Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00888/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Giorgio Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo de La Spezia, Questura de La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a. del provvedimento “prefettizio” in data -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico dal medesimo proposto in data -OMISSIS-del provvedimento di “ammonimento” del Questore della Spezia in data -OMISSIS-, nonché c. di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, se del caso, anche incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo de La Spezia e della Questura de La Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. CO DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore della Spezia notificato il-OMISSIS-e il successivo rigetto del ricorso gerarchico disposto dalla Prefettura della Spezia con determinazione del 22 ottobre 2019.
La vicenda trae origine dall’acquisto, da parte dei -OMISSIS- (odierni controinteressati), di un’unità immobiliare sita in Levanto, all’interno di uno stabile nel quale il ricorrente vive con la famiglia e nel quale insistono più unità riferibili al nucleo-OMISSIS- (titolari dell’attività ricettiva “-OMISSIS-”). Dopo l’acquisto, i controinteressati hanno rappresentato alla Questura una sequenza di condotte moleste e persecutorie ascritte al -OMISSIS-, tali da ingenerare grave stato d’ansia e timore e da imporre modifiche delle abitudini di vita.
In particolare, nel corso dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento, sarebbero occorsi ripetuti inviti ad interrompere l’attività e improvvise interruzioni dell’energia elettrica. In un episodio del -OMISSIS- in cui il -OMISSIS- avrebbe sferrato calci e pugni contro la parete comune, pretendendo l’arresto dei lavori “con toni accesi”. Si sarebbero verificate due condotte di guida minacciosa nei giorni -OMISSIS- in danno dei figli dei controinteressati (in un caso con inseguimento sino al casello di -OMISSIS-; nell’altro con brusca frenata imposta a -OMISSIS- e successivo ostacolo alla marcia). Risulterebbero trasmesse lettere anonime indirizzate alla Guardia di Finanza sul tenore di vita dei coniugi -OMISSIS- e, a casa dei medesimi, missive volte a insinuare l’infedeltà del marito. Da ultimo, sarebbero state installate nelle parti comuni dal ricorrente telecamere senza previo accordo condominiale.
A riscontro dei fatti, l’Amministrazione ha acquisito dichiarazioni testimoniali che confermano, in particolare, l’episodio del -OMISSIS- e, più in generale, la persistenza delle condotte moleste nel periodo dei lavori sino a marzo 2018.
Sulla base di tale quadro indiziario, in data 17 ottobre 2018 la Questura ha comunicato l’avvio del procedimento assegnando 10 giorni per memorie, che il -OMISSIS- ha depositato il 27 ottobre; il difensore di questi ha poi chiesto, il 15 novembre 2018, l’attivazione del tentativo di composizione bonaria ex art. 1 T.U.L.P.S., cui l’interessato, una volta convocato, non si è presentato.
Il Questore ha quindi adottato l’ammonimento, contro il quale il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, definito dalla Prefettura con rigetto dopo audizione personale del ricorrente in data 16 gennaio 2019.
Nel presente giudizio, il ricorrente ripropone due principali motivi già introdotti nella fase amministrativa: (i) violazione dell’art. 8 l. n. 38/2009 e degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa (per mancata audizione preventiva e per pretesa mancata ostensione di atti); (ii) difetto dei presupposti di fatto, illogicità e contraddittorietà, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo nel merito.
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 20 novembre 2020.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Deve essere premesso che l’ammonimento del Questore ex art. 8 del d.l. n. 11/2009, conv. in l. n. 38/2009, è misura amministrativa di prevenzione che non mira ad accertare responsabilità penali, ma a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante fondato su elementi indiziari attendibili e su una logica probabilistica propria del diritto amministrativo della prevenzione. Non è, dunque, richiesta la piena prova dei fatti costituenti reato, essendo sufficiente la verosimiglianza delle condotte minacciose o moleste poste in essere dall’interessato, idonee – se non arginate – a degenerare.
Entro tale cornice, prende corpo, come ormai confermato da consolidata giurisprudenza, un potere ampiamente discrezionale in capo all’Autorità di pubblica sicurezza, rispetto al quale il sindacato del giudice amministrativo resta perciò circoscritto ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti, manifesta illogicità o sproporzione.
2. Valutati alla luce di tali principi, i motivi d’impugnazione, da esaminarsi congiuntamente, si rivela del tutto infondato.
Quanto alla partecipazione procedimentale, va ulteriormente premesso che l’art. 8, comma 2, l. n. 38/2009 non impone in modo tassativo l’audizione personale dell’interessato, stabilendo che il Questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ammonisce il soggetto ritenendo fondata l’istanza.
Il modulo procedimentale delineato dalla norma, dunque, non esige l’ascolto del destinatario, ben potendo l’atto essere sorretto da un’istruttoria documentale e testimoniale. La stessa giurisprudenza, rimarca la non necessità del contraddittorio endoprocedimentale in ragione della finalità preventiva e dell’urgenza che tipicamente presidiano tali misure (Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2022, n. 10211). È, infatti, l’accertamento della condotta, osservata nella sua autoevidenza oggettiva, a sorreggere il giudizio del Questore e a imporre la celere adozione della misura. Restano, invece, estranee o comunque del tutto marginali, rispetto al perimetro della valutazione, le giustificazioni addotte dalle parti, le ragioni del disaccordo, e, in definitiva, l’ascolto delle motivazioni soggettive che abbiano spinto l’ammonito a trascendere i limiti di ciò che può ritenersi socialmente accettabile, essendo sufficiente che le condotte appaiano fonte di allarme nonché di rischio per la vittima.
