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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di EC, Sezione Prima Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 4926 dell'anno 2012 R.G. vertente
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Leverano alla Via Fontana n. 74 presso lo studio dell'avv. Antonio Romanello che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
– Attore e Convenuto in Riconvenzionale –
E
(P.I.: , in persona del legale rappresentante CO P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Fatano, come da mandato in atti;
– Convenuta e Attrice in Riconvenzionale –
(C.F.: ) difensore in proprio, Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._3 Controparte_4
1 ), rappresentati e difesi dall'avv. ed C.F._4 Controparte_2
elettivamente domiciliati in EC alla via F. Milizia n. 64 presso lo studio legale dell'avv. Alessandra Verdesca, come da procura in atti;
- Terzi interventori –
, contumace;
Controparte_5
- Terzo chiamato -
All'udienza del 27.2.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la società deducendo in particolare: CO
- che in data 4.3.2002 in qualità di costruttore edile sottoscriveva un contratto di appalto con la società convenuta avente ad oggetto la realizzazione di un complesso residenziale composto da 13 unità abitative su un terreno edificabile di proprietà della società stessa;
- che in base a quanto pattuito, la società committente si obbligava a trasferire all'attore a titolo di corrispettivo la proprietà di sette unità immobiliari specificamente indicate nelle planimetrie allegate al contratto di appalto;
2 - che i relativi lavori avevano inizio nel successivo mese di aprile 2002 e procedevano regolarmente con l'edificazione delle strutture portanti del fabbricato e con la finitura di diverse unità immobiliari:
- che in data 4.3.2003 il direttore dei lavori (arch. ) comunicava CP_6
la sospensione dei lavori al fine di ottenere dall'autorità comunale l'approvazione del progetto in variante, la cui richiesta veniva formalmente presentata dalla società committente all'ente comunale soltanto in data
16.6.2003 a seguito di apposita sollecitazione dell'attore con nota del
10.6.2003;
- che nonostante i rapporti tra i contraenti iniziassero a deteriorarsi anche a causa dei ritardi nell'esecuzione dell'opera, una volta ottenuta l'approvazione in variante dal Comune di OR RE i lavori edilizi riprendevano regolarmente e l'attore, coadiuvato dal figlio , si prodigava anche a CP_5
procacciare potenziali acquirenti delle unità immobiliari in costruzione;
- che, in violazione degli accordi contrattuali, la società committente nel corso dell'estate 2004 trasferiva con atti di vendita regolarmente trascritti la proprietà a terzi anche di alcune unità immobiliari che erano invece destinate al costruttore come compenso per l'attività svolta in esecuzione dell'appalto;
- che nel mese di ottobre 2004 invitava quindi la committenza presso uno studio notarile al fine dar seguito ai contratti preliminari con i clienti che aveva procacciato, relativamente ad unità immobiliari comprese tra quelle destinate all'appaltatore;
3 - che a tale richiesta la società convenuta eccepiva la presenza di vizi di costruzione impeditivi, come da perizie di parte redatte dall'ing. e Per_1
dall'arch. dalla società stessa commissionate: Per_2
- che quindi si vedeva costretto a richiedere al Tribunale di EC
l'autorizzazione al sequestro conservativo sul cantiere, al fine di tutelare la propria posizione creditoria a fronte dell'oggettivo pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale derivante dalla vendita delle unità immobiliari costruite (procedimento cautelare n. 8451/2004 R.G.);
- che in data 23.12.2004 (a distanza di soli tre giorni dal deposito del ricorso cautelare) la società committente accendeva un mutuo presso la CP_7
pari alla somma di euro 300.000,00 con iscrizione di ipoteca di primo grado per 450.000,00 sul terreno su cui era stato realizzato il complesso immobiliare;
- che il Tribunale di EC, in sede di reclamo, autorizzava il sequestro conservativo richiesto dall'odierno attore;
