Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03547/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01875/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2025, proposto da
A. AR TI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4BC79A069, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Iaria e Ivan Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Francesco Fidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OS BI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Diego Iula e Chiara Forneris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera dell’ASP di Ragusa 1637 del 5 settembre 2025, con la quale, in relazione al lotto n. 28 della Procedura aperta telematica per la fornitura in service “full-risk” di “Sistemi Diagnostici”, per l'U.O. C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, per l'U.O.C. di Patologia Clinica e per l'U.O.C. di Patologia Clinica - Sezione di Genetica Medica Aziendale, è stata revocata la precedente aggiudicazione disposta in favore della ricorrente e disposta l'aggiudicazione in favore della OS BI s.r.l.;
- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, inclusi, in particolare, la nota di comunicazione della predetta delibera e i verbali di gara tutti, limitatamente al lotto 28, valore d’asta pari ad €. 275.000,00 e CIG B4BC79A069;
nonché per la declaratoria
- dell'inefficacia del contratto/dei contratti, ove medio tempore , stipulato/i dall'ASP di Ragusa con la OS BI s.r.l.;
- e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nell'esecuzione dello stipulando contratto, con effetti dalla data della stipula o, in via subordinata, dal diverso momento individuato dal Tribunale;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OS BI s.r.l. il 15/10/2025:
- del verbale della seduta riservata in data 7/8/2025, nella parte in la Commissione di gara, nel riformulare la graduatoria di gara, ha attribuito alla A. AR TI s.r.l. il punteggio totale di 94,14/100;
- della Deliberazione del Direttore Generale n. 1637 del 5/9/2025, nella parte in cui, nell’approvare il verbale della seduta riservata del 7/8/2025, ha approvato il punteggio totale di 94,14/100 attribuito dalla Commissione di gara alla A. AR TI S.r.l.;
- dei Verbali della II Fase di gara, avente ad oggetto la “valutazione tecnico/qualitativa delle offerte tecniche ed attribuzione dei relativi punteggi”, segnatamente quelli relativi: (i) alla Seduta Pubblica del 24/04/2025 e (ii) alle Sedute Riservate del 29/04/2025, del 06/05/2025, dell’08/05/2025 e del 13/05/2025, nella parte in cui è stata valutata l’Offerta Tecnica della A. AR TI s.r.l. ed è stata ad essa attribuito il relativo punteggio;
- della Scheda riepilogativa di cui all’Allegato 1 ai Verbali della II Fase di gara, nella parte in cui, in relazione al Lotto 28 – Emoglobina Glicata: i) per il requisito tecnico di valutazione tabellare (SI/NO) n. 2 “Diluizione automatica di controlli e calibratori” ha attribuito alla A. AR TI S.r.l. il punteggio 2 anziché di 0 punti; ii) per il requisito tecnico di valutazione tabellare (SI/NO) n. 14 “Caricamento in continuo degli eluenti a bordo strumento senza interruzione del lavoro in corso, in maniera continuativa durante la routine” ha attribuito alla A. AR TI S.r.l. il punteggio 4 anziché di 0 punti;
- dei sovra citati Verbali delle Sedute Riservate della Commissione Giudicatrice e della Scheda riepilogativa di cui all’Allegato 1, nella parte in cui è stato attribuito alla A. AR TI s.r.l. un punteggio “Qualità” di 67,39/70;
- del Verbale della Seduta Pubblica del 27/05/2025 della III Fase di gara, avente ad oggetto “risultanze della valutazione tecnica/qualitativa, apertura delle offerte economiche, rilevazione dei prezzi offerti ed attribuzione del punteggio, determinazione del punteggio complessivo, formulazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione”, nella parte in cui la Commissione di gara ha attribuito alla A. AR TI s.r.l. il punteggio totale complessivo (Offerta Tecnica + Offerta Economica) di 97,39, ponendola prima in graduatoria e proponendo l’aggiudicazione del Lotto n. 28 in favore di quest’ultima;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e comunque connesso alla procedura di gara che ha portato all’aggiudicazione del Lotto di gara n. 28 in favore della A. AR TI;
e per la conseguente condanna
- dell’ASP Ragusa, (i) in via principale, a decurtare 6 punti all’offerta tecnica della A. AR TI, in tal modo conservando l’efficacia dell’aggiudicazione disposta in favore della ricorrente; (ii) in via subordinata, annullati tutti i provvedimenti impugnati, a rinnovare la valutazione dell’Offerta Tecnica della A. AR TI alla luce dei motivi di ricorso e, per l’effetto, riattribuire proporzionatamente i punteggi alle Offerte Tecniche della OS BI S.r.l. e della A. AR TI s.r.l..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e di OS BI s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. TO CC e uditi per l’Azienda resistente e per la controinteressata i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società AR TI s.r.l. esponeva di aver preso parte alla procedura di gara indetta, con deliberazione n. 2555 del 7/12/2024, dall’ASP di Ragusa, per la fornitura in service , “ full-risk ”, di “Sistemi Diagnostici”, per la durata di cinque anni, con opzione di eventuale proroga per un ulteriore anno. Più specificamente, l’appalto, per il lotto 38 della gara qui in rilievo, aveva ad oggetto la fornitura in service di un Sistema diagnostico in HPLC per le analisi delle emoglobine glicate ed emoglobine A2 e patologiche.
Riferiva che, in un primo momento, mediante deliberazione del Direttore Generale dell’ASP Ragusa n. 1165 del 21/6/2025 la gara relativa a tale lotto era stata aggiudicata in suo favore, con un punteggio totale di punti 97,39 (67,39 per l’O.T. + 30/30 per l’O.E.), a fronte del punteggio di 97,14/100 (70/70 per l’O.T. + 27,14/30 per l’O.E.) conseguito dalla seconda classificata, l’odierna controinteressata OS.
Tuttavia, a seguito di istanza di annullamento presentata da quest’ultima, la Commissione giudicatrice, accertato che “ il sistema diagnostico della società OS BI S.r.l. ha effettivamente un “Sistema di monitoraggio dell’emivita e dell’efficienza della colonna ” aveva attribuito a quest’ultima 3 punti aggiuntivi, per effetto dei quali la stessa OS era risultata prima in graduatoria con 97,14 punti totali (70 punti per l’offerta tecnica e 27,14 punti per l’offerta economica).
2. AR TI impugnava, dunque, quest’ultimo provvedimento sul rilievo che la Commissione giudicatrice, avrebbe, sin dall’inizio, errato nell’assegnazione dei punteggi, a danno della ricorrente, per tre criteri di valutazione tecnica di tipo tabellare.
2.1. Tali criteri sarebbero stati i seguenti:
A) Sul criterio 10 “Nessuna di interferenza con valori di HbF elevati” .
Per il criterio in oggetto il Capitolato tecnico indicava l’assegnazione di un punteggio basato sul seguente schema:
- interferenza oltre il valore di HbF del 28%: 5 punti;
- tra 20% e 28%: 3 punti;
- inferiore al 20%: 1 punto.
Riteneva, in proposito, che la Commissione avesse erroneamente attribuito alla sua offerta soltanto 1 punto, collocandola nella fascia inferiore (interferenza “inferiore al 20%”), nonostante nella dichiarazione resa in sede di gara la stessa ricorrente avesse indicato che “ lo strumento nel calcolo dell’emoglobina glicata non risente di interferenze dell’emoglobina fetale fino a valori di 20% di HbF ”.
La valutazione sarebbe stata palesemente affetta da un errore di fatto, in quanto il dato indicato nella dichiarazione sarebbe rientrato nella fascia intermedia individuata dal capitolato, che sarebbe partita proprio dal 20% (“ tra 20% e 28% ”).
Riteneva, pertanto, che sarebbero ad essa spettati i tre punti previsti per la fascia intermedia, anziché l’unico punto ad essa attribuito.
B) Sul criterio 13 “Lunga emivita della colonna, almeno 6000 test” .
