CASS
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON HE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente Avv. NICOLA QUATRANO, ed udito lo stesso, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 GTh Penale Sent. Sez. 2 Num. 778 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 19/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 dicembre 2021, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di ON MI di revisione della sentenza di condanna emessa a suo carico dalla Corte di appello di Napoli in ordine al reato di cui all'art. 372 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronuncia divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 13 febbraio 2020; ON era stato condannato per avere, in concorso con La TO TO, capo dell'omonimo clan camorristico, organizzato una falsa testimonianza di ND GI (già giudicato in altro procedimento) per favorire il La TO ad introdurre nel corso di altro procedimento un falso alibi, preordinando a tale fine le domande poste dall'avv. ON;
in particolare, la falsa testimonianza resa da ND nel corso di un processo in cui La TO veniva accusato di avere compiuto una estorsione ai suoi danni, aveva la finalità di creare un alibi per i fatti onnicidiari di cui si era reso responsabile La TO, commessi lo stesso giorno della denunciata estorsione. A seguito di ricorso, la Sesta sezione di questa Corte annullava la suddetta ordinanza, in quanto la Corte di appello di Roma non aveva adeguatamente motivato in ordine alle nuove prove costituite da due missive inviate da La TO a ND datate 7 e 16 novembre 1999 e dal verbale di interrogatorio reso da La TO il 18 febbraio 2018; la Corte di appello di Perugia, quale giudice di rinvio, rigettava l'istanza di revisione, ritenendo che la produzione delle due lettere fosse stata già ritenuta irrilevante e che comunque l'unica lettera prodotta (quella del 16 novembre 1999) non avesse particolare valore probatorio, e che nell'interrogatorio La TO avesse reso una generica ritrattazione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di ON, premettendo che con memoria scritta era stata eccepita l'incompetenza funzionale della Corte di appello di Perugia in quanto il processo madre -oggetto dell'istanza di revisione- vedeva tra i capi in contestazione anche quelli relativi alle ipotesi di calunnia e diffamazione poste in essere ai danni del dott. FF Cantone e del dott. Cafiero de Raho, procedimenti che erano stati successivamente stralciati ed inviati al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.; era quindi evidente che il procedimento di revisione si sarebbe svolto nell'ufficio giudiziario compreso nel distretto della Corte di appello in cui esercitava le proprie funzioni il dott. Cantone: l'oggetto della contestazione del reato di calunnia erano proprio le dichiarazioni rese da La TO, che era stato condannato per calunnia ai danni del dott. Cantone: la difesa osserva che La TO, nelle dichiarazioni successive alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, aveva precisato che le sue affermazioni rese in dibattimento a carico di ON gli erano state dettate ed erano state raccolte proprio dal dott. Cantone;
ulteriore rafforzamento all'ipotesi di parzialità della giurisdizione si rinvenivano anche nelle dichiarazioni rese da ND GI, che aveva accusato il dott. Cantone di gratuite pressioni durante i suoi interrogatori per far accusare l'avv. ON. Sul punto -prosegue il difensore- la motivazione della Corte di appello era illegittima e non aderente alla realtà processuale, considerato che era stata anche allegata l'ordinanza della Corte di appello di Roma che, accogliendo l'eccezione della Procura generale ex art. 11 -bis cod. proc. pen., aveva inviato gli atti non a Perugia, ma a Firenze, precisando che nell'ufficio giurisdizionale di Perugia esercitava le sue funzioni il dott. Cantone;
l'errore di diritto contenuto nella sentenza della Corte di appello di Perugia consisteva nell'aver ritenuto che l'incompetenza funzionale sia equiparabile all'inosservanza delle regole di condotta anziché una vera e propria violazione del precetto costituzionale stabilito dall'art. 111 Cost.; appariva quindi illogica e contraddittoria la motivazione sul punto offerta dalla sentenza impugnata laddove aveva confuso la competenza senza indicare che si trattava di quella funzionale, ritenendola intempestiva, improponibile per difetto di connessione e non eccepita ex art. 625-bis cod. proc. pen. o con altro mezzo impugnatorio (senza specificare quale). 1.2 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.,, in quanto la Corte di appello aveva travisato il vero significato dell'apprezzamento di prova nuova rispetto alle lettere del 7 e del 16 novembre 1999: il contenuto delle due lettere faceva emergere chiaramente che La TO aveva architettato la dichiarazione per tenere fuori ND dalla partecipazione alla sua associazione criminale ed era evidente che il contenuto delle lettere non era mai stato valutato: non si comprendeva come la Corte di appello potesse aver ritenuto irrilevanti le due lettere senza averne mai preso visione o chiesto l'acquisizione di una copia non avendole rinvenute nel fascicolo processuale, ovvero rigettato la richiesta di acquisizione originale per poi lamentarsene della presenza. Il difensore rileva che lo stesso errore di diritto era stato operato dalla Corte di appello nella valutazione dell'interrogatorio del 18 febbraio 2018; la Corte di appello aveva rigettato l'escussione di La TO e ripercorso la stessa motivazione delle sentenze oggetto di revisione "al fine di evitare scandali come suggerito dalla Procura Generale che prima si oppone all'escussione del ND ex art. 391-bis rappresentando la sua imminente escussione in sede di revisione per poi opporsi alla sue escussione ai fine di evitare problemi reputazionali a qualche collega" (pag.11 e 12 ricorso); in altri termini, la valutazione delle due prove specifiche (lettere e interrogatorio di La TO), demandata al giudice del rinvio, era stata dalla Corte di appello totalmente omessa in quanto non facente parte del corredo probatorio del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, l'art. 627 cod. proc. pen. prevede espressamente che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, affermando così la cristallizzazione della competenza dopo il rinvio della cassazione, salvo il richiamo all'art. 25 cod. proc. pen., a norma del quale tale competenza può essere rimessa in discussione soltanto in presenza di "nuovi fatti" che, nel caso in esame, non sono stati neppure prospettati;
in altri termini, la sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto dell'art. 627, comma primo, cod. proc. pen., possa essere in una qualunque sede sindacata;
ne consegue che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risulti effettuata in violazione della legge. (vedi Sez. 5, n. 13754 del 06/11/2008, Rv. 243592; Sez. 6, n. 46812 del 19/11/2015, Rv. 265516). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, per quanto riguarda le lettere è noto che è inammissibile una diversa valutazione sulla rilevanza delle prove richieste nel precedente giudizio, potendovi, per contro rientrare le prove nuove o sopravvenute;
in altri termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen, devono considerarsi prove nuove sia le prove preesistenti, non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle già acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice;
nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto che l'irrilevanza probatoria delle lettere era stata già ritenuta dalla sentenza di appello, e che questa Corte, a pag.20 della sentenza del 13 febbraio 2020, aveva ritenuto corretta la mancata ammissione di tali prove documentali;
il motivo è, pertanto, inammissibile. Relativamente all'interrogatorio di La TO, premesso che si tratta di una "istanza di essere interrogato" (pag. 12 sentenza impugnata), si deve rilevare che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate, idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità, come accaduto nel caso in esame: la Corte di appello, infatti, con ragionamento logico ed immune da censure, ha ritenuto che la ritrattazione di La TO contenuta nell'interrogatorio fosse estremamente generica, e fatta quando ormai il reato di calunnia eventualmente commesso da La TO nei confronti di ON era ormai prescritto;
si deve inoltre rilevare come il motivo di ricorso sia estremamente generico, senza alcun confronto con la motivazione della Corte di appello;
anche tale motivo è, pertanto, inammissibile. 4 r. w\r\.' 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell"art. 616 cod. proc. pen;
%con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore dlella Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Quanto alla memoria presentata, si deve ribadire che, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente Avv. NICOLA QUATRANO, ed udito lo stesso, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 GTh Penale Sent. Sez. 2 Num. 778 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 19/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 dicembre 2021, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di ON MI di revisione della sentenza di condanna emessa a suo carico dalla Corte di appello di Napoli in ordine al reato di cui all'art. 372 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronuncia divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 13 febbraio 2020; ON era stato condannato per avere, in concorso con La TO TO, capo dell'omonimo clan camorristico, organizzato una falsa testimonianza di ND GI (già giudicato in altro procedimento) per favorire il La TO ad introdurre nel corso di altro procedimento un falso alibi, preordinando a tale fine le domande poste dall'avv. ON;
in particolare, la falsa testimonianza resa da ND nel corso di un processo in cui La TO veniva accusato di avere compiuto una estorsione ai suoi danni, aveva la finalità di creare un alibi per i fatti onnicidiari di cui si era reso responsabile La TO, commessi lo stesso giorno della denunciata estorsione. A seguito di ricorso, la Sesta sezione di questa Corte annullava la suddetta ordinanza, in quanto la Corte di appello di Roma non aveva adeguatamente motivato in ordine alle nuove prove costituite da due missive inviate da La TO a ND datate 7 e 16 novembre 1999 e dal verbale di interrogatorio reso da La TO il 18 febbraio 2018; la Corte di appello di Perugia, quale giudice di rinvio, rigettava l'istanza di revisione, ritenendo che la produzione delle due lettere fosse stata già ritenuta irrilevante e che comunque l'unica lettera prodotta (quella del 16 novembre 1999) non avesse particolare valore probatorio, e che nell'interrogatorio La TO avesse reso una generica ritrattazione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di ON, premettendo che con memoria scritta era stata eccepita l'incompetenza funzionale della Corte di appello di Perugia in quanto il processo madre -oggetto dell'istanza di revisione- vedeva tra i capi in contestazione anche quelli relativi alle ipotesi di calunnia e diffamazione poste in essere ai danni del dott. FF Cantone e del dott. Cafiero de Raho, procedimenti che erano stati successivamente stralciati ed inviati al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.; era quindi evidente che il procedimento di revisione si sarebbe svolto nell'ufficio giudiziario compreso nel distretto della Corte di appello in cui esercitava le proprie funzioni il dott. Cantone: l'oggetto della contestazione del reato di calunnia erano proprio le dichiarazioni rese da La TO, che era stato condannato per calunnia ai danni del dott. Cantone: la difesa osserva che La TO, nelle dichiarazioni successive alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, aveva precisato che le sue affermazioni rese in dibattimento a carico di ON gli erano state dettate ed erano state raccolte proprio dal dott. Cantone;
ulteriore rafforzamento all'ipotesi di parzialità della giurisdizione si rinvenivano anche nelle dichiarazioni rese da ND GI, che aveva accusato il dott. Cantone di gratuite pressioni durante i suoi interrogatori per far accusare l'avv. ON. Sul punto -prosegue il difensore- la motivazione della Corte di appello era illegittima e non aderente alla realtà processuale, considerato che era stata anche allegata l'ordinanza della Corte di appello di Roma che, accogliendo l'eccezione della Procura generale ex art. 11 -bis cod. proc. pen., aveva inviato gli atti non a Perugia, ma a Firenze, precisando che nell'ufficio giurisdizionale di Perugia esercitava le sue funzioni il dott. Cantone;
l'errore di diritto contenuto nella sentenza della Corte di appello di Perugia consisteva nell'aver ritenuto che l'incompetenza funzionale sia equiparabile all'inosservanza delle regole di condotta anziché una vera e propria violazione del precetto costituzionale stabilito dall'art. 111 Cost.; appariva quindi illogica e contraddittoria la motivazione sul punto offerta dalla sentenza impugnata laddove aveva confuso la competenza senza indicare che si trattava di quella funzionale, ritenendola intempestiva, improponibile per difetto di connessione e non eccepita ex art. 625-bis cod. proc. pen. o con altro mezzo impugnatorio (senza specificare quale). 1.2 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.,, in quanto la Corte di appello aveva travisato il vero significato dell'apprezzamento di prova nuova rispetto alle lettere del 7 e del 16 novembre 1999: il contenuto delle due lettere faceva emergere chiaramente che La TO aveva architettato la dichiarazione per tenere fuori ND dalla partecipazione alla sua associazione criminale ed era evidente che il contenuto delle lettere non era mai stato valutato: non si comprendeva come la Corte di appello potesse aver ritenuto irrilevanti le due lettere senza averne mai preso visione o chiesto l'acquisizione di una copia non avendole rinvenute nel fascicolo processuale, ovvero rigettato la richiesta di acquisizione originale per poi lamentarsene della presenza. Il difensore rileva che lo stesso errore di diritto era stato operato dalla Corte di appello nella valutazione dell'interrogatorio del 18 febbraio 2018; la Corte di appello aveva rigettato l'escussione di La TO e ripercorso la stessa motivazione delle sentenze oggetto di revisione "al fine di evitare scandali come suggerito dalla Procura Generale che prima si oppone all'escussione del ND ex art. 391-bis rappresentando la sua imminente escussione in sede di revisione per poi opporsi alla sue escussione ai fine di evitare problemi reputazionali a qualche collega" (pag.11 e 12 ricorso); in altri termini, la valutazione delle due prove specifiche (lettere e interrogatorio di La TO), demandata al giudice del rinvio, era stata dalla Corte di appello totalmente omessa in quanto non facente parte del corredo probatorio del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, l'art. 627 cod. proc. pen. prevede espressamente che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, affermando così la cristallizzazione della competenza dopo il rinvio della cassazione, salvo il richiamo all'art. 25 cod. proc. pen., a norma del quale tale competenza può essere rimessa in discussione soltanto in presenza di "nuovi fatti" che, nel caso in esame, non sono stati neppure prospettati;
in altri termini, la sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto dell'art. 627, comma primo, cod. proc. pen., possa essere in una qualunque sede sindacata;
ne consegue che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risulti effettuata in violazione della legge. (vedi Sez. 5, n. 13754 del 06/11/2008, Rv. 243592; Sez. 6, n. 46812 del 19/11/2015, Rv. 265516). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, per quanto riguarda le lettere è noto che è inammissibile una diversa valutazione sulla rilevanza delle prove richieste nel precedente giudizio, potendovi, per contro rientrare le prove nuove o sopravvenute;
in altri termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen, devono considerarsi prove nuove sia le prove preesistenti, non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle già acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice;
nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto che l'irrilevanza probatoria delle lettere era stata già ritenuta dalla sentenza di appello, e che questa Corte, a pag.20 della sentenza del 13 febbraio 2020, aveva ritenuto corretta la mancata ammissione di tali prove documentali;
il motivo è, pertanto, inammissibile. Relativamente all'interrogatorio di La TO, premesso che si tratta di una "istanza di essere interrogato" (pag. 12 sentenza impugnata), si deve rilevare che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate, idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità, come accaduto nel caso in esame: la Corte di appello, infatti, con ragionamento logico ed immune da censure, ha ritenuto che la ritrattazione di La TO contenuta nell'interrogatorio fosse estremamente generica, e fatta quando ormai il reato di calunnia eventualmente commesso da La TO nei confronti di ON era ormai prescritto;
si deve inoltre rilevare come il motivo di ricorso sia estremamente generico, senza alcun confronto con la motivazione della Corte di appello;
anche tale motivo è, pertanto, inammissibile. 4 r. w\r\.' 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell"art. 616 cod. proc. pen;
%con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore dlella Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Quanto alla memoria presentata, si deve ribadire che, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2024