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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 25/11/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
TU ST ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 512/2017 R.G.A.C. da:
( ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Rosati ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Tempio Pausania, Piazza Gallura n. 23; contro
( ) con sede in Nuoro nella Via Straullu n. 35, in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Muzzu in virtù di procura speciale ed elettivamente domiciliata in Tempio Pausania, Via Italia Unita n. 24; avente ad oggetto opposizione a ingiunzione di pagamento e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
Conclusioni
Per parte attrice: In via principale, accertato che il consumo di acqua indicato nella fattura n.
2014.02249607 del 22/09/2014 non è attribuibile all'odierna attrice perché il numero di matricola indicato 01/170759 risulta diverso da quello di cui risulta essere realmente intestataria ovvero il n. 91170779, dichiarare nullo e/o revocare e comunque dichiarare privo di efficacia l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2017 del 3/02/2017 prot. SM/6697DG perché
l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione per non essere certo, liquido ed esigibile il credito;
in via subordinata, accertato che il numero di matricola del contatore sia il
n. 01/170759 e non il n. 91/170779, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. e per l'effetto dichiarare privo di efficacia l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2017 del 3/02/2017 prot. SM/6697DG perché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione per non essere certo, liquido ed esigibile il credito;
in via gradata accertare nel contempo quale sia il credito realmente vantato dall'opposta convenuta trattandosi di perdita idrica occulta secondo tariffe dell'anno 2005 e secondo quanto disposto dall'art. 35B del Regolamento Abbanoa avendo determinato il consumo medio storico e per
l'effetto dichiarare privo di efficacia l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2017 del 3/02/2017 prot. SM/6697DG perché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione per non essere certo, liquido ed esigibile il credito;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Per parte convenuta: In via preliminare, dichiarare l'attore decaduto dall'azione per mancato rispetto dei termini perentori d'impugnazione e per l'effetto dichiarare immediatamente esecutivo l'atto n. 1678/2017 del 03.02.2017; nel merito, in via principale, dichiarare l'idoneità dell'ingiunzione di pagamento n. 1678/2017 del 03.02.2017 ad acquisire efficacia esecutiva e rigettare ogni avversa istanza, perché infondata in fatto ed in diritto;
in via ulteriormente principale, accertare come dovuta la somma portata dall'atto di ingiunzione n. 1678/201 e, per
l'effetto, condannare l'attore al pagamento della somma di € 12.117,80, ovvero quella accertanda in corso di causa. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale accolga le eccezioni di controparte, in via meramente subordinata rideterminare la somma dovuta dall'odierna attrice, in relazione alle prodotte documentazioni, alle eventuali e successive produzioni future e all'esito della eventuale e successiva fase istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2017 del 3.2.2017 (notificatale in data 13.02.2017) con cui, in forza del contratto di somministrazione relativo al contratto n. 2001.35466159 per la fornitura idrica per uso domestico non residenti, le aveva imposto il pagamento della CP_1 somma di € 12.129,60 (comprensive di € 11,80 per spese di notifica) per il mancato pagamento di due fatture, rispettivamente la n. 2014/140353665 del 13.2.2014 dell'importo di € 51,36 e la n. 2014/402249607 del 25.2.2015 dell'importo di € 12.066,44. eccepiva, in primo luogo, la non imputabilità dei consumi addebitati con le Parte_1 fatture n. 2014/402249607 del 22.9.2014 dell'importo di € 12.066,44 e n. 2014/140353665 del
13.2.2014 dell'importo di € 51,36 affermando che i consumi addebitati con le fatture di cui sopra non sono ad essa opponibili in quanto il contatore su cui è stato registrato il consumo era quello con matricola n. 01/170759 e non quello ad essa riferibile recante n. 91170779.
L'attrice, a sostegno dell'eccezione, depositava:
- fattura SIIT n. 5 del 2.5.2005 relativa a consumi registrati dal contatore n. 91/170779
(cfr. doc. 12 attrice) che, alla data del 31.12.2001 riportava consumi per 71 mc.;
- fattura n. 2011/02287718 relativa a consumi registrati dal contatore n. CP_1
91/170779 (cfr. doc. 7 attrice) che alla data del 31.12.2005 riportava consumi per 359 mc. e, alla data del 31.01.2011, per 379 mc. e, quindi, un consumo di 20 mc. in oltre cinque anni;
- fattura a saldo n. 2011/022242491 relativa a consumi registrati dal CP_1 contatore n. 91/170779 (cfr. doc 6 attrice) che alla data del 31.10.2011 riportava consumi per 389 mc. eccepiva preliminarmente la tardività dell'opposizione per non essere stata CP_1 proposta termine perentorio di 30 giorni dalla notifica ai sensi degli artt. 3 e 5, R.D. n. 639 del
1910.
Aggiungeva che, dall'andamento della media dei consumi rilevati nel periodo dal 31/10/2011 al 14/02/2014 e riscontrabili dall'andamento delle letture (cfr. doc. 8 convenuta), si evince che nel periodo in contestazione si è verificato un consumo pari a mc 3.602 e che, in data
21.05.2013, sono stati rilevati consumi anomali pari a 4,3 mc/g.
Secondo “tale andamento dei consumi fa presumere perdite all'impianto idrico CP_1 privato o comunque anomalie verificatasi post contatore (es. rottura/vetustà impianto privato, impianto autoclave privo della valvola di non ritorno o con galleggiante difettoso, cassetta WC guasta etc), in ogni caso non imputabili all'Ente gestore”.
La causa istruita con documenti e audizioni testimoni veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e quindi con omissione dello svolgimento del processo, espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto ritenuto provato
Sempre in via preliminare, deve darsi atto dell'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla convenuta.
L'art. 32 del d.lgs. n. 150/2011, dispone che rientrano nel rito ordinario di cognizione anche le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione, di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.
Di conseguenza, non vi è dubbio che tali controversie vadano oggi introdotte mediante atto di citazione e che il contribuente ricopra la veste di attore mentre l'amministrazione creditrice quella di parte convenuta. Quanto ai termini per l'opposizione, mentre in forza della disciplina contenuta nel r.d. n.
639/1910 poteva essere proposta entro massimo 30 giorni dalla notificazione del provvedimento che si intendeva impugnare, con la riforma del 2011 tale riferimento è scomparso.
Nel merito, l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2017 del 3.2.2017 impugnata si fonda su due fatture:
- n. 2014/140353665 del 13/02/2014 dell'importo di € 51,36
- n. 2014/402249607 del 22/09/2014 dell'importo di € 12.066,44
Dall'esame della fattura di importo più rilevante, emerge:
- che, in data 31.10.2011, il contatore con matricola 01/170759 riportava consumi per 389
e che il medesimo contatore, in data 14.02.2014 riportava consumi per mc. 3991;
- che, in data 14.02.2014 il contatore con matricole 01/170759 veniva sostituito dal contatore con matricola 13TA658795 (0 mc.) che alla data del 24.6.2014 riportava consumi per 22 mc.
Dall'esame dell'altra fattura emerge:
- che, in data 18.12.2024 il contatore con matricola 13TA658795 riportava consumi per
51 mc. e, in data 06.07.2015 riportava consumi per 86 mc.
La ricorrente sostiene che le letture non possono essere a lei riferibili in quanto relative ad un misuratore avente matricola diversa dal suo.
Orbene, esaminando il documento allegato dalla parte convenuta (doc. 8) denominato “storico letture” si nota un regolare e progressivo andamento dei consumi idrici dal 1° gennaio 2001 al
20 marzo 2017 con due anomalie molto evidenti.
La prima anomalia è che, dopo solo sei mesi dalla lettura di 411 mc., il 21.05.2013 il contatore riportava consumi abnormi per 3945 mc. e che, dieci giorni dopo ritornava a 426 mc.
Analogamente, dopo due mesi dalla lettura di 429 mc., il 14.02.2014 il contatore riportava consumi abnormi per 3991 mc. cui seguiva la sostituzione del contatore.
Tali dati di fatto, peraltro risultanti dallo storico dei consumi depositato dalla stessa parte resistente, inducono a ritenere plausibile la questione preliminare sollevata nell'atto di citazione relativa ad un presunto errore nell'individuazione del misuratore da parte dei c.d. letturisti.
A prescindere da tali considerazioni, deve evidenziarsi, comunque, che in data 23.09.2014 e, quindi, successivamente all'emissione delle fatture azionate con l'ingiunzione di pagamento per cui è causa, comunicava all'odierna opponente «… che è in corso di CP_1 spedizione la fattura dei consumi […] di un saldo, con consumi che riteniamo elevati in quanto superiori a 5 volte il consumo medio regionale per tipologia». La fattura era la n. 2014/02249607 (oggetto del presente giudizio) con un consumo abnorme di circa 4.700 lt. al giorno.
Avendo rilevato l'anomalia dei consumi, avrebbe dovuto applicare l'art. 35 del CP_1
Regolamento del Servizio Idrico, secondo cui “il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza”.
Infatti, secondo la Cassazione, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza del 06/03/2019 n. 6562).
Pertanto, a fronte di una così evidente anomalia e nell'impossibilità di verificare la causa della stessa, non può pretendere il pagamento di consumi in realtà non dimostrati e per CP_1 esplicita ammissione della stessa, frutto di un consumo “anomalo”.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze trova applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (cfr. Cass. n. 10313/2004 e Cass. n. 17041/2002).
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza ( art. B.35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito, a riguardo, che la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone.
La fattura poste a sostegno della pretesa di andrà quindi annullata e ricalcolata da CP_1 in forza dei criteri di cui all'art. 35 citato. CP_1
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice, deve dichiararsi la stessa tenuta a corrispondere ad la somma risultante dal ricalcolo dei consumi. CP_1
Quanto alle spese di lite, considerata la riduzione della somma dovuta dall'attrice ad CP_1 rispetto all'importo iniziale;
considerato che
vi è soccombenza reciproca fra le parti non
[...] solo quando una delle domande non viene accolta, ma anche quando vi è una congrua riduzione delle somme richieste con l'unica domanda (Cass. 21569/2017), va disposta la compensazione parziale ex art 92 comma 2 c.p.c. delle spese di lite nella misura della metà, con condanna della convenuta per la residua metà delle spese medesime, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 ed in base al decisum anziché al disputatum (art. 5 comma 1, D.M. n. 55/2014 e Cass. n. 226/2011).
P.q.m.
Il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa, in accoglimento parziale della domanda proposta da Parte_1
- annulla l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2017 del 3.2.2017;
- dispone che ricalcoli la fattura per i consumi dal 31.10.2011 al 14.2.2014 CP_1 applicando il criterio di cui all'art. 35 del Regolamento del SS.II.I.;
- condanna l'attrice al pagamento della somma così calcolata in favore Parte_1 della società convenuta oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura al saldo;
- compensa per metà fra le parti le spese del presente giudizio e condanna CP_1 al pagamento in favore dell'attrice della residua metà, che liquida in € Parte_1
1.276,00 (pari alla metà di € 2.552,00 di cui ai parametri medi – valore 1100,01-
5200,00) per compensi professionali, oltre 15% spese generali e accessori di legge.
Tempio Pausania, 25/11/2025
Il Giudice Sergio F. ST
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
TU ST ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 512/2017 R.G.A.C. da:
( ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Rosati ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Tempio Pausania, Piazza Gallura n. 23; contro
( ) con sede in Nuoro nella Via Straullu n. 35, in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Muzzu in virtù di procura speciale ed elettivamente domiciliata in Tempio Pausania, Via Italia Unita n. 24; avente ad oggetto opposizione a ingiunzione di pagamento e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
Conclusioni
Per parte attrice: In via principale, accertato che il consumo di acqua indicato nella fattura n.
2014.02249607 del 22/09/2014 non è attribuibile all'odierna attrice perché il numero di matricola indicato 01/170759 risulta diverso da quello di cui risulta essere realmente intestataria ovvero il n. 91170779, dichiarare nullo e/o revocare e comunque dichiarare privo di efficacia l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2017 del 3/02/2017 prot. SM/6697DG perché
l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione per non essere certo, liquido ed esigibile il credito;
in via subordinata, accertato che il numero di matricola del contatore sia il
n. 01/170759 e non il n. 91/170779, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. e per l'effetto dichiarare privo di efficacia l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2017 del 3/02/2017 prot. SM/6697DG perché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione per non essere certo, liquido ed esigibile il credito;
in via gradata accertare nel contempo quale sia il credito realmente vantato dall'opposta convenuta trattandosi di perdita idrica occulta secondo tariffe dell'anno 2005 e secondo quanto disposto dall'art. 35B del Regolamento Abbanoa avendo determinato il consumo medio storico e per
l'effetto dichiarare privo di efficacia l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2017 del 3/02/2017 prot. SM/6697DG perché l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione per non essere certo, liquido ed esigibile il credito;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Per parte convenuta: In via preliminare, dichiarare l'attore decaduto dall'azione per mancato rispetto dei termini perentori d'impugnazione e per l'effetto dichiarare immediatamente esecutivo l'atto n. 1678/2017 del 03.02.2017; nel merito, in via principale, dichiarare l'idoneità dell'ingiunzione di pagamento n. 1678/2017 del 03.02.2017 ad acquisire efficacia esecutiva e rigettare ogni avversa istanza, perché infondata in fatto ed in diritto;
in via ulteriormente principale, accertare come dovuta la somma portata dall'atto di ingiunzione n. 1678/201 e, per
l'effetto, condannare l'attore al pagamento della somma di € 12.117,80, ovvero quella accertanda in corso di causa. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale accolga le eccezioni di controparte, in via meramente subordinata rideterminare la somma dovuta dall'odierna attrice, in relazione alle prodotte documentazioni, alle eventuali e successive produzioni future e all'esito della eventuale e successiva fase istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2017 del 3.2.2017 (notificatale in data 13.02.2017) con cui, in forza del contratto di somministrazione relativo al contratto n. 2001.35466159 per la fornitura idrica per uso domestico non residenti, le aveva imposto il pagamento della CP_1 somma di € 12.129,60 (comprensive di € 11,80 per spese di notifica) per il mancato pagamento di due fatture, rispettivamente la n. 2014/140353665 del 13.2.2014 dell'importo di € 51,36 e la n. 2014/402249607 del 25.2.2015 dell'importo di € 12.066,44. eccepiva, in primo luogo, la non imputabilità dei consumi addebitati con le Parte_1 fatture n. 2014/402249607 del 22.9.2014 dell'importo di € 12.066,44 e n. 2014/140353665 del
13.2.2014 dell'importo di € 51,36 affermando che i consumi addebitati con le fatture di cui sopra non sono ad essa opponibili in quanto il contatore su cui è stato registrato il consumo era quello con matricola n. 01/170759 e non quello ad essa riferibile recante n. 91170779.
L'attrice, a sostegno dell'eccezione, depositava:
- fattura SIIT n. 5 del 2.5.2005 relativa a consumi registrati dal contatore n. 91/170779
(cfr. doc. 12 attrice) che, alla data del 31.12.2001 riportava consumi per 71 mc.;
- fattura n. 2011/02287718 relativa a consumi registrati dal contatore n. CP_1
91/170779 (cfr. doc. 7 attrice) che alla data del 31.12.2005 riportava consumi per 359 mc. e, alla data del 31.01.2011, per 379 mc. e, quindi, un consumo di 20 mc. in oltre cinque anni;
- fattura a saldo n. 2011/022242491 relativa a consumi registrati dal CP_1 contatore n. 91/170779 (cfr. doc 6 attrice) che alla data del 31.10.2011 riportava consumi per 389 mc. eccepiva preliminarmente la tardività dell'opposizione per non essere stata CP_1 proposta termine perentorio di 30 giorni dalla notifica ai sensi degli artt. 3 e 5, R.D. n. 639 del
1910.
Aggiungeva che, dall'andamento della media dei consumi rilevati nel periodo dal 31/10/2011 al 14/02/2014 e riscontrabili dall'andamento delle letture (cfr. doc. 8 convenuta), si evince che nel periodo in contestazione si è verificato un consumo pari a mc 3.602 e che, in data
21.05.2013, sono stati rilevati consumi anomali pari a 4,3 mc/g.
Secondo “tale andamento dei consumi fa presumere perdite all'impianto idrico CP_1 privato o comunque anomalie verificatasi post contatore (es. rottura/vetustà impianto privato, impianto autoclave privo della valvola di non ritorno o con galleggiante difettoso, cassetta WC guasta etc), in ogni caso non imputabili all'Ente gestore”.
La causa istruita con documenti e audizioni testimoni veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e quindi con omissione dello svolgimento del processo, espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto ritenuto provato
Sempre in via preliminare, deve darsi atto dell'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalla convenuta.
L'art. 32 del d.lgs. n. 150/2011, dispone che rientrano nel rito ordinario di cognizione anche le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione, di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.
Di conseguenza, non vi è dubbio che tali controversie vadano oggi introdotte mediante atto di citazione e che il contribuente ricopra la veste di attore mentre l'amministrazione creditrice quella di parte convenuta. Quanto ai termini per l'opposizione, mentre in forza della disciplina contenuta nel r.d. n.
639/1910 poteva essere proposta entro massimo 30 giorni dalla notificazione del provvedimento che si intendeva impugnare, con la riforma del 2011 tale riferimento è scomparso.
Nel merito, l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2017 del 3.2.2017 impugnata si fonda su due fatture:
- n. 2014/140353665 del 13/02/2014 dell'importo di € 51,36
- n. 2014/402249607 del 22/09/2014 dell'importo di € 12.066,44
Dall'esame della fattura di importo più rilevante, emerge:
- che, in data 31.10.2011, il contatore con matricola 01/170759 riportava consumi per 389
e che il medesimo contatore, in data 14.02.2014 riportava consumi per mc. 3991;
- che, in data 14.02.2014 il contatore con matricole 01/170759 veniva sostituito dal contatore con matricola 13TA658795 (0 mc.) che alla data del 24.6.2014 riportava consumi per 22 mc.
