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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 711/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PIETRO ACCARDO, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1
difesa è curata dall'avv. CHRISTIAN LO SCALZO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la agiva in giudizio per contestare la Pt_1 pretesa creditoria avanzata dall'ente resistente, contenuta nella nota del 21/02/2020, con la quale le era stato comunicato il rigetto (revoca) della domanda di disoccupazione (presentata per l'anno
2013) per mancata iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2013 e le era stata chiesta la restituzione della prestazione indebitamente corrisposta.
A sostegno della domanda, per quanto qui di interesse, eccepiva di non aver mai ricevuto il pagamento della suddetta prestazione. L' , costituitosi tardivamente in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, eccependo in CP_2
via preliminare l'avvenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970,
n.7.
In accoglimento della suddetta eccezione, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
Ha proposto appello la Giurleo, censurando la sentenza impugnata, in quanto a fronte CP_ dell'esplicita eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti dall' costituitosi tardivamente - nella specie cassetto previdenziale del cittadino, documento che per l'Ente costituiva prova dell'avvenuta corresponsione della prestazione - e della specifica contestazione relativa all'effettivo pagamento della stessa, il Giudice aveva rigettato il ricorso, senza pronunciarsi né sulla tardività della costituzione né sulla prova del pagamento.
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 14 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. CP_ La aveva espressamente contestato di aver ricevuto la prestazione di cui l' aveva Pt_1
chiesto la restituzione.
Il Giudice di prime cure ha, in effetti, ignorato la contestazione, a fronte della quale vi era un preciso onere dell' di dare prova deell'effettivo pagamento. CP_1
CP_ L' si è, però, costituito tardivamente in giudizio, con ciò incorrendo nella decadenze di cui all'art 416 c.p.c.
Né si ritiene possa farsi ricorso a poteri istruttori ex art. 437 c.p.c, in quanto, nel caso di specie, non esiste nemmeno una pista probatoria che potrebbe essere confermata dal documento, cassetto del cittadino, prodotto.
CP_ Infatti con la nota del 21/2/2020, l' aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 2580,73
a titolo di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013 indebitamente corrisposta, mentre nella stampa de “il cassetto previdenziale del cittadino”, è riportata la liquidazione di soli € 1.248,06.
La totale discrasia di importi rende dunque il documento inidoneo a comprovare l'avvenuto pagamento.
Alla luce di tali rilievi, l'appello va accolto, con dichiarazione di insussistenza dell'indebito
Le spese seguono la soccombenza e sono poste, per entrambi i gradi di giudizio, a carico dell'appellato soccombente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M.n. 147/22, II scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando
CP_ sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1
sentenza n. 529/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 15/06/2022 , in accoglimento dell'appello e, in totale riforma della sentenza, così provvede:
dichiara non dovuta all' la somma di € 2.180,73 richiesta, a titolo di indebito, a CP_2 Pt_1
con missiva del 21 febbraio 2020.
[...]
Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della
, liquidandole in €886,00 , oltre accessori di legge, per il primo grado, e in € 962,00, oltre Pt_1
accessori di legge, per il grado di appello, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 711/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PIETRO ACCARDO, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1
difesa è curata dall'avv. CHRISTIAN LO SCALZO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la agiva in giudizio per contestare la Pt_1 pretesa creditoria avanzata dall'ente resistente, contenuta nella nota del 21/02/2020, con la quale le era stato comunicato il rigetto (revoca) della domanda di disoccupazione (presentata per l'anno
2013) per mancata iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2013 e le era stata chiesta la restituzione della prestazione indebitamente corrisposta.
A sostegno della domanda, per quanto qui di interesse, eccepiva di non aver mai ricevuto il pagamento della suddetta prestazione. L' , costituitosi tardivamente in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, eccependo in CP_2
via preliminare l'avvenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970,
n.7.
In accoglimento della suddetta eccezione, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
Ha proposto appello la Giurleo, censurando la sentenza impugnata, in quanto a fronte CP_ dell'esplicita eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti dall' costituitosi tardivamente - nella specie cassetto previdenziale del cittadino, documento che per l'Ente costituiva prova dell'avvenuta corresponsione della prestazione - e della specifica contestazione relativa all'effettivo pagamento della stessa, il Giudice aveva rigettato il ricorso, senza pronunciarsi né sulla tardività della costituzione né sulla prova del pagamento.
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 14 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. CP_ La aveva espressamente contestato di aver ricevuto la prestazione di cui l' aveva Pt_1
chiesto la restituzione.
Il Giudice di prime cure ha, in effetti, ignorato la contestazione, a fronte della quale vi era un preciso onere dell' di dare prova deell'effettivo pagamento. CP_1
CP_ L' si è, però, costituito tardivamente in giudizio, con ciò incorrendo nella decadenze di cui all'art 416 c.p.c.
Né si ritiene possa farsi ricorso a poteri istruttori ex art. 437 c.p.c, in quanto, nel caso di specie, non esiste nemmeno una pista probatoria che potrebbe essere confermata dal documento, cassetto del cittadino, prodotto.
CP_ Infatti con la nota del 21/2/2020, l' aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 2580,73
a titolo di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013 indebitamente corrisposta, mentre nella stampa de “il cassetto previdenziale del cittadino”, è riportata la liquidazione di soli € 1.248,06.
La totale discrasia di importi rende dunque il documento inidoneo a comprovare l'avvenuto pagamento.
Alla luce di tali rilievi, l'appello va accolto, con dichiarazione di insussistenza dell'indebito
Le spese seguono la soccombenza e sono poste, per entrambi i gradi di giudizio, a carico dell'appellato soccombente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M.n. 147/22, II scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando
CP_ sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Parte_1
sentenza n. 529/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 15/06/2022 , in accoglimento dell'appello e, in totale riforma della sentenza, così provvede:
dichiara non dovuta all' la somma di € 2.180,73 richiesta, a titolo di indebito, a CP_2 Pt_1
con missiva del 21 febbraio 2020.
[...]
Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della
, liquidandole in €886,00 , oltre accessori di legge, per il primo grado, e in € 962,00, oltre Pt_1
accessori di legge, per il grado di appello, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)