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Articolo 29 della Legge 3 maggio 2004, n. 112
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Legge 3 maggio 2004, n. 112
Articolo 29 della Legge 3 maggio 2004, n. 112
Versione
6 maggio 2004
Art. 29. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 6 maggio 2004
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