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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2069/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, in qualità pronunciando nella causa n. 2069/2016 R.G.A.C. promossa
DA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Parte_1 Parte_2
Chiappalone, giusta procura in calce all'atto di citazione attori
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pacienza, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Controparte_2
Fortunato Giordano, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuta
E contro
residente in [...]di Briatico (VV) CP_3 contumace
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio, innanzi all'Intestato Tribunale,
[...]
e al fine di sentir Controparte_1 CP_3 Controparte_2 dichiarare la esclusiva responsabilità di quest'ultima nella causazione del sinistro verificatosi in data 12.10.2012 e condannare tutti i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali subiti quantificati, i primi, in € 2500 e quelli non patrimoniali per le lesioni subite in € 114.408,53.
Nello specifico, hanno dedotto che:
si trovava a percorrere la SS18, direzione Ionadi -Vibo Parte_1
Valentia, alla guida del ciclomotore Piaggio Vespa LX 50, trg. X6NV3W, di proprietà di allorchè -giunto all'altezza del KM 442, a causa di Parte_2 un arresto lungo la linea di mezzeria della autovettura Fiat UN, trg. DK 169
BC, di proprietà di , condotta nell'occasione da CP_3 CP_2
che si accingeva ad una svolta a sinistra - impattava violentemente
[...] sull'autoveicolo; - condotto con l'ambulanza prima presso il vicino nosocomio di Vibo Valentia e successivamente presso l'Ospedale Pugliese-
Ciaccio di Catanzaro, il riportava Politrauma: trauma cranico, Pt_1 facciale e frattura diafisi femore destro e sinistro. Cervicalgia post traumatica, che quantificava, quale danno biologico, nella misura del 20% di
IP, 30 gg di ITT, 40 gg di ITP al 75%, 60 gg di ITP al 50%, 60 gg di ITP al 25%, oltre le spese mediche. Anche il ciclo motore di proprietà della subiva Pt_2 danni tali da rendere antieconomica la sua riparazione, sicchè il danno doveva commisurarsi al suo valore commerciale al momento del sinistro.
Si è costituita in giudizio , chiedendo in via preliminare ex Controparte_2 art. 269 c.p.c. la chiamata in garanzia della quale Controparte_1 compagnia assicuratrice della autovettura dalla stessa condotta e di proprietà di Fiat UN trg. DK 169 BC. Nel merito, contestava in fatto e CP_3 diritto tutto quanto sostenuto dagli attori, rappresentando una diversa ricostruzione dell'accaduto e sostenendo la esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, sulla base dal verbale redatto dalla Pt_1
Polizia Municipale di Vibo Valentia intervenuta sul luogo del sinistro che ha elevato nei confronti dello stesso due multe: una per violazione del limite di
2 velocità ed una per violazione delle regole di circolazione su file parallele di marcia, ex artt. 141e 144 del CdS. Sulla scorta di tali deduzioni, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna in solido in via riconvenzionale degli attori e della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni fisici subiti, quantificati in € 5200,00.
Si è costituita anche sostenendo anch'essa Controparte_1
l'esclusiva responsabilità dell'accaduto in capo a , come Parte_1 dimostrato dalle multe elevate a suo carico dalla Polizia Municipale, per eccesso di velocità e per violazione della circolazione su file parallele, che hanno portato all'applicazione delle sanzioni amministrativa del ritiro immediato e della sospensione delle titolo abilitativo alla guida, artt. 222 e
223 CdS.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, non si è CP_3 costituito e ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita a mezzo di acquisizione documentale, prove orali e ctu, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, con provvedimento del Presidente del
Tribunale, n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice ha rinviato per discussione ex art. 281 sexies cpc, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. La domanda è da accogliere nei limiti di seguito esposti.
In via di premessa, va evidenziato che l'incidente è avvenuto tra un automobile ed un ciclomotore che procedevano sulla medesima corsia di marcia e nella medesima direzione. Trattasi, cioè, dell'ipotesi di tamponamento da tergo contro auto ferma, ove di norma la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti di cui all'art. 2054/2°comma cc. si ritiene superata dalla presunzione cd."de facto", ai sensi dell' art. 149/1°comma cds, di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale con un concorso causale da malgoverno del veicolo da parte del tamponato (cfr. Cass. civ. n. 8051/16, Cass.civ. n.6193/14).
Ad avviso della Suprema Corte, infatti, ai sensi del citato art. 149/1°comma
CdS "il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso
3 l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza", onde, rimanendo "esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili". (cfr. anche: Cass. civ. n.18884/15; Cass. civ. n. 12108/06; Cass. civ. n. 3282/06).
Di norma quindi quando un veicolo con la sua parte anteriore urta la parte posteriore di un altro veicolo che lo precede in strada, la responsabilità viene addebitata al conducente del veicolo che ha dato luogo al tamponamento e ciò anche in caso di arresto improvviso di un veicolo perché si ritiene che lo stesso configuri comunque un fenomeno della circolazione e ciò sulla base di quanto prescritto dall'art. 141 cds., secondo il quale: "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione".
La Corte Suprema ha tuttavia chiarito anche che la disciplina di cui all'art.149 cds, con la relativa presunzione de facto a carico del tamponante, si riferisce solo a quelle fattispecie in cui il veicolo tamponato, regolarmente circolante, preceda il veicolo tamponante e che si sia fermato per esigenze connesse alla circolazione (ad es. per traffico in coda, semaforo rosso, cortesia nel consentire e/o compiere una manovra di svolta possibile, un innesto ad un incrocio;
cfr. Cass. n. 19493/07, n. 12108/06).
La presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149 del cds si ritiene invece non possa riguardare il caso del tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale (cfr. Cass.civ. n.18884/15,
Cass.civ. n.17206/15, Cass. civ. n. 27134/06).
In questi casi, la giurisprudenza della Corte ritiene si debba esaminare il caso come uno scontro tra veicoli e non un tamponamento e che si debba fare
4 applicazione della generale disciplina di cui all'art.2054 cc., gravando tuttavia sul conducente del veicolo tamponante l'onere di provare tale anomalia.
Si tratta allora di verificare sulla base dell'istruttoria svolta se, alla luce delle condizioni di tempo, di traffico e di luogo, l'auto tamponata avesse preceduto il ciclomotore, se l'arresto dell'auto sia dipeso da motivi di circolazione e se tale arresto abbia costituito - per il tamponante - un ostacolo imprevedibile ed anomalo, essendo indubbio l'intralcio creato da una qualsiasi auto in sosta su un tratto di strada a rapido scorrimento.
Ciò detto, dall'esame del rapporto di incidente della Polizia Municipale di
Vibo Valentia – facente fede fino a querela di falso su quanto accertato e rilevato anche mediante acquisizione delle riprese di una telecamera di sorveglianza installata dal titolare di un'attività commerciale – e dalle dichiarazioni dei testi escussi si evince che il tratto di strada interessato dal sinistro è rettilineo, con unica corsia di marcia per ogni direzione e con divieto di sorpasso (linea di mezzeria continua). Si evince inoltre che il veicolo Fiat
UN al momento dell'impatto si trovava fermo a cavallo della striscia longitudinale continua (più precisamente strisce di raccordo), in attesa di ricevere precedenza dai veicoli provenienti dal senso opposto di marcia per effettuare una svolta a sinistra.
I riscontri oggettivi della Polizia locale, difatti, smentiscono quanto asserito dalla e cioè che l'arresto del veicolo era dipeso dalla lunga coda CP_2 creatasi per l'intenso traffico e non per svoltare a sinistra. Le riprese della telecamera ritraggono invece un flusso di traffico scorrevole senza incolonnamenti in ambo i sensi di marcia e mentre il veicolo Fiat UN è in fase di arresto si vedono, difatti, sopraggiungere dalla stessa corsia prima le autovetture che lo sorpassano a destra e pochi secondi dopo i due ciclomotori che procedono affiancati, uno dei quali (quello a destra) sorpassa il veicolo mentre l'altro che procede sul lato sinistro impatta contro lo stesso che si trovava al centro della carreggiata.
Dagli accertamenti di natura oggettiva della polizia municipale si traggono due dati rilevanti: il primo è che l'auto della al momento CP_2 dell'arresto non precedeva il ciclomotore dell'attore (quest'ultimo è stato preceduto da diverse auto che via, via hanno superato la Fiat UN già in fase di arresto) ed il secondo è che l'arresto della Fiat UN non è dipeso dal traffico, ma da un comportamento della conducente avulso dalle esigenze
5 della circolazione, volto a oltrepassare la linea continua di mezzeria per svoltare a sinistra.
Tali elementi portano allora ad escludere la presunzione de facto ex art.149 cds di cui si è detto, andando fatta applicazione della disciplina di cui all'art.2054 cc., per non essere risultata l'auto della precedere il CP_2 motociclo e per essersi arrestata per ragioni estranee alla circolazione.
Si deve quindi verificare se il conducente dello scooter si sia trovato di fronte ad un ostacolo, che, considerata la tipologia della strada, le condizioni del traffico e le caratteristiche della sosta, esulava dalle situazioni normalmente prevedibili come conseguenza della circolazione. Analoga verifica quanto ai tempi di avvistamento dell'ostacolo, ai tempi dell'arresto dello scooter rispetto all'avvistamento (se improvviso), alle condizioni di tempo e di visibilità nonché alla condotta di guida del conducente del ciclomotore (anche in riferimento alla velocità).
Nel caso di specie, alla luce di tutti gli elementi acquisiti, è ragionevole affermare un concorso di responsabilità tra il ciclomotore tamponante ed il veicolo tamponato, che può determinarsi nella misura paritaria del 50%.
Entrambi i conducenti hanno posto in essere condotte di guida imprudenti: la come già detto, arrestando il veicolo per oltrepassare il limite CP_2 invalicabile della linea continua di mezzeria ha costituito indubbiamente intralcio e pericolo alla normale circolazione, ma non meno censurabile è stata la condotta di guida del il quale – procedendo su di una strada Pt_1 ad alta densità di traffico, ad una velocità non adeguata alle condizioni della strada e del traffico nel tentativo di sorpassare altri veicoli, non rispettando le distanze di sicurezza ed in violazione anche del divieto di trasportare altro passeggero – ha commesso una serie di imprudenze e disattenzioni che gli hanno impedito il pieno controllo del mezzo ed il compimento di qualsiasi manovra volta ad evitare l'ostacolo. Una condotta di guida del minore improntata al rispetto delle norme del codice della strada e della comune prudenza avrebbe sicuramente consentito un maggiore controllo e una maggiore manovrabilità del mezzo anche a fronte di ostacoli imprevedibili, evitando l'impatto o quanto meno riducendone le conseguenze dannose.
3. Passando alla valutazione dei danni, le lesioni riportate da , Parte_1 sulla base delle risultanze della CTU, possono così quantificarsi: “La durata della malattia, come si ricava dalla documentazione esibita e tenendo conto
6 dei tempi prognostici abituali di simili lesioni, si è protratta per complessivi
180 (centottanta) giorni e comprende un periodo di incapacità totale di giorni 30 (trenta) , un periodo di incapacità parziale al 75% di giorni 40
(quaranta), al 50% di giorni 60 (sessanta), al 25% di giorni 50 (cinquanta).
I postumi permanenti invalidanti conseguiti a tali lesioni sono rappresentati da:
a) Esiti di trauma cranico facciale con frattura ossa nasali e ferita lacero contusa, con deturpamento del viso per multiple cicatrici antiestetiche, in particolare alla piramide nasale, per alterazioni del profilo anatomico della punta del naso e perdita di sostanza alla narice dx.
b) Deviazione del setto nasale con stenosi della narice dx e alterazioni funzionali della respirazione nasale.
c) Disturbo post traumatico da stress.
d) Esiti di frattura diafisiaria femorale dx e sx con ritenzione di mezzi di sintesi e con limitazione funzionale antalgica e ipostenia dei muscoli della coscia, bilateralmente.
[…] i suddetti postumi comportano un'invalidità globale della persona
(danno biologico) per un valore equivalente al 24% (ventiquattro per cento).
Agli atti sono documentate spese: […] per cure fisioterapiche, chirurgia plastica, visite specialistiche, indagini diagnostiche.
[…] per un totale di euro 932,42 (novecentotrentadue/42).”
Trattasi nel caso di specie di lesioni di non lieve entità, con postumi superiori al 9% (c.d. macro-permanenti), per la cui liquidazione andrà fatta applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (in uso all'intestato Tribunale) aggiornate al 2024.
Considerando l'età dell'attore al momento del sinistro (17 anni), il danno biologico permanente ammonta ad euro 127.837,00, importo già rivalutato all'attualità corrispondente al “punto di danno non patrimoniale biologico” della tabella del Tribunale di Milano 2024, comprensivo della personalizzazione massima, in ragione del grado di sofferenze effettivamente patite e della rilevante entità delle lesioni riportate, con menomazioni sia di carattere estetico che funzionale in soggetto di giovane età. E' stato escluso, invece, l'incremento per il danno morale, in assenza di allegazioni specifiche in ordine alla sussistenza di pregiudizi di carattere morale od esistenziale ulteriori rispetto alle sofferenze insite nella compromissione della
7 funzionalità biologica della propria persona.
Quanto all'invalidità temporanea, l'importo complessivo liquidabile, prendendo come punto base ITT la somma di € 120,00, è pari ad € 12.300, cui devono aggiungersi le spese mediche pari ad € 932,42.
Con riferimento al danno patrimoniale, lo stesso può quantificarsi nella somma non contestata di € 2500,00, commisurata al valore commerciale del ciclomotore al momento del sinistro.
Pertanto, detraendo 1/2 a titolo di concorso di colpa, si giunge al complessivo importo di euro 70.534,71, per danno non patrimoniale ed € 1250,00 per danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali da applicarsi, non sul predetto importo, ma su quello devalutato sino al giorno del sinistro e via via rivalutato annualmente sino alla pubblicazione della presente sentenza;
in seguito solo interessi al saggio legale sino all'effettiva soddisfazione.
4. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_2
essendo già stata risarcita dalla stessa Controparte_1 compagnia nelle more del giudizio ed essendo pertanto venuto meno ogni interesse alla coltivazione della domanda.
5. Considerato l'accoglimento parziale della domanda attorea, si reputa equo compensare per 1/2 le spese processuali, ponendo a carico dei convenuti, in solido tra di loro, la restante parte, che si liquida ai sensi del D.M. 55/2014 – assumendo quale parametro di riferimento lo scaglione da € 52.000 ad €
260.000, applicando, in ragione della media complessità della controversia,
i valori medi – in complessivi € 7000, oltre al rimborso per spese vive, pari ad € 379, e al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Le spese di lite inerenti alla domanda riconvenzionale sono poste a carico di e si liquidano in € 2.500, oltre oneri ed accessori Controparte_1 di legge, assumendo come riferimento lo scaglione sino ad € 5200,00 ed applicando i valori medi.
Le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, nel rapporto tra le parti e il consulente d'ufficio, vanno poste a carico di tutte le parti, in solido tra di loro, essendo la prestazione del consulente tecnico d'ufficio effettuata
8 in funzione di un interesse comune delle parti. Nei rapporti interni, le spese di ctu sono ripartite tra tutte le parti in misura uguale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella causa
2069/14 r.g., così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla corresponsione in favore degli attori della somma di € 70.534,71 per danno non patrimoniale ed € 1250,00 per danno patrimoniale, oltre agli interessi legali sulla somma originaria, devalutata al momento del sinistro e annualmente rivalutata sino al soddisfo.
- Compensa per 1/2 le spese processuali tra le parti, ponendo a carico dei convenuti, in solido tra di loro, la restante parte che liquida in complessivi
€ 7000,00 oltre al rimborso per spese vive, pari ad € 379,00 e al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge;
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_2
, ponendo a carico di quest'ultima le spese di Controparte_1 lite, da rifondere alla nella misura di € 2500,00, oltre CP_2 rimborso spese vive (€ 98,00), spese forfetarie, Iva e CP.
- le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, nel rapporto tra le parti e il consulente d'ufficio, sono poste a carico di tutte le parti, in solido tra di loro. Nei rapporti interni, le spese di ctu sono ripartite tra tutte le parti in misura uguale.
Così deciso, Vibo Valentia 4.01.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, in qualità pronunciando nella causa n. 2069/2016 R.G.A.C. promossa
DA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Parte_1 Parte_2
Chiappalone, giusta procura in calce all'atto di citazione attori
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pacienza, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Controparte_2
Fortunato Giordano, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta convenuta
E contro
residente in [...]di Briatico (VV) CP_3 contumace
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio, innanzi all'Intestato Tribunale,
[...]
e al fine di sentir Controparte_1 CP_3 Controparte_2 dichiarare la esclusiva responsabilità di quest'ultima nella causazione del sinistro verificatosi in data 12.10.2012 e condannare tutti i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali subiti quantificati, i primi, in € 2500 e quelli non patrimoniali per le lesioni subite in € 114.408,53.
Nello specifico, hanno dedotto che:
si trovava a percorrere la SS18, direzione Ionadi -Vibo Parte_1
Valentia, alla guida del ciclomotore Piaggio Vespa LX 50, trg. X6NV3W, di proprietà di allorchè -giunto all'altezza del KM 442, a causa di Parte_2 un arresto lungo la linea di mezzeria della autovettura Fiat UN, trg. DK 169
BC, di proprietà di , condotta nell'occasione da CP_3 CP_2
che si accingeva ad una svolta a sinistra - impattava violentemente
[...] sull'autoveicolo; - condotto con l'ambulanza prima presso il vicino nosocomio di Vibo Valentia e successivamente presso l'Ospedale Pugliese-
Ciaccio di Catanzaro, il riportava Politrauma: trauma cranico, Pt_1 facciale e frattura diafisi femore destro e sinistro. Cervicalgia post traumatica, che quantificava, quale danno biologico, nella misura del 20% di
IP, 30 gg di ITT, 40 gg di ITP al 75%, 60 gg di ITP al 50%, 60 gg di ITP al 25%, oltre le spese mediche. Anche il ciclo motore di proprietà della subiva Pt_2 danni tali da rendere antieconomica la sua riparazione, sicchè il danno doveva commisurarsi al suo valore commerciale al momento del sinistro.
Si è costituita in giudizio , chiedendo in via preliminare ex Controparte_2 art. 269 c.p.c. la chiamata in garanzia della quale Controparte_1 compagnia assicuratrice della autovettura dalla stessa condotta e di proprietà di Fiat UN trg. DK 169 BC. Nel merito, contestava in fatto e CP_3 diritto tutto quanto sostenuto dagli attori, rappresentando una diversa ricostruzione dell'accaduto e sostenendo la esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, sulla base dal verbale redatto dalla Pt_1
Polizia Municipale di Vibo Valentia intervenuta sul luogo del sinistro che ha elevato nei confronti dello stesso due multe: una per violazione del limite di
2 velocità ed una per violazione delle regole di circolazione su file parallele di marcia, ex artt. 141e 144 del CdS. Sulla scorta di tali deduzioni, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna in solido in via riconvenzionale degli attori e della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni fisici subiti, quantificati in € 5200,00.
Si è costituita anche sostenendo anch'essa Controparte_1
l'esclusiva responsabilità dell'accaduto in capo a , come Parte_1 dimostrato dalle multe elevate a suo carico dalla Polizia Municipale, per eccesso di velocità e per violazione della circolazione su file parallele, che hanno portato all'applicazione delle sanzioni amministrativa del ritiro immediato e della sospensione delle titolo abilitativo alla guida, artt. 222 e
223 CdS.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, non si è CP_3 costituito e ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita a mezzo di acquisizione documentale, prove orali e ctu, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, con provvedimento del Presidente del
Tribunale, n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice ha rinviato per discussione ex art. 281 sexies cpc, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. La domanda è da accogliere nei limiti di seguito esposti.
In via di premessa, va evidenziato che l'incidente è avvenuto tra un automobile ed un ciclomotore che procedevano sulla medesima corsia di marcia e nella medesima direzione. Trattasi, cioè, dell'ipotesi di tamponamento da tergo contro auto ferma, ove di norma la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti di cui all'art. 2054/2°comma cc. si ritiene superata dalla presunzione cd."de facto", ai sensi dell' art. 149/1°comma cds, di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale con un concorso causale da malgoverno del veicolo da parte del tamponato (cfr. Cass. civ. n. 8051/16, Cass.civ. n.6193/14).
Ad avviso della Suprema Corte, infatti, ai sensi del citato art. 149/1°comma
CdS "il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso
3 l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza", onde, rimanendo "esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili". (cfr. anche: Cass. civ. n.18884/15; Cass. civ. n. 12108/06; Cass. civ. n. 3282/06).
Di norma quindi quando un veicolo con la sua parte anteriore urta la parte posteriore di un altro veicolo che lo precede in strada, la responsabilità viene addebitata al conducente del veicolo che ha dato luogo al tamponamento e ciò anche in caso di arresto improvviso di un veicolo perché si ritiene che lo stesso configuri comunque un fenomeno della circolazione e ciò sulla base di quanto prescritto dall'art. 141 cds., secondo il quale: "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione".
La Corte Suprema ha tuttavia chiarito anche che la disciplina di cui all'art.149 cds, con la relativa presunzione de facto a carico del tamponante, si riferisce solo a quelle fattispecie in cui il veicolo tamponato, regolarmente circolante, preceda il veicolo tamponante e che si sia fermato per esigenze connesse alla circolazione (ad es. per traffico in coda, semaforo rosso, cortesia nel consentire e/o compiere una manovra di svolta possibile, un innesto ad un incrocio;
cfr. Cass. n. 19493/07, n. 12108/06).
La presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149 del cds si ritiene invece non possa riguardare il caso del tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale (cfr. Cass.civ. n.18884/15,
Cass.civ. n.17206/15, Cass. civ. n. 27134/06).
In questi casi, la giurisprudenza della Corte ritiene si debba esaminare il caso come uno scontro tra veicoli e non un tamponamento e che si debba fare
4 applicazione della generale disciplina di cui all'art.2054 cc., gravando tuttavia sul conducente del veicolo tamponante l'onere di provare tale anomalia.
Si tratta allora di verificare sulla base dell'istruttoria svolta se, alla luce delle condizioni di tempo, di traffico e di luogo, l'auto tamponata avesse preceduto il ciclomotore, se l'arresto dell'auto sia dipeso da motivi di circolazione e se tale arresto abbia costituito - per il tamponante - un ostacolo imprevedibile ed anomalo, essendo indubbio l'intralcio creato da una qualsiasi auto in sosta su un tratto di strada a rapido scorrimento.
Ciò detto, dall'esame del rapporto di incidente della Polizia Municipale di
Vibo Valentia – facente fede fino a querela di falso su quanto accertato e rilevato anche mediante acquisizione delle riprese di una telecamera di sorveglianza installata dal titolare di un'attività commerciale – e dalle dichiarazioni dei testi escussi si evince che il tratto di strada interessato dal sinistro è rettilineo, con unica corsia di marcia per ogni direzione e con divieto di sorpasso (linea di mezzeria continua). Si evince inoltre che il veicolo Fiat
UN al momento dell'impatto si trovava fermo a cavallo della striscia longitudinale continua (più precisamente strisce di raccordo), in attesa di ricevere precedenza dai veicoli provenienti dal senso opposto di marcia per effettuare una svolta a sinistra.
I riscontri oggettivi della Polizia locale, difatti, smentiscono quanto asserito dalla e cioè che l'arresto del veicolo era dipeso dalla lunga coda CP_2 creatasi per l'intenso traffico e non per svoltare a sinistra. Le riprese della telecamera ritraggono invece un flusso di traffico scorrevole senza incolonnamenti in ambo i sensi di marcia e mentre il veicolo Fiat UN è in fase di arresto si vedono, difatti, sopraggiungere dalla stessa corsia prima le autovetture che lo sorpassano a destra e pochi secondi dopo i due ciclomotori che procedono affiancati, uno dei quali (quello a destra) sorpassa il veicolo mentre l'altro che procede sul lato sinistro impatta contro lo stesso che si trovava al centro della carreggiata.
Dagli accertamenti di natura oggettiva della polizia municipale si traggono due dati rilevanti: il primo è che l'auto della al momento CP_2 dell'arresto non precedeva il ciclomotore dell'attore (quest'ultimo è stato preceduto da diverse auto che via, via hanno superato la Fiat UN già in fase di arresto) ed il secondo è che l'arresto della Fiat UN non è dipeso dal traffico, ma da un comportamento della conducente avulso dalle esigenze
5 della circolazione, volto a oltrepassare la linea continua di mezzeria per svoltare a sinistra.
Tali elementi portano allora ad escludere la presunzione de facto ex art.149 cds di cui si è detto, andando fatta applicazione della disciplina di cui all'art.2054 cc., per non essere risultata l'auto della precedere il CP_2 motociclo e per essersi arrestata per ragioni estranee alla circolazione.
Si deve quindi verificare se il conducente dello scooter si sia trovato di fronte ad un ostacolo, che, considerata la tipologia della strada, le condizioni del traffico e le caratteristiche della sosta, esulava dalle situazioni normalmente prevedibili come conseguenza della circolazione. Analoga verifica quanto ai tempi di avvistamento dell'ostacolo, ai tempi dell'arresto dello scooter rispetto all'avvistamento (se improvviso), alle condizioni di tempo e di visibilità nonché alla condotta di guida del conducente del ciclomotore (anche in riferimento alla velocità).
Nel caso di specie, alla luce di tutti gli elementi acquisiti, è ragionevole affermare un concorso di responsabilità tra il ciclomotore tamponante ed il veicolo tamponato, che può determinarsi nella misura paritaria del 50%.
Entrambi i conducenti hanno posto in essere condotte di guida imprudenti: la come già detto, arrestando il veicolo per oltrepassare il limite CP_2 invalicabile della linea continua di mezzeria ha costituito indubbiamente intralcio e pericolo alla normale circolazione, ma non meno censurabile è stata la condotta di guida del il quale – procedendo su di una strada Pt_1 ad alta densità di traffico, ad una velocità non adeguata alle condizioni della strada e del traffico nel tentativo di sorpassare altri veicoli, non rispettando le distanze di sicurezza ed in violazione anche del divieto di trasportare altro passeggero – ha commesso una serie di imprudenze e disattenzioni che gli hanno impedito il pieno controllo del mezzo ed il compimento di qualsiasi manovra volta ad evitare l'ostacolo. Una condotta di guida del minore improntata al rispetto delle norme del codice della strada e della comune prudenza avrebbe sicuramente consentito un maggiore controllo e una maggiore manovrabilità del mezzo anche a fronte di ostacoli imprevedibili, evitando l'impatto o quanto meno riducendone le conseguenze dannose.
3. Passando alla valutazione dei danni, le lesioni riportate da , Parte_1 sulla base delle risultanze della CTU, possono così quantificarsi: “La durata della malattia, come si ricava dalla documentazione esibita e tenendo conto
6 dei tempi prognostici abituali di simili lesioni, si è protratta per complessivi
180 (centottanta) giorni e comprende un periodo di incapacità totale di giorni 30 (trenta) , un periodo di incapacità parziale al 75% di giorni 40
(quaranta), al 50% di giorni 60 (sessanta), al 25% di giorni 50 (cinquanta).
I postumi permanenti invalidanti conseguiti a tali lesioni sono rappresentati da:
a) Esiti di trauma cranico facciale con frattura ossa nasali e ferita lacero contusa, con deturpamento del viso per multiple cicatrici antiestetiche, in particolare alla piramide nasale, per alterazioni del profilo anatomico della punta del naso e perdita di sostanza alla narice dx.
b) Deviazione del setto nasale con stenosi della narice dx e alterazioni funzionali della respirazione nasale.
c) Disturbo post traumatico da stress.
d) Esiti di frattura diafisiaria femorale dx e sx con ritenzione di mezzi di sintesi e con limitazione funzionale antalgica e ipostenia dei muscoli della coscia, bilateralmente.
[…] i suddetti postumi comportano un'invalidità globale della persona
(danno biologico) per un valore equivalente al 24% (ventiquattro per cento).
Agli atti sono documentate spese: […] per cure fisioterapiche, chirurgia plastica, visite specialistiche, indagini diagnostiche.
[…] per un totale di euro 932,42 (novecentotrentadue/42).”
Trattasi nel caso di specie di lesioni di non lieve entità, con postumi superiori al 9% (c.d. macro-permanenti), per la cui liquidazione andrà fatta applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (in uso all'intestato Tribunale) aggiornate al 2024.
Considerando l'età dell'attore al momento del sinistro (17 anni), il danno biologico permanente ammonta ad euro 127.837,00, importo già rivalutato all'attualità corrispondente al “punto di danno non patrimoniale biologico” della tabella del Tribunale di Milano 2024, comprensivo della personalizzazione massima, in ragione del grado di sofferenze effettivamente patite e della rilevante entità delle lesioni riportate, con menomazioni sia di carattere estetico che funzionale in soggetto di giovane età. E' stato escluso, invece, l'incremento per il danno morale, in assenza di allegazioni specifiche in ordine alla sussistenza di pregiudizi di carattere morale od esistenziale ulteriori rispetto alle sofferenze insite nella compromissione della
7 funzionalità biologica della propria persona.
Quanto all'invalidità temporanea, l'importo complessivo liquidabile, prendendo come punto base ITT la somma di € 120,00, è pari ad € 12.300, cui devono aggiungersi le spese mediche pari ad € 932,42.
Con riferimento al danno patrimoniale, lo stesso può quantificarsi nella somma non contestata di € 2500,00, commisurata al valore commerciale del ciclomotore al momento del sinistro.
Pertanto, detraendo 1/2 a titolo di concorso di colpa, si giunge al complessivo importo di euro 70.534,71, per danno non patrimoniale ed € 1250,00 per danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali da applicarsi, non sul predetto importo, ma su quello devalutato sino al giorno del sinistro e via via rivalutato annualmente sino alla pubblicazione della presente sentenza;
in seguito solo interessi al saggio legale sino all'effettiva soddisfazione.
4. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_2
essendo già stata risarcita dalla stessa Controparte_1 compagnia nelle more del giudizio ed essendo pertanto venuto meno ogni interesse alla coltivazione della domanda.
5. Considerato l'accoglimento parziale della domanda attorea, si reputa equo compensare per 1/2 le spese processuali, ponendo a carico dei convenuti, in solido tra di loro, la restante parte, che si liquida ai sensi del D.M. 55/2014 – assumendo quale parametro di riferimento lo scaglione da € 52.000 ad €
260.000, applicando, in ragione della media complessità della controversia,
i valori medi – in complessivi € 7000, oltre al rimborso per spese vive, pari ad € 379, e al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Le spese di lite inerenti alla domanda riconvenzionale sono poste a carico di e si liquidano in € 2.500, oltre oneri ed accessori Controparte_1 di legge, assumendo come riferimento lo scaglione sino ad € 5200,00 ed applicando i valori medi.
Le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, nel rapporto tra le parti e il consulente d'ufficio, vanno poste a carico di tutte le parti, in solido tra di loro, essendo la prestazione del consulente tecnico d'ufficio effettuata
8 in funzione di un interesse comune delle parti. Nei rapporti interni, le spese di ctu sono ripartite tra tutte le parti in misura uguale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella causa
2069/14 r.g., così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla corresponsione in favore degli attori della somma di € 70.534,71 per danno non patrimoniale ed € 1250,00 per danno patrimoniale, oltre agli interessi legali sulla somma originaria, devalutata al momento del sinistro e annualmente rivalutata sino al soddisfo.
- Compensa per 1/2 le spese processuali tra le parti, ponendo a carico dei convenuti, in solido tra di loro, la restante parte che liquida in complessivi
€ 7000,00 oltre al rimborso per spese vive, pari ad € 379,00 e al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge;
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_2
, ponendo a carico di quest'ultima le spese di Controparte_1 lite, da rifondere alla nella misura di € 2500,00, oltre CP_2 rimborso spese vive (€ 98,00), spese forfetarie, Iva e CP.
- le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, nel rapporto tra le parti e il consulente d'ufficio, sono poste a carico di tutte le parti, in solido tra di loro. Nei rapporti interni, le spese di ctu sono ripartite tra tutte le parti in misura uguale.
Così deciso, Vibo Valentia 4.01.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
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