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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MA EL, Presidente
TA IC, RE
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 325/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA906I101778 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato. Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' stato impugnato un avviso di accertamento (TA906I101778) per € 104.954,00 al netto di sanzioni (per
IVA dell'anno 2018).
L'Ufficio ha contestato come illegittima la detrazione di € 104.954,00 resa in relazione a 83 fatture di acquisto da “Società_1” s.r.l. (di cui 68 per importi complessivi inferiori a € 1.000,00).
Ha infatti ritenuto l'Agenzia che dette fatture fossero soggettivamente inesistenti, per essere l'odierna istante consapevole dell'inesistenza del soggetto venditore, in realtà una cd. “società cartiera” operante in contesto fraudolento cd. “frodi carosello”.
Espone l'istante che nel 2018 (allorchè aveva denominazione di Società_2” s.p.a.) ha avuto un volume di ricavi di vendita per oltre 11,5 milioni di euro, e di avere acquistato (nell'anno) merce (pneumatici) in “e-commerce” (cd. “drop shipping”) presso cento diversi fornitori.
La ricorrente:
· nega ogni propria colpevolezza (anche in punto di negligenza), atteso che: “Società_1” s.r.l. era operatore commerciale regolarmente rinvenibile su piattaforme di vendita specializzate;
essa istante ha acquistato per un prezzo nemmeno inferiore a quelli praticati dai produttori;
ha versato un deposito cauzionale fino ad € 36.000,00; vi è stata fitta corrispondenza via “e-mail” con il venditore in ordine alla merce, alle sue specifiche, alle regolamentazioni amministrative e contabili;
· rileva essere insussistente ogni addebito circa l'addotta attività illecita di “Società_1” s.r.l., di cui essa istante era completamente all'oscuro;
· eccepisce nullità dell'atto per omessa motivazione circa il rigetto delle osservazioni della parte;
anche con riferimento all'omessa allegazione dei documenti indicati nell'atto impugnato.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle entrate argomenta lungamente (e documenta al riguardo) sugli elementi che la portano a ritenere la qualità di società “cartiera” in capo a “Società_1” s.r.l.; segnala che il volume di affari reso dall'odierno ricorrente con detta società è stato -per il 2018- di circa € 477.000,00 (quale somma imponibile).
Ribadisce che l'istante non avrebbe non potuto rendersi conto, usando la diligenza professionale alla stessa richiesta (massima diligenza di operatore professionale, come richiesto da Cass. 14202/2024), dell'esistenza meramente cartolare del fornitore, richiamando gli indici rivelatori già sopra indicati.
Nega ogni difetto di motivazione nell'atto impugnato e ogni obbligo di allegazione di atti menzionati ivi
Argomenta sugli assetti societari relativi alla società fornitrice.
Chiede rigettarsi il ricorso.
Con apposita memoria parte ricorrente indica sent. 377/2025 di questa Corte, relativa ad altro accertamento subìto; argomenta ulteriormente sui motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte ricorrente ha debitamente documentato plurimi indici oggettivi (sopra riportati dall'istante e a cui si fa qui espresso riferimento) che rendono del tutto apodittica l'affermazione dell'Agenzia delle entrate in ordine alla necessaria colpevolezza (“non poteva non sapere”) del contribuente, rimasto coinvolto -senza alcuna responsabilità penale, nemmeno ipotizzata da chicchessia- in operazioni truffaldine di ente societario legittimato ad operare sul mercato “e-commerce” (per il quale non vi è alcuna necessità di struttura operativa e/o organizzativa che sia ultronea a una linea internet, a supporti informatici e a tempo disponibile per la rete di commercio).
Le argomentazioni dell'Agenzia in definitiva nel caso concreto si risolvono in affermazione di pura responsabilità oggettiva e senza colpevolezza, come tale estranea anche al sistema tributario.
Il regime delle spese segue la soccombenza (D.M. 55/2014; scaglione di valore da € 52.000,00 ad
€ 260.000,00; difesa del contribuente affidata a dottore commercialista).
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, definitivamente pronunciando nei proc. 325/2025
RG così decide:
· accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
· condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla società ricorrente, liquidate in € 1.300,00 per compenso professionale;
oltre rimborso del contributo unificato, rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA di legge.
Teramo 1/12/2025
IL Giudice estensore
(dott. N. Valletta) La Presidente(dott.ssa E. Tomassini)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MA EL, Presidente
TA IC, RE
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 325/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA906I101778 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato. Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' stato impugnato un avviso di accertamento (TA906I101778) per € 104.954,00 al netto di sanzioni (per
IVA dell'anno 2018).
L'Ufficio ha contestato come illegittima la detrazione di € 104.954,00 resa in relazione a 83 fatture di acquisto da “Società_1” s.r.l. (di cui 68 per importi complessivi inferiori a € 1.000,00).
Ha infatti ritenuto l'Agenzia che dette fatture fossero soggettivamente inesistenti, per essere l'odierna istante consapevole dell'inesistenza del soggetto venditore, in realtà una cd. “società cartiera” operante in contesto fraudolento cd. “frodi carosello”.
Espone l'istante che nel 2018 (allorchè aveva denominazione di Società_2” s.p.a.) ha avuto un volume di ricavi di vendita per oltre 11,5 milioni di euro, e di avere acquistato (nell'anno) merce (pneumatici) in “e-commerce” (cd. “drop shipping”) presso cento diversi fornitori.
La ricorrente:
· nega ogni propria colpevolezza (anche in punto di negligenza), atteso che: “Società_1” s.r.l. era operatore commerciale regolarmente rinvenibile su piattaforme di vendita specializzate;
essa istante ha acquistato per un prezzo nemmeno inferiore a quelli praticati dai produttori;
ha versato un deposito cauzionale fino ad € 36.000,00; vi è stata fitta corrispondenza via “e-mail” con il venditore in ordine alla merce, alle sue specifiche, alle regolamentazioni amministrative e contabili;
· rileva essere insussistente ogni addebito circa l'addotta attività illecita di “Società_1” s.r.l., di cui essa istante era completamente all'oscuro;
· eccepisce nullità dell'atto per omessa motivazione circa il rigetto delle osservazioni della parte;
anche con riferimento all'omessa allegazione dei documenti indicati nell'atto impugnato.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle entrate argomenta lungamente (e documenta al riguardo) sugli elementi che la portano a ritenere la qualità di società “cartiera” in capo a “Società_1” s.r.l.; segnala che il volume di affari reso dall'odierno ricorrente con detta società è stato -per il 2018- di circa € 477.000,00 (quale somma imponibile).
Ribadisce che l'istante non avrebbe non potuto rendersi conto, usando la diligenza professionale alla stessa richiesta (massima diligenza di operatore professionale, come richiesto da Cass. 14202/2024), dell'esistenza meramente cartolare del fornitore, richiamando gli indici rivelatori già sopra indicati.
Nega ogni difetto di motivazione nell'atto impugnato e ogni obbligo di allegazione di atti menzionati ivi
Argomenta sugli assetti societari relativi alla società fornitrice.
Chiede rigettarsi il ricorso.
Con apposita memoria parte ricorrente indica sent. 377/2025 di questa Corte, relativa ad altro accertamento subìto; argomenta ulteriormente sui motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte ricorrente ha debitamente documentato plurimi indici oggettivi (sopra riportati dall'istante e a cui si fa qui espresso riferimento) che rendono del tutto apodittica l'affermazione dell'Agenzia delle entrate in ordine alla necessaria colpevolezza (“non poteva non sapere”) del contribuente, rimasto coinvolto -senza alcuna responsabilità penale, nemmeno ipotizzata da chicchessia- in operazioni truffaldine di ente societario legittimato ad operare sul mercato “e-commerce” (per il quale non vi è alcuna necessità di struttura operativa e/o organizzativa che sia ultronea a una linea internet, a supporti informatici e a tempo disponibile per la rete di commercio).
Le argomentazioni dell'Agenzia in definitiva nel caso concreto si risolvono in affermazione di pura responsabilità oggettiva e senza colpevolezza, come tale estranea anche al sistema tributario.
Il regime delle spese segue la soccombenza (D.M. 55/2014; scaglione di valore da € 52.000,00 ad
€ 260.000,00; difesa del contribuente affidata a dottore commercialista).
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, definitivamente pronunciando nei proc. 325/2025
RG così decide:
· accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
· condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla società ricorrente, liquidate in € 1.300,00 per compenso professionale;
oltre rimborso del contributo unificato, rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA di legge.
Teramo 1/12/2025
IL Giudice estensore
(dott. N. Valletta) La Presidente(dott.ssa E. Tomassini)