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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1020/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4402/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1084 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1082 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento sopra riportato chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la ncanza di presupposti impositivi.
Si è costituita parte resistente ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
E' stata versata in atti documentazione varia. All'udienza del 5 febbraio 2026 il processo è stato trattenuto in decisone su conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima eccezione sollevata in ricorso è il difetto di legittimazione passiva in capo alla ricorrente in quanto non proprietaria della particella indicata nell'avviso. L'eccezione va rigettata in quanto dalla documentazione in atti si rileva che la particella n. 375 altro non è se non la particella n. 219 che è stata rinominata a seguito di fraziomento e che ha generato oltre alla 375 anche la 376 e la 377.
Acclarata la titolarità va evidenziato come per annualità pregresse vi sono sentenze di rigetto dei ricorsi. Da tali precedenti la Corte ritiene di non doversi discostare tenuto conto che il terreno oggetto di imposta risulta regolarmente inserito nel puc e come oggetto di imposta a prescindere dalla adozione di strumenti attuativi.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Salerno in persona del suo L.R. pt, liquidate in € 900,00 oltre accessori come per legge e se dovuti.
Salerno, 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4402/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1084 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1082 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento sopra riportato chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la ncanza di presupposti impositivi.
Si è costituita parte resistente ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
E' stata versata in atti documentazione varia. All'udienza del 5 febbraio 2026 il processo è stato trattenuto in decisone su conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima eccezione sollevata in ricorso è il difetto di legittimazione passiva in capo alla ricorrente in quanto non proprietaria della particella indicata nell'avviso. L'eccezione va rigettata in quanto dalla documentazione in atti si rileva che la particella n. 375 altro non è se non la particella n. 219 che è stata rinominata a seguito di fraziomento e che ha generato oltre alla 375 anche la 376 e la 377.
Acclarata la titolarità va evidenziato come per annualità pregresse vi sono sentenze di rigetto dei ricorsi. Da tali precedenti la Corte ritiene di non doversi discostare tenuto conto che il terreno oggetto di imposta risulta regolarmente inserito nel puc e come oggetto di imposta a prescindere dalla adozione di strumenti attuativi.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Salerno in persona del suo L.R. pt, liquidate in € 900,00 oltre accessori come per legge e se dovuti.
Salerno, 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-