Sentenza 6 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di rimessione, la "grave situazione locale" che caratterizza l'istituto è necessariamente costituita da un fenomeno esterno alla dialettica processuale, con caratteristiche tali da porre in concreto pericolo la libertà di giudizio delle persone che partecipano al processo, mentre i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da questi assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico d'una mancanza di imparzialità dell'intero ufficio giudiziario. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato una richiesta di rimessione fondata tra l'altro sul fatto che il magistrato responsabile di una precedente fase del giudizio aveva promosso vari procedimenti giudiziari in relazione a servizi giornalistici di segno critico circa il suo operato e di orientamento favorevole alle posizioni della difesa del ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2004, n. 44570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44570 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 06/02/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 269
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 44407/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sulla richiesta di rimessione ex art. 45 c.p.p. da:
IT GI;
con riferimento al processo n. 5825/98 in corso a suo carico di fronte al Tribunale di Taranto;
Visti gli atti;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Bruno Oliva;
Udito il Procuratore Generale, Dott. E. Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv.to D. Rana che ha chiesto l'accoglimento della richiesta.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1) IT GI ha proposto istanza di rimessione ex art. 45 c.p.p. con riferimento al procedimento n 5828/98 in corso a suo carico di fronte al Tribunale di Taranto, sostenendo di aver acquisito elementi che giustificano la proposizione della detta istanza in ragione della particolare attenzione manifesta nel corso degli anni nei suoi confronti dalla locale Procura della Repubblica, della risonanza riservata dagli organi d'informazione alle sue vicende giudiziarie, dell'atteggiamento tenuto dal Collegio giudicante. Al riguardo ha chiarito innanzi tutto che in occasione del richiamato procedimento il Gip del Tribunale di Taranto aveva adottato misure cautelari personali nei riguardi di tutti gli indagati e, vista la sua qualità di parlamentare, chiesto al Presidente della Camera dei deputati di voler avviare la procedura volta alla concessione dell'autorizzazione a procedere all'arresto. A seguito di un incidente probatorio richiesto dai Pubblici Ministeri titolari dell'inchiesta, tutti i coindagati erano stati rimessi in libertà, ma l'istanza di revoca del provvedimento custodiale emesso nei suoi confronti era stata respinta, mancando, secondo il giudice, il presupposto indispensabile dell'esecuzione della misura. Dopo un articolato dibattito la Camera non aveva concesso l'anzidetta autorizzazione, e quanto accaduto era stato ripreso dagli organi d'informazione locali e nazionali, in particolare dalle reti televisive Mediaset e dall'emittente locale "Super 7" con commenti favorevoli alla sua posizione e accenni critici all'accanimento giudiziario mostrato dalla Magistratura. Il Gip, ritenendosi offeso dalle affermazioni dei conduttori delle dette reti televisive, dapprima si era querelato nei loro confronti e poi, a seguito della intervenuta condanna dei soli conduttori delle reti Mediaset, aveva proposto appello con riferimento all'assoluzione dell'amministratore e del conduttore dell'emittente locale. Contemporaneamente lo stesso giudice aveva introdotto un giudizio civile onde ottenere dalle cerniate emittenti il risarcimento dei danni subiti quantificati in complessive lire 1.450.000.000, ed in particolare 600 milioni per le riproduzioni delle trasmissioni Mediaset da parte dell'emittente "Super 7", con ciò mostrando un intento persecutorio nei suoi confronti visto il limitato bacino di utenza dell'emittente locale. Il IT ha poi individuato ulteriori elementi sintomatici dell'ambiente ostile presso il Tribunale di Taranto sia nell'archiviazione di tutte le querele e gli esposti presentati in varie occasioni, sia nella precedenza assoluta riservata ai processi a suo carico, tra l'altro senza tener conto dei suoi impegni parlamentari, sia nell'atteggiamento non imparziale tenuto dal Presidente del Tribunale in occasione del procedimento in corso e censurato con istanza di ricusazione.
2) In proposito giova precisare che, secondo la giurisprudenza, qui condivisa, di questa Corte, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di una interpretazione restrittiva delle norme che lo riguardano, tra cui quelle che stabiliscono i presupposti per il trasferimento del processo ad altro giudice. In quest'ottica la "grave situazione locale" di cui parla l'art. 45 del codice di rito deve intendersi come un fenomeno esterno alla dialettica processuale, caratterizzato da tale abnormità da dover essere interpretato come fonte di un pericolo concreto di non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo o di pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.
I motivi di legittimo sospetto cui fa riferimento l'art. 45 c.p.p. possono dunque configurarsi solo in presenza della grave situazione locale prima descritta e come conseguenza di essa, mentre i provvedimenti ed i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza a condizione che siano l'effetto di tale grave situazione locale e che, per le loro oggettive caratteristiche, siano sicuramente sintomatici della mancanza d'imparzialità dell'ufficio giudiziario (Cass. SS. UU. Sent. n 13687 del 28 gennaio 2003). Ne consegue che la richiesta di rimessione deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art 45 c.p.p., rappresentando in termini chiari, comprensivi e controllabili, e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi, i dati di fatto su cui la richiesta si fonda.
3) Orbene tali condizioni non risultano sussistenti nel caso in esame atteso che l'istante non ha fatto emergere gli estremi di una situazione locale, estranea alla realtà processuale, talmente deteriorata da costituire fonte di pericolo concreto per l'imparzialità e serenità del Giudice, e, per altro verso, ha lamentato generiche discriminazioni tenute nei suoi confronti da Magistrati o indicato legittime iniziative giudiziarie, come pure ha rappresentato atti e decisioni che, ancorché in ipotesi opinabili, non sono indicativi di un interesse del giudice di carattere personale, sintomatico della mancanza di imparzialità e destinato a sovrapponi all'esercizio della funzione giurisdizionale, e che, comunque, possono trovare soluzione nella sede processuale propria. L'istanza deve, pertanto, essere rigettata.
4) Segue a norma di legge la condanna del IT al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2004