Art. 19. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 115.054 milioni per l'anno 1998, di cui lire 56.000 milioni per limiti di impegno, in lire 207.535 milioni per l'anno 1999, di cui lire 206.800 milioni per limiti di impegno, e in lire 504.885 milioni per l'anno 2000, di cui lire 503.200 milioni per limiti di impegno, si provvede:
a) quanto a lire 54 milioni per l'anno 1998, a lire 735 milioni per l'anno 1999 e a lire 1.685 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) quanto a lire 115.000 milioni per l'anno 1998, a lire 206.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 503.200 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
a) quanto a lire 54 milioni per l'anno 1998, a lire 735 milioni per l'anno 1999 e a lire 1.685 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) quanto a lire 115.000 milioni per l'anno 1998, a lire 206.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 503.200 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.