivazione contestuale, senza necessità di attività istruttoria.
Le domande sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
2. Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n. 107/2015, ai cui sensi:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Ai sensi del successivo co. 122 dell'art. 1 della legge. n. 107/2015:
3 “122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_4
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il co. 124 precisa che "nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati dapprima il d.P.C.M. 23 settembre 2015 e poi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre 2016.
Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 ha previsto:
- art. 2: la “carta docente” spetta ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; “Il Controparte_3
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di
[...]
lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
- art. 3: “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore a euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…”; “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della
Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”;
- art. 5: “La Carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica”;
Il successivo d.P.C.M. 28 novembre 2016, nel confermare l'importo annuale della carta, all'art. 3 ha anche confermato quali “beneficiari della carta” … “i docenti di ruolo a
4 tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova…”.
È infine intervenuto l'art. 15 d.l. 13 giugno 2023, n. 69 prevedendo che:
“1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13
luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
3. La Corte di Giustizia UE con ordinanza 18 maggio 2022, n. 450 ha esaminato il profilo della compatibilità della disciplina della “carta docente” con la clausola 4, punto 1,
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, affermando che “… osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1
docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Come indicato nella motivazione dell'ordinanza della CGUE, infatti:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole
5 rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
“…. per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4,
punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
[...]
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)”; Per_1
“35. Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1
decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che CP_1
la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”; …
“41. Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire,
conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del
6 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”;
“43. A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio risulta, in sostanza, che nel procedimento principale è pacifico, da un lato, che la situazione… [di parte ricorrente] e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di CP_1
rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”;
“44. Ciò premesso, occorre verificare, in quarto luogo, se esista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento di cui al procedimento principale.
45. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive»
richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto,… non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé
una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro...
7 47. A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità
del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
Secondo noti principi, “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte
di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito della Comunità (Cass. 22577/2014).” (Cass., 8 febbraio 2016 n.
2468).
4. La Corte di ON ha da tempo affermato che “la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
… a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55;
negli stessi termini Corte di giustizia 5 giugno 2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto
57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di giustizia, 18
ottobre 2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7 marzo 2013, causa C-393/11, Bertazzi)”
(Cass. 28 maggio 2020 n. 10219).
5. Né parte convenuta ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni
8 espletate da parte ricorrente, allorché dipendente con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
Infatti, l'eventuale mancata partecipazione del “supplente” ad alcune attività (ad es. di programmazione dell'a.s.) risulta (mera) conseguenza della temporaneità degli incarichi e delle date di conferimento/termine degli stessi, piuttosto che di differenti competenze e mansioni.
6. Da ultimo la Corte di ON, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art
363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha chiarito quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale,
piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico'
evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di CP_1
pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
9 - il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota]
“quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4,
commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto),
perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
7. Venendo quindi alla situazione di fatto di parte ricorrente, sulla base della documentazione in atti risulta documentalmente provato che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, per quanto qui rileva, nei seguenti aa.ss.:
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 24 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 (fino al termine delle attività didattiche);
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 1° settembre 2023 al 30 giugno 2024 (fino al termine delle attività didattiche);
- nell'a.s. 2024/2025 con contratto dal 9 settembre 2024 al 30 giugno 2025 (fino al termine delle attività didattiche).
Per detti periodi di lavoro la ricorrente non risulta aver abbia percepito il beneficio della carta docente.
10 8. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi CP_1
esperibili dai lavoratori a termine.
La Corte di ON (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961) ha chiarito, al riguardo,
che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, co,,a 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del CP_1
all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- - “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché
altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio,
non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel
11 docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta,
resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e,
eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta,
sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo
[che] attiene al merito”.
Nella specie dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente non è “uscita dal sistema scolastico”, prestando attualmente servizio come docente in forza di contratto a tempo determinato dal 09/09/2024 al 30/06/2025.
9. Alla luce di quanto fin qui argomentato, il convenuto deve essere condannato ad CP_1
assegnare alla ricorrente la carta elettronica con accredito della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico per cui spetta il diritto e così per complessivi euro 1.500,00 in relazione agli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
12 Su tali somme spettano interessi o rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 22, comma
36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n.
29961/2023).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
- dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, e così per complessivi euro 1.500,00 in relazione agli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, ad attribuire alla ricorrente la “carta elettronica per CP_2
l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle maturazioni annuali al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 1.030,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Luigi Alberto Zoboli e Dino Caudullo.
Genova, 23 maggio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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