Inoltre, poiché la misura si conforma ai principi di massima precauzione e di tutela avanzata, non è richiesto che il provvedimento finale sia preceduto dall’inoltro della comunicazione di avvio del procedimento al persecutore (Cons. St., Sez. III, 3 aprile 2023, n. 3420), né tantomeno da un tentativo di componimento tra le parti. Il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può dunque valutare se e quando emanare il provvedimento, e può pertanto decidere di non avvisare il destinatario, procedendo senza indugio alcuno (Cons. St., Sez. III , 24 aprile 2020, n. 2620).
Nondimeno, nel caso concreto la comunicazione di avvio è stata regolarmente notificata il 17 ottobre 2018, con assegnazione di 10 giorni per memorie, effettivamente depositate il 27 ottobre; è stata inoltre attivata una procedura di composizione ex art. 1 T.U.L.P.S., cui il ricorrente non ha inteso partecipare. Ne consegue che – anche al di là della non necessità dell’audizione – il ricorrente è stato posto in condizione di rappresentare le proprie difese, sicché non è ravvisabile lesione delle garanzie partecipative.
In ordine alla pretesa mancata ostensione degli atti, si deve rilevare che la Prefettura ha rilasciato tutta la documentazione richiesta, ad eccezione dei documenti sanitari relativi -OMISSIS- per i quali l’emersione di dati particolarmente sensibili e l’opposizione della controinteressata giustificano il diniego di ostensione. Del resto, tale limitazione, espressamente motivata in riferimento alla natura dei dati e all’opposizione, è conforme al bilanciamento normativo fra istanza conoscitiva (ancorché diretta alla tutela della posizione del ricorrente) e protezione dei dati personali. Né, a ben vedere, il ricorrente ha allegato in giudizio quale concreto pregiudizio difensivo avrebbe patito in relazione alla mancata conoscenza degli atti ritenuti non ostensibili, il cui contenuto appare inessenziale all’impugnazione della misura, fondata, a ben vedere, su circostanze concrete pacificamente conosciute dall’interessato.
Inoltre, la motivazione del provvedimento risulta sufficiente e coerente con gli esiti istruttori: il Questore ha dato conto del quadro indiziario formatosi sulle dichiarazioni delle persone informate, nonché sulla progressione e reiterazione delle condotte, ritenendo fondata l’istanza. In tale prospettiva, non è richiesto una puntuale confutazione di ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente la ricostruzione complessiva del fatto e la razionale esplicitazione delle ragioni di prevenzione sottese alla misura.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo.
Quanto all’istruttoria e all’accertamento presupposti di fatto della misura, il compendio documentale evidenzia una pluralità di episodi significativi: dalle pressioni per interrompere i lavori di ristrutturazione alle interruzioni di energia, dall’episodio violento del -OMISSIS- (calci e pugni al muro, urla) – cui fece seguito la temporanea sospensione dei lavori da parte dei controinteressati – alle condotte di guida aggressive dell’11 e del 31 agosto 2017, sino alle lettere anonime alla Guardia di Finanza e alla installazione di telecamere nelle parti comuni in via unilaterale.
Tali circostanze, valutate nel loro insieme, delineano un andamento persecutorio idoneo a generare nelle vittime un fondato timore e un grave stato d’ansia, come pure una modificazione delle normali abitudini di vita (sospensione lavori, cautele nella circolazione). Le testimonianze acquisite dall’Amministrazione offrono un serio riscontro esterno delle circostanze poste alla base della misura.
Le giustificazioni offerte dal ricorrente (asseriti danni ai propri immobili/mobili; asserita legittimità di condotte dissuasive dell’acquisto; irrilevanza dei fatti isolatamente considerati) non scalfiscono il quadro probatorio indiziario: a fronte di condotte che – per reiterazione, modalità e contesto – presentano oggettiva attitudine intimidatoria e molesta, non sminuita da spiegazioni postume.
Non giova al ricorrente l’argomentazione circa l’irrilevanza delle condotte dei familiari o la titolarità delle unità immobiliari: l’ammonimento è stato emesso sulla base dei fatti specificamente ascrittigli; la titolarità formale degli immobili è profilo indifferente rispetto alla materialità delle condotte tenute nelle parti comuni e alla responsabilità personale per i comportamenti accertati.
Neppure risulta fondata la censura riferita al carattere asseritamente sproporzionato della misura: l’ammonimento è misura minimamente invasiva, a finalità dissuasiva, che si colloca ad uno stadio pre-sanzionatorio dell’ordinamento di sicurezza pubblica. A fronte di una vicenda nella quale gli atti descritti sono numerosi, ravvicinati e progressivi, l’adozione della misura appare coerente con i principi di precauzione e di tutela avanzata a salvaguardia dell’incolumità e della tranquillità personale dei controinteressati.
Quanto al preteso travisamento dei fatti o alla loro illogica valutazione, il provvedimento questorile e l’atto prefettizio recano un’istruttoria puntuale e una motivazione che dà conto delle fonti di prova e dei criteri di apprezzamento, ispirati alla citata logica indiziaria e probabilistica propria delle misure di prevenzione.
4. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, liquidandole nell’importo di € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LF SE TA, Presidente
CO DI, Primo Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO DI | LF SE TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.