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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1710/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FF FRANCESCO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10592/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Caserta
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240006278531000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21424/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.
02820240006278531000, notificata il 31.3.2025, emessa da Agenzia Entrate SC, relativa al mancato pagamento della tassa auto anno 2018.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici, e l'intervenuta prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto del 4.7.2025 si è costituita Agenzia Entrate SC, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituito per la regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Agenzia Entrate SC (unica ad essersi costituita) non ha provato l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento;
le eccezioni formulate sono, quindi, fondate.
Ne consegue che il ricorso va accolto, con annullamento della cartella di pagamento n.
02820240006278531000. Deve seguire la condanna dei resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 02820240006278531000. Condanna la
Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il G.M.
NC FA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FF FRANCESCO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10592/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Caserta
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240006278531000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21424/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.
02820240006278531000, notificata il 31.3.2025, emessa da Agenzia Entrate SC, relativa al mancato pagamento della tassa auto anno 2018.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici, e l'intervenuta prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto del 4.7.2025 si è costituita Agenzia Entrate SC, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituito per la regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Agenzia Entrate SC (unica ad essersi costituita) non ha provato l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento;
le eccezioni formulate sono, quindi, fondate.
Ne consegue che il ricorso va accolto, con annullamento della cartella di pagamento n.
02820240006278531000. Deve seguire la condanna dei resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 02820240006278531000. Condanna la
Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Così deciso in Napoli in data 4 dicembre 2025
Il G.M.
NC FA