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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/12/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 915/2023
Il Giudice EL ZO, all'udienza del 3/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MASCOLO ENZA e Parte_1
TE LV;
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to PORTALURI Controparte_1
SA e ER CA;
resistente rappresentata e difesa dall'avv. PENNETTA Controparte_2
LO
resistente contumace Controparte_3
T
e r
z a
c h
i a m a
t a
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 16/03/2023 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la Parte_1 [...]
e davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi CP_1 CP_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che le sig.re
[...]
e , alla luce di quanto sopra esposto, sono CP_1 Controparte_2
responsabili patrimonialmente nei confronti di e per l'effetto Parte_1
condannarLe al pagamento, dell'importo di euro 83.600,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (18.12.2017) al saldo effettivo, o ad altra somma ritenuta di giustizia;
condannare altresì le sig.re e Controparte_1
al pagamento di tutte le spese e competenze del presente CP_2 CP_2
giudizio.”
In particolare, la società ricorrente deduceva che le resistenti, all'epoca dei fatti di causa, rispettivamente “ ” ) e “Operatore di Sportello” ( CP_4 CP_1 CP_2
dell'Ufficio Postale di Cellino San Marco, si erano “rese responsabili di condotte censurabili relative a violazione delle procedure di sicurezza, emerse a seguito di indagini interne relazionate dal competente servizio ispettivo con report
FMSI/18/0324 del 19.04.2018 (...) a seguito del quale il competente servizio risorse umane provvedeva ad elevare a carico delle suddette, contestazioni di natura disciplinare, nonchè ad inviare lettera di messa in mora per il danno patrimoniale subito dalla società, queste ultime notificate in data 25.06.2022”; che, in ragione di tanto le stesse erano state attinte da relativi procedimenti disciplinari, culminati con la irrogazione della sanzione disciplinare della multa di giorni 2 di sospensione della retribuzione;
che le resistenti non avevano “rispettato la disposizione aziendale denominata C.O.I.n. 174 del 19.05.2016”; che da tale condotta era derivato un danno pari all'importo di € 83.600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della operazione contestata fino al soddisfo.
Con memoria difensiva in data 4.11.23 si costituiva in giudizio la resistente Sig.ra
[...]
, la quale impugnava e recisamente contestava in fatto ed in diritto le CP_1
avverse pretese, ivi formulando le conclusioni di cui alla memoria.
Si costituiva altresì contestando gli avversi assunti ed Controparte_2
offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda;
chiedeva inoltre di poter evocare in giudizio l'assicurazione al fine di esser manlevata in caso di Controparte_3
condanna.
Autorizzata la chiamata in causa, istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti e con l'ascolto dei testi indotti, tentata invano la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato per le seguenti ed assorbenti ragioni.
Parte ricorrente rivendica in questo giudizio il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale per violazione da parte delle dipendenti degli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 cc.
La Suprema Corte in materia di azione risarcitoria proposta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore per la violazione degli obblighi di cui ai citati articoli nello svolgimento della prestazione ha costantemente precisato come “la valutazione del giudice si pone su un piano distinto, anche se parallelo, rispetto all'accertamento del venir meno dell'elemento fiduciario, che abbia dato luogo all'esercizio del potere disciplinare, poiché l'evento deve essere calibrato non più sul versante della fiducia, emergente nel rapporto di lavoro sotto il profilo dell'art. 2119, ma sull'accertamento della condotta colposa, in funzione della prestazione pattuita, per violazione degli obblighi di diligenza e correttezza [C. 18375/2006; C. 8702/2000, che ha precisato come tale dimostrazione faccia carico al datore di lavoro, quale elemento costitutivo della sua ulteriore pretesa, e come tale va analizzata, nei limiti della prevedibilità (art. 1225), secondo un criterio di normalità, che si pone come misura del danno risarcibile”.
Ne consegue che responsabilità invocata dal datore di lavoro può essere riconosciuta solo quando il datore di lavoro dimostri che v'è stata una condotta colposa da parte del dipendente.
Tale “culpa” rileva in una duplice ottica prospettica: da un punto di vista oggettivo, dunque, come inosservanza di disposizioni aziendali poste in essere per scongiurare il rischio della verificazione dell'evento dannoso in concreto verificatosi e, dal punto di vista soggettivo, come colpa - nel caso di specie c.d. lieve - ex artt. 1176 co. 2, 1218 e
2104 c.c. – in ragione dello standard elevato di diligenza richiesto al prestatore di lavoro nella posizione specifica del resistente.
L'obbligazione imposta di usare la diligenza richiesta nello svolgimento della prestazione, quindi, si qualifica come parametro di valutazione per apprezzare la misura e congruità dell'adempimento contribuendo, come sostenuto da autorevolissima dottrina, a rendere esatta la prestazione: “La diligenza è nel modo della prestazione”.
È chiaro che la natura di parametro speculativo del grado di diligenza esigibile pone il resistente, quindi, in condizione di dover dimostrare di aver eseguito correttamente la prestazione, con esclusione della imputabilità del danno evento.
L'assunto secondo cui la diligenza ex art. 2104 c.c. è un modo con cui deve essere eseguita la prestazione, infatti, rileva nella strutturazione di tale obbligo come elemento costitutivo della prestazione stessa, la cui inosservanza genera una responsabilità per inadempimento della obbligazione.
Nel caso di specie, si contesta alle lavoratrici di aver proceduto al cambio di un vaglia postale clonato nonostante le difformità di esso rispetto ad un titolo originale, di cui né la Sig.ra quale operatrice di sportello effettuante l'operazione, né la direttrice CP_2
si sarebbero avvedute, per negligenza ed imprudenza. CP_1
In particolare, il vaglia clonato presentava secondo l'assunto di le seguenti Pt_1
caratteristiche: colorazione di tonalità piuttosto pallida;
spessore della carta lievemente più esiguo di quello dei titoli autentici, filigrana, come rilevabile in controluce, logo non Pt_1
completamente stampato con inchiostro calcografico, dati di emissione in tonalità molto chiare e trasparenti, incompatibili con i caratteri delle stampanti in uso a . Pt_1
Alle resistenti, quindi, veniva contestata la violazione delle disposizioni interne e di comportamento che se poste in esser avrebbero impedito il pagamento del vaglia.
In tale prospettiva occorre quindi esaminare il contenuto delle disposizioni violate.
La COI (comunicazione interna) n. 174 del 19/05/2016, in cui venivano indicate le caratteristiche tecnico/riproduttive dei nuovi moduli adottati da , Parte_1
prevedeva che gli operatori dovevano verificare la presenza di alcuni presupposti
(codice a barre, numero identificativo, tipologia di stampa); tale direttiva nell'indicare gli elementi di un vaglia circolare postale da controllare (a partire da quelli emessi con numero 0.361.000.001) precisava che la stampa calcografica era percepibile attraverso la presenza di una “lieve ruvidità superficiale” sul logo . Parte_1
Contro La medesima al fine di evitare di subire frodi, indicava all'operatore anche altri elementi costitutivi del vaglia (inchiostro nero e microforatura per il numero del titolo, code line verificabili con l'ausilio dei dispositivi automatici di controllo), controlli questi ultimi non oggetto di censura nella specie.
Tanto premesso, nel caso in esame i testi ascoltati hanno confermato che la Direttrice dopo esser stata attenzionata dalla provvedeva a chiamare il DUP dell'ufficio CP_2
postale di San Fior;
successivamente veniva effettuato il controllo tramite la procedura
“Oracolo”; e, infine, contattati i C.C. della locale Stazione di Cellino San Marco , appurato che l'operazione di lettura ottica del titolo avvenuta allo sportello non aveva riscontrato alcuna anomalia, effettuate altresì le verifiche e i controlli formali previsti, comparando la corrispondenza del vaglia “lavorato” con un titolo “in bianco”, si provvedeva all'incasso del titolo.
Dunque le ricorrenti hanno eseguito tutti i controlli tecnici previsti dalle disposizioni in vigore e all'esito degli stessi non sono emerse anomalie in ordine alle caratteristiche del vaglia;
lo strumento tecnico utilizzato per il controllo del vaglia (l'unico in dotazione, non particolarmente sofisticato e relativo alla verificazione dei codici) ha confermato la validità del vaglia postale;
inoltre, la normativa interna che impone, per importi pari o superiori a cinquemila euro, che il versamento sia eseguito su un conto corrente postale già aperto o da aprire non era ancora vigente.
Gli strumenti a disposizione delle ricorrenti al momento del fatto contestato (tutti utilizzati) non potevano consentire una diversa verifica ed erano, in definitiva, inidonei a disvelare la non corrispondenza del vaglia oggetto della transazione con il modello originale.
Come già rilevato dal Tribunale di Cosenza nella sentenza n. 1472/2023, relativa a fattispecie pressocchè identica “Solo successivamente la società ha emanato la comunicazione interna n. 109 del 20 giugno 2018 la quale prevede che: “allo scopo di mitigare il rischio di frodi connesso alle operazioni di versamento sul conto corrente postale di vaglia circolari di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 a partire dal
21.06.2018 le somme versate saranno rese disponibili dopo quattro giorni lavorativi escluso il sabato successivi alla data di versamento, al fine di assicurare la verifica fisica dei titoli negoziati da parte di personale specializzato” e la n. 092 del 2018 in cui si rende noto che “in occasione di richiesta di pagamento da parte di un cliente di vaglia circolari di importo pari o superiore a 5.000,00 occorre invitare lo stesso ad effettuare il versamento su conto corrente postale/bancario”.
Il tenore di tale comunicazione induce a ritenere che ha espressamente Parte_1
riconosciuto che la verifica, chiesta alle ricorrenti e la cui omissione è stata posta a base della richiesta di risarcimento, non poteva essere effettuata nell'immediatezza dal dipendente in sede di pagamento dei titoli medesimi, ma richiedeva la verifica fisica dei titoli negoziati da parte di personale specializzato. Ne consegue che, il comportamento contestato non può ritenersi violativo degli obblighi di diligenza e di fedeltà invocati anche perché le dipendenti avevano posto in essere tutte le procedure previste all'epoca dei fatti anche considerando lo standard di diligenza richiesto. Non può dunque ritenersi che vi è stata una condotta colposa da parte delle lavoratrici né da un punto di un punto di vista oggettivo né da un punto di vista soggettivo. A fronte di tali dati, nessun rilievo assume la deposizione del teste di parte ricorrente, il quale ha reso una dichiarazione che fa apparire agevole la verifica delle difformità del vaglia oggetto del cambio, laddove, per contro, risulta dirimente quanto accertato dalla Corte d'appello di Lecce nella sentenza n. 172 del 2024 laddove precisa che “Al di là della dedotta condizione di pressione psicologica in cui poteva versare al momento dell'audizione da parte degli ispettori, ella non ha ammesso di non avere effettuato i controlli suggeriti dalla COI 174/2016, ma solo di non avere rilevato la mancanza della filigrana e del rilievo calcografico sul logo. Tanto può significare che non fossero percepibili”.
Deve allora concludersi nel senso che “…L'incompletezza della verifica eseguita sul titolo risultato contraffatto, non è imputabile alla … ma è dovuta alla inefficacia delle misure contenute nel COI del 2016, inefficacia che ha determinato a Parte_1
emanare la comunicazione n. 109 del 2018…” (cfr. ancora la sentenza n. n. 1472/2023 del Tribunale di Cosenza).
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da
[...]
la stessa si fonda sull'assunto che avrebbe omesso di CP_1 Parte_1
attuare adeguate misure di sicurezza e di formazione del personale per la gestione delle procedure antifrode.
Nella fattispecie in esame la domanda di risarcimento del danno biologico è priva delle necessarie allegazioni e prove idonee a consentirne l'accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2087 c.c. “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Il codice civile ha dunque previsto a carico del datore di lavoro un obbligo generale di sicurezza in base al quale egli è tenuto ad attivarsi per adottare ogni accorgimento che sia necessario per preservare a salute e la sicurezza dei suoi dipendenti. Trattandosi di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi generali (art. 1218 c.c.) il lavoratore deve, quindi, provare l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., il danno patito e il relativo nesso causale.
A propria volta il datore di lavoro deve provare, per essere esente da responsabilità,
l'impossibilità di eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218; cfr. sul punto Cass. 14469/2000; Cass. 3162/2002; Cass- 13887/2004; Cass. 12763/1993).
Innanzitutto si rileva come nella specie la resistente non ha espressamente formulato la domanda in termini di danno differenziale. Ella ha agito contro il datore di lavoro in termini di responsabilità contrattuale . La domanda non reca alcuna indicazione della differenza di danno tra quello che avrebbe potuto essere liquidato dall e quanto CP_6
ottenibile in forza delle regole comuni. La lavoratrice si è limitata a dedurre un comportamento datoriale illegittimo a fondamento del danno asseritamente patito. E' pur vero che è compito del giudice circoscrivere i limiti della responsabilità datoriale al solo danno differenziale, in ragione della norma inderogabile e imperativa, limitativa della responsabilità, di cui all'art. 10 più volte citato. Spettava, però, alla resistente allegare i fatti da cui discende un danno eccedente l'ammontare dell'indennizzo astrattamente dovuto da CP_6
La lavoratrice, inoltre, aveva l'onere di provare come si era verificato l'evento lesivo e come sarebbe stato possibile evitarlo con l'adozione di quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, si presentavano come necessarie per tutelare l'integrità fisica delle persone. Nella fattispecie in esame, invece, la lavoratrice non ha individuato, in maniera specifica, quali misure di sicurezza precipue sarebbero state violate dal datore di lavoro, avendo fatto generico riferimento alla mancanza di idonea formazione e all'insufficienza della circolare di contrasto alle frodi .
Tanto appare del tutto insufficiente in termini di allegazione dell'inadempimento addebitato al datore.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda riconvenzionale non può che essere respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Nulla sulle spese per l' chiamata in causa in quanto Controparte_7
contumace.
P.Q.M.
rigetta il ricorso di in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rigetta la domanda riconvenzionale di;
Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1
6.699,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge in favore di CP_1
, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
[...]
condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1
6.699,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge in favore di
[...]
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
CP_2
Brindisi 3.12.2025
Il Giudice
EL ZO
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 915/2023
Il Giudice EL ZO, all'udienza del 3/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MASCOLO ENZA e Parte_1
TE LV;
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to PORTALURI Controparte_1
SA e ER CA;
resistente rappresentata e difesa dall'avv. PENNETTA Controparte_2
LO
resistente contumace Controparte_3
T
e r
z a
c h
i a m a
t a
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 16/03/2023 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la Parte_1 [...]
e davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi CP_1 CP_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che le sig.re
[...]
e , alla luce di quanto sopra esposto, sono CP_1 Controparte_2
responsabili patrimonialmente nei confronti di e per l'effetto Parte_1
condannarLe al pagamento, dell'importo di euro 83.600,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (18.12.2017) al saldo effettivo, o ad altra somma ritenuta di giustizia;
condannare altresì le sig.re e Controparte_1
al pagamento di tutte le spese e competenze del presente CP_2 CP_2
giudizio.”
In particolare, la società ricorrente deduceva che le resistenti, all'epoca dei fatti di causa, rispettivamente “ ” ) e “Operatore di Sportello” ( CP_4 CP_1 CP_2
dell'Ufficio Postale di Cellino San Marco, si erano “rese responsabili di condotte censurabili relative a violazione delle procedure di sicurezza, emerse a seguito di indagini interne relazionate dal competente servizio ispettivo con report
FMSI/18/0324 del 19.04.2018 (...) a seguito del quale il competente servizio risorse umane provvedeva ad elevare a carico delle suddette, contestazioni di natura disciplinare, nonchè ad inviare lettera di messa in mora per il danno patrimoniale subito dalla società, queste ultime notificate in data 25.06.2022”; che, in ragione di tanto le stesse erano state attinte da relativi procedimenti disciplinari, culminati con la irrogazione della sanzione disciplinare della multa di giorni 2 di sospensione della retribuzione;
che le resistenti non avevano “rispettato la disposizione aziendale denominata C.O.I.n. 174 del 19.05.2016”; che da tale condotta era derivato un danno pari all'importo di € 83.600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della operazione contestata fino al soddisfo.
Con memoria difensiva in data 4.11.23 si costituiva in giudizio la resistente Sig.ra
[...]
, la quale impugnava e recisamente contestava in fatto ed in diritto le CP_1
avverse pretese, ivi formulando le conclusioni di cui alla memoria.
Si costituiva altresì contestando gli avversi assunti ed Controparte_2
offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda;
chiedeva inoltre di poter evocare in giudizio l'assicurazione al fine di esser manlevata in caso di Controparte_3
condanna.
Autorizzata la chiamata in causa, istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti e con l'ascolto dei testi indotti, tentata invano la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato per le seguenti ed assorbenti ragioni.
Parte ricorrente rivendica in questo giudizio il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale per violazione da parte delle dipendenti degli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 cc.
La Suprema Corte in materia di azione risarcitoria proposta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore per la violazione degli obblighi di cui ai citati articoli nello svolgimento della prestazione ha costantemente precisato come “la valutazione del giudice si pone su un piano distinto, anche se parallelo, rispetto all'accertamento del venir meno dell'elemento fiduciario, che abbia dato luogo all'esercizio del potere disciplinare, poiché l'evento deve essere calibrato non più sul versante della fiducia, emergente nel rapporto di lavoro sotto il profilo dell'art. 2119, ma sull'accertamento della condotta colposa, in funzione della prestazione pattuita, per violazione degli obblighi di diligenza e correttezza [C. 18375/2006; C. 8702/2000, che ha precisato come tale dimostrazione faccia carico al datore di lavoro, quale elemento costitutivo della sua ulteriore pretesa, e come tale va analizzata, nei limiti della prevedibilità (art. 1225), secondo un criterio di normalità, che si pone come misura del danno risarcibile”.
Ne consegue che responsabilità invocata dal datore di lavoro può essere riconosciuta solo quando il datore di lavoro dimostri che v'è stata una condotta colposa da parte del dipendente.
Tale “culpa” rileva in una duplice ottica prospettica: da un punto di vista oggettivo, dunque, come inosservanza di disposizioni aziendali poste in essere per scongiurare il rischio della verificazione dell'evento dannoso in concreto verificatosi e, dal punto di vista soggettivo, come colpa - nel caso di specie c.d. lieve - ex artt. 1176 co. 2, 1218 e
2104 c.c. – in ragione dello standard elevato di diligenza richiesto al prestatore di lavoro nella posizione specifica del resistente.
L'obbligazione imposta di usare la diligenza richiesta nello svolgimento della prestazione, quindi, si qualifica come parametro di valutazione per apprezzare la misura e congruità dell'adempimento contribuendo, come sostenuto da autorevolissima dottrina, a rendere esatta la prestazione: “La diligenza è nel modo della prestazione”.
È chiaro che la natura di parametro speculativo del grado di diligenza esigibile pone il resistente, quindi, in condizione di dover dimostrare di aver eseguito correttamente la prestazione, con esclusione della imputabilità del danno evento.
L'assunto secondo cui la diligenza ex art. 2104 c.c. è un modo con cui deve essere eseguita la prestazione, infatti, rileva nella strutturazione di tale obbligo come elemento costitutivo della prestazione stessa, la cui inosservanza genera una responsabilità per inadempimento della obbligazione.
Nel caso di specie, si contesta alle lavoratrici di aver proceduto al cambio di un vaglia postale clonato nonostante le difformità di esso rispetto ad un titolo originale, di cui né la Sig.ra quale operatrice di sportello effettuante l'operazione, né la direttrice CP_2
si sarebbero avvedute, per negligenza ed imprudenza. CP_1
In particolare, il vaglia clonato presentava secondo l'assunto di le seguenti Pt_1
caratteristiche: colorazione di tonalità piuttosto pallida;
spessore della carta lievemente più esiguo di quello dei titoli autentici, filigrana, come rilevabile in controluce, logo non Pt_1
completamente stampato con inchiostro calcografico, dati di emissione in tonalità molto chiare e trasparenti, incompatibili con i caratteri delle stampanti in uso a . Pt_1
Alle resistenti, quindi, veniva contestata la violazione delle disposizioni interne e di comportamento che se poste in esser avrebbero impedito il pagamento del vaglia.
In tale prospettiva occorre quindi esaminare il contenuto delle disposizioni violate.
La COI (comunicazione interna) n. 174 del 19/05/2016, in cui venivano indicate le caratteristiche tecnico/riproduttive dei nuovi moduli adottati da , Parte_1
prevedeva che gli operatori dovevano verificare la presenza di alcuni presupposti
(codice a barre, numero identificativo, tipologia di stampa); tale direttiva nell'indicare gli elementi di un vaglia circolare postale da controllare (a partire da quelli emessi con numero 0.361.000.001) precisava che la stampa calcografica era percepibile attraverso la presenza di una “lieve ruvidità superficiale” sul logo . Parte_1
Contro La medesima al fine di evitare di subire frodi, indicava all'operatore anche altri elementi costitutivi del vaglia (inchiostro nero e microforatura per il numero del titolo, code line verificabili con l'ausilio dei dispositivi automatici di controllo), controlli questi ultimi non oggetto di censura nella specie.
Tanto premesso, nel caso in esame i testi ascoltati hanno confermato che la Direttrice dopo esser stata attenzionata dalla provvedeva a chiamare il DUP dell'ufficio CP_2
postale di San Fior;
successivamente veniva effettuato il controllo tramite la procedura
“Oracolo”; e, infine, contattati i C.C. della locale Stazione di Cellino San Marco , appurato che l'operazione di lettura ottica del titolo avvenuta allo sportello non aveva riscontrato alcuna anomalia, effettuate altresì le verifiche e i controlli formali previsti, comparando la corrispondenza del vaglia “lavorato” con un titolo “in bianco”, si provvedeva all'incasso del titolo.
Dunque le ricorrenti hanno eseguito tutti i controlli tecnici previsti dalle disposizioni in vigore e all'esito degli stessi non sono emerse anomalie in ordine alle caratteristiche del vaglia;
lo strumento tecnico utilizzato per il controllo del vaglia (l'unico in dotazione, non particolarmente sofisticato e relativo alla verificazione dei codici) ha confermato la validità del vaglia postale;
inoltre, la normativa interna che impone, per importi pari o superiori a cinquemila euro, che il versamento sia eseguito su un conto corrente postale già aperto o da aprire non era ancora vigente.
Gli strumenti a disposizione delle ricorrenti al momento del fatto contestato (tutti utilizzati) non potevano consentire una diversa verifica ed erano, in definitiva, inidonei a disvelare la non corrispondenza del vaglia oggetto della transazione con il modello originale.
Come già rilevato dal Tribunale di Cosenza nella sentenza n. 1472/2023, relativa a fattispecie pressocchè identica “Solo successivamente la società ha emanato la comunicazione interna n. 109 del 20 giugno 2018 la quale prevede che: “allo scopo di mitigare il rischio di frodi connesso alle operazioni di versamento sul conto corrente postale di vaglia circolari di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 a partire dal
21.06.2018 le somme versate saranno rese disponibili dopo quattro giorni lavorativi escluso il sabato successivi alla data di versamento, al fine di assicurare la verifica fisica dei titoli negoziati da parte di personale specializzato” e la n. 092 del 2018 in cui si rende noto che “in occasione di richiesta di pagamento da parte di un cliente di vaglia circolari di importo pari o superiore a 5.000,00 occorre invitare lo stesso ad effettuare il versamento su conto corrente postale/bancario”.
Il tenore di tale comunicazione induce a ritenere che ha espressamente Parte_1
riconosciuto che la verifica, chiesta alle ricorrenti e la cui omissione è stata posta a base della richiesta di risarcimento, non poteva essere effettuata nell'immediatezza dal dipendente in sede di pagamento dei titoli medesimi, ma richiedeva la verifica fisica dei titoli negoziati da parte di personale specializzato. Ne consegue che, il comportamento contestato non può ritenersi violativo degli obblighi di diligenza e di fedeltà invocati anche perché le dipendenti avevano posto in essere tutte le procedure previste all'epoca dei fatti anche considerando lo standard di diligenza richiesto. Non può dunque ritenersi che vi è stata una condotta colposa da parte delle lavoratrici né da un punto di un punto di vista oggettivo né da un punto di vista soggettivo. A fronte di tali dati, nessun rilievo assume la deposizione del teste di parte ricorrente, il quale ha reso una dichiarazione che fa apparire agevole la verifica delle difformità del vaglia oggetto del cambio, laddove, per contro, risulta dirimente quanto accertato dalla Corte d'appello di Lecce nella sentenza n. 172 del 2024 laddove precisa che “Al di là della dedotta condizione di pressione psicologica in cui poteva versare al momento dell'audizione da parte degli ispettori, ella non ha ammesso di non avere effettuato i controlli suggeriti dalla COI 174/2016, ma solo di non avere rilevato la mancanza della filigrana e del rilievo calcografico sul logo. Tanto può significare che non fossero percepibili”.
Deve allora concludersi nel senso che “…L'incompletezza della verifica eseguita sul titolo risultato contraffatto, non è imputabile alla … ma è dovuta alla inefficacia delle misure contenute nel COI del 2016, inefficacia che ha determinato a Parte_1
emanare la comunicazione n. 109 del 2018…” (cfr. ancora la sentenza n. n. 1472/2023 del Tribunale di Cosenza).
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da
[...]
la stessa si fonda sull'assunto che avrebbe omesso di CP_1 Parte_1
attuare adeguate misure di sicurezza e di formazione del personale per la gestione delle procedure antifrode.
Nella fattispecie in esame la domanda di risarcimento del danno biologico è priva delle necessarie allegazioni e prove idonee a consentirne l'accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2087 c.c. “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Il codice civile ha dunque previsto a carico del datore di lavoro un obbligo generale di sicurezza in base al quale egli è tenuto ad attivarsi per adottare ogni accorgimento che sia necessario per preservare a salute e la sicurezza dei suoi dipendenti. Trattandosi di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi generali (art. 1218 c.c.) il lavoratore deve, quindi, provare l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., il danno patito e il relativo nesso causale.
A propria volta il datore di lavoro deve provare, per essere esente da responsabilità,
l'impossibilità di eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218; cfr. sul punto Cass. 14469/2000; Cass. 3162/2002; Cass- 13887/2004; Cass. 12763/1993).
Innanzitutto si rileva come nella specie la resistente non ha espressamente formulato la domanda in termini di danno differenziale. Ella ha agito contro il datore di lavoro in termini di responsabilità contrattuale . La domanda non reca alcuna indicazione della differenza di danno tra quello che avrebbe potuto essere liquidato dall e quanto CP_6
ottenibile in forza delle regole comuni. La lavoratrice si è limitata a dedurre un comportamento datoriale illegittimo a fondamento del danno asseritamente patito. E' pur vero che è compito del giudice circoscrivere i limiti della responsabilità datoriale al solo danno differenziale, in ragione della norma inderogabile e imperativa, limitativa della responsabilità, di cui all'art. 10 più volte citato. Spettava, però, alla resistente allegare i fatti da cui discende un danno eccedente l'ammontare dell'indennizzo astrattamente dovuto da CP_6
La lavoratrice, inoltre, aveva l'onere di provare come si era verificato l'evento lesivo e come sarebbe stato possibile evitarlo con l'adozione di quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, si presentavano come necessarie per tutelare l'integrità fisica delle persone. Nella fattispecie in esame, invece, la lavoratrice non ha individuato, in maniera specifica, quali misure di sicurezza precipue sarebbero state violate dal datore di lavoro, avendo fatto generico riferimento alla mancanza di idonea formazione e all'insufficienza della circolare di contrasto alle frodi .
Tanto appare del tutto insufficiente in termini di allegazione dell'inadempimento addebitato al datore.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda riconvenzionale non può che essere respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Nulla sulle spese per l' chiamata in causa in quanto Controparte_7
contumace.
P.Q.M.
rigetta il ricorso di in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rigetta la domanda riconvenzionale di;
Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1
6.699,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge in favore di CP_1
, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
[...]
condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1
6.699,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge in favore di
[...]
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
CP_2
Brindisi 3.12.2025
Il Giudice
EL ZO