Art. 4.
Il Ministro delle finanze puo' acquisire, sentito il consiglio di amministrazione, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3 , 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, e dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 . A tale fine, per l'anno 1981 e' autorizzata la spesa di lire trecento milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze.
Il Ministro delle finanze puo' acquisire, sentito il consiglio di amministrazione, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3 , 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, e dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 . A tale fine, per l'anno 1981 e' autorizzata la spesa di lire trecento milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze.