Articolo 2 della Legge 16 aprile 1998, n. 118
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 aprile 1998
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 30 aprile 1998