Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/02/2026, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14774 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in merito alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del 4 settembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. DA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso depositato in giudizio in data 1° dicembre 2025, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento della illegittimità̀ del silenzio serbato sulla richiesta del 4 settembre 2023 finalizzata ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- che, nel contempo, l’istante ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
- che, nota depositata in giudizio in data 30 gennaio 2026, la Questura di Roma ha comunicato di non poter provvedere sull’istanza del ricorrente in quanto la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, ribadita nel mese di marzo/aprile 2025, non è stata presentata tramite Kit postale indirizzata alla Questura competente;
- che, alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
- che il ricorso è fondato e va accolto atteso che, allo stato, l’Amministrazione resistente non risulta aver adottato il provvedimento conclusivo del procedimento nei termini di rito, non potendo considerarsi la predetta nota 30 gennaio 2026 avente natura provvedimentale;
- che, pertanto, va ordinato alla Questura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento;
- che, per la peculiarità della vicenda (in ragione di quanto osservato dall’amministrazione resistente nella predetta nota del 30 gennaio 2026), sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Questura di Roma di concludere il procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA AN, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia SI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DA AN |
IL SEGRETARIO