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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/08/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7083/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione settima civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa PP,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 7083/2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato GILARDONI MASSIMO ricorrente contro
, nella persona del ministro pro tempore, difeso dall'avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Brescia contumace e con l'intervento del Pubblico ministero
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 giugno 2023 Parte_1
chiedeva, previa disapplicazione del decreto di rigetto emesso il 13 marzo 2023
[...] dal Prefetto della Provincia di Brescia, l'accertamento dello status di cittadino italiano per matrimonio con cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
In fatto il ricorrente esponeva che:
- in data 3 marzo 2014 si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_1
[...]
- il 15 gennaio 2019 aveva presentato domanda diretta all'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 l.n. 91/1992; - nel corso del procedimento amministrativo gli era stato contestato di avere adottato una condotta ostativa all'acquisto della cittadinanza. Nello specifico era emersa una denuncia in relazione a condotte di falso, definite con l'emissione del decreto penale di condanna nr.
178/2021 emesso il 20 settembre 2021;
- all'esito delle verifiche effettuate dall'Ufficio del Casellario Giudiziale della Procura della
Repubblica di Brescia non era emersa alcuna condanna penale o prova dell'esercizio dell'azione penale;
- nonostante l'assenza di prova rispetto all'intervento di una condanna penale ovvero all'esercizio dell'azione penale, l'amministrazione aveva rigettato la domanda.
Il , nonostante la regolarità delle notificazioni, non si è costituito in giudizio, Controparte_1 rimanendo contumace.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.
Acquisita la documentazione offerta in produzione dalla parte ricorrente in corso di giudizio, la causa
è stata trattenuta in decisione.
PREMESSO
L'articolo 5 della L.n. 91/1992 nella formulazione attualmente in vigore e in vigore al momento del deposito del ricorso recita “
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi”.
L'articolo 6 testualmente prevede “1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo
5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. 4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.”
Il successivo articolo 9.1, introdotto con la L.n. 132/2018, entrata in vigore il 4/10/2018, dispone “La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal
[...]
e dal Controparte_2 Controparte_3
o dal , ovvero a produrre apposita Controparte_2 certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal
[...]
e dal Controparte_2 Controparte_3
o dal ”. Controparte_2
OSSERVA
Nel caso di specie difetta la giurisdizione in capo al giudice ordinario.
A tale riguardo l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 13/2017, come modificato dalla legge di conversione n.
46/2017, attribuisce alle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale dei Tribunali ordinari la competenza a decidere le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana.
Il contenuto della disposizione, ad una prima lettura, appare di dubbia interpretazione, poiché appunto, non è chiaro se la norma debba essere interpretata nel senso secondo il quale tutte le controversie in materia di cittadinanza debbano essere di competenza del giudice ordinario, oppure se residuino dei casi di giurisdizione amministrativa, qualora la pubblica amministrazione eserciti un potere discrezionale in ordine alla valutazione di un interesse pubblico. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudici speciali si individua nel c.d. “petitum” sostanziale, che si risolve nell'irrilevanza delle formule giuridiche utilizzate dall'attore e delle richieste rivolte al giudice adito ed in una valorizzazione della causa petendi, cioè della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela (cfr. Cass. civ. Sez.
Un., Sentenza n. 10375 del 08/05/2007). Nelle conclusioni dell'atto introduttivo il procuratore di parte ricorrente ha domandato, previa disapplicazione del decreto di rifiuto della domanda di concessione della cittadinanza italiana emesso in data 14.03.2023, l'accertamento del diritto alla cittadinanza italiana in capo a
[...]
Parte_1
I riferimenti alla domanda di accertamento dello status di cittadino italiano non fanno venire meno sotto questo profilo la giurisdizione del giudice adito.
Al riguardo è bene ricordare che la disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale e peraltro l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011, nel disciplinare il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario, utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di impugnazione o opposizione (cfr nello stesso senso Trib. Roma ord.
18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017;
Trib. Roma sent. 22/03/2017 e Trib. di Brescia sent. 10/11/2018).
La giurisdizione difetta, tuttavia, quale conseguenza dell'esercizio da parte della pubblica amministrazione del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica che ostino a detto acquisto ex art. 6, comma 1, lett. c della l.n. 91/1992. Il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di tale potere di natura discrezionale.
È quanto avvenuto nel caso che occupa, atteso che il ricorrente non ha dimostrato di non essere stato condannato per i fatti indicati nel provvedimento oggetto di impugnazione, nello specifico: notizia di reato della Stazione Carabinieri di Quinzano d'Oglio (BS) del 21.11.2016, nr. 35/15-2/2016 per art. 477 c.p., falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni e art. 482 c.p. falsità materiale commessa dal privato, procedimento penale n. 228/2021 (Carabinieri dei NAS di
Cremona) è stato definito con emissione di decreto penale n. 178/21 accolto il 20/09/2021.
In atti risultano versati il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale entrambi nulli e rilasciati dalla Procura della Repubblica di Brescia. Altrettante richieste non risultano presso la
Procura di Cremona, nel cui ambito operano i Carabinieri dei NAS di Cremona, che avrebbero, quanto meno in base al provvedimento oggetto di censure, condotto indagini nell'ambito del procedimento penale n. 228/2021, conclusosi con il decreto penale di condanna sopra citato per il reato previsto e punito dall'art. 482 c.p.
Non può dirsi dunque dimostrata l'assenza di procedimenti penali pendenti o definiti a carico dell'odierno ricorrente, a fronte di un quadro incompleto rispetto ai fatti richiamati nel provvedimento di inammissibilità emesso dalla . CP_4 La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita
DICHIARA
il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da Parte_1
(C.F. ) nato il [...] in [...]
[...] C.F._1
Spese compensate.
Così deciso in Brescia il giorno 6 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Mariarosa PP
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione settima civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa PP,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 7083/2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato GILARDONI MASSIMO ricorrente contro
, nella persona del ministro pro tempore, difeso dall'avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Brescia contumace e con l'intervento del Pubblico ministero
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 giugno 2023 Parte_1
chiedeva, previa disapplicazione del decreto di rigetto emesso il 13 marzo 2023
[...] dal Prefetto della Provincia di Brescia, l'accertamento dello status di cittadino italiano per matrimonio con cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
In fatto il ricorrente esponeva che:
- in data 3 marzo 2014 si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_1
[...]
- il 15 gennaio 2019 aveva presentato domanda diretta all'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 l.n. 91/1992; - nel corso del procedimento amministrativo gli era stato contestato di avere adottato una condotta ostativa all'acquisto della cittadinanza. Nello specifico era emersa una denuncia in relazione a condotte di falso, definite con l'emissione del decreto penale di condanna nr.
178/2021 emesso il 20 settembre 2021;
- all'esito delle verifiche effettuate dall'Ufficio del Casellario Giudiziale della Procura della
Repubblica di Brescia non era emersa alcuna condanna penale o prova dell'esercizio dell'azione penale;
- nonostante l'assenza di prova rispetto all'intervento di una condanna penale ovvero all'esercizio dell'azione penale, l'amministrazione aveva rigettato la domanda.
Il , nonostante la regolarità delle notificazioni, non si è costituito in giudizio, Controparte_1 rimanendo contumace.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.
Acquisita la documentazione offerta in produzione dalla parte ricorrente in corso di giudizio, la causa
è stata trattenuta in decisione.
PREMESSO
L'articolo 5 della L.n. 91/1992 nella formulazione attualmente in vigore e in vigore al momento del deposito del ricorso recita “
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi”.
L'articolo 6 testualmente prevede “1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo
5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. 4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.”
Il successivo articolo 9.1, introdotto con la L.n. 132/2018, entrata in vigore il 4/10/2018, dispone “La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal
[...]
e dal Controparte_2 Controparte_3
o dal , ovvero a produrre apposita Controparte_2 certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal
[...]
e dal Controparte_2 Controparte_3
o dal ”. Controparte_2
OSSERVA
Nel caso di specie difetta la giurisdizione in capo al giudice ordinario.
A tale riguardo l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 13/2017, come modificato dalla legge di conversione n.
46/2017, attribuisce alle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale dei Tribunali ordinari la competenza a decidere le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana.
Il contenuto della disposizione, ad una prima lettura, appare di dubbia interpretazione, poiché appunto, non è chiaro se la norma debba essere interpretata nel senso secondo il quale tutte le controversie in materia di cittadinanza debbano essere di competenza del giudice ordinario, oppure se residuino dei casi di giurisdizione amministrativa, qualora la pubblica amministrazione eserciti un potere discrezionale in ordine alla valutazione di un interesse pubblico. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudici speciali si individua nel c.d. “petitum” sostanziale, che si risolve nell'irrilevanza delle formule giuridiche utilizzate dall'attore e delle richieste rivolte al giudice adito ed in una valorizzazione della causa petendi, cioè della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela (cfr. Cass. civ. Sez.
Un., Sentenza n. 10375 del 08/05/2007). Nelle conclusioni dell'atto introduttivo il procuratore di parte ricorrente ha domandato, previa disapplicazione del decreto di rifiuto della domanda di concessione della cittadinanza italiana emesso in data 14.03.2023, l'accertamento del diritto alla cittadinanza italiana in capo a
[...]
Parte_1
I riferimenti alla domanda di accertamento dello status di cittadino italiano non fanno venire meno sotto questo profilo la giurisdizione del giudice adito.
Al riguardo è bene ricordare che la disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale e peraltro l'art. 19 bis d.lgs. n. 150/2011, nel disciplinare il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario, utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di impugnazione o opposizione (cfr nello stesso senso Trib. Roma ord.
18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017;
Trib. Roma sent. 22/03/2017 e Trib. di Brescia sent. 10/11/2018).
La giurisdizione difetta, tuttavia, quale conseguenza dell'esercizio da parte della pubblica amministrazione del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica che ostino a detto acquisto ex art. 6, comma 1, lett. c della l.n. 91/1992. Il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di tale potere di natura discrezionale.
È quanto avvenuto nel caso che occupa, atteso che il ricorrente non ha dimostrato di non essere stato condannato per i fatti indicati nel provvedimento oggetto di impugnazione, nello specifico: notizia di reato della Stazione Carabinieri di Quinzano d'Oglio (BS) del 21.11.2016, nr. 35/15-2/2016 per art. 477 c.p., falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni e art. 482 c.p. falsità materiale commessa dal privato, procedimento penale n. 228/2021 (Carabinieri dei NAS di
Cremona) è stato definito con emissione di decreto penale n. 178/21 accolto il 20/09/2021.
In atti risultano versati il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale entrambi nulli e rilasciati dalla Procura della Repubblica di Brescia. Altrettante richieste non risultano presso la
Procura di Cremona, nel cui ambito operano i Carabinieri dei NAS di Cremona, che avrebbero, quanto meno in base al provvedimento oggetto di censure, condotto indagini nell'ambito del procedimento penale n. 228/2021, conclusosi con il decreto penale di condanna sopra citato per il reato previsto e punito dall'art. 482 c.p.
Non può dirsi dunque dimostrata l'assenza di procedimenti penali pendenti o definiti a carico dell'odierno ricorrente, a fronte di un quadro incompleto rispetto ai fatti richiamati nel provvedimento di inammissibilità emesso dalla . CP_4 La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita
DICHIARA
il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da Parte_1
(C.F. ) nato il [...] in [...]
[...] C.F._1
Spese compensate.
Così deciso in Brescia il giorno 6 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Mariarosa PP