Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 978/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Greco, come Parte 1 rappresentata e difesa dall' avv. Giancarlo da mandato in atti e Parte 2
Caiaffa, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
21.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.2.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 9.7.2005; di aver generato una figlia, nata in data [...];
Tribunale di Lecce in data 17.12.2019 R.G. n. 11786/2018;
di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza,
-
evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.3.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata dichiarata ed erano già decorsi dodici mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) La figlia minore AR viene affidata in maniera condivisa ai genitori, odierni ricorrenti, che eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla stessa, ai sensi degli artt. 155 e ss. c.c.. con diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e di prendere parte alle decisioni di maggiore interesse, il tutto con ogni connesso potere.
2) La minore continuerà ad essere collocata presso l'abitazione del padre, UL LV, in Castro (LE), alla via Papa Giovanni Paolo II, 30/A, dove attualmente vive.
3) In ragione dell'affidamento condiviso con il collocamento della minore presso il padre e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, si stabiliscono, per accordo intercorso tra le parti, le seguenti modalità e tempi di permanenza della minore presso la madre: durante la settimana il martedi e il giovedì dalle ore 19:00 alle ore 21:00; il fine settimana, a settimane alterne: dalle ore 13:00 del sabato sino alle ore 20:30
-
della domenica, nel periodo scolastico, prelevando la minore dall'uscita di scuola e riaccompagnandola presso l'abitazione paterna e dalle ore 10:00 del sabato alle ore
20:30 della domenica nel periodo estivo, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione paterna;
resta inteso tra le parti che, in caso di improrogabili impegni lavorativi della signora
BR, la stessa avrà la possibilità di modificare il giorno in cui tenere con sé la figlia, scambiandolo con altri giorni infrasettimanali, avendo cura di preavvisare il padre almeno due giorni prima;
resta inteso tra le parti che gli incontri avverranno nel rispetto oltre che delle esigenze della minore soprattutto della volontà della stessa. La madre, si dichiara in ogni caso disponibile, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative a tenere la figlia con sé ogniqualvolta la stessa lo richieda;
nei periodi di vacanze scolastiche: la minore potrà stare continuativamente con la madre per due settimane, a luglio o ad agosto, anche non consecutivamente, con la precisazione che la madre comunicherà al padre il proprio piano ferie almeno 15 giorni prima del periodo di vacanza che dovrà essere trascorso con la minore (ad oggi, alla BR viene comunicato il piano ferie a ridosso delle stesse e, di conseguenza, non potrà comunicarlo al UL nel mese di giugno); durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, alternandoli, i periodi di Natale o
Capodanno con i genitori. Precisamente, la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore ed alternativamente la Vigilia di Capodanno con il genitore con cui ha trascorso il giorno di Natale e il giorno di Capodanno con l'altro genitore. I genitori s'impegnano a comunicare eventuali cambiamenti, determinati da motivi di lavoro, entro la prima settimana di dicembre. La minore trascorrerà le vacanze pasquali, ad anni alterni con i genitori, precisamente il giorno di Pasqua con un genitore dalle ore 11:00 alle ore 20:00 ed il lunedì di pasquetta con l'altro genitore dalle ore 11:00 alle ore 20:00. Tutto ciò salvo diversi accordi tra i coniugi, tenuto conto anche della volontà della minore;
4) la madre sarà libera di comunicare telefonicamente con la figlia minore, nel rispetto delle esigenze e di quest'ultima e si renderà reperibile per ogni eventuale necessità e/o esigenza della stessa, compatibilmente con i propri impegni lavorativi;
5) i ricorrenti si impegnano a salvaguardare l'equilibrio psicologico della minore, aiutandola ad adattarsi ai cambiamenti che necessariamente verranno attuati, garantendo l'opportunità di stabilire ed interiorizzare il legame affettivo stabile con entrambi i genitori. I genitori pertanto s'impegnano ad esercitare il loro ruolo in maniera piena e consapevole, interessandosi attivamente della crescita e dell'educazione della propria figlia;
6) valutate le condizioni economiche di ambedue i coniugi ed in relazione ai rispettivi redditi dagli stessi dichiarati, viene, di comune accordo stabilito che ognuno dei genitori continuerà a versare per il mantenimento della figlia AR, la somma mensile di Euro
150,00;
7) ogni spesa di carattere straordinario, imprevisto ed imprevedibile di natura sanitaria, scolastica e/o sportiva, riguardante la figlia, di entità apprezzabile, che dovrà essere in ogni caso concordata preventivamente tra i genitori, graverà per il 70% sul sig. UL e per il 30% sulla sig.ra BR. Il genitore non anticipatario verserà la sua copia al genitore anticipatario, entro sette giorni dal ricevimento del supporto documentale di spesa intestato ai minori. Per spese mediche straordinarie s'intendono le spese per visite specialistiche privatistiche e/o del servizio sanitario non mutuabili (ad es. oculistiche, dentistiche, dermatologiche ecc.) interventi straordinari chirurgici ed accidentali e cure specialistiche mentre per spese scolastiche straordinarie s'intendono i libri di testo, le gite di istruzione, le spese per l'acquisto del materiale didattico necessario all'inizio dell'anno scolastico e/o la partecipazione a progetti scolastici, il trasporto con bus per la scuola e quant'alto. Il sig. UL dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla quota parte dovuta dalla sig.ra BR per tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore AR UL in data antecedente alla sottoscrizione del presente atto;
8) i coniugi si danno, sin d'ora, autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore;
9) i coniugi, liberandosi da ogni vincolo, s'impegnano a non interferire reciprocamente l'uno nella vita privata dell'altro, nell'assoluto rispetto della minore, delle sue esigenze e della vita di ognuno;
10) la sig.ra EL BR rinuncia ad ogni pretesa in relazione ai beni acquistati in comunione con LV UL o pervenuti congiuntamente ai coniugi a qualsivoglia titolo o causa, che rimangono nell'originaria casa coniugale e nell'esclusiva disponibilità
dello stesso Pt 1.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
9.7.2005 in Brindisi e trascritto nel registro dello stato civile di quel comune al n.
132 parte II serie A anno 2005, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 18.4.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo