CASS
Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2024, n. 22671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22671 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2023 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR De LI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Genova, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Laghi Giuliano, per la genericità del contenuto dei motivi dell'atto di appello proposto averso la sentenza del Tribunale di Massa del 25 luglio 2022, che aveva condannato il Laghi per il reato continuato di truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato d'uso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22671 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 29/05/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 581, lett. d) e 591 cod. proc. pen.; con l'atto di appello era stato sottoposto a critica sia il giudizio sull'affermata esistenza dell'elemento oggettivo degli artifici e raggiri richiesto per integrare il delitto di truffa, sia il riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato, per la condotta tenuta dall'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 581, comma 1 bis, e 591 cod. proc. pen., poiché la Corte d'appello, nella valutazione circa l'ammissibilità dell'impugnazione, aveva applicato il parametro indicato dall'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen., norma che non trovava applicazione essendo stata introdotta successivamente al deposito dell'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato Come correttamente osservato dall'ordinanza impugnata, la sentenza di primo grado ha ricostruito, sulla scorta delle risultanze probatorie, il sicuro sistema adottato dall'imputato per risultare formalmente presente in servizio, presso la ASL ove avrebbe dovuto assicurare servizi di assistenza domiciliare, mentre era impegnato nello svolgimento dell'attività commerciale di una società cooperativa (ove rivestiva la qualità di socio e consigliere di amministrazione), società dove peraltro era stata acquisita documentazione attestante tale sistematico svolgimento di attività, così procurandosi un ingiusto profitto con danno per l'amministrazione in quanto, indipendentemente da eventuali sostituzioni eseguite da altri colleghi, l'assenza dal servizio, finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale, alterava il funzionamento dell'attività pubblica a lui affidata. Rispetto a questa articolata motivazione, l'atto di appello si è sostanziato nel reiterare l'argomento della possibilità di sostituzione dell'odierno ricorrente, attraverso la figura dei colleghi di servizio (denominati infermieri "Jolly"); circostanza che, già considerata dalla sentenza impugnata, era risultata nel corpo della motivazione oltre che smentita, alla luce delle testimonianze che lamentavano il mancato svolgimento delle prestazioni assistenziali attese, anche non decisiva a fronte della mole di dati probatori (documentali e dichiarativi) che attestavano la continuità e sistematicità delle assenza ingiustificate dell'imputato. 1.1. Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scia delle enunciazioni delle Sezioni unite (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), «in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità 2 dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione» (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01); inoltre, il difetto di specificità dei motivi è integrato quando «non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01). L'atto di appello in esame non si era confrontato c:ompiutamente con l'articolata motivazione del giudice di primo grado, non aveva espresso critiche specifiche all'impianto argomentativo, si era limitato a riproporre un argomento difensivo, già esposto nel corso del giudizio di primo grado, considerato e superato dalla sentenza impugnata con motivazione che non era per nulla censurata. Di qui, il corretto giudizio di carenza di specificità dell'impugnazione proposta secondo i canoni della giurisprudenza della Corte di cassazione, già consolidatasi prima dell'intervento riformatore dell'art. 581 cod. proc. pen. per effetto delle modifiche apportate dal d. Igs. 150/2022 (il che rende palese l'eccentricità del secondo motivo di ricorso). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/5/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR De LI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Genova, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Laghi Giuliano, per la genericità del contenuto dei motivi dell'atto di appello proposto averso la sentenza del Tribunale di Massa del 25 luglio 2022, che aveva condannato il Laghi per il reato continuato di truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato d'uso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22671 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 29/05/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 581, lett. d) e 591 cod. proc. pen.; con l'atto di appello era stato sottoposto a critica sia il giudizio sull'affermata esistenza dell'elemento oggettivo degli artifici e raggiri richiesto per integrare il delitto di truffa, sia il riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato, per la condotta tenuta dall'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 581, comma 1 bis, e 591 cod. proc. pen., poiché la Corte d'appello, nella valutazione circa l'ammissibilità dell'impugnazione, aveva applicato il parametro indicato dall'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen., norma che non trovava applicazione essendo stata introdotta successivamente al deposito dell'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato Come correttamente osservato dall'ordinanza impugnata, la sentenza di primo grado ha ricostruito, sulla scorta delle risultanze probatorie, il sicuro sistema adottato dall'imputato per risultare formalmente presente in servizio, presso la ASL ove avrebbe dovuto assicurare servizi di assistenza domiciliare, mentre era impegnato nello svolgimento dell'attività commerciale di una società cooperativa (ove rivestiva la qualità di socio e consigliere di amministrazione), società dove peraltro era stata acquisita documentazione attestante tale sistematico svolgimento di attività, così procurandosi un ingiusto profitto con danno per l'amministrazione in quanto, indipendentemente da eventuali sostituzioni eseguite da altri colleghi, l'assenza dal servizio, finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale, alterava il funzionamento dell'attività pubblica a lui affidata. Rispetto a questa articolata motivazione, l'atto di appello si è sostanziato nel reiterare l'argomento della possibilità di sostituzione dell'odierno ricorrente, attraverso la figura dei colleghi di servizio (denominati infermieri "Jolly"); circostanza che, già considerata dalla sentenza impugnata, era risultata nel corpo della motivazione oltre che smentita, alla luce delle testimonianze che lamentavano il mancato svolgimento delle prestazioni assistenziali attese, anche non decisiva a fronte della mole di dati probatori (documentali e dichiarativi) che attestavano la continuità e sistematicità delle assenza ingiustificate dell'imputato. 1.1. Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scia delle enunciazioni delle Sezioni unite (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), «in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità 2 dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione» (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01); inoltre, il difetto di specificità dei motivi è integrato quando «non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01). L'atto di appello in esame non si era confrontato c:ompiutamente con l'articolata motivazione del giudice di primo grado, non aveva espresso critiche specifiche all'impianto argomentativo, si era limitato a riproporre un argomento difensivo, già esposto nel corso del giudizio di primo grado, considerato e superato dalla sentenza impugnata con motivazione che non era per nulla censurata. Di qui, il corretto giudizio di carenza di specificità dell'impugnazione proposta secondo i canoni della giurisprudenza della Corte di cassazione, già consolidatasi prima dell'intervento riformatore dell'art. 581 cod. proc. pen. per effetto delle modifiche apportate dal d. Igs. 150/2022 (il che rende palese l'eccentricità del secondo motivo di ricorso). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/5/2024