- che, quindi, ottenuto il sequestro conservativo, veniva proposta presso il
Tribunale di EC l'azione di merito, con giudizio iscritto al n. 6785/2005
R.G.;
- che nel corso della relativa istruttoria veniva espletata una consulenza tecnica di ufficio volta alla verifica dei lavori eseguiti in esecuzione dell'appalto, dei vizi di costruzione eventualmente presenti e dei costi necessari per i relativi ripristini, con valutazione del valore delle opere eseguite nel cantiere pari a euro 269.155,28 oltre IVA, laddove, in base ad una ATP espletata in altro
4 procedimento pendente tra la società committente e il direttore dei lavori esautorato dall'incarico (arch. , il costo delle opere necessarie per la CP_6
regolarizzazione edilizia ed urbanistica delle unità immobiliari era pari a euro
34.467,90;
che, sulla base delle richiamate perizie, le parti processuali addivenivano alla composizione bonaria della lite con la sottoscrizione di un contratto di transazione in data 4.5.2009 che prevedeva:
a) l'acquisizione da parte dell'appaltatore della proprietà di nove unità
immobiliari con posti auto, con contestuale obbligo dello stesso di portare a termine i relativi lavori e di occuparsi anche della richiesta di agibilità;
b) che l'appaltatore si obbligava al pagamento della somma di euro
120.000,00 in favore della società committente, ad accollarsi il mutuo ipotecario residuo acceso presso , a provvedere al pagamento CP_7
della garanzia assicurativa decennale e infine alla realizzazione a rustico di 12 unità abitative su diverso terreno di proprietà della medesima società;
- che, in base ad una appendice del predetto contratto di transazione, le parti si accordavano di evitare il doppio passaggio di proprietà con la sottoscrizione dei contratti di compravendita delle unità immobiliari destinate all'appaltatore e destinate a terzi da parte della società committente, che avrebbe così incamerato la somma di euro 70.000,00 alla stessa ancora spettante (la somma di euro 50,000,00
era già stata infatti versata in suo favore);
- che, rientrato in possesso del cantiere, riprendeva quindi i lavori di finitura e ripristino realizzando opere del valore complessivamente pari a euro 61.364,00;
5 - che la società committente con comunicazione del 31.8.2009, in violazione degli accordi derogatori assunti con la predetta appendice, diffidava al rispetto delle scadenze previste nel contratto di transazione nel termine di 15 giorni;
- che all'udienza del 21.12.2009, alla presenza di tutte le parti in causa, si procedeva alla definizione della causa con cessazione della materia del contendere con conseguente cancellazione della trascrizione relativa domanda giudiziale avvenuta di fatto in data 1.3.2010;
- che la società committente in data 4.6.2010 vendeva alla società MI SR (società
costituita il 13.5.2010 ossia meno di un mese prima della vendita) per la somma di euro 320.000,00 tutte le unità immobiliari e i posti auto realizzati, ivi compresi gli immobili che dovevano essere trasferiti come compenso per l'attività svolta;
- che in data 7.6.2010 la società committente comunicava la risoluzione di diritto della transazione del 4.5.2009;
- che a conclusione dell'articolate vicenda, l'attore non solo non riceveva alcun tipo di compenso per l'attività edificatoria svolta ma veniva anche condannato in sede processuale alla restituzione degli acconti versati dai promissari acquirenti delle unità immobiliari, dopo aver anche versato somme di danaro alla società
committente in esecuzione della transazione;
- che la transazione del 4.5.2009 doveva essere interpretata come un contratto preliminare di compravendita relativamente alle unità immobiliari promesse dalla società convenuta a titolo di compenso per l'attività edificatoria svolta dal committente;
6 - che infine l'attore chiedeva ed otteneva dal Tribunale di EC una nuova autorizzazione al sequestro conservativo di beni immobili, mobili e crediti della società convenuta (proc. n. 249/12 R.G.); provvedimento successivamente confermato anche in sede di reclamo (proc n. 3097/2012).
L'attore chiedeva, quindi, di accogliere la domanda e, per l'effetto, di accertare l'inadempimento della società convenuta con conseguente risoluzione di ogni contratto intercorso tra le parti e con condanna al rimborso dei costi sostenuti per l'edificazione del complesso immobiliare e al risarcimento del danno contrattuale e infine con vittoria delle spese di lite, ivi compresa quelle inerenti alla fase cautelare,
da distrarsi al difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, la società
[...]
contestava tutto quanto ex adverso dedotto e concluso, eccependo CO
ed esponendo da parte sua in particolare:
- la nullità della citazione per indeterminatezza della pretesa ex art. 163 c.p.c.;
- l'intervenuta inefficacia del sequestro autorizzato per inosservanza del termine di
60 giorni per l'inizio del giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c.;
- che l'attore rimaneva inadempiente rispetto a quanto pattuito nel contratto di transazione del 24.3.2009;
- che con il negozio in deroga del 4.5.2009 le parti decidevano che la società avrebbe venduto direttamente tutti gli appartamenti costruiti incassando i relativi corrispettivi “a totale soddisfazione di quanto ampiamente descritto nell'atto transattivo”.
7 Chiedeva, quindi, accertato l'esatto adempimento da parte sua sia del contratto di transazione del 24.3.2009 che della scrittura integrativa del 4.5.2009, la condanna in via riconvenzionale dell'attore al pagamento della differenza tra quanto incassato dalla vendita degli appartamenti e quanto dovuto dall'attore e al risarcimento del danno derivante dai vizi di costruzione e dall'inadempimento delle altre obbligazioni assunte con la transazione del 24.3.2009; in via subordinata, in caso di risoluzione della transazione, chiedeva accertarsi l'inadempimento dell'attore rispetto al contratto di appalto del 4.3.2002 con conseguente condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 520.000,00 e dei danni conseguenti al sequestro conservativo, da compensare con eventuali crediti riconosciuti in sentenza in capo all'attore, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano altresì in giudizio, con apposito atto di intervento volontario, l'avv.
(difensore in proprio), e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
chiedendo da parte loro, previa autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
, in qualità di socio di fatto di di dichiarare la CP_5 Parte_2
risoluzione di ogni rapporto contrattuale intrattenuto con e Parte_2 [...]
, aventi ad oggetto la compravendita di unità immobiliari in OR RE CP_5
alla via Fogazzaro s.n. in quanto vendute dalla società committenti a terzi, con conseguente condanna del relativo responsabile al pagamento di euro 63.610,00 in favore dell'avv. , di euro 50.692,85 in favore di Controparte_2 Controparte_4
ed euro 20.000,00 in favore di , oltre interessi e rivalutazione CP_3
monetaria.
8 La causa veniva quindi istruita con le prove documentali prodotte dalle parti processuali e con prove per interpello e testimoniali.
All'udienza del 27.2.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte depositate ed allegate al verbale, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
**********
Con contratto di appalto del 4.3.2002 la società affidava a CO
, costruttore edile, l'edificazione di un complesso residenziale Parte_2
composto da 13 unità abitative da realizzarsi su un terreno edificabile sito nella nota località turistica di OR RE (LE) e di proprietà della società stessa.
A seguito di una dinamica contrattuale connotata da forti contrasti e reciproche contestazioni, instaurato da parte dell'odierno attore un procedimento civile iscritto al n. 6785/2005 R.G. presso il Tribunale di EC (preceduto anche da una fase cautelare di sequestro conservativo) in cui veniva espletata anche una consulenza tecnica di ufficio, le parti processuali addivenivano alla composizione bonaria della lite tra gli stessi insorta sottoscrivendo un contratto di transazione in data 24.3.2009
che prevedeva in particolare in termini corrispettivi:
a) l'acquisto da parte di dell'intero complesso edilizio Parte_1
realizzato sul suolo di proprietà della ad eccezione di CO
quattro unità abitative già alienate, con assunzione dell'obbligo da parte dello stesso di portare a termine i relativi lavori e di occuparsi anche delle pratiche amministrative di agibilità;
9 b) l'obbligo di esonerare la società committente da ogni responsabilità verso terzi per vizi e difformità di tutte le opere realizzate;
l'obbligo di versamento, in due trance, della somma di euro 120.000,00 in favore della controparte;
l'obbligo di accollarsi il mutuo ipotecario concesso alla società committente dalla
[...]
a partire dalle rate scadute alla data del 31.12.2008; l'obbligo di CP_8
onorare il pagamento della garanzia assicurativa decennale in favore degli acquirenti degli immobili;
l'obbligo di realizzare a rustico n. 12 unità abitative,
senza alcun corrispettivo, su un terreno edificabile di proprietà della società
committente ubicato in Frigole (LE) e da ultimarsi entro 5 mesi dalla richiesta di avvio dei lavori da parte della società committente.
I medesimi contraenti però a distanza di poco tempo, in data 4.5.2009,
sottoscrivevano un accordo integrativo della richiamata transazione, nel quale,
dandosi atto in premessa delle difficoltà dell'attore a dar seguito agli impegni assunti, autorizzava l'amministratore della società a CO
sottoscrivere con terzi acquirenti i preliminari di vendita degli immobili indicati nell'atto transattivo e ad incassare le somme da esso derivanti, "sino a totale
soddisfazione di quanto ampiamente descritto nell'atto transattivo".
L'interpretazione ed applicazione combinata dei due richiamati testi contrattuali, di rilevanza dirimente ai fini della decisione, diveniva motivo di ulteriore contrasto tra i contraenti fino ad originare il sorgere della presente controversia, avendo la società
committente impedito a far data dal 30.5.2010 (dopo la definizione del giudizio n.
6785/2005 R.G. con cessazione della materia del contendere) l'accesso al cantiere all'appaltatore per l'ultimazione dei lavori di finitura delle unità immobiliari ed
10 essendosi la stessa rifiutata di rendicontare gli importi incassati dai preliminari e di corrispondere pagamenti in favore dell'appaltatore.
Secondo la prospettazione attorea in base a tale “appendice” del contratto di transazione, le parti si era accordati semplicemente di evitare il doppio passaggio di proprietà delle unità immobiliari con la sottoscrizione dei contratti di vendita con i clienti delle unità immobiliari destinate all'appaltatore direttamente dalla società
committente, che avrebbe quindi così potuto incassare la somma residua di euro
70.000,00 alla stessa ancora spettante, avendo l'appaltatore già corrisposto la somma di euro 50,000,00, fino al raggiungimento dell'importo dovuto di euro
120.000,00.
Tale assunto può essere solo in parte condiviso.
In base all'accordo transattivo del 24.3.2009, a fronte dell'obbligo della società
committente di trasferire in favore dell'appaltatore la proprietà di tutte le unità
immobiliari non ancora ultimate e vendute (nove unità su tredici realizzate), dal ricavato della cui vendita quest'ultimo avrebbe tratto il compenso per l'attività
edificatoria svolta in esecuzione dell'appalto, l'appaltatore di impegnava ad una serie di prestazioni sia di dare che di facere.
L'accordo integrativo successivo deve essere interpretato come riferito soltanto alle prime prestazioni, tenuto conto in particolare anche del comportamento assunto successivamente dai contraenti.
Occorre, infatti, osservare che nella premessa dell'accordo del 4.5.2009 le parti muovevano dalle difficoltà (economiche) dell'appaltatore di dar seguito agli accordi transattivi intrapresi (sconfessando così per litteram l'assunto attoreo che si
11 tratterebbe soltanto di un escamotage per evitare i costi di un doppio atto traslativo della proprietà sugli immobili da vendere a terzi) e che il rimedio escogitato in merito dai contraenti riguardava sostanzialmente il diretto incasso da parte della committente degli importi versati dai clienti a titolo di prezzo di acquisto;
tale interpretazione trova poi una importante conferma nella circostanza che i contraenti con accordo successivo del 29.6.2009 pattuivano le modalità esecutive concrete per la realizzazione da parte dell'appaltatore degli immobili in località Frigole, in esecuzione della transazione del 24.3.2009.
Ne consegue che, dalla combinata applicazione degli accordi negoziali del
24.3.2009 e del 4.5.2009, da un lato la società committente rimaneva tenuta a rendicontare gli importi incassati dalle vendite, detratte spese ed oneri, rimettendo le somme residue all'appaltatore a titolo di compenso per l'attività svolta, laddove l'odierno attore rimaneva obbligato alla realizzazione edificatoria degli immobili in favore della società committente in località Frigole.
In base alle complessive risultanze processuali e alla stessa prospettazione dei fatti da parte delle parti processuali risulta accertato l'inadempimento della società
committente rispetto a quanto pattuito con i richiamati accordi, non avendo rendicontato e riversato all'appaltatore le somme residuate dalla vendita degli immobili costruiti, non permettendo di fatto neppure l'accesso nel cantiere
(significativamente dopo la definizione del giudizio già pendente in cui era stato autorizzato anche un sequestro conservativo nell'interesse dell'appaltatore) e non avendo neppure comunicato la data di avvio per l'esecuzione delle opere da
12 realizzare, nel suo stesso interesse, sul terreno edificabile di sua proprietà in Frigole
in osservanza anche di quanto pattuito nell'accordo del 29.6.2009.
Del tutto inconsistente appare l'assunto della società committente dell'intervenuta risoluzione della transazione ai sensi dell'art. 1454 c.c., sia per mancanza di una espressa volontà in tal senso nella nota di diffida inviata dalla committenza all'appaltatore, sia per il comportamento concludente posto in essere dalla stessa società convenuta che, siglando l'accordo esecutivo del 29.6.2009, negava in linea di fatto qualsiasi intento risolutivo della diffida stessa;
senza dimenticare che proprio sulla base della validità ed efficacia della transazione, su sollecitazione delle parti, veniva definito il giudizio pendente con cessazione della materia del contendere in data 25.1.2010.
Quanto al petitum, l'attore ha concluso chiedendo di accertare l'inadempimento della società convenuta con conseguente risoluzione di ogni contratto intercorso tra le parti, con condanna al rimborso dei costi sostenuti per l'edificazione del complesso immobiliare e al risarcimento del danno contrattuale, con vittoria delle spese di lite, ivi compresa quelle inerenti alla fase cautelare, da distrarsi al difensore antistatario.
Quanto alla risoluzione per inadempimento, la domanda non può essere accolta attesa la natura novativa della transazione del 26.3.2009.
Natura novativa assolutamente comprovata dalla rilevante diversità del contenuto delle reciproche obbligazioni rispetto all'originario contratto di appalto del
2.3.2002, con conseguente sostanziale modifica del relativo sinallagma contrattuale.
13 Trattandosi di transazione novativa deve quindi trovare applicazione il disposto normativo ex art.1976 c.c., secondo il quale la risoluzione della transazione per
inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto
per novazione.
Quanto alla domanda di rimborso dei costi sostenuti per l'edificazione del complesso immobiliare trattasi di domanda afferente al danno emergente quale componente, insieme al lucro cessante, del risarcimento spettante all'attore in conseguenza dell'inadempimento imputabile alla controparte processuale.
Ai fini della sua quantificazione occorre fare riferimento a quanto oggetto di verifica peritale nella causa n. 6785/2005, definita tra le medesime parti processuali con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
in base a tale valutazione il ctu quantificava il valore delle opere realizzate dall'appaltatore nel cantiere di OR RE in euro 269.155,28.
Quanto al lucro cessante, ritiene il Giudicante che non sussistano prove concrete in merito, non avendo offerto l'attore alcun elemento probatorio in grado di concretizzarne il contenuto.
La società committente convenuta deve quindi essere condannata al pagamento in favore dell'appaltatore della somma pari a euro 269.155,28, oltre interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo, trattandosi di debito di valuta che esclude l'applicazione del principio nominalistico.
Quanto alla mancata realizzazione degli appartamenti in Frigole, tale inadempimento deve rimanere a carico della società convenuta, avendo quest'ultima
14 rifiutato con comportamento concludente, senza alcuna giustificazione,
l'esecuzione della relativa prestazione da parte dell'attore.
Quanto, infine, alle spese di lite tra l'attore e la società convenuta, non sussistono ragioni per derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.,
liquidate tenendo conto di parametri prossimi ai valori medi delle tariffe ratione
temporis vigenti.
2- Con apposita memoria di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si costituivano nel presente giudizio l'avv. , e , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
quali promissari acquirenti di tre degli appartamenti costruiti in esecuzione dell'appalto, chiedendo di dichiarare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale intrattenuto con e in quanto aventi ad oggetto Parte_2 Controparte_5
immobili venduti dalla società committente a terzi, con conseguente condanna del relativo responsabile al pagamento della somma pari a euro 63.610,00 in favore dell'avv. , pari a euro 50.692,85 in favore di e Controparte_2 Controparte_4
infine pari a euro 20.000,00 in favore di , oltre interessi e CP_3
rivalutazione monetaria.
Tale domanda è fondata e deve essere accolta.
In ordine alla posizione del primo interventore, costituisce circostanza documentata che, con contratto preliminare di compravendita del 2.2.2004, Controparte_5
(figlio dell'attore ), in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_2
Ediltrinchera, affermando e garantendo la titolarità del diritto di proprietà, si obbligava a vendere all'avv. una unità immobiliare a piano terra Controparte_2
15 sita nel comune di OR RE (LE), versando in progresso di tempo diversi acconti con assegni bancari per la somma complessiva di euro 57.500,00.
Costituisce circostanza pacifica che, anche a causa della forte conflittualità insorta tra l'appaltatore e la società committente, non sopita dall'intervenuta transazione del 24.3.2005 funzionale alla composizione bonaria della causa n. 6785/2005 R.G
pendente presso il Tribunale di EC, l'unità immobiliare promessa in vendita da
, nell'aspettativa andata delusa di ottenere il trasferimento di detta Controparte_5
unità immobiliare quale compenso per l'attività edilizia svolta in esecuzione dell'appalto, veniva venduta dalla società committente ad un terzo acquirente
(società MI SR).
Occorre evidenziare in merito che al momento della sottoscrizione del preliminare il promissario acquirente non veniva reso edotto della effettiva situazione giuridica dell'immobile promesso in vendita, in quanto , promittente Controparte_5
venditore, non soltanto non era proprietario dell'immobile ma neppure era parte contrattuale del contratto di appalto del 2.3.2002; trattasi quindi di un comportamento non trasparente posto in essere ai danni del promissario acquirente da di concerto con il proprio genitore (quale mandante occulto) Controparte_5
che utilizzava l'impresa individuale del figlio al fine di “procacciare” i clienti disposti ad acquistate gli immobili in corso di costruzione.
Per analoghe ragioni devono essere accolte le domande spiegate da CP_3
e di restituzione delle somme rispettivamente pari a euro 12.500,00 Controparte_4
e 10.000,00 versate, nella speranza di ottenere il trasferimento della proprietà delle unità immobiliari oggetto dei rispettivi contratti preliminari di compravendita,
16 successivamente alla momentanea risoluzione dei contrasti insorti tra parte committente ed appaltatore con la sottoscrizione della transazione del 24.3.2005.
A tale restituzione sono tenuti in solido e , Parte_1 Controparte_5
avendo questi ultimi agito di concerto nel rappresentare agli interventori in buona fede la rinnovata fattibilità dell'affare.
Le residue domande spiegate da e non possono CP_3 Controparte_4
essere ammesse, essendo già state decise nei giudizi definiti con le sentenze n.
162/2012 e 163/2012 del Tribunale di EC, Sezione Distaccata di Nardò.
Le spese di lite inerenti all'atto di intervento devono essere poste a carico di e , in osservanza del principio di soccombenza Parte_1 Controparte_5
tenuto conto dell'esito in parte qua del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di EC, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti della società Parte_1 CP_1
con l'intervento dell'avv. , e
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4
e la chiamata in causa di , così provvede:
[...] Controparte_5
1-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la società CP_1
al pagamento in favore dell'attore della somma pari a euro 269.155,28,
[...]
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo;
2- condanna la società alla refusione delle spese di lite in CO
favore dell'attore che liquida complessivamente in euro 25.000,00 per compensi
17 professionali, in euro 1.064,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge, da distrarsi al difensore antistatario;
3- condanna in solido e alla restituzione della Parte_1 Controparte_5
somma di euro 57.500,00 in favore dell'avv. , della somma di Controparte_2
euro 12.500,00 in favore di e della somma di euro 10.000,00 in CP_3
favore di , con l'aggiunta per tutti degli interessi legali dalla Controparte_4
domanda giudiziale al saldo;
4- condanna in solido e alla refusione delle Parte_1 Controparte_5
spese di lite in favore degli interventori che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in EC il 28.2.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
18