TRIB
Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2563/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta, al n. r.g. 2563/2014, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F: ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi residenti in C.F._2
Montecatini Terme, Via Fedeli nr. 39/a, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Bechini (C.F.:
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Martinella Diana, in Via C.F._3
Fertilia nr. 7;
ATTORI contro nato ad [...] il [...] (C.F.: ); , CP_1 C.F._4 Controparte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: , entrambi residenti in [...], C.F._5
Località Ea Bianca, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenica Gala (C.F.:
) e (C.F.: , elettivamente C.F._6 Parte_3 C.F._7 domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gala, in Arzachena, Via G. Filigheddu nr. 6;
CONVENUTI
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata all'11 settembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2014, parte attrice chiedeva, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare le quote di proprietà e/o di comproprietà degli immobili descritti in atti;
- se accertata la comproprietà di taluni beni immobili descritti in atti disporre, previo ogni incombente anche istruttorio ritenuto necessario ed opportuno, lo scioglimento della comunione, anche in caso di opposizione avversaria e per l'effetto, procedere alla divisione dei beni con le modalità ritenute di giustizia anche a mezzo di eventuale vendita dei beni e distribuzione ai condividenti delle somme ricavate, con accollo alla massa delle spese necessarie allo scioglimento della comunione o con condanna dei convenuti alla refusione delle spese e competenze di lite, in caso di loro opposizione. – se accertata la comproprietà di taluni beni immobili descritti in atti condannare
i convenuti a corrispondere agli attori, un'indennità corrispondente al mancato godimento dei frutti civili ricavabili dai beni per effetto dell'occupazione perpetrata da parte dei primi a danno dei secondi, da determinarsi tenendo conto del valore locativo degli immobili, con decorrenza dalla data del dovuto
a quella del saldo effettivo. – se invece fosse accertata la proprietà esclusiva degli immobili descritti in atti condannare i convenuti, oltre che ad una indennità di occupazione dei medesimi secondo il valore locativo dei medesimi, al rilascio degli stessi. In questo caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno delle proprie richieste, gli attori rilevavano:
- che, con atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. del 28 gennaio 1983, insieme a Per_1
e in regime di comunione legale dei beni, ed in parti uguali, CP_1 Controparte_3
acquistavano dalla società appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di Controparte_4
Arzachena, di mq 3.000, distinto al Catasto del predetto Comune al Foglio 30, mappale 14/b (definitivo
359), di are 30,00, R.D. 6,00 ed R.A. 4,20;
- che, con frazionamento del 28 luglio 1984, il predetto terreno, dal mappale n. 359, veniva frazionato in due distinti mappali, individuati nei numeri 359 e 393, di mq.
1.500 ciascuno;
- che il 30 ottobre 1985, per la particella nr. 393 di mq. 1.500, veniva approvato il tipo mappale per inserimento di fabbricato, con assegnazione della particella 393, modifica in “ente urbano” e che, su di essa, veniva realizzata un'unità abitativa rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Arzachena
pagina 2 di 20 al foglio di mappa 30, mappale 393, categoria A/7, classe 3, vani 8.5, rendita € 1.843,75, di proprietà indivisa per ½ dei coniugi e e per il residuo degli attori;
CP_1 Controparte_2
- che, con atto di compravendita del 22 marzo 2007, gli attori acquistavano dai convenuti, in regime di comunione legale dei beni, porzione di terreno agricolo di mq 1.500, distinto al N.C.T. del Comune di
Arzachena al Foglio nr. 30, mappale nr. 359 pascolo, di mq 1.500, cl. 4, R.D. € 0,77 e R.A. € 0,39;
- che, dunque, gli odierni attori risultavano titolari del terreno sito in Comune di Arzachena, censito nel
Catasto del predetto Comune al Foglio nr. 30, mappale 359, ed altresì dell'appezzamento di terreno acquistato il 28 gennaio 1983, individuato nel mappale nr. 393 del Foglio nr. 30 del Catasto del
Comune di Arzachena, di mq 1.500, oltreché comproprietari dell'unità immobiliare sita in Comune di
Arzachena, Località “Ea Bianca”, censita nel Catasto Fabbricati del predetto Comune, al Foglio nr. 30, mappale 393, categoria A/7, classe 3, vani 8,5, rendita € 1.843,75;
- che gli attori intendevano agire per l'accertamento dei rispettivi diritti di (com)proprietà, e per l'eventuale scioglimento della comunione su taluni dei predetti immobili, con conseguente divisione dei medesimi, oltreché per ottenere la liquidazione di un indennizzo in proprio favore, a titolo di mancato godimento dei beni per cui è causa, stante l'illegittima occupazione esclusiva da parte dei convenuti, in violazione dell'art. 1102 c.c., e per il rilascio dei beni in proprietà esclusiva degli attori.
Si costituivano gli odierni convenuti, con comparsa di costituzione depositata il 19 febbraio 2015, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via riconvenzionale accertare e dichiarare i signori e pieni ed esclusivi proprietari, per intervenuta usucapione, CP_1 Controparte_2 ed in ragione di ½ ciascuno, dell'appezzamento di terreno distinto in catasto al f. 30 mappale 393, sito in Comune di Arzachena, località Ea Bianca, nonché del sovrastante fabbricato censito al NCEU al
Fg. 30, Mapp. 393 categoria A/7, consistenza 8,5 vani, rendita € 1843,75 (…); - Per l'effetto, ed in ogni caso, rigettare tutte le domande di parte attrice perché palesemente infondate in fatto e diritto. In via subordinata, e nella non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse fondate le domande attoree: - dichiarare la compensazione delle spese sostenute dai convenuti e l'indennità eventualmente riconosciuta in favore degli attori;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nelle proprie difese, i convenuti rilevavano che:
- in seguito alla compravendita del 28 gennaio 1983, avente ad oggetto il trasferimento del terreno agricolo sito in Comune di Arzachena, pari a circa 3.000 mq, all'epoca censito al N.C.T. nel Foglio 30, mappale nr. 359 (ex 14/b), visto il legame di amicizia, le parti decidevano di frazionare l'immobile, sia da un punto di vista catastale, sia di fatto, dividendolo in due porzioni pari, così da consentire a ciascun pagina 3 di 20 nucleo familiare un utilizzo esclusivo del bene pari a circa 1.500 mq ciascuno;
- al predetto accordo veniva data attuazione il 28 agosto 1984 con il frazionamento nr. 50.806/1984, mediante il quale venivano realizzate due particelle distinte al Foglio 30, indicate nel mappale 359, di mq 1.500 ed intestato agli attori, e nel mappale 393, intestato ai convenuti;
- per consentire l'effettiva separazione delle due aree, e tracciarne i confini, piantumavano alcuni alberelli da siepe, sostituendo poi tale recinzione con la posa di picchetti in ferro, e ciascuna delle parti prendeva possesso esclusivo della porzione ad essa rispettivamente assegnata;
- all'interno della porzione acquisita in via esclusiva, i convenuti avviavano la costruzione del fabbricato ivi insistente, terminato nella metà degli anni '80, che gli stessi adibivano ad abitazione personale sin da quella data, senza alcuna interferenza, nel corso del tempo, da parte degli attori, che neppure partecipavano alle spese per la costruzione dell'edificio;
- che, nel 1986, i convenuti presentavano domanda per condono edilizio, ottenendo, successivamente, il relativo titolo in sanatoria, e si accollavano i costi per l'oblazione, e gli oneri per il ritiro della concessione edilizia, e procedevano poi all'accatastamento dell'immobile;
- che, nel 2007, i convenuti cedevano la rispettiva quota di comproprietà del mappale 359 agli attori, dichiarando, in quella sede, un valore del predetto bene pari ad € 10.000,00, corrispettivo mai ricevuto dagli attori, trattandosi di atto di compravendita simulato;
- che doveva ritenersi compiuta, in favore dei convenuti, l'usucapione del bene di cui al foglio 30, mappale 393, avendo gli stessi, per oltre trent'anni, e almeno dal 1982/1983, mantenuto, curato e posseduto, ininterrottamente, il terreno intestato ai medesimi, ed ivi realizzato la propria abitazione, accollandosi ogni spesa inerente all'edificazione del fabbricato, agli allacci della condotta idrica e della rete elettrica, alle utenze, ed alle imposte sugli immobili, nonché gli oneri relativi alla domanda di condono ed alla concessione edilizia;
- l'insussistenza di un'occupazione abusiva da parte dei convenuti, stante la titolarità del mappale 393, in forza dell'atto di compravendita del 1983 a rogito del Notaio e l'esercizio del possesso sul Per_1
bene protratto per trent'anni.
All'udienza del 26 marzo 2015, il Giudice Istruttore assegnava alle parti termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria sulla domanda riconvenzionale dei convenuti, e rinviava la causa per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 26 novembre 2015, la difesa della convenuta depositava il verbale di mediazione,
pagina 4 di 20 avente esito negativo.
Su richiesta delle parti, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante prove documentali, l'interrogatorio formale degli attori, e l'escussione di testi.
All'udienza del 15 maggio 2019, il Giudice rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata all'11 settembre 2024, parte attrice precisava le proprie conclusioni, come segue:
“ -accertare le quote di proprietà e/o di comproprietà degli immobili descritti in atti oggetto di causa;
-accertata la comproprietà di taluni beni immobili descritti in atti disporre, previa reiezione della domanda riconvenzionale avversaria, previo ogni incombente anche istruttorio ritenuto necessario ed opportuno, lo scioglimento della comunione, anche in caso di opposizione avversaria e per l'effetto, procedere alla divisione dei beni meglio descritti in atti, con le modalità ritenute di giustizia anche a mezzo di eventuale vendita dei beni e distribuzione ai condividenti delle somme ricavate, con accollo alla massa delle spese necessarie allo scioglimento della comunione o con condanna dei convenuti alla refusione delle spese e competenze di lite, in caso di loro opposizione;
-accertata la comproprietà di taluni beni immobili descritti in atti condannare i convenuti a corrispondere agli attori, una indennità corrispondente al mancato godimento dei frutti civili ricavabili dai beni per effetto dell'occupazione perpetrata da parte dei primi a danno dei secondi, da determinarsi tenendo conto del valore locativo degli immobili, con decorrenza dalla data del dovuto a quella del saldo effettivo;
-se invece fosse accertata la proprietà esclusiva dei beni immobili descritti in atti condannare i convenuti, oltre che ad una indennità di occupazione dei medesimi secondo il valore locativo dei medesimi, al rilascio degli stessi. In questo caso con vittoria di spese e competenze di lite”;
parte convenuta, come segue: “(…) precisa le conclusioni come in atti il cui contenuto qui s'intende integralmente richiamato, come già ribadito anche all'udienza del 11/9/2019 fissata per i medesimi incombenti. L'avvocato Gala si oppone alla richiesta di rimessione della causa al fine di ammettere la
CTU, già implicitamente valutata in precedenza nel provvedimento di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni. Infatti, il G.I., in data 15/05/2019, riteneva la causa matura per la pagina 5 di 20 decisione”.
Con ordinanza del 12 settembre 2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, occorre osservare che le domande svolte dalle parti nella presente controversia, essendo inerenti a diritti reali, sono soggette all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e che tale condizione risulta regolarmente assolta, come si evince dai verbali, e dalla documentazione depositata in atti.
Ai fini di una più omogenea trattazione della causa, anche in forza del c.d. principio della “ragione più liquida”, occorre esaminare la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, avente ad oggetto la richiesta di accertamento dell'intervenuta usucapione, in favore dei coniugi del terreno Parte_4
sito in Comune di Arzachena, Località Ea Bianca, distinto al Catasto del predetto Comune al Foglio 30, mappale 393, e dell'unità immobiliare ivi insistente, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Arzachena, al Foglio 30, mappale 393, categoria A/7, consistenza 8,5 vani, rendita € 1.843,75.
È principio noto quello per cui “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore”
(cfr. Cass. 9100/2015).
Nello stesso senso si è espressa anche la più recente giurisprudenza, affermando che “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più
pagina 6 di 20 uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (cfr. Cass. 7091/2024).
Occorre, dunque, la prova, da parte di chi vanta il possesso utile ai fini dell'usucapione di un bene comune, di un atto, o di un fatto, da cui possa desumersi l'esclusione degli altri compossessori, così da far ritenere che lo stato di fatto determinatosi sia funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem,
e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per converso, necessario, per l'accertamento dell'intervenuta usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato, attraverso un'attività apertamente contrastante, ed inoppugnabilmente incompatibile, con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Nel caso di specie, le allegazioni delle parti, e le prove acquisite nel corso del procedimento, consentono di ritenere soddisfatto il predetto onere probatorio.
Occorre osservare che l'esercizio di un dominio esclusivo degli sulla porzione di bene Parte_4
individuata dai medesimi emerge, in primis, dalle difese degli attori i quali, nell'atto di citazione, hanno ammesso che i convenuti, nel corso del tempo, hanno “(….) occupato e usato detti immobili in via esclusiva”, così deducendo il protrarsi di una situazione di fatto certamente incompatibile con il proprio
(com)possesso.
Quanto formalmente esposto nell'atto di citazione, del resto, è stato confermato dai coniugi
[...]
in sede di interrogatorio formale all'udienza del 15 luglio 2016 (delegata al Tribunale Parte_5
di Pistoia), in occasione della quale entrambi gli attori hanno dichiarato l'assenza di qualsiasi accordo,
o previo consenso, in ordine al frazionamento del terreno eseguito nel 1984, ed alla realizzazione del fabbricato poi adibito a civile abitazione, riferendo altresì che i convenuti avrebbero agito in autonomia, ed all'insaputa degli attori che, secondo quanto dagli stessi dichiarato, si sarebbero trovati al cospetto di un immobile già costruito, senza avere autorizzato, né partecipato alle operazioni di edificazione, né conferito incarico ai tecnici con i quali, pertanto, si sarebbero interfacciati soltanto gli
(“non abbiamo firmato niente e quello che hanno fatto l'hanno fatto di loro iniziativa Parte_4 senza dirci niente” (…) “non ho firmato nessun frazionamento e se c'è una firma mia è falsa”; “noi quando siamo arrivati in Sardegna abbiamo trovato la casa già fatta senza il nostro permesso (…) hanno costruito sul nostro terreno (…) noi la casa non l'abbiamo vista costruire ma l'abbiamo trovata già costruita quando siamo tornati (..)”; “non ho mai visto né conosciuto il geometra (…) non Per_2 conosco il geometra e non so di confini”; “se è stato incaricato lo è stato da loro”). Per_3
Gli attori hanno altresì confermato di essere stati a conoscenza del fatto che i convenuti, appena pagina 7 di 20 terminata la costruzione dell'immobile realizzato a propria cura e spese, quindi dal 1984/1985, ivi si sono trasferiti, adibendolo ad abitazione propria, e dimorandovi in maniera stabile e continuativa, e che, quando gli attori si recavano presso i luoghi di causa, erano i convenuti stessi a concedergli di poter restare a al piano terra della casa (“appena finita la casa vi andarono ad abitare”; “ci facevano abitare al piano terra quando andavamo”).
L'esercizio di un possesso esclusivo, pacifico, ed ininterrotto da parte dei convenuti sui beni oggetto di richiesta di usucapione, idoneo ad escludere l'altrui compossesso, emerge anche dalle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del procedimento, i quali hanno confermato che i convenuti, in seguito al frazionamento del 1984, hanno recintato la parte di terreno poi assoggettata al rispettivo potere esclusivo, dapprima segnando il confine con la piantumazione di alberelli da siepe, sostituiti poi con la posa di picchetti in ferro, e che gli hanno sempre abitato presso l'immobile dagli stessi Parte_4
edificato, senza alcuna interferenza o presenza di soggetti terzi presso i luoghi di causa.
Si vedano, in particolare, le dichiarazioni del teste : “(…) posso dire di aver visto delle Testimone_1
piante nel terreno di cui mi si chiede quando mi sono recato sui luoghi per effettuare i lavori relativi alle gabbie di ferro che si posizionano sotto le fondamenta della casa, che stava cominciando a costruire il sig. intorno agli anni '84-'85 (…) Successivamente alla costruzione della casa mi CP_1
sono recato altre volte nel terreno di cui mi si chiede ed ho visto che al posto delle piante vi erano dei picchetti in ferro (…) fino a circa due anni fa la situazione era immutata (…) ho sempre visto esclusivamente loro nei terreni di cui mi si chiede (…) Ho sempre visto i coniugi Persona_4 abitare nella casa costruita nel terreno di cui mi si chiede (…) ho effettuato dei lavori nella casa in costruzione ed in tali occasioni sono stato pagato dai coniugi all'epoca lavoravo Parte_6 come dipendente dell'edilizia nel periodo invernale”; di : “ (…) posso dire di aver visto Testimone_2 la siepe (…) ho visto i paletti e la rete e l' mi riferì di averli piantati lui (…) detti picchetti in CP_1 ferro vi sono anche attualmente (…) ho sempre visto loro sui terreni di cui mi si chiede (rivolto ai convenuti) (…) ho partecipato alla costruzione della casa incaricato da ”; di CP_1 CP_5
“(…) ricordo che la divisione del terreno per cui è causa, che si trova proprio al di sotto della
[...]
mia casa, è stata fatta in loco con dei paletti e dei fili. Era presente un geometra incaricato dalle parti. ricordo che le due porzioni del terreno individuate dalle parti erano della stessa dimensione (…) dopo aver costruito la casa su una porzione del terreno per cui è causa si sono trasferiti a vivere lì (…)
Confermo la circostanza perché mi ricordo la piantumazione di tanti alberelli in fila lungo il confine delle due porzioni (…) I picchetti ci sono ancora oggi, mentre gli alberi sono stati espiantati (…) il confine è rimasto nel corso degli anni identico, prima individuato dagli alberi, poi sostituiti dai
pagina 8 di 20 picchetti. Poteva trattarsi degli anni 85 (…) Posso confermare che la porzione di terreno ove è ubicata la casa di abitazione dei sig.ri è sempre stata nella loro disponibilità sin dagli anni 85 (….) CP_1
Posso solo dire che ho visto la casa costruita dagli e il confine sempre quello inizialmente CP_1 individuato dagli alberi e poi dai picchetti (…)”.
Anche il teste ha chiarito che, nel 2007, è stato incaricato da tutte le parti per Testimone_3 verificare i confini già tracciati tra le due quote di terreno, e di avere constatato, in quell'occasione, che
“il terreno è stato frazionato in due parti uguali di 1500 mq ciascuna dal Geom. Persona_5
”, e che “nel 2007 vi erano ancora degli alberi che dividevano le due porzioni (…) Io ho
[...]
posizionato i picchetti mancanti sulla base del frazionamento fatto dal geom. che seguivano il Per_2
confine più o meno indicato dagli alberi. Io hi riverificato il confine e i vecchi picchetti erano corretti
(…) Posso dire che il confine che io ho tracciato è rimasto quello già identificato dal geom. Per_2 nell'84 (…) Conosco benissimo il sig. e posso confermare che hanno sempre utilizzato quella CP_1 porzione di terreno e vi hanno costruito la casa (…) la casa è abitata da sempre dai sig.ri . CP_1
Dunque, il fatto che i convenuti, nel 1984, abbiano proceduto al frazionamento del terreno per cui è causa, e recintato la porzione di mq 1.500 oggetto di richiesta di accertamento di usucapione, incaricando all'uopo un tecnico, nonché realizzato una recinzione funzionale a separare il predetto bene dalla porzione di terreno assegnata agli attori, ed ivi abbiano edificato un'unità immobiliare a proprie cure e spese, poi adibita a propria abitazione, accollandosi gli oneri relativi alle pratiche di condono e concessione edilizia (evincibili dalla documentazione in atti), sono tutte circostanze emblematiche dell'esercizio di un possesso esclusivo, ed "animo domini", sulla res oggetto di controversia, possesso incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non potendo essere ricondotti tali atti ad una forma di gestione della cosa comune anche nell'interesse degli altri comproprietari, né ad una tolleranza manifestata da questi ultimi nel corso del tempo utile per l'usucapione.
A tal proposito, occorre rilevare che la tolleranza si sostanzia in un comportamento accondiscendente del titolare (o contitolare) effettivo il quale, per cortesia, amicizia, buon vicinato, parentela, opportunità, consente ad altri un godimento di modesta portata, che incide marginalmente sul suo diritto.
La mera permissio da parte del proprietario, a favore di amici o vicini, esclude qualsivoglia pretesa possessoria sottesa al godimento che questi ultimi ne abbiano tratto. Inoltre, la durata del godimento posto in essere rappresenta un elemento presuntivo da valutare. La semplice tolleranza, infatti, postula transitorietà ed occasionalità, non già un esercizio sistematico e reiterato del potere di fatto sulla cosa.
pagina 9 di 20 Nel caso di specie, tale situazione deve essere esclusa, in primo luogo per quanto allegato e dedotto dagli attori stessi, in ordine non solo alla loro estraneità rispetto a quanto attuato dai convenuti, ma al fatto che i medesimi hanno dichiarato di non avere acconsentito né al frazionamento, né alla realizzazione dell'immobile sul terreno per cui è causa, per cui, certamente, non si può ritenere sussistente alcuna accondiscendenza. Secondariamente, le opere realizzate dai coniugi convenuti che, come già esposto, hanno proceduto al frazionamento del terreno per cui è causa, hanno recintato la parte dagli stessi utilizzata come “propria”, separandola dalla porzione assegnata agli attori, ed ivi hanno edificato l'immobile adibito ad abitazione propria, non possono essere considerate “opere di modesta portata”, tali da fare ritenere sussistente un (com)possesso altrui sui predetti beni, ma, anzi, si rivelano idonee ad escludere la signoria altrui, ed a manifestare all'esterno il dominio esclusivo sulla res da parte dei convenuti.
Da ultimo, occorre altresì rilevare il lungo lasso di tempo durante il quale gli hanno Parte_4
utilizzato in via esclusiva, e senza alcuna interferenza da parte degli attori, il compendio immobiliare per cui è causa, considerato che il primo atto con il quale gli attori hanno avanzato richieste nei confronti dei convenuti in ordine ai beni oggetto di controversia pare essere la missiva datata 5 giugno
2013 che, pur essendo rubricata “diffida”, non contiene alcun ordine, né inibitoria rivolta ai convenuti, finalizzata a farli desistere dall'esercizio esclusivo del possesso sui predetti beni;
né dal contenuto della stessa è possibile evincere una qualche forma di opposizione, o formale contestazione rispetto a quanto sino a quel momento attuato dai coniugi essendosi limitati gli attori, in quella sede, a Parte_4
richiedere, anche in via bonaria, la divisione dei terreni.
D'altra parte gli attori, oltre ad avere espressamente ammesso l'occupazione esclusiva dei convenuti
(come già premesso) sui beni rispetto ai quali i primi hanno avanzato domanda di accertamento dei rispettivi diritti di proprietà, per converso non hanno dedotto alcun utilizzo proprio dei beni oggetto di richiesta di usucapione da parte dei convenuti, comunque compatibile con la permanenza di una propria signoria sui medesimi, idonea ad escludere il totale asservimento della res al dominio altrui.
Di fatto, i si sono limitati a rilevare, in maniera del tutto generica, e senza alcun Parte_5
riferimento cronologico specifico, di avere fatto accesso ai luoghi di causa e che, in quelle occasioni, i convenuti gli permettevano di stare al piano terra della propria abitazione. Pertanto, pur nella genericità delle difese attoree, anche volendo ammettere che gli attori, occasionalmente, nel corso del tempo utile al compimento dell'usucapione da parte dei convenuti, abbiano continuato a recarsi sui luoghi di causa, si ritiene che la loro presenza, e comunque il loro accesso presso l'abitazione dei convenuti, e sul terreno di cui al foglio 10, mappale 393, siano stati conseguenza di una permissio in tal senso concessa pagina 10 di 20 dagli che, ormai da tempo, utilizzavano quei beni esercitandovi un potere di fatto Parte_4
corrispondente al diritto di proprietà (esclusiva).
Neppure rileva quanto ulteriormente dedotto dagli attori, in ordine al fatto che l'esercizio del possesso, da parte dei convenuti, sarebbe stato attivato, e protratto, in maniera illegittima, in violazione dei vantati diritti di (com)proprietà.
È noto che il possesso utile ai fini dell'usucapione ordinaria non deve necessariamente essere acquistato in buona fede. Non è, dunque, necessario che il soggetto usucapente ignori di ledere il diritto altrui, ma è sufficiente attui una situazione possessoria in difetto di clandestinità e di violenza. Il possesso, infatti, non deve essere viziato, ed i vizi sono individuati all'articolo 1163 del codice civile, che recita: “Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”.
A tal proposito, si ha violenza quando il possesso è stato acquistato contro la volontà, espressa o presunta, del precedente possessore, e mediante l'uso di forza fisica. Si ha invece clandestinità quando l'acquisto avviene con artifizi idonei a renderlo occulto allo spogliato, od in condizioni tali che questi non possa accorgersene subito perché, ad esempio, assente. La violenza cessa, ai sensi dell'art. 1163
c.c., quando cessa l'atteggiamento intimidatorio o minaccioso;
la clandestinità cessa quando lo spogliato viene a conoscenza del subito spoglio.
Orbene, è chiaro che non sussiste clandestinità, almeno dal 1984, quando gli attori hanno appreso dell'edificazione dell'immobile presso il quale si sono stabiliti i convenuti.
Né può ritenersi integrata alcuna condotta violenta da parte dei convenuti che, stante il totale disinteresse manifestato dagli attori nel corso del tempo, in relazione al compendio immobiliare oggetto di domanda di usucapione, neppure potevano presumere il dissenso, asseritamente serbato dai
[...]
rispetto alle opere realizzate, ed all'utilizzo dei predetti beni. Parte_5
D'altra parte, non vi è prova, né è stata specificamente allegata dagli attori, una condotta intimidatoria o minacciosa da parte degli i quali, di fatto, pare che si siano limitati ad esercitare il Parte_4
loro possesso, utilizzando i beni come propri, a fronte di una totale inerzia protratta nel tempo da parte degli attori, inerzia che, come già premesso, per le caratteristiche delle opere realizzate, e per le modalità stesse di utilizzo dei beni (idonee ad escludere l'esercizio di un compossesso altrui), ed in considerazione del lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esercizio del possesso utile ai fini dell'usucapione (1984), non può essere ricondotta ad una tolleranza (o accondiscendenza) da parte dei coniugi (e, peraltro, da questi ultimi espressamente negata). Parte_5
pagina 11 di 20 D'altra parte, sono le dichiarazioni stesse dei testi che portano ad escludere i presupposti della violenza e della clandestinità del possesso.
Si vedano, a tal proposito, sempre le dichiarazioni del teste che, interrogato sul capitolo Testimone_1
11 di cui alla memoria istruttoria dei convenuti (“Vero che le operazioni di costruzione dell'abitazione edificata dai coniugi – nel foglio 30 mappale 393 – sono iniziate nel 1984 e che giammai vi è CP_1 stata alcuna contestazione da parte dei confinanti e ”), ha risposto: Parte_1 Controparte_6
“Si è vero, non mi risulta che vi siano mai state contestazioni da parte di nessuno”, in maniera conforme a quanto dichiarato da , e , il quale ha Testimone_2 Controparte_5 Controparte_7
altresì aggiunto: “Quando aveva iniziato a costruire la casa veniva anche il sig. ed era CP_1 Pt_1 contento che l' stesse costruendo la casa. Avevano diviso e ognuno aveva il suo pezzo (…) CP_1
Davanti a me non ha avuto alcunchè da contestare. Come ho già detto era contento della costruzione di . CP_1
L'assenza di violenza da parte dei convenuti, del resto, si evince anche dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, che, interrogata a prova contraria sul capitolo 3 di cui alla memoria Testimone_4
istruttoria di parte convenuta, ha dichiarato: “Sono stata ospitata unitamente alla sig.ra Parte_7
dai sigg.ri e nell'agosto del 2003 o 2004, si trattava del week end di ferragosto,
[...] CP_1 CP_2 in una casa in località Ea Bianca (…) Nella casa i sigg.ri ci hanno offerto la merenda o un CP_1 caffè, poi siamo andate via (…) La in quella circostanza mi aveva detto, visto che eravamo Parte_1
in Sardegna, che saremmo passate a visitare degli amici, appunto gli che avevano una casa su CP_1 un terreno che, per quanto mi riferì lei stessa, era in parte di proprietà di suo padre (…)”.
A tal proposito, non si ritengono attendibili le dichiarazioni rese dalla figlia degli attori, Parte_7
nel momento in cui, ha dichiarato “l'abitazione è stata edificata agli inizi del 1984 però i miei
[...] genitori hanno contestato fin dall'inizio detta costruzione perché la costruzione era abusiva e costruita nel loro terreno (…)”, non solo in quanto in contrasto con il quadro probatorio già esposto, ma altresì poiché pare inverosimile che, nel corso del tempo, gli attori non abbiano fatto nulla per formalizzare, o manifestare la propria resistenza rispetto all'esercizio del possesso protratto dai convenuti.
D'altra parte, gli attori stessi, pur sostenendo il loro dissenso in ordine alle opere per cui è causa, ed all'occupazione dei beni perpetrata dai convenuti, non hanno allegato alcun elemento idoneo a provare quanto dedotto, ovvero di essersi opposti, in maniera esplicita, alle predette azioni.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, in seguito ad una lunga evoluzione interpretativa, ad oggi tende a riconoscere l'acquisto per usucapione anche con riguardo agli immobili privi di titoli edilizi, o in difformità agli stessi, ribadendo il principio dell'autonomia tra le norme di natura pubblicistica, e pagina 12 di 20 quelle afferenti ai rapporti tra privati e sostenendo la tesi (pur sorretta da parte della dottrina) secondo cui l'articolo 1145 c.c. (possesso di cose fuori commercio) troverebbe applicazione esclusivamente nei confronti dei beni demaniali o equivalenti, e non (anche) nell'ipotesi di manufatti abusivi.
Più nel dettaglio, già con la ormai risalente pronuncia n. 23452/2012, la Corte di Cassazione affermò che le norme disciplinanti l'attività di gestione del territorio e dell'edilizia mirano a sanzionare l'attività edificatoria, e non già gli atti di acquisto della proprietà del terreno ove (asseritamente in contrasto con la normativa urbanistica) sarebbe edificato, “così che, in via di ipotesi, ben può detta area essere acquisita per usucapione e, contemporaneamente, l'opera edificata essere suscettibile di attività sanzionatoria da parte della pubblica amministrazione”; in tale occasione, la cassazione colse l'opportunità per sottolineare che l'attività di edificazione “conserva la sua positiva valutabilità quale dimostrazione di possesso valido all'usucapione anche se il manufatto presenti i pretesi profili di contrarietà alla legge urbanistica”.
Successivamente, sulla scorta dell'indirizzo pretorio formatosi in tema di usucapibilità della servitù inerente al diritto di mantenere una costruzione ad una distanza inferiore dal confine rispetto a quella legale (Cass. 22.2.2010, n. 4240. Cfr. altresì Cass. 12.12.2012, n. 22824; Cass. 18.2.2013, n. 3979;
Cass. (ord.) 19.1.2017, n. 1395), è stato precisato che “la mancanza di concessione edilizia non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c.
e, cioè, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità. Il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e,
d'altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione. Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non può neppure incidere sui requisiti del possesso
“ad usucapionem”, in linea, fra l'altro, con la sentenza di questa Corte n. 594/1990, laddove si afferma che l'esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie dà luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza è determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova” (Corte di Cassazione, sez. 2, sent. 3979/2013; da ultimo, in senso conforme, n. 12468/2016).
Conclusivamente, sono stati espressi principi in base ai quali poter sostenere l'ammissibilità pagina 13 di 20 dell'usucapione del fabbricato per cui è causa, in considerazione dell'irrilevanza della sua “regolarità” urbanistica-edilizia.
Per i motivi suesposti, ritenuto provato l'esercizio del possesso, da parte dei convenuti, sul terreno e sull'abitazione oggetto di specifica domanda, protrattosi in maniera pacifica, pubblica, ininterrotta almeno dal 1984, idoneo ad escludere l'altrui (com)possesso sul compendio immobiliare originariamente in comproprietà con gli attori, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta e, per l'effetto, occorre dichiarare l'intervenuta usucapione, da parte dei coniugi convenuti in ragione della quota ideale di ½ ciascuno Parte_4
pro indiviso, secondo il regime della comunione dei beni, dell'appezzamento di terreno sito in Comune di Arzachena, Località Ea Bianca, distinto in Catasto Terreni al Foglio, 30 mappale 393, nonché dell'unità immobiliare ivi insistente, censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Arzachena al
Foglio 30, mappale 393, Categoria A/7, consistenza 8,5 vani, rendita € 1.843,75.
A questo punto, la domanda di accertamento della (com)proprietà degli attori deve essere limitata alla parte di terreno non inclusa nella predetta fattispecie acquisitiva, ovvero la porzione di terreno di mq.
1.500, distinto al Catasto Terreni del Comune di Arzachena al Foglio 30, mappale 359, R.D. € 0,77 e
R.A. € 0,39.
Si ritiene doversi inquadrare la fattispecie dedotta in giudizio nell'ambito delle ipotesi a tutela, e dirette, al definitivo accertamento della proprietà; le relative azioni, classificate come "petitorie", regolate agli artt. 948 e ss. c.c., sono esercitabili nei confronti di chiunque ponga in essere atti diretti a contestare la titolarità del diritto di proprietà, ovvero ad incidere sul suo contenuto.
Tali azioni hanno natura reale, in quanto volte a far valere un diritto reale;
nello specifico, la fattispecie dedotta in giudizio può essere inquadrata come azione di mero accertamento della proprietà, riconosciuta a chi ha interesse ad una pronuncia giudiziale che affermi il suo diritto di proprietà su un determinato bene, ed è rivolta, pertanto, a rimuovere la situazione di incertezza venutasi a creare in ordine alla proprietà dello stesso.
Sul punto, in tema di onere probatorio, la Suprema Corte ha precisato, in un primo tempo, che colui il quale proponga un'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non abbia l'onere della
"probatio diabolica", ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, quando l'azione non miri alla modifica di uno stato di fatto, bensì unicamente all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. Civ., sez.
II, 29.11.2016 – 18.01.2017, n. 1210; Cass. Civ. 14.04.2005 n. 7777; Cass. Civ. 09.06.2000 n. 7894).
In altre pronunce, viceversa, si è negata ogni attenuazione dell'onere probatorio del titolo del preteso pagina 14 di 20 dominio della proprietà, rispetto all'azione di rivendica, per chi proponga un'azione di accertamento della proprietà di un bene;
secondo detto orientamento, recente e maggioritario, non è possibile ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogniqualvolta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento, comunque, nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre, quindi, che venga data la piena dimostrazione (Cass.
Civ. SS.UU. 28.03.2014 n. 7305; Cass. Civ. 22.01.2000, n. 696).
Da ultimo, definitivamente risolvendo il contrasto, è stato sancito che colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. Civ., II sez., Ordinanza 06.05.2019 n.
11767).
Al riguardo, si evidenzia che, nell'azione di rivendicazione, il primo e fondamentale esame concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della sua pretesa, a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto.
Dall'applicazione di tali principi al caso di specie discende che era onere degli attori provare la proprietà del bene in contesa, allegando il titolo di acquisto e risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus.
Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere l'area che era vantata dal suo predecessore.
L'attore deve, dunque, risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto
(direttamente, o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso, ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione.
Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso.
Tuttavia, è altresì principio condiviso quello per cui “Il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento
pagina 15 di 20 dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base a un valido titolo di acquisto” (Cassazione civile sez. II, 17/10/2022,
n.30438).
Ed è ciò che nella specie è avvenuto, con riferimento all'atto di compravendita del 28 gennaio 1983, rispetto al quale tutte le parti in causa hanno riconosciuto, quale comune dante causa, la società
[...]
in relazione al trasferimento del tratto di terreno agricolo della superficie di mq Controparte_4
3.000, sito in Comune di Arzachena, località Ea Bianca, distinto in Catasto del predetto comune al
Foglio 30, mappale 14/b, di are 30,00, R.D. 6,00, R.A. 4,20, mediante atto a rogito del Notaio Dott.
registrato in Tempio Pausania, il 10 febbraio 1983 al n. 350, rep. nr. 33.972. Per_1
Orbene, stante l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore dei convenuti sui beni dagli stessi indicati, e dovendosi, come già premesso, limitare la domanda di accertamento della proprietà degli attori sulla residua porzione di terreno di mq 1.500, attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di Arzachena al Foglio 30, mappale 359, R.D. € 0,77 e R.A. € 0,39, occorre osservare che quest'ultima, almeno fino al 2007, risultava in comproprietà indivisa per ½ degli attori, e per ½ dei convenuti.
I convenuti stessi, con la rispettiva comparsa, hanno confermato di avere ceduto, in favore degli attori, la loro quota di comproprietà indivisa del mappale 359, dichiarando un valore di € 10.000,00, producendo atto pubblico di compravendita della predetta quota di appezzamento di terreno del 22 marzo 2007, a rogito del Notaio Dott. (Rep. N. 40.810; Raccolta N. 6250), dal quale si evince Per_6
il predetto trasferimento, e che le parti hanno dato atto, assumendosi le responsabilità di legge, dell'avvenuta corresponsione del corrispettivo indicato in data anteriore al 4 luglio 2006, per cui la parte venditrice, nelle persone degli odierni convenuti, ha rilasciato quietanza di saldo.
Occorre osservare che parte convenuta non ha richiesto alcun accertamento della simulazione della predetta compravendita, né ha contestato, in maniera specifica e con gli strumenti predisposti dall'ordinamento, la validità di tale negozio, essendosi limitata a rilevare che tale atto sarebbe stato posto in essere dalle parti con l'unico fine di “sistemare definitivamente e correttamente la divisione dei due mappali”, utilizzando lo strumento della compravendita.
Dunque, essendo incontestata l'effettiva volontà dei convenuti di trasferire agli attori la propria quota del predetto mappale, come altresì la volontà degli attori di riceverla, il trasferimento del bene avverso la corresponsione del prezzo pattuito deve ritenersi provata in forza di quanto espresso dall'art. 2700
c.c., per cui “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento pagina 16 di 20 dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Sulla base di quanto appena esposto, deve ritenersi accertata la proprietà esclusiva degli attori sulla porzione di terreno agricolo di mq 1.500, sita in Comune di Arzachena, individuata al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 30, mappale 359, anche in questo caso per ½ pro indiviso ciascuno, secondo il regime della comunione dei beni.
Deve essere rigettata l'ulteriore domanda degli attori, inerente al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo dei beni da parte dei convenuti, in quanto infondata.
Con riferimento al bene usucapito dai convenuti, occorre rilevare che l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune, e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.
A rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una, o dell'altra delle due condizioni.
L'art. 1102 c.c., in particolare, vieta la sottrazione o l'impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, dell'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari: (solo) se ciò si verifica, l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista, che l'abbia destinato ad utilizzazione personale esclusiva, diviene fonte di responsabilità risarcitoria.
In tal caso, può ritenersi risarcibile il lucro cessante, con quantificazione del danno rapportabile ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene.
Il godimento esclusivo, allora, si colora d'illiceità solo ove oltrepassi i limiti fissati dall'art. 1102 c.c., generando, soltanto da quel momento, un danno risarcibile.
È solo la mancanza di un titolo giustificativo, infatti, che fa sorgere, in capo al comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero, l'obbligo di corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti civili che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite.
Il titolo giustificativo del godimento esclusivo “solitario” del bene comune viene meno, appunto, (solo) quando la destinazione di quest'ultimo venga alterata, o quando venga impedito il pari uso di esso da pagina 17 di 20 parte degli altri partecipanti alla comunione: in questi casi, si configura un vero e proprio abuso della cosa comune, in contrasto con l'art. 1102 c.c., e dunque un atto illecito che legittima ciascuno dei partecipanti ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota, o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà.
Viceversa, l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, e ciò non gli sia stato concesso (in questi termini, Cass., Sez. II, 9 febbraio 2015, n. 2423; Cass., Sez. II, 3 dicembre
2010, n. 24647; Cass., Sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13036); il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.
Nella specie, pertanto, l'inerzia protratta nel corso del tempo da parte degli attori (secondo quanto già ampiamente argomentato), oltre all'assenza di allegazione e prova di qualsivoglia introito patrimoniale del quale abbiano tratto vantaggio i convenuti che, anzi, hanno sostenuto tutte le spese di edificazione e costruzione dell'immobile adibito ad abitazione propria, e si sono accollati gli oneri di condono e successiva concessione edilizia, oltreché le imposte sull'immobile, e tutte le spese relative alle utenze, determinano l'infondatezza della domanda di indennizzo proposta dagli attori sui beni usucapiti dagli
Parte_4
Con riferimento al bene rispetto al quale si è accertata la proprietà esclusiva degli attori, non vi è prova di alcuna occupazione dei convenuti, in violazione dei presupposti di cui all'art. 1102 c.c..
Anche la domanda di ordinare il rilascio del predetto bene deve essere rigettata, in quanto non vi è prova che i convenuti lo detengano, ovvero che lo occupino.
Tutte le ulteriori domande svolte dalle parti devono ritenersi assorbite, o rigettate.
Visto l'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza prevalente della parte attrice, e considerato che i limiti dell'accoglimento delle domande delle parti corrispondono a quanto oggetto di proposta di conciliazione da parte del Giudice, ex art. 185 bis c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 16 maggio 2017), rifiutata, senza giustificato motivo, dalla parte attrice (cfr. verbale di udienza del 9
pagina 18 di 20 maggio 2018), si ritiene che sia quest'ultima a dover rimborsare, alla parte convenuta, le spese di lite.
Queste ultime si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.860,00
Si ritiene altresì doversi porre, a carico della parte più diligente, gli incombenti e gli oneri correlati alla trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 19 di 20 dispone:
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta e, per l'effetto;
ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta usucapione, in favore di e CP_1 [...]
in regime di comunione dei beni, e per ½ ciascuno pro indiviso, dell'appezzamento di CP_2
terreno di mq 1.500, sito in Comune di Arzachena, Località Ea Bianca, distinto in Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 30, mappale 393, nonché dell'unità immobiliare ivi insistente, censita al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Arzachena al Foglio 30, mappale 393, categoria A/7, classe 3, consistenza 8,5 vani, rendita € 1.843,75;
ACCERTA la proprietà esclusiva di e per ½ ciascuno pro Parte_1 Parte_2
indiviso, secondo il regime della comunione dei beni, della porzione di terreno agricolo di mq 1.500, sita in Comune di Arzachena, individuata al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 30, mappale 359;
RIGETTA le ulteriori domande proposte dalle parti;
CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 10.860,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre 15% per spese generali, IVA e c.p.a.;
PONE, a carico della parte più diligente, gli incombenti e gli oneri correlati alla trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente.
Tempio Pausania, 16 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta, al n. r.g. 2563/2014, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F: ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi residenti in C.F._2
Montecatini Terme, Via Fedeli nr. 39/a, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Bechini (C.F.:
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Martinella Diana, in Via C.F._3
Fertilia nr. 7;
ATTORI contro nato ad [...] il [...] (C.F.: ); , CP_1 C.F._4 Controparte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: , entrambi residenti in [...], C.F._5
Località Ea Bianca, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenica Gala (C.F.:
) e (C.F.: , elettivamente C.F._6 Parte_3 C.F._7 domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gala, in Arzachena, Via G. Filigheddu nr. 6;
CONVENUTI
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata all'11 settembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2014, parte attrice chiedeva, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare le quote di proprietà e/o di comproprietà degli immobili descritti in atti;
- se accertata la comproprietà di taluni beni immobili descritti in atti disporre, previo ogni incombente anche istruttorio ritenuto necessario ed opportuno, lo scioglimento della comunione, anche in caso di opposizione avversaria e per l'effetto, procedere alla divisione dei beni con le modalità ritenute di giustizia anche a mezzo di eventuale vendita dei beni e distribuzione ai condividenti delle somme ricavate, con accollo alla massa delle spese necessarie allo scioglimento della comunione o con condanna dei convenuti alla refusione delle spese e competenze di lite, in caso di loro opposizione. – se accertata la comproprietà di taluni beni immobili descritti in atti condannare
i convenuti a corrispondere agli attori, un'indennità corrispondente al mancato godimento dei frutti civili ricavabili dai beni per effetto dell'occupazione perpetrata da parte dei primi a danno dei secondi, da determinarsi tenendo conto del valore locativo degli immobili, con decorrenza dalla data del dovuto
a quella del saldo effettivo. – se invece fosse accertata la proprietà esclusiva degli immobili descritti in atti condannare i convenuti, oltre che ad una indennità di occupazione dei medesimi secondo il valore locativo dei medesimi, al rilascio degli stessi. In questo caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno delle proprie richieste, gli attori rilevavano:
- che, con atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. del 28 gennaio 1983, insieme a Per_1
e in regime di comunione legale dei beni, ed in parti uguali, CP_1 Controparte_3
acquistavano dalla società appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di Controparte_4
Arzachena, di mq 3.000, distinto al Catasto del predetto Comune al Foglio 30, mappale 14/b (definitivo
359), di are 30,00, R.D. 6,00 ed R.A. 4,20;
- che, con frazionamento del 28 luglio 1984, il predetto terreno, dal mappale n. 359, veniva frazionato in due distinti mappali, individuati nei numeri 359 e 393, di mq.
1.500 ciascuno;
- che il 30 ottobre 1985, per la particella nr. 393 di mq. 1.500, veniva approvato il tipo mappale per inserimento di fabbricato, con assegnazione della particella 393, modifica in “ente urbano” e che, su di essa, veniva realizzata un'unità abitativa rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Arzachena
pagina 2 di 20 al foglio di mappa 30, mappale 393, categoria A/7, classe 3, vani 8.5, rendita € 1.843,75, di proprietà indivisa per ½ dei coniugi e e per il residuo degli attori;
CP_1 Controparte_2
- che, con atto di compravendita del 22 marzo 2007, gli attori acquistavano dai convenuti, in regime di comunione legale dei beni, porzione di terreno agricolo di mq 1.500, distinto al N.C.T. del Comune di
Arzachena al Foglio nr. 30, mappale nr. 359 pascolo, di mq 1.500, cl. 4, R.D. € 0,77 e R.A. € 0,39;
- che, dunque, gli odierni attori risultavano titolari del terreno sito in Comune di Arzachena, censito nel
Catasto del predetto Comune al Foglio nr. 30, mappale 359, ed altresì dell'appezzamento di terreno acquistato il 28 gennaio 1983, individuato nel mappale nr. 393 del Foglio nr. 30 del Catasto del
Comune di Arzachena, di mq 1.500, oltreché comproprietari dell'unità immobiliare sita in Comune di
Arzachena, Località “Ea Bianca”, censita nel Catasto Fabbricati del predetto Comune, al Foglio nr. 30, mappale 393, categoria A/7, classe 3, vani 8,5, rendita € 1.843,75;
- che gli attori intendevano agire per l'accertamento dei rispettivi diritti di (com)proprietà, e per l'eventuale scioglimento della comunione su taluni dei predetti immobili, con conseguente divisione dei medesimi, oltreché per ottenere la liquidazione di un indennizzo in proprio favore, a titolo di mancato godimento dei beni per cui è causa, stante l'illegittima occupazione esclusiva da parte dei convenuti, in violazione dell'art. 1102 c.c., e per il rilascio dei beni in proprietà esclusiva degli attori.
Si costituivano gli odierni convenuti, con comparsa di costituzione depositata il 19 febbraio 2015, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via riconvenzionale accertare e dichiarare i signori e pieni ed esclusivi proprietari, per intervenuta usucapione, CP_1 Controparte_2 ed in ragione di ½ ciascuno, dell'appezzamento di terreno distinto in catasto al f. 30 mappale 393, sito in Comune di Arzachena, località Ea Bianca, nonché del sovrastante fabbricato censito al NCEU al
Fg. 30, Mapp. 393 categoria A/7, consistenza 8,5 vani, rendita € 1843,75 (…); - Per l'effetto, ed in ogni caso, rigettare tutte le domande di parte attrice perché palesemente infondate in fatto e diritto. In via subordinata, e nella non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse fondate le domande attoree: - dichiarare la compensazione delle spese sostenute dai convenuti e l'indennità eventualmente riconosciuta in favore degli attori;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nelle proprie difese, i convenuti rilevavano che:
- in seguito alla compravendita del 28 gennaio 1983, avente ad oggetto il trasferimento del terreno agricolo sito in Comune di Arzachena, pari a circa 3.000 mq, all'epoca censito al N.C.T. nel Foglio 30, mappale nr. 359 (ex 14/b), visto il legame di amicizia, le parti decidevano di frazionare l'immobile, sia da un punto di vista catastale, sia di fatto, dividendolo in due porzioni pari, così da consentire a ciascun pagina 3 di 20 nucleo familiare un utilizzo esclusivo del bene pari a circa 1.500 mq ciascuno;
- al predetto accordo veniva data attuazione il 28 agosto 1984 con il frazionamento nr. 50.806/1984, mediante il quale venivano realizzate due particelle distinte al Foglio 30, indicate nel mappale 359, di mq 1.500 ed intestato agli attori, e nel mappale 393, intestato ai convenuti;
- per consentire l'effettiva separazione delle due aree, e tracciarne i confini, piantumavano alcuni alberelli da siepe, sostituendo poi tale recinzione con la posa di picchetti in ferro, e ciascuna delle parti prendeva possesso esclusivo della porzione ad essa rispettivamente assegnata;
- all'interno della porzione acquisita in via esclusiva, i convenuti avviavano la costruzione del fabbricato ivi insistente, terminato nella metà degli anni '80, che gli stessi adibivano ad abitazione personale sin da quella data, senza alcuna interferenza, nel corso del tempo, da parte degli attori, che neppure partecipavano alle spese per la costruzione dell'edificio;
- che, nel 1986, i convenuti presentavano domanda per condono edilizio, ottenendo, successivamente, il relativo titolo in sanatoria, e si accollavano i costi per l'oblazione, e gli oneri per il ritiro della concessione edilizia, e procedevano poi all'accatastamento dell'immobile;
- che, nel 2007, i convenuti cedevano la rispettiva quota di comproprietà del mappale 359 agli attori, dichiarando, in quella sede, un valore del predetto bene pari ad € 10.000,00, corrispettivo mai ricevuto dagli attori, trattandosi di atto di compravendita simulato;
- che doveva ritenersi compiuta, in favore dei convenuti, l'usucapione del bene di cui al foglio 30, mappale 393, avendo gli stessi, per oltre trent'anni, e almeno dal 1982/1983, mantenuto, curato e posseduto, ininterrottamente, il terreno intestato ai medesimi, ed ivi realizzato la propria abitazione, accollandosi ogni spesa inerente all'edificazione del fabbricato, agli allacci della condotta idrica e della rete elettrica, alle utenze, ed alle imposte sugli immobili, nonché gli oneri relativi alla domanda di condono ed alla concessione edilizia;
- l'insussistenza di un'occupazione abusiva da parte dei convenuti, stante la titolarità del mappale 393, in forza dell'atto di compravendita del 1983 a rogito del Notaio e l'esercizio del possesso sul Per_1
bene protratto per trent'anni.
All'udienza del 26 marzo 2015, il Giudice Istruttore assegnava alle parti termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria sulla domanda riconvenzionale dei convenuti, e rinviava la causa per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 26 novembre 2015, la difesa della convenuta depositava il verbale di mediazione,
pagina 4 di 20 avente esito negativo.
Su richiesta delle parti, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante prove documentali, l'interrogatorio formale degli attori, e l'escussione di testi.
All'udienza del 15 maggio 2019, il Giudice rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata all'11 settembre 2024, parte attrice precisava le proprie conclusioni, come segue:
“ -accertare le quote di proprietà e/o di comproprietà degli immobili descritti in atti oggetto di causa;
-accertata la comproprietà di taluni beni immobili descritti in atti disporre, previa reiezione della domanda riconvenzionale avversaria, previo ogni incombente anche istruttorio ritenuto necessario ed opportuno, lo scioglimento della comunione, anche in caso di opposizione avversaria e per l'effetto, procedere alla divisione dei beni meglio descritti in atti, con le modalità ritenute di giustizia anche a mezzo di eventuale vendita dei beni e distribuzione ai condividenti delle somme ricavate, con accollo alla massa delle spese necessarie allo scioglimento della comunione o con condanna dei convenuti alla refusione delle spese e competenze di lite, in caso di loro opposizione;
-accertata la comproprietà di taluni beni immobili descritti in atti condannare i convenuti a corrispondere agli attori, una indennità corrispondente al mancato godimento dei frutti civili ricavabili dai beni per effetto dell'occupazione perpetrata da parte dei primi a danno dei secondi, da determinarsi tenendo conto del valore locativo degli immobili, con decorrenza dalla data del dovuto a quella del saldo effettivo;
-se invece fosse accertata la proprietà esclusiva dei beni immobili descritti in atti condannare i convenuti, oltre che ad una indennità di occupazione dei medesimi secondo il valore locativo dei medesimi, al rilascio degli stessi. In questo caso con vittoria di spese e competenze di lite”;
parte convenuta, come segue: “(…) precisa le conclusioni come in atti il cui contenuto qui s'intende integralmente richiamato, come già ribadito anche all'udienza del 11/9/2019 fissata per i medesimi incombenti. L'avvocato Gala si oppone alla richiesta di rimessione della causa al fine di ammettere la
CTU, già implicitamente valutata in precedenza nel provvedimento di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni. Infatti, il G.I., in data 15/05/2019, riteneva la causa matura per la pagina 5 di 20 decisione”.