Dall'esame dell'altra fattura emerge:
- che, in data 18.12.2024 il contatore con matricola 13TA658795 riportava consumi per
51 mc. e, in data 06.07.2015 riportava consumi per 86 mc.
La ricorrente sostiene che le letture non possono essere a lei riferibili in quanto relative ad un misuratore avente matricola diversa dal suo.
Orbene, esaminando il documento allegato dalla parte convenuta (doc. 8) denominato “storico letture” si nota un regolare e progressivo andamento dei consumi idrici dal 1° gennaio 2001 al
20 marzo 2017 con due anomalie molto evidenti.
La prima anomalia è che, dopo solo sei mesi dalla lettura di 411 mc., il 21.05.2013 il contatore riportava consumi abnormi per 3945 mc. e che, dieci giorni dopo ritornava a 426 mc.
Analogamente, dopo due mesi dalla lettura di 429 mc., il 14.02.2014 il contatore riportava consumi abnormi per 3991 mc. cui seguiva la sostituzione del contatore.
Tali dati di fatto, peraltro risultanti dallo storico dei consumi depositato dalla stessa parte resistente, inducono a ritenere plausibile la questione preliminare sollevata nell'atto di citazione relativa ad un presunto errore nell'individuazione del misuratore da parte dei c.d. letturisti.
A prescindere da tali considerazioni, deve evidenziarsi, comunque, che in data 23.09.2014 e, quindi, successivamente all'emissione delle fatture azionate con l'ingiunzione di pagamento per cui è causa, comunicava all'odierna opponente «… che è in corso di CP_1 spedizione la fattura dei consumi […] di un saldo, con consumi che riteniamo elevati in quanto superiori a 5 volte il consumo medio regionale per tipologia». La fattura era la n. 2014/02249607 (oggetto del presente giudizio) con un consumo abnorme di circa 4.700 lt. al giorno.
Avendo rilevato l'anomalia dei consumi, avrebbe dovuto applicare l'art. 35 del CP_1
Regolamento del Servizio Idrico, secondo cui “il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza”.
Infatti, secondo la Cassazione, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza del 06/03/2019 n. 6562).
Pertanto, a fronte di una così evidente anomalia e nell'impossibilità di verificare la causa della stessa, non può pretendere il pagamento di consumi in realtà non dimostrati e per CP_1 esplicita ammissione della stessa, frutto di un consumo “anomalo”.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze trova applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (cfr. Cass. n. 10313/2004 e Cass. n. 17041/2002).
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza ( art. B.35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito, a riguardo, che la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone.
La fattura poste a sostegno della pretesa di andrà quindi annullata e ricalcolata da CP_1 in forza dei criteri di cui all'art. 35 citato. CP_1
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice, deve dichiararsi la stessa tenuta a corrispondere ad la somma risultante dal ricalcolo dei consumi. CP_1
Quanto alle spese di lite, considerata la riduzione della somma dovuta dall'attrice ad CP_1 rispetto all'importo iniziale;
considerato che
vi è soccombenza reciproca fra le parti non
[...] solo quando una delle domande non viene accolta, ma anche quando vi è una congrua riduzione delle somme richieste con l'unica domanda (Cass. 21569/2017), va disposta la compensazione parziale ex art 92 comma 2 c.p.c. delle spese di lite nella misura della metà, con condanna della convenuta per la residua metà delle spese medesime, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 ed in base al decisum anziché al disputatum (art. 5 comma 1, D.M. n. 55/2014 e Cass. n. 226/2011).
P.q.m.
Il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa, in accoglimento parziale della domanda proposta da Parte_1
- annulla l'ingiunzione di pagamento n. 1678/2017 del 3.2.2017;
- dispone che ricalcoli la fattura per i consumi dal 31.10.2011 al 14.2.2014 CP_1 applicando il criterio di cui all'art. 35 del Regolamento del SS.II.I.;
- condanna l'attrice al pagamento della somma così calcolata in favore Parte_1 della società convenuta oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura al saldo;
- compensa per metà fra le parti le spese del presente giudizio e condanna CP_1 al pagamento in favore dell'attrice della residua metà, che liquida in € Parte_1
1.276,00 (pari alla metà di € 2.552,00 di cui ai parametri medi – valore 1100,01-
5200,00) per compensi professionali, oltre 15% spese generali e accessori di legge.
Tempio Pausania, 25/11/2025
Il Giudice Sergio F. ST