Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 760/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Brognaturo, Piazza Del Popolo n., presso lo studio Parte_1
Papa Nicola (PEC: , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Locri (RC) alla Via Firenze n. 113, presso lostudio dell'avv. Domanico Spanò (PEC: che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti;
RESISTENTE
e
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Controparte_3 dei crediti elettivamente domiciliato presso la Direzione provinciale di Controparte_4
Vibo Valentia, via E. P. Murmura, con gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC t) che lo rappresentano e difendono, anche Email_3 disgiuntamente, giusta procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di non debenza delle poste creditorie di cui all'intimazione impugnata avente n. 13920199002489752000, notificata il 15.03.2022, per contributi IVS relativi all'anno 2014. A tal fine detta parte eccepiva la prescrizione quinquennale maturata, tra la data di notifica (rispettivamente 23.01.2015 e 07.11.2015) degli avvisi di addebito n. 43920140001134264000 e 43920150000357390000, sottesi all'intimazione impugnata, e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (15.03.2022), deducendo, altresì assenza di atti utilmente interruttivi della prescrizione nell'anzidetto arco temporale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) preliminarmente, sospendere l'intimazione di pagamento opposta;
2) fissare l'udienza di discussione;
3) nel merito, dichiarare non dovuti e/o prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 43920140001134264000 notificato il 23.01.2015 di €. 2.416,19 e dall'avviso di addebito n. 43920150000357390000 notificato il 07.11.2015 di €. 2.364,84; 4) conseguentemente, ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'invalidità dell'intimazione di pagamento opposta nella parte de quo;
5) conseguentemente, condannare i resistenti al pagamento di spese e compensi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva , contestando le avverse pretese, CP_5 instando per la reiezione della domanda attorea e per la cessazione della materia CP_2 contenziosa per sgravio integrale dei crediti per cui è causa. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti costituite, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda si espone a declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché, come sostenuto e dimostrato dall'Ente impositore, i crediti sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022).
2. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. 3. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
4. L'epilogo fattuale, anche condizionato dalla novità normativa, consiglia per la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa, integralmente, fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 26/02/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani