Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a disporre, con decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei formaggi "grana", "gorgonzola", "provolone" e del burro, di produzione 1955, ed a fissare le relative modalita', tenendo presente che il beneficio e' diretto a difendere la produzione lattiero-casearia con preferenza ai piccoli e medi produttori, singoli e associati.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a disporre, con decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei formaggi "grana", "gorgonzola", "provolone" e del burro, di produzione 1955, ed a fissare le relative modalita', tenendo presente che il beneficio e' diretto a difendere la produzione lattiero-casearia con preferenza ai piccoli e medi produttori, singoli e associati.