Articolo 175 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 174Articolo 176
Versione
4 maggio 1973
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Versione
28 dicembre 1995
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Versione
1 settembre 1999
Art. 175.
Insequestrabilita' ed impignorabilita' dei buoni postali fruttiferi
I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili ne' pignorabili, tranne che per ordine dell'autorita' giudiziaria in sede penale. (26)
Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge.
((29a)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 dicembre 1995, n. 508 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1995, n. 53), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo. ---------------- AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Entrata in vigore il 1 settembre 1999
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