Con ordinanza del 12 settembre 2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, occorre osservare che le domande svolte dalle parti nella presente controversia, essendo inerenti a diritti reali, sono soggette all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e che tale condizione risulta regolarmente assolta, come si evince dai verbali, e dalla documentazione depositata in atti.
Ai fini di una più omogenea trattazione della causa, anche in forza del c.d. principio della “ragione più liquida”, occorre esaminare la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, avente ad oggetto la richiesta di accertamento dell'intervenuta usucapione, in favore dei coniugi del terreno Parte_4
sito in Comune di Arzachena, Località Ea Bianca, distinto al Catasto del predetto Comune al Foglio 30, mappale 393, e dell'unità immobiliare ivi insistente, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Arzachena, al Foglio 30, mappale 393, categoria A/7, consistenza 8,5 vani, rendita € 1.843,75.
È principio noto quello per cui “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore”
(cfr. Cass. 9100/2015).
Nello stesso senso si è espressa anche la più recente giurisprudenza, affermando che “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più
pagina 6 di 20 uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (cfr. Cass. 7091/2024).
Occorre, dunque, la prova, da parte di chi vanta il possesso utile ai fini dell'usucapione di un bene comune, di un atto, o di un fatto, da cui possa desumersi l'esclusione degli altri compossessori, così da far ritenere che lo stato di fatto determinatosi sia funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem,
e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per converso, necessario, per l'accertamento dell'intervenuta usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato, attraverso un'attività apertamente contrastante, ed inoppugnabilmente incompatibile, con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Nel caso di specie, le allegazioni delle parti, e le prove acquisite nel corso del procedimento, consentono di ritenere soddisfatto il predetto onere probatorio.
Occorre osservare che l'esercizio di un dominio esclusivo degli sulla porzione di bene Parte_4
individuata dai medesimi emerge, in primis, dalle difese degli attori i quali, nell'atto di citazione, hanno ammesso che i convenuti, nel corso del tempo, hanno “(….) occupato e usato detti immobili in via esclusiva”, così deducendo il protrarsi di una situazione di fatto certamente incompatibile con il proprio
(com)possesso.
Quanto formalmente esposto nell'atto di citazione, del resto, è stato confermato dai coniugi
[...]
in sede di interrogatorio formale all'udienza del 15 luglio 2016 (delegata al Tribunale Parte_5
di Pistoia), in occasione della quale entrambi gli attori hanno dichiarato l'assenza di qualsiasi accordo,
o previo consenso, in ordine al frazionamento del terreno eseguito nel 1984, ed alla realizzazione del fabbricato poi adibito a civile abitazione, riferendo altresì che i convenuti avrebbero agito in autonomia, ed all'insaputa degli attori che, secondo quanto dagli stessi dichiarato, si sarebbero trovati al cospetto di un immobile già costruito, senza avere autorizzato, né partecipato alle operazioni di edificazione, né conferito incarico ai tecnici con i quali, pertanto, si sarebbero interfacciati soltanto gli
(“non abbiamo firmato niente e quello che hanno fatto l'hanno fatto di loro iniziativa Parte_4 senza dirci niente” (…) “non ho firmato nessun frazionamento e se c'è una firma mia è falsa”; “noi quando siamo arrivati in Sardegna abbiamo trovato la casa già fatta senza il nostro permesso (…) hanno costruito sul nostro terreno (…) noi la casa non l'abbiamo vista costruire ma l'abbiamo trovata già costruita quando siamo tornati (..)”; “non ho mai visto né conosciuto il geometra (…) non Per_2 conosco il geometra e non so di confini”; “se è stato incaricato lo è stato da loro”). Per_3
Gli attori hanno altresì confermato di essere stati a conoscenza del fatto che i convenuti, appena pagina 7 di 20 terminata la costruzione dell'immobile realizzato a propria cura e spese, quindi dal 1984/1985, ivi si sono trasferiti, adibendolo ad abitazione propria, e dimorandovi in maniera stabile e continuativa, e che, quando gli attori si recavano presso i luoghi di causa, erano i convenuti stessi a concedergli di poter restare a al piano terra della casa (“appena finita la casa vi andarono ad abitare”; “ci facevano abitare al piano terra quando andavamo”).
L'esercizio di un possesso esclusivo, pacifico, ed ininterrotto da parte dei convenuti sui beni oggetto di richiesta di usucapione, idoneo ad escludere l'altrui compossesso, emerge anche dalle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del procedimento, i quali hanno confermato che i convenuti, in seguito al frazionamento del 1984, hanno recintato la parte di terreno poi assoggettata al rispettivo potere esclusivo, dapprima segnando il confine con la piantumazione di alberelli da siepe, sostituiti poi con la posa di picchetti in ferro, e che gli hanno sempre abitato presso l'immobile dagli stessi Parte_4
edificato, senza alcuna interferenza o presenza di soggetti terzi presso i luoghi di causa.
Si vedano, in particolare, le dichiarazioni del teste : “(…) posso dire di aver visto delle Testimone_1
piante nel terreno di cui mi si chiede quando mi sono recato sui luoghi per effettuare i lavori relativi alle gabbie di ferro che si posizionano sotto le fondamenta della casa, che stava cominciando a costruire il sig. intorno agli anni '84-'85 (…) Successivamente alla costruzione della casa mi CP_1
sono recato altre volte nel terreno di cui mi si chiede ed ho visto che al posto delle piante vi erano dei picchetti in ferro (…) fino a circa due anni fa la situazione era immutata (…) ho sempre visto esclusivamente loro nei terreni di cui mi si chiede (…) Ho sempre visto i coniugi Persona_4 abitare nella casa costruita nel terreno di cui mi si chiede (…) ho effettuato dei lavori nella casa in costruzione ed in tali occasioni sono stato pagato dai coniugi all'epoca lavoravo Parte_6 come dipendente dell'edilizia nel periodo invernale”; di : “ (…) posso dire di aver visto Testimone_2 la siepe (…) ho visto i paletti e la rete e l' mi riferì di averli piantati lui (…) detti picchetti in CP_1 ferro vi sono anche attualmente (…) ho sempre visto loro sui terreni di cui mi si chiede (rivolto ai convenuti) (…) ho partecipato alla costruzione della casa incaricato da ”; di CP_1 CP_5
“(…) ricordo che la divisione del terreno per cui è causa, che si trova proprio al di sotto della
[...]
mia casa, è stata fatta in loco con dei paletti e dei fili. Era presente un geometra incaricato dalle parti. ricordo che le due porzioni del terreno individuate dalle parti erano della stessa dimensione (…) dopo aver costruito la casa su una porzione del terreno per cui è causa si sono trasferiti a vivere lì (…)
Confermo la circostanza perché mi ricordo la piantumazione di tanti alberelli in fila lungo il confine delle due porzioni (…) I picchetti ci sono ancora oggi, mentre gli alberi sono stati espiantati (…) il confine è rimasto nel corso degli anni identico, prima individuato dagli alberi, poi sostituiti dai
pagina 8 di 20 picchetti. Poteva trattarsi degli anni 85 (…) Posso confermare che la porzione di terreno ove è ubicata la casa di abitazione dei sig.ri è sempre stata nella loro disponibilità sin dagli anni 85 (….) CP_1
Posso solo dire che ho visto la casa costruita dagli e il confine sempre quello inizialmente CP_1 individuato dagli alberi e poi dai picchetti (…)”.
Anche il teste ha chiarito che, nel 2007, è stato incaricato da tutte le parti per Testimone_3 verificare i confini già tracciati tra le due quote di terreno, e di avere constatato, in quell'occasione, che
“il terreno è stato frazionato in due parti uguali di 1500 mq ciascuna dal Geom. Persona_5
”, e che “nel 2007 vi erano ancora degli alberi che dividevano le due porzioni (…) Io ho
[...]
posizionato i picchetti mancanti sulla base del frazionamento fatto dal geom. che seguivano il Per_2
confine più o meno indicato dagli alberi. Io hi riverificato il confine e i vecchi picchetti erano corretti
(…) Posso dire che il confine che io ho tracciato è rimasto quello già identificato dal geom. Per_2 nell'84 (…) Conosco benissimo il sig. e posso confermare che hanno sempre utilizzato quella CP_1 porzione di terreno e vi hanno costruito la casa (…) la casa è abitata da sempre dai sig.ri . CP_1
Dunque, il fatto che i convenuti, nel 1984, abbiano proceduto al frazionamento del terreno per cui è causa, e recintato la porzione di mq 1.500 oggetto di richiesta di accertamento di usucapione, incaricando all'uopo un tecnico, nonché realizzato una recinzione funzionale a separare il predetto bene dalla porzione di terreno assegnata agli attori, ed ivi abbiano edificato un'unità immobiliare a proprie cure e spese, poi adibita a propria abitazione, accollandosi gli oneri relativi alle pratiche di condono e concessione edilizia (evincibili dalla documentazione in atti), sono tutte circostanze emblematiche dell'esercizio di un possesso esclusivo, ed "animo domini", sulla res oggetto di controversia, possesso incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non potendo essere ricondotti tali atti ad una forma di gestione della cosa comune anche nell'interesse degli altri comproprietari, né ad una tolleranza manifestata da questi ultimi nel corso del tempo utile per l'usucapione.
A tal proposito, occorre rilevare che la tolleranza si sostanzia in un comportamento accondiscendente del titolare (o contitolare) effettivo il quale, per cortesia, amicizia, buon vicinato, parentela, opportunità, consente ad altri un godimento di modesta portata, che incide marginalmente sul suo diritto.
La mera permissio da parte del proprietario, a favore di amici o vicini, esclude qualsivoglia pretesa possessoria sottesa al godimento che questi ultimi ne abbiano tratto. Inoltre, la durata del godimento posto in essere rappresenta un elemento presuntivo da valutare. La semplice tolleranza, infatti, postula transitorietà ed occasionalità, non già un esercizio sistematico e reiterato del potere di fatto sulla cosa.
pagina 9 di 20 Nel caso di specie, tale situazione deve essere esclusa, in primo luogo per quanto allegato e dedotto dagli attori stessi, in ordine non solo alla loro estraneità rispetto a quanto attuato dai convenuti, ma al fatto che i medesimi hanno dichiarato di non avere acconsentito né al frazionamento, né alla realizzazione dell'immobile sul terreno per cui è causa, per cui, certamente, non si può ritenere sussistente alcuna accondiscendenza. Secondariamente, le opere realizzate dai coniugi convenuti che, come già esposto, hanno proceduto al frazionamento del terreno per cui è causa, hanno recintato la parte dagli stessi utilizzata come “propria”, separandola dalla porzione assegnata agli attori, ed ivi hanno edificato l'immobile adibito ad abitazione propria, non possono essere considerate “opere di modesta portata”, tali da fare ritenere sussistente un (com)possesso altrui sui predetti beni, ma, anzi, si rivelano idonee ad escludere la signoria altrui, ed a manifestare all'esterno il dominio esclusivo sulla res da parte dei convenuti.
Da ultimo, occorre altresì rilevare il lungo lasso di tempo durante il quale gli hanno Parte_4
utilizzato in via esclusiva, e senza alcuna interferenza da parte degli attori, il compendio immobiliare per cui è causa, considerato che il primo atto con il quale gli attori hanno avanzato richieste nei confronti dei convenuti in ordine ai beni oggetto di controversia pare essere la missiva datata 5 giugno
2013 che, pur essendo rubricata “diffida”, non contiene alcun ordine, né inibitoria rivolta ai convenuti, finalizzata a farli desistere dall'esercizio esclusivo del possesso sui predetti beni;
né dal contenuto della stessa è possibile evincere una qualche forma di opposizione, o formale contestazione rispetto a quanto sino a quel momento attuato dai coniugi essendosi limitati gli attori, in quella sede, a Parte_4
richiedere, anche in via bonaria, la divisione dei terreni.
D'altra parte gli attori, oltre ad avere espressamente ammesso l'occupazione esclusiva dei convenuti
(come già premesso) sui beni rispetto ai quali i primi hanno avanzato domanda di accertamento dei rispettivi diritti di proprietà, per converso non hanno dedotto alcun utilizzo proprio dei beni oggetto di richiesta di usucapione da parte dei convenuti, comunque compatibile con la permanenza di una propria signoria sui medesimi, idonea ad escludere il totale asservimento della res al dominio altrui.
Di fatto, i si sono limitati a rilevare, in maniera del tutto generica, e senza alcun Parte_5
riferimento cronologico specifico, di avere fatto accesso ai luoghi di causa e che, in quelle occasioni, i convenuti gli permettevano di stare al piano terra della propria abitazione. Pertanto, pur nella genericità delle difese attoree, anche volendo ammettere che gli attori, occasionalmente, nel corso del tempo utile al compimento dell'usucapione da parte dei convenuti, abbiano continuato a recarsi sui luoghi di causa, si ritiene che la loro presenza, e comunque il loro accesso presso l'abitazione dei convenuti, e sul terreno di cui al foglio 10, mappale 393, siano stati conseguenza di una permissio in tal senso concessa pagina 10 di 20 dagli che, ormai da tempo, utilizzavano quei beni esercitandovi un potere di fatto Parte_4
corrispondente al diritto di proprietà (esclusiva).
Neppure rileva quanto ulteriormente dedotto dagli attori, in ordine al fatto che l'esercizio del possesso, da parte dei convenuti, sarebbe stato attivato, e protratto, in maniera illegittima, in violazione dei vantati diritti di (com)proprietà.
È noto che il possesso utile ai fini dell'usucapione ordinaria non deve necessariamente essere acquistato in buona fede. Non è, dunque, necessario che il soggetto usucapente ignori di ledere il diritto altrui, ma è sufficiente attui una situazione possessoria in difetto di clandestinità e di violenza. Il possesso, infatti, non deve essere viziato, ed i vizi sono individuati all'articolo 1163 del codice civile, che recita: “Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”.
A tal proposito, si ha violenza quando il possesso è stato acquistato contro la volontà, espressa o presunta, del precedente possessore, e mediante l'uso di forza fisica. Si ha invece clandestinità quando l'acquisto avviene con artifizi idonei a renderlo occulto allo spogliato, od in condizioni tali che questi non possa accorgersene subito perché, ad esempio, assente. La violenza cessa, ai sensi dell'art. 1163
c.c., quando cessa l'atteggiamento intimidatorio o minaccioso;
la clandestinità cessa quando lo spogliato viene a conoscenza del subito spoglio.
Orbene, è chiaro che non sussiste clandestinità, almeno dal 1984, quando gli attori hanno appreso dell'edificazione dell'immobile presso il quale si sono stabiliti i convenuti.
Né può ritenersi integrata alcuna condotta violenta da parte dei convenuti che, stante il totale disinteresse manifestato dagli attori nel corso del tempo, in relazione al compendio immobiliare oggetto di domanda di usucapione, neppure potevano presumere il dissenso, asseritamente serbato dai
[...]
rispetto alle opere realizzate, ed all'utilizzo dei predetti beni. Parte_5
D'altra parte, non vi è prova, né è stata specificamente allegata dagli attori, una condotta intimidatoria o minacciosa da parte degli i quali, di fatto, pare che si siano limitati ad esercitare il Parte_4
loro possesso, utilizzando i beni come propri, a fronte di una totale inerzia protratta nel tempo da parte degli attori, inerzia che, come già premesso, per le caratteristiche delle opere realizzate, e per le modalità stesse di utilizzo dei beni (idonee ad escludere l'esercizio di un compossesso altrui), ed in considerazione del lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esercizio del possesso utile ai fini dell'usucapione (1984), non può essere ricondotta ad una tolleranza (o accondiscendenza) da parte dei coniugi (e, peraltro, da questi ultimi espressamente negata). Parte_5
pagina 11 di 20 D'altra parte, sono le dichiarazioni stesse dei testi che portano ad escludere i presupposti della violenza e della clandestinità del possesso.
Si vedano, a tal proposito, sempre le dichiarazioni del teste che, interrogato sul capitolo Testimone_1
11 di cui alla memoria istruttoria dei convenuti (“Vero che le operazioni di costruzione dell'abitazione edificata dai coniugi – nel foglio 30 mappale 393 – sono iniziate nel 1984 e che giammai vi è CP_1 stata alcuna contestazione da parte dei confinanti e ”), ha risposto: Parte_1 Controparte_6
“Si è vero, non mi risulta che vi siano mai state contestazioni da parte di nessuno”, in maniera conforme a quanto dichiarato da , e , il quale ha Testimone_2 Controparte_5 Controparte_7
altresì aggiunto: “Quando aveva iniziato a costruire la casa veniva anche il sig. ed era CP_1 Pt_1 contento che l' stesse costruendo la casa. Avevano diviso e ognuno aveva il suo pezzo (…) CP_1
Davanti a me non ha avuto alcunchè da contestare. Come ho già detto era contento della costruzione di . CP_1
L'assenza di violenza da parte dei convenuti, del resto, si evince anche dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, che, interrogata a prova contraria sul capitolo 3 di cui alla memoria Testimone_4
istruttoria di parte convenuta, ha dichiarato: “Sono stata ospitata unitamente alla sig.ra Parte_7
dai sigg.ri e nell'agosto del 2003 o 2004, si trattava del week end di ferragosto,
[...] CP_1 CP_2 in una casa in località Ea Bianca (…) Nella casa i sigg.ri ci hanno offerto la merenda o un CP_1 caffè, poi siamo andate via (…) La in quella circostanza mi aveva detto, visto che eravamo Parte_1
in Sardegna, che saremmo passate a visitare degli amici, appunto gli che avevano una casa su CP_1 un terreno che, per quanto mi riferì lei stessa, era in parte di proprietà di suo padre (…)”.
A tal proposito, non si ritengono attendibili le dichiarazioni rese dalla figlia degli attori, Parte_7
nel momento in cui, ha dichiarato “l'abitazione è stata edificata agli inizi del 1984 però i miei
[...] genitori hanno contestato fin dall'inizio detta costruzione perché la costruzione era abusiva e costruita nel loro terreno (…)”, non solo in quanto in contrasto con il quadro probatorio già esposto, ma altresì poiché pare inverosimile che, nel corso del tempo, gli attori non abbiano fatto nulla per formalizzare, o manifestare la propria resistenza rispetto all'esercizio del possesso protratto dai convenuti.
D'altra parte, gli attori stessi, pur sostenendo il loro dissenso in ordine alle opere per cui è causa, ed all'occupazione dei beni perpetrata dai convenuti, non hanno allegato alcun elemento idoneo a provare quanto dedotto, ovvero di essersi opposti, in maniera esplicita, alle predette azioni.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, in seguito ad una lunga evoluzione interpretativa, ad oggi tende a riconoscere l'acquisto per usucapione anche con riguardo agli immobili privi di titoli edilizi, o in difformità agli stessi, ribadendo il principio dell'autonomia tra le norme di natura pubblicistica, e pagina 12 di 20 quelle afferenti ai rapporti tra privati e sostenendo la tesi (pur sorretta da parte della dottrina) secondo cui l'articolo 1145 c.c. (possesso di cose fuori commercio) troverebbe applicazione esclusivamente nei confronti dei beni demaniali o equivalenti, e non (anche) nell'ipotesi di manufatti abusivi.
Più nel dettaglio, già con la ormai risalente pronuncia n. 23452/2012, la Corte di Cassazione affermò che le norme disciplinanti l'attività di gestione del territorio e dell'edilizia mirano a sanzionare l'attività edificatoria, e non già gli atti di acquisto della proprietà del terreno ove (asseritamente in contrasto con la normativa urbanistica) sarebbe edificato, “così che, in via di ipotesi, ben può detta area essere acquisita per usucapione e, contemporaneamente, l'opera edificata essere suscettibile di attività sanzionatoria da parte della pubblica amministrazione”; in tale occasione, la cassazione colse l'opportunità per sottolineare che l'attività di edificazione “conserva la sua positiva valutabilità quale dimostrazione di possesso valido all'usucapione anche se il manufatto presenti i pretesi profili di contrarietà alla legge urbanistica”.
Successivamente, sulla scorta dell'indirizzo pretorio formatosi in tema di usucapibilità della servitù inerente al diritto di mantenere una costruzione ad una distanza inferiore dal confine rispetto a quella legale (Cass. 22.2.2010, n. 4240. Cfr. altresì Cass. 12.12.2012, n. 22824; Cass. 18.2.2013, n. 3979;
Cass. (ord.) 19.1.2017, n. 1395), è stato precisato che “la mancanza di concessione edilizia non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c.
e, cioè, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità. Il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e,
d'altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione. Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non può neppure incidere sui requisiti del possesso
“ad usucapionem”, in linea, fra l'altro, con la sentenza di questa Corte n. 594/1990, laddove si afferma che l'esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie dà luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza è determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova” (Corte di Cassazione, sez. 2, sent. 3979/2013; da ultimo, in senso conforme, n. 12468/2016).
Conclusivamente, sono stati espressi principi in base ai quali poter sostenere l'ammissibilità pagina 13 di 20 dell'usucapione del fabbricato per cui è causa, in considerazione dell'irrilevanza della sua “regolarità” urbanistica-edilizia.
Per i motivi suesposti, ritenuto provato l'esercizio del possesso, da parte dei convenuti, sul terreno e sull'abitazione oggetto di specifica domanda, protrattosi in maniera pacifica, pubblica, ininterrotta almeno dal 1984, idoneo ad escludere l'altrui (com)possesso sul compendio immobiliare originariamente in comproprietà con gli attori, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta e, per l'effetto, occorre dichiarare l'intervenuta usucapione, da parte dei coniugi convenuti in ragione della quota ideale di ½ ciascuno Parte_4
pro indiviso, secondo il regime della comunione dei beni, dell'appezzamento di terreno sito in Comune di Arzachena, Località Ea Bianca, distinto in Catasto Terreni al Foglio, 30 mappale 393, nonché dell'unità immobiliare ivi insistente, censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Arzachena al
Foglio 30, mappale 393, Categoria A/7, consistenza 8,5 vani, rendita € 1.843,75.
A questo punto, la domanda di accertamento della (com)proprietà degli attori deve essere limitata alla parte di terreno non inclusa nella predetta fattispecie acquisitiva, ovvero la porzione di terreno di mq.
1.500, distinto al Catasto Terreni del Comune di Arzachena al Foglio 30, mappale 359, R.D. € 0,77 e
R.A. € 0,39.
Si ritiene doversi inquadrare la fattispecie dedotta in giudizio nell'ambito delle ipotesi a tutela, e dirette, al definitivo accertamento della proprietà; le relative azioni, classificate come "petitorie", regolate agli artt. 948 e ss. c.c., sono esercitabili nei confronti di chiunque ponga in essere atti diretti a contestare la titolarità del diritto di proprietà, ovvero ad incidere sul suo contenuto.
Tali azioni hanno natura reale, in quanto volte a far valere un diritto reale;
nello specifico, la fattispecie dedotta in giudizio può essere inquadrata come azione di mero accertamento della proprietà, riconosciuta a chi ha interesse ad una pronuncia giudiziale che affermi il suo diritto di proprietà su un determinato bene, ed è rivolta, pertanto, a rimuovere la situazione di incertezza venutasi a creare in ordine alla proprietà dello stesso.
Sul punto, in tema di onere probatorio, la Suprema Corte ha precisato, in un primo tempo, che colui il quale proponga un'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non abbia l'onere della
"probatio diabolica", ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, quando l'azione non miri alla modifica di uno stato di fatto, bensì unicamente all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. Civ., sez.
II, 29.11.2016 – 18.01.2017, n. 1210; Cass. Civ. 14.04.2005 n. 7777; Cass. Civ. 09.06.2000 n. 7894).
In altre pronunce, viceversa, si è negata ogni attenuazione dell'onere probatorio del titolo del preteso pagina 14 di 20 dominio della proprietà, rispetto all'azione di rivendica, per chi proponga un'azione di accertamento della proprietà di un bene;
secondo detto orientamento, recente e maggioritario, non è possibile ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogniqualvolta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento, comunque, nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre, quindi, che venga data la piena dimostrazione (Cass.
Civ. SS.UU. 28.03.2014 n. 7305; Cass. Civ. 22.01.2000, n. 696).
Da ultimo, definitivamente risolvendo il contrasto, è stato sancito che colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. Civ., II sez., Ordinanza 06.05.2019 n.
11767).
Al riguardo, si evidenzia che, nell'azione di rivendicazione, il primo e fondamentale esame concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della sua pretesa, a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto.
Dall'applicazione di tali principi al caso di specie discende che era onere degli attori provare la proprietà del bene in contesa, allegando il titolo di acquisto e risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus.
Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere l'area che era vantata dal suo predecessore.
L'attore deve, dunque, risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto
(direttamente, o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso, ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione.
Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso.
Tuttavia, è altresì principio condiviso quello per cui “Il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento
pagina 15 di 20 dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base a un valido titolo di acquisto” (Cassazione civile sez. II, 17/10/2022,
n.30438).
Ed è ciò che nella specie è avvenuto, con riferimento all'atto di compravendita del 28 gennaio 1983, rispetto al quale tutte le parti in causa hanno riconosciuto, quale comune dante causa, la società
[...]
in relazione al trasferimento del tratto di terreno agricolo della superficie di mq Controparte_4
3.000, sito in Comune di Arzachena, località Ea Bianca, distinto in Catasto del predetto comune al
Foglio 30, mappale 14/b, di are 30,00, R.D. 6,00, R.A. 4,20, mediante atto a rogito del Notaio Dott.
registrato in Tempio Pausania, il 10 febbraio 1983 al n. 350, rep. nr. 33.972. Per_1
Orbene, stante l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore dei convenuti sui beni dagli stessi indicati, e dovendosi, come già premesso, limitare la domanda di accertamento della proprietà degli attori sulla residua porzione di terreno di mq 1.500, attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di Arzachena al Foglio 30, mappale 359, R.D. € 0,77 e R.A. € 0,39, occorre osservare che quest'ultima, almeno fino al 2007, risultava in comproprietà indivisa per ½ degli attori, e per ½ dei convenuti.
I convenuti stessi, con la rispettiva comparsa, hanno confermato di avere ceduto, in favore degli attori, la loro quota di comproprietà indivisa del mappale 359, dichiarando un valore di € 10.000,00, producendo atto pubblico di compravendita della predetta quota di appezzamento di terreno del 22 marzo 2007, a rogito del Notaio Dott. (Rep. N. 40.810; Raccolta N. 6250), dal quale si evince Per_6
il predetto trasferimento, e che le parti hanno dato atto, assumendosi le responsabilità di legge, dell'avvenuta corresponsione del corrispettivo indicato in data anteriore al 4 luglio 2006, per cui la parte venditrice, nelle persone degli odierni convenuti, ha rilasciato quietanza di saldo.
Occorre osservare che parte convenuta non ha richiesto alcun accertamento della simulazione della predetta compravendita, né ha contestato, in maniera specifica e con gli strumenti predisposti dall'ordinamento, la validità di tale negozio, essendosi limitata a rilevare che tale atto sarebbe stato posto in essere dalle parti con l'unico fine di “sistemare definitivamente e correttamente la divisione dei due mappali”, utilizzando lo strumento della compravendita.
Dunque, essendo incontestata l'effettiva volontà dei convenuti di trasferire agli attori la propria quota del predetto mappale, come altresì la volontà degli attori di riceverla, il trasferimento del bene avverso la corresponsione del prezzo pattuito deve ritenersi provata in forza di quanto espresso dall'art. 2700
c.c., per cui “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento pagina 16 di 20 dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Sulla base di quanto appena esposto, deve ritenersi accertata la proprietà esclusiva degli attori sulla porzione di terreno agricolo di mq 1.500, sita in Comune di Arzachena, individuata al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 30, mappale 359, anche in questo caso per ½ pro indiviso ciascuno, secondo il regime della comunione dei beni.
Deve essere rigettata l'ulteriore domanda degli attori, inerente al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo dei beni da parte dei convenuti, in quanto infondata.
Con riferimento al bene usucapito dai convenuti, occorre rilevare che l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune, e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.
A rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una, o dell'altra delle due condizioni.
L'art. 1102 c.c., in particolare, vieta la sottrazione o l'impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, dell'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari: (solo) se ciò si verifica, l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista, che l'abbia destinato ad utilizzazione personale esclusiva, diviene fonte di responsabilità risarcitoria.
In tal caso, può ritenersi risarcibile il lucro cessante, con quantificazione del danno rapportabile ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene.
Il godimento esclusivo, allora, si colora d'illiceità solo ove oltrepassi i limiti fissati dall'art. 1102 c.c., generando, soltanto da quel momento, un danno risarcibile.
È solo la mancanza di un titolo giustificativo, infatti, che fa sorgere, in capo al comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero, l'obbligo di corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti civili che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite.
Il titolo giustificativo del godimento esclusivo “solitario” del bene comune viene meno, appunto, (solo) quando la destinazione di quest'ultimo venga alterata, o quando venga impedito il pari uso di esso da pagina 17 di 20 parte degli altri partecipanti alla comunione: in questi casi, si configura un vero e proprio abuso della cosa comune, in contrasto con l'art. 1102 c.c., e dunque un atto illecito che legittima ciascuno dei partecipanti ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota, o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà.
Viceversa, l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, e ciò non gli sia stato concesso (in questi termini, Cass., Sez. II, 9 febbraio 2015, n. 2423; Cass., Sez. II, 3 dicembre
2010, n. 24647; Cass., Sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13036); il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale.
Nella specie, pertanto, l'inerzia protratta nel corso del tempo da parte degli attori (secondo quanto già ampiamente argomentato), oltre all'assenza di allegazione e prova di qualsivoglia introito patrimoniale del quale abbiano tratto vantaggio i convenuti che, anzi, hanno sostenuto tutte le spese di edificazione e costruzione dell'immobile adibito ad abitazione propria, e si sono accollati gli oneri di condono e successiva concessione edilizia, oltreché le imposte sull'immobile, e tutte le spese relative alle utenze, determinano l'infondatezza della domanda di indennizzo proposta dagli attori sui beni usucapiti dagli
Parte_4
Con riferimento al bene rispetto al quale si è accertata la proprietà esclusiva degli attori, non vi è prova di alcuna occupazione dei convenuti, in violazione dei presupposti di cui all'art. 1102 c.c..
Anche la domanda di ordinare il rilascio del predetto bene deve essere rigettata, in quanto non vi è prova che i convenuti lo detengano, ovvero che lo occupino.
Tutte le ulteriori domande svolte dalle parti devono ritenersi assorbite, o rigettate.
Visto l'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza prevalente della parte attrice, e considerato che i limiti dell'accoglimento delle domande delle parti corrispondono a quanto oggetto di proposta di conciliazione da parte del Giudice, ex art. 185 bis c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 16 maggio 2017), rifiutata, senza giustificato motivo, dalla parte attrice (cfr. verbale di udienza del 9
pagina 18 di 20 maggio 2018), si ritiene che sia quest'ultima a dover rimborsare, alla parte convenuta, le spese di lite.
Queste ultime si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.860,00
Si ritiene altresì doversi porre, a carico della parte più diligente, gli incombenti e gli oneri correlati alla trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 19 di 20 dispone:
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta e, per l'effetto;
ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta usucapione, in favore di e CP_1 [...]
in regime di comunione dei beni, e per ½ ciascuno pro indiviso, dell'appezzamento di CP_2
terreno di mq 1.500, sito in Comune di Arzachena, Località Ea Bianca, distinto in Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 30, mappale 393, nonché dell'unità immobiliare ivi insistente, censita al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Arzachena al Foglio 30, mappale 393, categoria A/7, classe 3, consistenza 8,5 vani, rendita € 1.843,75;
ACCERTA la proprietà esclusiva di e per ½ ciascuno pro Parte_1 Parte_2
indiviso, secondo il regime della comunione dei beni, della porzione di terreno agricolo di mq 1.500, sita in Comune di Arzachena, individuata al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 30, mappale 359;
RIGETTA le ulteriori domande proposte dalle parti;
CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 10.860,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre 15% per spese generali, IVA e c.p.a.;
PONE, a carico della parte più diligente, gli incombenti e gli oneri correlati alla trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente.
Tempio Pausania, 16 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi pagina 20 di 20