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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3331 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. PAGLIARO TERESA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, in virtù di procura C.F._2 C.F._3 in atti, dall'avv. PAGLIARO TERESA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.06.2025 il ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in MONDRAONE (CE) il 04.07.2006 con la resistente, dalla cui unione non erano nati figli. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 25.06.2024. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio.
1 In data 21.11.2025 si costituiva la resistente e le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo con il ricorrente nei seguenti termini:
- entrambi i coniugi sono autosufficienti economicamente e rinunciano a richieste economiche reciproche.
All'udienza del 25.11.2025 il Giudice, lette le note e l'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 25.06.2024, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio contratto in
AG (CE) in data 04.07.2006 da , nato il [...] Parte_1
a CAPUA (CE), e , nata il [...] a [...] C.F._2
(UCRAINA);
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AG (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c.,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 11, parte I, serie, anno 2006);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3331 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. PAGLIARO TERESA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, in virtù di procura C.F._2 C.F._3 in atti, dall'avv. PAGLIARO TERESA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.06.2025 il ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in MONDRAONE (CE) il 04.07.2006 con la resistente, dalla cui unione non erano nati figli. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 25.06.2024. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio.
1 In data 21.11.2025 si costituiva la resistente e le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo con il ricorrente nei seguenti termini:
- entrambi i coniugi sono autosufficienti economicamente e rinunciano a richieste economiche reciproche.
All'udienza del 25.11.2025 il Giudice, lette le note e l'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 25.06.2024, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio contratto in
AG (CE) in data 04.07.2006 da , nato il [...] Parte_1
a CAPUA (CE), e , nata il [...] a [...] C.F._2
(UCRAINA);
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AG (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c.,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 11, parte I, serie, anno 2006);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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