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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2833/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con l'avv. Michele Sgarbossa ricorrenti e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 26 e
27 novembre 2024
Conclusioni del P.M.: “Esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno proposto ricorso chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 669 del 2016 di questo Tribunale e, in particolare, hanno concordato:
“- il Sig. non sarà più tenuto al versamento di un assegno a favore della Sig.ra Pt_2 Pt_1
- il Sig. sarà tenuto a versare unicamente un assegno di mantenimento mensile a favore dei figli, nella misura di Pt_2
€350,00 ciascuno, aggiornato sulla scorta della rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno successivo a quello di pronunciamento della sentenza da parte di codesto Tribunale;
- le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite fra le parti nella misura del 50% ciascuna;
- il versamento dell'assegno di mantenimento da parte del Sig. avverrà con addebito permanente ed irrevocabile sul Pt_2
proprio conto corrente, a favore di quello della Sig.ra Pt_1
- il versamento dovrà avvenire entro il giorno 10 di ogni mese;
- in caso di ritardo nel pagamento anche di una sola mensilità e decorsi 30 giorni di mora, la Sig.ra sarà autorizzata Pt_1
a notificare al datore di lavoro del Sig. , la sentenza che dispone la misura dell'assegno, richiedendo, direttamente a Pt_2
quest'ultimo, il versamento dell'importo dovuto.
Si rinvia per il resto a quanto già dedotto con l'atto di ricorso introduttivo.
Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione.”
Il P.M. intervenuto ha concluso chiedendo l'accoglimento delle condizioni indicate dalle parti.
Ciò premesso, la modifica richiesta congiuntamente dalle parti appare ratificabile da parte del Tribunale,
dato che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura dei figli.
P.Q.M.
Visto l'art. 473.bis51 c.p.c.,
A modifica della sentenza di divorzio n. 669 del 2016 di questo Tribunale,
- Dispone in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
- Nulla in punto di spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 10/12/2024
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca