TAR Genova, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 163
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 8 l. n. 38/2009 e degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto che l'ammonimento del Questore è una misura amministrativa di prevenzione che non richiede la piena prova dei fatti costituenti reato, ma solo la verosimiglianza delle condotte moleste. Non è tassativamente imposta l'audizione personale dell'interessato, essendo sufficiente un'istruttoria documentale e testimoniale. Nel caso specifico, la comunicazione di avvio del procedimento è stata notificata e il ricorrente non ha partecipato alla procedura di composizione. La mancata ostensione di alcuni documenti è stata giustificata dalla natura sensibile dei dati e dall'opposizione della controinteressata. La motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente.

  • Rigettato
    Difetto dei presupposti di fatto, illogicità e contraddittorietà, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento

    La Corte ha ritenuto che il quadro indiziario, basato su testimonianze e documentazione, evidenzia una pluralità di episodi significativi (pressioni, interruzioni di energia, condotte violente, guida aggressiva, lettere anonime, installazione telecamere) che delineano un andamento persecutorio idoneo a generare timore e ansia. Le giustificazioni offerte dal ricorrente non scalfiscono il quadro probatorio. La titolarità formale degli immobili è irrilevante rispetto alla responsabilità personale per le condotte accertate. La misura appare proporzionata e coerente con i principi di precauzione e tutela avanzata. Il provvedimento questorile e quello prefettizio sono stati ritenuti puntuali nell'istruttoria e nella motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 163
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 163
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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