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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/12/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2232/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Iglesias, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 luglio 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattie professionali (“spondilodiscoartrosi lombare con discopatie multiple da ernie discali L2/L3, L3/L4, L5/S1; spondilodiscoartrosi multiple con retrolistesi di C3”), a suo dire contratte a causa della propria attività di conducente di autobus di linea, come da domanda amministrativa del 6 luglio 2021, rigettata dall' . CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di dell'attività di autista di mezzi di trasporto di linea extraurbano nel basso Parte_1
Sulcis, su strade spesso dissestate, a partire dai primi anni Novanta, addetto inizialmente anche (ma non solo) alla guida dei mezzi privi di servosterzo e dotati di cambio meccanico, sostituiti progressivamente con mezzi di trasporto più moderni (dotati di servosterzo,
pagina 1 di 3 idroguida e ammortizzatori) nel corso degli anni Novanta (cfr. deposizioni testimoniali di e , udienza del 15 marzo 2024). Tes_1 Testimone_2
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 25 gennaio 2025, ha acclarato che il ricorrente
è affetto da “artrosi cervicale e lombare con protrusioni discali plurilivello, ernia discale L4
L5”.
Lo stesso consulente, tenendo conto delle lavorazioni sopra ricostruite, ha riconosciuto l'origine professionale delle malattie diagnosticate, associando agli esiti della patologia del rachide cervicale un danno biologico del 6 percento, e agli esiti della patologia del rachide lombare un danno biologico del 3 percento. Valutate nel complesso, le menomazioni conseguenti determinano un danno biologico complessivo del 9 percento.
L'ausiliario ha quantificato il danno biologico complessivo utilizzando i seguenti codici della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000, accompagnati da sue brevi valutazioni: “Cod.
193: patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico sensitivi persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare. Cod. 212: ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico-sensitivi persistenti, fino a 12%. Nel signor la Pt_1
R.M. ha evidenziato protrusioni discali, non ernie. Non sono presenti disturbi trofico sensitivi. La imitazione funzionale è modesta e compatibile con l'età anagrafica. Cod. 213: ernia del disco lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti, fino a 12%. Nel signor Pt_1 non sono presenti disturbi trofico sensitivi persistenti” (pag. 10 della relazione).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 9 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del
6 luglio 2021.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante CP_1
(commisurato ad un danno biologico del 9 percento), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 6 luglio 2021.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in pagina 2 di 3 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un Parte_1 danno biologico in misura del 9 percento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 6 luglio 2021;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno CP_1 biologico del 9 percento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 6 luglio 2021;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate in separato decreto.
Cagliari, 2 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2232/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Iglesias, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 luglio 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1 biologico da malattie professionali (“spondilodiscoartrosi lombare con discopatie multiple da ernie discali L2/L3, L3/L4, L5/S1; spondilodiscoartrosi multiple con retrolistesi di C3”), a suo dire contratte a causa della propria attività di conducente di autobus di linea, come da domanda amministrativa del 6 luglio 2021, rigettata dall' . CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di dell'attività di autista di mezzi di trasporto di linea extraurbano nel basso Parte_1
Sulcis, su strade spesso dissestate, a partire dai primi anni Novanta, addetto inizialmente anche (ma non solo) alla guida dei mezzi privi di servosterzo e dotati di cambio meccanico, sostituiti progressivamente con mezzi di trasporto più moderni (dotati di servosterzo,
pagina 1 di 3 idroguida e ammortizzatori) nel corso degli anni Novanta (cfr. deposizioni testimoniali di e , udienza del 15 marzo 2024). Tes_1 Testimone_2
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 25 gennaio 2025, ha acclarato che il ricorrente
è affetto da “artrosi cervicale e lombare con protrusioni discali plurilivello, ernia discale L4
L5”.
Lo stesso consulente, tenendo conto delle lavorazioni sopra ricostruite, ha riconosciuto l'origine professionale delle malattie diagnosticate, associando agli esiti della patologia del rachide cervicale un danno biologico del 6 percento, e agli esiti della patologia del rachide lombare un danno biologico del 3 percento. Valutate nel complesso, le menomazioni conseguenti determinano un danno biologico complessivo del 9 percento.
L'ausiliario ha quantificato il danno biologico complessivo utilizzando i seguenti codici della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000, accompagnati da sue brevi valutazioni: “Cod.
193: patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico sensitivi persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare. Cod. 212: ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico-sensitivi persistenti, fino a 12%. Nel signor la Pt_1
R.M. ha evidenziato protrusioni discali, non ernie. Non sono presenti disturbi trofico sensitivi. La imitazione funzionale è modesta e compatibile con l'età anagrafica. Cod. 213: ernia del disco lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti, fino a 12%. Nel signor Pt_1 non sono presenti disturbi trofico sensitivi persistenti” (pag. 10 della relazione).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 9 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del
6 luglio 2021.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante CP_1
(commisurato ad un danno biologico del 9 percento), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 6 luglio 2021.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in pagina 2 di 3 dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura della parte ricorrente, avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un Parte_1 danno biologico in misura del 9 percento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 6 luglio 2021;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno CP_1 biologico del 9 percento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 6 luglio 2021;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate in separato decreto.
Cagliari, 2 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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