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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ GE
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
Registro Generale
SENTENZA (con motivazione contestuale) N. 0660/25 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0660/2025 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso ex art. 127 ter cpc nel termine
CRONOLOGICO del giorno 21.11.2025, avente ad oggetto: “Differenze retributive”; N. _______________ e vertente
tra
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. R. Santese del Parte_1 N. _______________
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 161/2025 R.B. Lav.
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Discusso nel termine EC OV (Sa), Via G. D'Aiutolo, n. 4; del 21.11.2025 con scambio di note
Ricorrente scritte art. 127 ter cpc
e
Deposito minuta
e , quali eredi di
Controparte_1 Controparte_2 _________________
; Persona_1
Resistenti
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0660/25 R.G. c/o + 1 pag. 1 Parte_1 CP_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 21.11.2025, la parte ricorrente non ha depositato le note scritte ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 30.01.2025 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di Persona_1
presso la sua abitazione, con le mansioni di collaboratrice domestica/badante; e di essere rimasta creditrice delle differenze retributive e, quindi, chiedeva di condannare i resistenti, quali eredi di
, al pagamento della somma di euro 118.107,27, oltre Persona_1
accessori di legge, e al pagamento delle spese legali.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Di poi, acquisiti i documenti allegati dalla parte ricorrente, nel termine del giorno 21.11.2025 il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è improcedibile. Parte_1
Invero, agli atti del giudizio non si rinviene la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente e fascicolo telematico di ufficio): peraltro, la parte ricorrente non ha provveduto a depositare tale atto nemmeno all'odierna udienza né tantomeno ha provveduto a richiedere un termine per la rinotifica del ricorso alla parte resistente (cfr. fascicolo telematico), non avendo depositato nemmeno le note scritte per l'odierna udienza, nonostante la rituale comunicazione da parte della Cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e del decreto per la trattazione scritta emessi dal Giudice del Lavoro (cfr. le ricevute della
Giudizio n. 0660/25 R.G. c/o + 1 pag. 2 Parte_1 CP_1 comunicazione a mezzo pec in data 10.02.2025, allegate al fascicolo telematico).
In proposito, va precisato che ogni valutazione e statuizione sul punto costituisce un prius logico rispetto a qualsiasi altra statuizione, anche relativa all'eventuale cancellazione del giudizio dal ruolo per inattività delle parti ex artt. 181 e 309 cpc: infatti, la cancellazione del giudizio presuppone, comunque, che un giudizio sia stato correttamente instaurato fra le parti ovvero che si sia instaurato fra le parti un rapporto giuridico processuale, a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, situazione che nel caso di specie non sembra essersi verificata, mancando agli atti la relativa documentazione.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in ragione di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e , con
[...] Controparte_1 Controparte_2
ricorso depositato in data 30.01.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 21.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0660/25 R.G. c/o + 1 pag. 3 Parte_1 CP_1