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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 342/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 342/2024 V.G. avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 26.02.2024, congiuntamente da:
nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Martina Bruni ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Pistoia (PT), Piazza San Francesco
n. 27, giusta procura in atti;
e nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_2
, residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mazzoni ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Pistoia (PT), Via dei
Fabbri n. 37, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 26.02.2024,
[...]
e premettendo di aver contratto CP_1 Controparte_2 matrimonio in data 16.10.2005 in Agliana (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (in data 16.01.2006). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 93/2024, pubblicata in data
28.05.2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 06.05.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 23.10.2024, poi rinviata al 05.02.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) La casa familiare, sita in Agliana (PT), Via Piave n. 11/B, di proprietà della madre del sig. viene assegnata allo Controparte_1 stesso, che ivi continuerà ad abitarvi unitamente al figlio , Per_1 con impegno della sig.ra che si è già trasferita in altra CP_2 abitazione, a provvedere al trasferimento della propria residenza da detto immobile entro il termine di un mese dalla pronuncia della sentenza di separazione da parte del Tribunale.
2) Nulla disporsi in ordine all'affidamento del figlio Persona_2 attesa l'intervenuta maggiore età dello stesso alla data del
16/01/2024.
3) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, durante i
2 rispettivi periodi di permanenza, rinunciando i ricorrenti ad ogni forma di contributo perequativo per il mantenimento del figlio.
4) Ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50% ciascuno, alle spese relative all'abbigliamento ed alle calzature di e Per_1 contribuirà altresì, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio, come previste e disciplinate dall'art. 6 del Protocollo di Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, stipulato tra
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia il
01.10.2018. Come previsto nel Protocollo: per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
in caso di anticipazione di una spesa da parte di un genitore, il genitore anticipatario, entro
15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
i documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta saranno, ove possibile, intestati al figlio e consegnati periodicamente al genitore che non ha anticipato la relativa spesa ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. L'assegno unico universale sarà percepito al 50% tra i genitori.
5) I ricorrenti si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti, godendo ciascuno di autonomi redditi da attività lavorativa e di nulla avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, rinunciando pertanto gli stessi ad ogni forma di mantenimento reciproco.
6) I ricorrenti si danno reciproco atto di non avere beni mobili e/o immobili conti/depositi /titoli/azioni/obbligazioni cointestati e di aver già proceduto alla divisione e reciproca restituzione di ogni bene personale e/o quant'altro in comune, ad eccezione di alcuni
3 beni, di proprietà della sig.ra ed ancora presenti presso la CP_2 casa familiare e precisamente dei libri, le fotografie, il bimby ed il tapis roulant, che la sig.ra si impegna ad asportare entro e CP_2 non oltre tre mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione, data fino alla quale il sig. acconsente che detti beni CP_1 personali della sig.ra siano conservati presso la propria CP_2 abitazione.
7) Per volontà concorde dei ricorrenti, gli effetti del presente ricorso decorreranno a far data dal suo deposito presso il competente
Tribunale.
8) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del
05.02.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni di separazione;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
4
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.10.2005 in Agliana
(PT), alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agliana (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 28, P. 2 serie A, anno 2005);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 11.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 342/2024 V.G. avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 26.02.2024, congiuntamente da:
nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Martina Bruni ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Pistoia (PT), Piazza San Francesco
n. 27, giusta procura in atti;
e nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_2
, residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mazzoni ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Pistoia (PT), Via dei
Fabbri n. 37, giusta procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 26.02.2024,
[...]
e premettendo di aver contratto CP_1 Controparte_2 matrimonio in data 16.10.2005 in Agliana (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (in data 16.01.2006). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 93/2024, pubblicata in data
28.05.2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 06.05.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 23.10.2024, poi rinviata al 05.02.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) La casa familiare, sita in Agliana (PT), Via Piave n. 11/B, di proprietà della madre del sig. viene assegnata allo Controparte_1 stesso, che ivi continuerà ad abitarvi unitamente al figlio , Per_1 con impegno della sig.ra che si è già trasferita in altra CP_2 abitazione, a provvedere al trasferimento della propria residenza da detto immobile entro il termine di un mese dalla pronuncia della sentenza di separazione da parte del Tribunale.
2) Nulla disporsi in ordine all'affidamento del figlio Persona_2 attesa l'intervenuta maggiore età dello stesso alla data del
16/01/2024.
3) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, durante i
2 rispettivi periodi di permanenza, rinunciando i ricorrenti ad ogni forma di contributo perequativo per il mantenimento del figlio.
4) Ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50% ciascuno, alle spese relative all'abbigliamento ed alle calzature di e Per_1 contribuirà altresì, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio, come previste e disciplinate dall'art. 6 del Protocollo di Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, stipulato tra
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia il
01.10.2018. Come previsto nel Protocollo: per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
in caso di anticipazione di una spesa da parte di un genitore, il genitore anticipatario, entro
15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
i documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta saranno, ove possibile, intestati al figlio e consegnati periodicamente al genitore che non ha anticipato la relativa spesa ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. L'assegno unico universale sarà percepito al 50% tra i genitori.
5) I ricorrenti si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti, godendo ciascuno di autonomi redditi da attività lavorativa e di nulla avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, rinunciando pertanto gli stessi ad ogni forma di mantenimento reciproco.
6) I ricorrenti si danno reciproco atto di non avere beni mobili e/o immobili conti/depositi /titoli/azioni/obbligazioni cointestati e di aver già proceduto alla divisione e reciproca restituzione di ogni bene personale e/o quant'altro in comune, ad eccezione di alcuni
3 beni, di proprietà della sig.ra ed ancora presenti presso la CP_2 casa familiare e precisamente dei libri, le fotografie, il bimby ed il tapis roulant, che la sig.ra si impegna ad asportare entro e CP_2 non oltre tre mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione, data fino alla quale il sig. acconsente che detti beni CP_1 personali della sig.ra siano conservati presso la propria CP_2 abitazione.
7) Per volontà concorde dei ricorrenti, gli effetti del presente ricorso decorreranno a far data dal suo deposito presso il competente
Tribunale.
8) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del
05.02.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni di separazione;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
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PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.10.2005 in Agliana
(PT), alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agliana (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 28, P. 2 serie A, anno 2005);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 11.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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