Per tale criterio il capitolato speciale avrebbe previsto l’assegnazione di un punto, secondo un criterio tabellare SI/NO.
A chiarimento del criterio, spiegava che la colonna cromatografica, componente centrale del sistema HPLC oggetto del lotto 28, necessario alla separazione delle diverse frazioni dell’emoglobina, come tutti i materiali consumabili avrebbe avuto una durata limitata, perdendo efficienza a seguito della successiva effettuazione dei test.
Il criterio n. 13 di valutazione delle offerte avrebbe premiato i sistemi in cui la colonna cromatografica avrebbe garantito almeno 6000 test, prima della sua riduzione di efficienza del 50% (c.d. emivita).
La controinteressata, invece, avrebbe testualmente dichiarato che “ Una colonna viene garantita per un minimo di 3500 test ma il range funzionale è generalmente compreso tra 4000 e 7000 test ”.
Rilevava, dunque, che, in definitiva, il range funzionale fino a 7.000 test menzionato in tale dichiarazione non avrebbe integrato lo specifico requisito quantitativo richiesto (almeno 6000), ma una mera indicazione empirica, priva di impegno vincolante sull’esatta quantità di test richiesti e deduceva, pertanto, che l’assegnazione, in favore di quest’ultima, del punto previsto per il criterio in esame sarebbe stata errata in quanto l’offerta di OS non avrebbe soddisfatto il predetto requisito tecnico.
C) Sul criterio 21 “Sistema di monitoraggio dell’emivita e dell’efficienza della colonna a bordo, espressa tramite un’unità di misura assoluta o percentuale di facile consultazione per l’operatore ”.
Aggiungeva (quale censura dedotta, solo in via subordinata rispetto alle precedenti) che la Commissione avrebbe, altresì, errato nell’assegnare, in accoglimento dell’istanza di autotutela presentata da OS, il punteggio di tre punti previsto dal criterio 21 a quest’ultima, in quanto il sistema della controinteressata, a differenza del proprio, non avrebbe consentito il monitoraggio dell’ emivita della colonna, ma solo quello dell’efficienza, ovvero della performance analitica istantanea della colonna, senza consentire di prevedere la sua durata residua.
3. In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata e la dichiarazione del diritto della ricorrente alla stipula e/o al subentro nello stesso, con sospensione, in via cautelare, dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
4. La società controinteressata, costituitasi in giudizio, deduceva l’irricevibilità, l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso avversario, chiedendo la pronuncia delle consequenziali declaratorie e il rigetto dell’istanza di sospensione cautelare.
Preannunciava, inoltre, la presentazione di un ricorso incidentale in relazione ai vari vizi che sarebbero stati presenti nell’attribuzione del punteggio in favore della AR TI s.r.l..
5. Si costituiva in giudizio anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, la quale - rilevato, in termini generali, che sarebbero venute in rilievo, rispetto ai punti oggetto di censura nel ricorso, valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, in quanto tali sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo - affermava, comunque, riguardo al criterio n. 10, sopra richiamato, che il capitolato tecnico avrebbe richiesto, ai fini dell’assegnazione di tre punti, valori “superiori” al 20%, dei quali l’offerta di AR sarebbe stata sfornita.
5.1. Riguardo al criterio n. 13, affermava che la dichiarazione di OS, in merito al range funzionale di efficienza del proprio macchinario per 4000–7000 test, sarebbe stata adeguata ad assicurare un numero di test in linea con lo standard richiesto.
5.2. Riguardo al criterio n. 21, riteneva sufficiente l’attestazione della Commissione di aver verificato che la documentazione tecnica avrebbe evidenziato un sistema di controllo sia dell’efficienza che della durata residua della colonna.
5.3. In conclusione, per tutte le predette ragioni, chiedeva di respingere il ricorso, specificando che la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto non avrebbe potuto, comunque, trovare accoglimento, in ragione delle prevalenti esigenze di servizio prese in considerazione dall’art. 122, comma 1, c.p.a.
6. Alla camera di consiglio del 30 settembre 2025, la parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare in vista della fissazione di una pubblica udienza a breve termine che il Collegio individuava in quella del 18 novembre 2025.
7. Nelle more della celebrazione dell’udienza pubblica la controinteressata depositava, in data 15 ottobre 2025, ricorso incidentale.
7.1. In esso deduceva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in primo luogo con riferimento all’attribuzione alla A. AR di n. 2 punti per il criterio tabellare (SI/NO) “Diluizione automatica di controlli e calibratori”.
Ciò, in quanto, nell’offerta tecnica, la A. AR avrebbe affermato che “lo strumento HbNext è in grado di diluire automaticamente i controlli ed i calibratori in dotazione del sistema attraverso il posizionamento di una provetta PP da 1,5 ml nella posizione STAT ed attivando la specifica funzione dedicata all’interno del software”, quando, invece, il processo di preparazione e di diluzione dei calibratori e dei controlli non sarebbe stato completamente automatizzato, come erroneamente affermato dalla AR nell’offerta: la preparazione, infatti, avrebbe richiesto, nelle prime 2 fasi, un intervento manuale da parte dell’operatore, come indicato chiaramente sia nel manuale dell’operatore Hb Next (pag 78-8.3 Analisi QC e pag 83 -9.5 Avvio della calibrazione) sia nella scheda tecnica IFU del calibratore e controllo.
7.2. Erronea sarebbe stata anche l’attribuzione di ulteriori 4 punti alla ricorrente principale per il criterio tabellare (SI/NO) previsto dalla Voce 14 del Disciplinare: “ Caricamento in continuo degli eluenti a bordo strumento senza interruzione del lavoro in corso, in maniera continuativa durante la routine ”
Ed invero, lo strumento HbNext di AR avrebbe richiesto un caricamento precedente all’avvio del lavoro e un nuovo caricamento da eseguire a macchina ferma una volta esauriti gli eluenti a bordo, come indicato chiaramente nel manuale dell’operatore a Pag. 23, punto 2.6.1 “Reagenti”.
Da tale descrizione sarebbe emerso che la strumentazione di AR avrebbe consentito esclusivamente di installare doppi reagenti a bordo. Tuttavia, una volta esauriti entrambi i reagenti, la strumentazione non avrebbe consentito l’aggiunta di altri se non bloccando il lavoro.
Il Sistema G11 di OS, invece, benché privo di un doppio set di reagenti, grazie ai suoi consumi ridotti, avrebbe garantito, comunque, un’autonomia di reagente a bordo pari a circa 4–5 volte il numero di esami giornalieri dichiarati in gara. Considerato, tuttavia, che anche tale sistema avrebbe previsto il caricamento a strumentazione ferma, OS, al contrario della AR, avrebbe dato risposta negativa in merito alla sussistenza del requisito in questione.
In conclusione, affermava che solo in presenza della funzionalità di caricamento automatico la Commissione avrebbe potuto attribuire i 4 punti in esame. Essendo la strumentazione di AR sprovvista, a suo parere, di tale funzione, sarebbe stata evidente l’illegittimità dei 4 punti tabellari alla stessa assegnati.
8. Depositava ulteriore memoria l’ASP di Ragusa, che affermava l’infondatezza del ricorso incidentale, in quanto impingente, anch’esso, su giudizi che avrebbero avuto chiaramente carattere tecnico discrezionale. Ad ogni modo, dalla lettura completa del manuale (pag.2) del macchinario proposto da AR si sarebbe desunta la sussistenza della diluizione automatica dei campioni, da prendere in considerazione rispetto all’operatività dello strumento durante la routine analitica e non in relazione alla fase manuale di preparazione del kit commerciale.
8.1. Riguardo alla sostituzione automatica degli eluenti, affermava che il Capitolato tecnico non avrebbe previsto, in alcun punto, la possibilità di un “caricamento illimitato” durante l’analisi.
9. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a., AR TI, oltre a ribadire le proprie precedenti difese, sottolineava, riguardo al motivo del ricorso incidentale riguardante la diluizione automatica dei campioni, che controparte avrebbe confuso due operazioni tra esse distinte ed entrambe necessarie, ovvero, quella della ricostituzione del prodotto liofilo, consistente nell’aggiunta di acqua al fine di renderlo liquido, e quella della diluizione nel senso preso in considerazione nel bando, consistente nel portare il liquido così ottenuto ad una concentrazione idonea per l’utilizzo sullo strumento.
Riguardo al secondo motivo di ricorso incidentale evidenziava che lo strumento offerto sarebbe stato dotato di 2 linee per l’alloggiamento dei reagenti/eluenti necessari al funzionamento dello strumento che, attraverso una valvola automatica interna, avrebbero consentito all’operatore la sostituzione dell’eluente terminato nella linea iniziale.
10. In vista dell’udienza pubblica la controinteressata depositava una memoria nella quale ribadiva i motivi del ricorso incidentale, insistendo sul fatto che la strumentazione di AR sarebbe stata sprovvista della funzione del “caricamento in continuo” e che, comunque, con un proprio tampone sarebbe stato possibile eseguire un numero di test circa dieci volte superiore rispetto al tampone della controparte, con la conseguenza che l’autonomia operativa del proprio strumento sarebbe risultato nettamente maggiore rispetto a quella dello strumento di controparte.
Ribadiva e sviluppava, inoltre, le proprie precedenti difese con cui aveva contestato la fondatezza del ricorso principale.
In relazione al ricorso principale, riguardo al motivo subordinato, relativo ai punteggi assegnati sulla base del criterio n. 21, evidenziava che sarebbe stata rilevante, sulla base di tale criterio solo l’efficienza e non l’emivita della colonna a bordo e, in ogni caso, lo strumento di AR sarebbe stato manchevole del monitoraggio dell’efficienza della colonna.
11. Anche l’Amministrazione reiterava e sviluppava le proprie precedenti difese in apposita memoria depositata in vista della celebrazione dell’udienza pubblica.
12. OS BI presentava, quindi, un’ulteriore memoria nella quale, oltre a ribadire le proprie precedenti difese chiedeva di dichiarare inammissibile per tardività il documento 15 della memoria difensiva contenente una presunta conferma scritta, da parte del produttore dello strumento, del fatto che il sistema reagente/macchina avrebbe garantito l’assenza di interferenze fino al 20%, e non già fino al 19%.
13. Seguiva, infine, un’ulteriore definitiva replica di AR TI nella quale, tra l’altro, affermava l’inammissibilità, in quanto assente nel ricorso incidentale, della deduzione di OS secondo cui il macchinario di AR non avrebbe mostrato il valore TP per l'esame delle Hb patologiche.
14. All’udienza del 18 novembre 2025, su richiesta dei difensori presenti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
15. Ciò premesso, conviene, anzitutto, prendere le mosse, per comodità di esposizione, dall’esame delle censure formulate nel ricorso incidentale.
16. Con esse, in sintesi, la OS BI s.r.l. sostiene che lo strumento offerto dalla controparte, diversamente da quanto ritenuto dalla stessa Amministrazione, non sarebbe stato in grado di soddisfare né il requisito della “ Diluizione automatica di controlli e calibratori ”, né quello del “ Caricamento in continuo degli eluenti a bordo strumento senza interruzione del lavoro in corso, in maniera continuativa durante la routine ”.
16.1. Le censure sono infondate.
16.2. Premessa, anzitutto, la necessità di rispettare la sfera di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, che non consente al giudice amministrativo di sostituire le proprie valutazioni a quelle di quest’ultima – il che potrebbe condurre a rigettare immediatamente, se non addirittura a ritenere inammissibili i predetti rilievi – va comunque detto, mantenendosi sulla soglia dell’esame estrinseco, di logicità e ragionevolezza, della valutazione da parte dall’Amministrazione delle dichiarazioni presentate in sede di offerta dall’odierna ricorrente principale, che, anche alla stregua delle difese articolate in sede di causa da quest’ultima, l’assegnazione compiuta dei punteggi non appare censurabile.
16.2.1. In relazione, infatti, alla dotazione di un meccanismo di diluizione automatica di controlli e calibratori, la AR TI e la stessa Amministrazione hanno adeguatamente messo in rilievo, nelle proprie difese, con spiegazioni tecniche che paiono esenti da profili di illogicità e irragionevolezza, che il requisito non avrebbe dovuto essere preso in considerazione rispetto alla fase preliminare di ricostituzione e preparazione dei kit , bensì con esclusivo riferimento alla successiva fase di diluizione in senso tecnico del prodotto concentrato, che sarebbe interamente effettuato dal macchinario in via automatica.
Significativa, in tal senso, appare la circostanza che la distinzione tra le due fasi sia riportata nei documenti tecnici della stessa OS, come pertinentemente riportato a pag. 3 della memoria depositata in data 30 ottobre 2025 dalla stessa AR.
Irrilevante, invece, è che nella fase successiva alla “ricostituzione del prodotto liofilo”, vi siano – come indicato a pag. 4 della memoria di OS del 7 novembre 2025 – delle ulteriori fasi manuali (di prelievo, inserimento, conservazione in frigorifero e alloggiamento di quantitativi μL di calibratore), in quanto ciò non toglie che l’attività di diluizione in senso stretto, come dichiarato da AR, sia effettuata interamente e in modo automatico dal macchinario.
16.2.2. Prive di fondamento appaiono, altresì, le censure di OS riguardo al presunto errore valutativo compiuto dalla Commissione giudicatrice nella valutazione delle dichiarazioni contenute negli atti di offerta presentati da AR, in relazione alla presenza, nello strumento da quest’ultima offerto, di un meccanismo di caricamento in continuo degli eluenti durante il funzionamento dello stesso.
Infatti, la possibilità tecnica, illustrata da AR, del caricamento di un doppio set di reagenti sembra, in effetti, garantire il soddisfacimento del predetto requisito mediante il sistema automatico di commutazione della linea di eluente al suo esaurirsi, e la conseguente possibilità di sostituzione della sacca esaurita, a garanzia della continuità del funzionamento del ciclo analitico.
In tal senso, appare priva di significato la circostanza, messa in rilievo da OS, secondo cui l’autonomia operativa dello strumento offerto da quest’ultima società sarebbe stata nettamente superiore, dal momento che il requisito non riguarda il numero di test realizzabili dal macchinario, bensì, la presenza di un meccanismo di caricamento in continuo degli eluenti durante il suo funzionamento.
16.3. In conclusione, l’assegnazione dei punteggi per le voci sopra esaminate appare esente dai profili di illegittimità dedotti nel ricorso incidentale presentato da OS BI s.r.l. che, pertanto, deve ritenersi infondato e, dunque, va rigettato.
17. Fondato deve, invece, ritenersi il ricorso principale.
17.1. Riguardo ai criteri e alle voci del Capitolato tecnico presi in considerazione in tale ricorso – che censura l’attribuzione di erroneo punteggio rispetto a specifici requisiti richiesti dal capitolato - - va, anzitutto, messo in evidenza che, come correttamente ritenuto da AR TI, i medesimi criteri fanno riferimento alla presenza, nell’offerta, di elementi di natura oggettiva e tabellare, per i quali si richiede il semplice accertamento della ricorrenza dei relativi requisiti, senza necessità di ulteriori valutazioni da parte dell’Amministrazione.
In questo senso, va ritenuto privo di fondamento il richiamo della stazione appaltante alla presunta natura tecnico-discrezionale delle valutazioni necessarie per verificare la conformità dell’offerta ai predetti criteri, che escluderebbe, secondo la medesima prospettazione, la legittimità del giudizio da parte del giudice amministrativo, la cui cognizione sconfinerebbe, altrimenti, in un ambito riservato all’Amministrazione stessa.
Si tratta, in definitiva, di valutare semplicemente se le condizioni prescritte nei criteri ai quali si fa riferimento nel ricorso principale ricorrano o meno nelle offerte presentate dalle parti.
18. Così, la valutazione del criterio 10 (“Nessuna interferenza con valori di HbF elevati”) del Capitolato, oggetto del primo motivo di ricorso, richiede semplicemente l’esegesi letterale delle previsioni di gara e delle indicazioni contenute nell’offerta.
Nel Capitolato, infatti, era prevista l’attribuzione all’offerta di 3 punti nell’ipotesi di esclusione, in base alle dichiarazioni rese in sede di offerta, dell’interferenza dell’emoglobina fetale, nel calcolo dell’emoglobina glicata, fino a valori della prima compresi tra 20% e 28%, prevedendo, invece, l’attribuzione di 1 solo nel caso in cui il medesimo valore fosse inferiore al 20%.
18.1. Nelle dichiarazioni allegate alla propria offerta, AR TI aveva dichiarato che “ lo strumento nel calcolo dell’emoglobina glicata non risente di interferenze dell’emoglobina fetale fino a valori di 20% di HbF ” (cfr. allegato 5, p. 7, del ricorso introduttivo).
18.2. Non sembra, dunque, che si possa dubitare, in base alla piana interpretazione letterale di tale ultima dichiarazione, che avendo la ricorrente affermato che lo strumento non subirebbe interferenze fino al 20%, l’offerta avrebbe avuto diritto a 3 punti anziché ad uno solo.
Tale ultimo punteggio, infatti, è, alla lettera, attribuibile solo a strumenti che subiscono interferenze per valori di emoglobina fetale già al di sotto del 20% (ovvero per la fascia da 19,99% in giù) mentre il valore del 20%, indicato nella dichiarazione, costituisce il valore di base a partire dal quale devono essere attribuiti i 3 punti stabiliti nel Capitolato.
18.3. A rilevare, d’altra parte, secondo quanto richiesto dal Capitolato d’appalto è l’efficienza dello strumento e non le qualità in sé dei reagenti, sicché deve ritenersi ininfluente la scheda tecnica richiamata da OS BI nella memoria del 31/10/2025, che fa riferimento ad un’interferenza del 19% riferita al solo reagente, in quanto, in termini che il Collegio ritiene formalmente ineccepibili, AR - a prescindere dalla dichiarazione del produttore di cui al documento 15 della memoria del 30 ottobre 2025, da ritenersi inammissibile in quanto tardivamente depositato- ha dato, comunque, adeguatamente conto del fatto che mediante l’hardware ed il software dello strumento l’assenza di interferenze giungerebbe fino al 20% .
La scheda (costituente l’allegato 1 del deposito documentale del 28 ottobre 2025) fa, in effetti, riferimento all’ “Eluente C Hb NEXT” e non al macchinario al quale fa, invece, riferimento il predetto requisito dell’appalto.
18.4. Appurata, in conclusione, la fondatezza del motivo di ricorso, va riconosciuto che, con riferimento a tale criterio l’offerta di AR Diagnostiscs avrebbe avuto diritto al riconoscimento di due punti in più rispetto a quelli assegnati dalla Commissione.
19. Il ricorso introduttivo del giudizio deve ritenersi fondato anche in relazione al secondo motivo di ricorso, riguardante la dedotta erroneità dei punteggi assegnati dalla Commissione all’offerta della controinteressata OS BI per il criterio n. 13 del Capitolato d’appalto, denominato “Lunga emivita della colonna, almeno 6000 test”.
Anche con riferimento a tale punto del Capitolato e alle censure formulate nel relativo motivo di ricorso, deve escludersi l’emersione di profili di possibile straripamento del giudizio nella valutazione dell’esercizio della discrezionalità, anche solo tecnica, dell’Amministrazione, dal momento che viene semplicemente in rilievo l’esame oggettivo dell’effettiva conformità dell’offerta sulla base delle dichiarazioni di gara delle parti.
19.1. Sempre sulla base di un’interpretazione meramente letterale delle formule utilizzate rispettivamente nel Capitolato e nella dichiarazione di quest’ultima, appare incontestabile che il numero minimo di test richiesto, negli atti di gara, per l’utilizzo della colonna cromatografica (componente necessaria - come spiegato nella narrativa in fatto del ricorso - per la separazione delle diverse frazioni dell’emoglobina) prima della sua perdita di efficienza del 50%, è almeno di 6.000.
Altrettanto incontestabile, esaminando la dichiarazione rilasciata, in merito, da OS BI, è che quest’ultima abbia dichiarato che, prima della predetta perdita di efficienza, il proprio macchinario consentirebbe l’espletamento di almeno 3.500 test (numero, dunque, nettamente inferiore rispetto ai 6.000 richiesti nel Capitolato) e solo riferendosi, contestualmente, ad un range medio, ha fatto menzione di un numero compreso tra 4000 e 7000, che - oltre a rappresentare, evidentemente, un parametro indeterminato – appare comunque insufficiente rispetto al requisito tassativo di almeno 6000 test, considerato che, anche a voler fare riferimento, per il riscontro della conformità della dichiarazione, alla media tra il numero minimo e massimo indicato, verrebbero in rilievo, tutt’al più, 5.500 test, ovvero, comunque, una quantità inferiore a quella minima richiesta dal Capitolato.
19.2. È pertanto evidente, come fondatamente messo in rilievo nel ricorso, che la valutazione sul punto effettuata dalla Commissione – la quale ha riconosciuto sussistente il requisito nell’offerta presentata da OS - deve ritenersi errata.
Conseguentemente, deve affermarsi che l’offerta di OS BI avrebbe avuto diritto al riconoscimento di un punto in meno rispetto a quelli assegnati dalla Commissione.
19.3 La fondatezza dei primi due motivi del ricorso introduttivo determina l’assorbimento del terzo motivo di ricorso, dedotto solo in via subordinata per il solo caso di rigetto proprio dei primi due motivi di ricorso.
20. Il rigetto del ricorso incidentale e la fondatezza sia del primo che del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio comporta il soddisfacimento, da parte della ricorrente principale, della c.d. “prova di resistenza” ed il conseguente accoglimento del ricorso principale.
Infatti, considerato che, all’esito della rideterminazione dell’esito della gara nella seduta riservata del 7 agosto 2025 ed in base all’atto definitivo di aggiudicazione qui impugnato del 5 settembre 2025, il punteggio complessivo assegnato a AR TI risulta di 94,14 punti (64,14 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica), con il riconoscimento, in base a quanto fondatamente eccepito nel primo motivo di ricorso, di due punti aggiuntivi, il risultato definitivo avrebbe dovuto essere di 96,16 punti.
Viceversa, accertato, secondo quanto fatto oggetto del secondo motivo di ricorso, che l’offerta della controinteressata, odierna prima classificata ed aggiudicataria dell’appalto con un punteggio complessivo di 97,14, ha ottenuto un punto, per il criterio n. 13 del Capitolato, che, in realtà, non le sarebbe spettato, ne discende che il corretto punteggio complessivo da assegnare a tale offerta sarebbe stato pari a 96,14, ovvero un risultato inferiore, a quello spettante, in base al ricalcolo sopra riportato, all’offerta di AR TI.
Per tale ragione l’aggiudicazione deve ritenersi illegittima.
21. In conclusione, respinto il ricorso incidentale ed accolto il ricorso principale, deve disporsi l’annullamento degli atti con quest’ultimo impugnati.
In difetto di qualsiasi riscontro, in atti, in merito alla stipula del contratto, nulla deve disporsi in merito all’ulteriore domanda di dichiarazione di inefficacia di quest’ultimo.
22. La peculiarità delle questioni controverse giustifica la compensazione integrale delle spese di causa tra tutte le parti in giudizio, ad eccezione del rimborso delle spese per il contributo unificato che devono essere poste a carico dell’Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta il ricorso incidentale;
- accoglie il ricorso principale nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato il cui rimborso è posto a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AG NA AR, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
TO CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO CC | AG NA AR |
IL SEGRETARIO