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Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 31/12/2024, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di TO
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2046/2023 tra le parti:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Piergiovanni Parte_1 C.F._1
Mori e dall'avv. Luca Ciasullo, elettivamente domiciliato in TO, viale della Repubblica n. 235 presso lo studio dei difensori;
ATTORE
, c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec Email_1
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
Attore: si conclude, nel merito, per l'accoglimento delle conclusioni indicate in atto di citazione
[«(…) dichiarare che la firma apposta sull'avviso di ricevimento postale allegato all'avviso di pagina 1 di 10 accertamento n. T8T01T300117/2014 non è di pugno dell'attore. Con vittoria di spese di lite.»]
e, in via istruttoria, per l'ammissione - occorrendo - dei mezzi di prova richiesti.
Convenuta: precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta [«(…) si conclude per la dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse della domanda, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese»]
Pubblico Ministero: «Visto» del 6/02/2024.
FATTO E DIRITTO
con atto di citazione notificato il 12/09/2023 all' Parte_1 Controparte_2
Cont
di TO (di seguito: « ), ha proposto querela di falso in via principale
[...] avverso l'avviso di ricevimento relativo alla notificazione dell'avviso di accertamento n.
T8T01T300117/2014, assumendo che la sottoscrizione apposta sul documento, apparentemente riferibile allo stesso attore, non gli appartenga.
A fondamento della domanda il sig. ha allegato: che da una verifica della propria Pt_1 posizione fiscale, in particolare dal prospetto rilasciato dall'Agenzia della Riscossione ai fini della «rottamazione quater», è risultato a suo carico l'avviso di accertamento n.
T8T01T300117/2014, emesso per l'anno 2009 e apparentemente notificato il 14/05/2014, ma
Cont dallo stesso mai ricevuto e non conosciuto;
che l' , a seguito di richiesta di accesso, ha trasmesso documentazione da cui è emerso che l'avviso di accertamento è stato notificato con le forme dell'art. 140 c.p.c. dal messo comunale in ragione della temporanea irreperibilità del destinatario e che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa recherebbe la sottoscrizione del destinatario;
che in realtà la firma riportata nell'avviso di ricevimento postale
è apocrifa;
che, infatti, non solo essa è dissimile dalla sottoscrizione apposta dal sig. sulla Pt_1 carta d'identità e nella procura alla liti dallo stesso rilasciata sia per la citazione che per il ricorso tributario notificato il 28/07/2016, ma egli si trovava in viaggio all'estero (Cina) nel periodo dal
18/03/2014 al 1/07/2014, come attestato dal suo passaporto.
Tanto premesso in fatto, in diritto l'attore ha chiesto che nel giudizio per querela di falso sia accertato che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non è di suo pugno, con conseguente inesistenza o nullità assoluta della notificazione dell'avviso di accertamento suindicato. Cont Si è costituita in giudizio l' la quale, dopo avere eccepito l'improcedibilità del giudizio in mancanza della partecipazione del Pubblico Ministero, ha chiesto che la querela di falso sia dichiarata inammissibile.
La convenuta, preliminarmente, dopo avere rilevato che, trattandosi di querela di falso in via principale, dev'essere verificata la sussistenza della legittimazione ad agire e dell'interesse ad pagina 2 di 10 agire, ha rilevato come la contestazione della veridicità della sottoscrizione sia cosa ben diversa dalla contestazione della veridicità dell'attestazione di consegna di un determinato atto a una data persona;
infatti, l'attestazione del consegnante fa fede in merito all'attività svolta dallo stesso e al contenuto delle dichiarazioni ricevute, cosicché se egli riceve da una persona la dichiarazione di essere il destinatario, l'attestazione è corretta, non essendo tenuto ad accertare la Cont veridicità della dichiarazione ricevuta. Di conseguenza, ad avviso dell' , se non vi è la fidefacenza della veridicità della dichiarazione di chi ha ricevuto la consegna, non vi è nemmeno necessità della querela di falso, ben potendo la non veridicità della sottoscrizione essere dimostrata con qualunque mezzo, sempreché non siano medio tempore intervenute decadenze. Cont Sul punto l' ha altresì eccepito che, qualora oggetto del giudizio fosse la veridicità - non della sottoscrizione, ma - dell'attestazione resa da chi ha consegnato l'atto, allora la legittimazione passiva non sarebbe dell'Agenzia, ma di che ha curato la CP_4
notificazione.
Ciò premesso, la convenuta ha evidenziato che, siccome l'attore ha ricevuto in consegna la documentazione relativa all'accertamento e alla sua notifica già in data 23/05/2023, da quella data è inutilmente decorso il termine di decadenza di sessanta giorni per impugnare l'avviso di accertamento dinanzi al giudice tributario, con conseguente definitività dell'accertamento stesso.
Allora – ha eccepito la convenuta -, poiché l'avviso di ricevimento è divenuto inoppugnabile, la querela di falso è inutile perché un eventuale accoglimento non potrebbe rimettere in termini l'attore ai fini dell'impugnazione dell'avviso di accertamento, con conseguente carenza d'interesse all'azione proposta.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero, non ancora intervenuto e, ritenuta non necessaria l'integrazione del contraddittorio con è stato nominato un traduttore per la traduzione del passaporto Controparte_5 dell'attore in lingua cinese, con riserva di provvedere sulla prova testimoniale dedotta dall'attore.
All'udienza del 25/03/2024, l'attore ha confermato la querela di falso ex art. 99 disp. att. c.p.c..
Depositata la traduzione scritta, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la rimessione in decisione ai sensi del primo comma dell'art. 281-quinquies c.p.c., previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Pendenti i predetti termini, con istanza del 2/10/2024, l'attore ha chiesto che fosse integrato il contraddittorio con l (di seguito: « »), nei cui confronti Controparte_6 CP_7 egli ha impugnato un'intimazione di pagamento fondata (anche) sull'avviso di accertamento alla pagina 3 di 10 cui notificazione si riferisce l'avviso di ricevimento oggetto della querela di falso;
istanza respinta dal giudice istruttore.
***
1. Poiché la citazione è stata notificata in data successiva all'entrata in vigore della c.d. Riforma
Cartabia (d.l.vo n. 149/2022), che ha modificato l'art. 225 c.p.c. (con applicabilità ai procedimenti introdotti dopo il 28/02/2023), la competenza a decidere la querela di falso appartiene al Tribunale in composizione monocratica.
2. La questione pregiudiziale sollevata dalla convenuta in relazione all'ipotizzato litisconsorzio necessario di in quanto soggetto da cui promana l'avviso di ricevimento Controparte_5 della notificazione impugnato con la querela di falso, dev'essere risolto secondo l'opzione ermeneutica illustrata con ordinanza del 5/02/2024: legittimato passivo rispetto alla querela di falso è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (Cass., n. 19281 del 17/07/2019).
Nel caso di specie, peraltro, l'attore non lamenta la falsità ideologica della dichiarazione del consegnatario del piego recante l'avviso di accertamento tributario resa all'agente postale, ma si duole della falsità materiale della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento.
3. Ulteriore conseguenza di quest'ultimo rilievo è l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla convenuta, basata sull'assunto per cui la contestazione della veridicità della sottoscrizione è cosa diversa dalla contestazione della veridicità della attestazione di consegna di un determinato atto a una determinata persona (per cui l'accertamento dell'apocrifia della firma non comporta l'accertamento della falsità dell'attestazione dell'agente postale circa il fatto che un determinato soggetto, prendendo in consegna il plico, ha dichiarato
Cont di essere il destinatario). La distinzione rimarcata dall' è però irrilevante ai nostri fini perché, come già evidenziato, l'attore non ha allegato la falsità ideologica dell'attestazione dell'agente postale, ma la falsità materiale della firma, correttamente denunciata con la querela di falso, unico mezzo possibile stante l'efficace fidefacente dell'atto (cfr. ex plurimis: Cass., n.
22058 del 3/09/2019 secondo cui «Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività
pagina 4 di 10 notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare
l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso»).
4. Ancora in via pregiudiziale dev'essere ribadito che l non è litisconsorte necessaria nel CP_7
presente giudizio.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi (perché l'azione tende alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti), onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta (cfr. ex plurimis: Cass., n. 3692 del 13/02/2020;
n. 7027 del 26/07/2006).
Posta questa premessa teorica, il litisconsorzio necessario dell' non discende CP_7 automaticamente dalla circostanza che quest'ultima è parte del giudizio tributario d'impugnazione dell'atto di intimazione di pagamento n. 13620249002546154000 emesso dallo stesso ente pubblico economico e notificato all'attore in forza di alcuni di avvisi di accertamento, tra i quali vi è l'avviso di accertamento al quale si riferisce l'avviso di ricevimento n.
T8T01T300117/2014, oggetto della presente querela di falso: l' ben potrebbe CP_7
volontariamente intervenire o essere chiamata nel presente giudizio quale litisconsorte facoltativo, ma la partecipazione della stessa non è necessaria né ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio né per assicurare l'utilità pratica della sentenza che dovesse accertare la falsità del documento oggetto di querela.
Quanto al primo profilo, si osserva che l'avviso di accertamento più volte richiamato è
Cont espressione della pretesa creditoria dello Stato, rappresentato dall' ed è soltanto il presupposto dell'azione esecutiva preannunciata dall' , peraltro in un momento successivo CP_7 all'instaurazione del presente giudizio.
pagina 5 di 10 Riguardo al secondo profilo, basti richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, cosicché la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cass., n. 8362 del 20/06/2000; Cass., n. 13190 del 05/06/2006): la sentenza in ipotesi favorevole all'attore sarà quindi opponibile quoad effectum all , CP_7 ancorché quest'ultima non abbia preso parte al presente procedimento.
Peraltro, come già rilevato con decreto del 2/10/2024, la mancata partecipazione dell' al CP_7
presente giudizio non sembra ostare alla sospensione necessaria del processo richiesta ex art. 295
c.p.c. nel processo tributario in relazione alla pendenza della querela di falso in sede civile: la giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte ribadito, in tema di sospensione ex art. 295
c.p.c., che la necessità che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione dell'influenza che la decisione del giudizio pregiudiziale assuma in quello sospeso, trova un correttivo ove, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle medesime parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra e il titolo dedotto come legittimante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale, poiché la prosecuzione dell'altro giudizio potrebbe dar luogo a quel contrasto di giudicati che l'art. 295 c.p.c. intende impedire, attesa la contestazione del medesimo titolo nel procedimento pregiudiziale (Cass., n. 32996 del 28/11/2023).
5. Nel merito, in via preliminare, dev'essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione e d'interesse ad agire sollevata dalla convenuta, fondata sul rilievo che l'avviso di accertamento al quale l'avviso di ricevimento qui impugnato si riferisce sarebbe ormai inoppugnabile, essendo decorso il termine di decadenza previsto dalla legge, decorrente dal momento in cui il sig. Pt_1
a seguito di istanza di accesso agli atti, è venuto a conoscenza dell'esistenza del predetto atto
Cont impositivo, trasmessogli dall' .
Mette conto rilevare in linea teorica che, in caso di querela di falso in via principale, sebbene il giudice non sia tenuto al preliminare vaglio della rilevanza del documento, come invece richiede l'art. 222 c.p.c. nell'ipotesi di querela proposta in via incidentale, è sempre necessario verificare la sussistenza dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) che, per questa speciale impugnativa, va apprezzato in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi pagina 6 di 10 dello scritto impugnato, facendo in modo che allo stesso sia sottratta l'attitudine che l'ordinamento gli attribuisce a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di efficacia probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento nel giudice, se esibito in un distinto processo: in altri termini, l'interesse ad agire, con riferimento alla querela di falso, è quello di conseguire una certezza circa la falsità o la genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (Cass., n. 9013 del 27/07/1992 in motivazione).
Alla questione dell'interesse ad agire si correla, peraltro, quella della legittimazione ad agire e a contraddire nel giudizio di falso: infatti, legittimato a proporre la querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione a una pretesa che su di esso si fondi, mentre legittimato passivo è il soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento;
incertezza che non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi concretamente avvalere dello scritto per fondarvi una domanda o un'eccezione (v. anche, più di recente, Cass., n. 19413 del
03/08/2017).
Si deve inoltre evidenziare che, in relazione al termine per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale prescritto dall'art. 21 del Codice del processo tributario
(d.l.vo n. 546/1992), di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, il Supremo
Consesso, a Sezioni Unite, ha chiarito che l'atto presupposto precedente non notificato può essere impugnato, oltre che unitamente all'atto successivo notificato ai sensi dell'art. 19, comma
3, d.l.vo n. 546/1992, anche autonomamente e prima di ricevere la notifica di quest'ultimo, qualora il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza dell'atto presupposto
(Cass., Sez. Unite, n. 19704 del 02/10/2015). La possibilità delineata dalla S.C. costituisce, tuttavia, per il destinatario della pretesa tributaria, una mera facoltà e non un onere, ben potendo egli attendere la notificazione dell'atto successivo.
Trasponendo questi principi al caso di specie, si deve ritenere che il sig. aveva la facoltà di Pt_1
impugnare immediatamente l'avviso di accertamento n. T8T01T300117/2014 una volta avutane conoscenza a seguito di istanza di accesso agli atti, ma non era obbligato (rectius: onerato) a farlo, ben potendo attendere la notificazione dell'atto successivo, in questo caso l'intimazione di pagamento dell , come in effetti accaduto nel caso di specie. CP_7
Ecco che, pertanto, sussistono l'interesse ad agire e la legittimazione ad agire in capo all'odierno attore.
6. Nel merito, la querela di falso è fondata e dev'essere accolta.
pagina 7 di 10 L'attore sostiene che la firma del destinatario sull'avviso di ricevimento è apocrifa in quanto non apposta dallo stesso.
Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato dev'essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (Cass., n. 2126 del 24/01/2019). Tale onere può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni (Cass., n. 4720 del 19/02/2019; n. n. 6050 del 17/06/1998), con la precisazione che anche un unico indizio, se grave e preciso, può fondare una presunzione semplice (cfr. ex plurimis Cass., n. 2482 del 29/01/2019 secondo cui «L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la
"precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola
d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi»).
Poste queste premesse, la falsità della sottoscrizione lamentata dall'attore è dimostrata, per presunzioni, in base ai seguenti indizi.
In primo luogo, dall'assenza del sig. sul territorio italiano il giorno 14/05/2014, data della Pt_1 sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento attestata dall'agente postale e coperta dalla fede privilegiata del documento (Cass., n. 8082 del 21/03/2019; n. 24852 del 22/11/2006).
Infatti, le timbrature impresse sul passaporto dell'attore attestano, fino a querela di falso, in quanto necessariamente apposte da un pubblico ufficiale (l'autorità di frontiera), che egli è entrato in territorio cinese in data 8/05/2014 e vi è uscito in data 1/07/2014 (cfr. traduzione di
). Testimone_1
Convergente con questo dato, insuperabile e di per sé idoneo a far presumere la non autenticità della firma, è il confronto grafico tra quest'ultima sottoscrizione e quella apposta sulla procura alle liti in calce a un ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di TO e notificato in data 26/07/2016 (doc. 5 allegato alla citazione), quindi in tempi non sospetti perché di molti anni precedente alla scoperta dell'avviso di accertamento n. T8T01T300117/2014, che si deve considerare proveniente dal sig. perché così certificato dal difensore (Cass., n. 19785 Pt_1
pagina 8 di 10 del 25/07/2018): le due firme, infatti, sono visibilmente e marcatamente difformi tra loro, sì da far presumere che non siano state vergate dalla stessa persona.
In accoglimento della querela, dev'essere dichiarata la non autenticità della sottoscrizione apparentemente riferibile al sig. e apposta sul documento impugnato. Pt_1
7. Ai sensi dell'art. 226, comma 2, c.p.c., che rinvia all'art. 537 c.p.p., dev'essere ordinata, a cura della Cancelleria, la cancellazione della sottoscrizione a nome « » apposta Parte_2 sull'avviso di accertamento più volte richiamato. Cont
8. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico dell' .
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della controversia (scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00), con riduzione massima degli importi medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in considerazione del limitato numero e del non elevato grado di complessità delle questioni trattate, nonché dell'impegno profuso in relazione all'attività processuale concretamente svolta.
Non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali invocata dalla Cont convenuta: che l' non sia responsabile dell'attività di notificazione è circostanza sostanziale irrilevante, in questo processo, sia sotto il profilo della soccombenza che per quello della causalità, mentre rileva la condotta processuale della convenuta che ha contrastato fino alla memoria di replica la domanda attorea.
Dev'essere disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dell'attore che nella comparsa conclusionale hanno formulato apposita istanza ex art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
il Tribunale di TO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della querela di falso proposta da dichiara la non Parte_1
autenticità della firma apposta a nome « » sull'avviso di ricevimento Parte_2
recante la data del 14/05/2014 relativo alla raccomandata della notificazione ex art. 140
c.p.c. dell'avviso di accertamento n. T8T01T300117/2014 emesso dall'
[...]
di TO nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
2) ordina alla Cancelleria di cancellare la firma di cui al capo 1) dal documento in originale;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in € 572,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA
pagina 9 di 10 come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'avv. Piergiovanni Mori e dell'avv. Luca Ciasullo che hanno dichiarato di averle anticipate.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
TO, 31/12/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di TO
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2046/2023 tra le parti:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Piergiovanni Parte_1 C.F._1
Mori e dall'avv. Luca Ciasullo, elettivamente domiciliato in TO, viale della Repubblica n. 235 presso lo studio dei difensori;
ATTORE
, c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec Email_1
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
Attore: si conclude, nel merito, per l'accoglimento delle conclusioni indicate in atto di citazione
[«(…) dichiarare che la firma apposta sull'avviso di ricevimento postale allegato all'avviso di pagina 1 di 10 accertamento n. T8T01T300117/2014 non è di pugno dell'attore. Con vittoria di spese di lite.»]
e, in via istruttoria, per l'ammissione - occorrendo - dei mezzi di prova richiesti.
Convenuta: precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta [«(…) si conclude per la dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse della domanda, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese»]
Pubblico Ministero: «Visto» del 6/02/2024.
FATTO E DIRITTO
con atto di citazione notificato il 12/09/2023 all' Parte_1 Controparte_2
Cont
di TO (di seguito: « ), ha proposto querela di falso in via principale
[...] avverso l'avviso di ricevimento relativo alla notificazione dell'avviso di accertamento n.
T8T01T300117/2014, assumendo che la sottoscrizione apposta sul documento, apparentemente riferibile allo stesso attore, non gli appartenga.
A fondamento della domanda il sig. ha allegato: che da una verifica della propria Pt_1 posizione fiscale, in particolare dal prospetto rilasciato dall'Agenzia della Riscossione ai fini della «rottamazione quater», è risultato a suo carico l'avviso di accertamento n.
T8T01T300117/2014, emesso per l'anno 2009 e apparentemente notificato il 14/05/2014, ma
Cont dallo stesso mai ricevuto e non conosciuto;
che l' , a seguito di richiesta di accesso, ha trasmesso documentazione da cui è emerso che l'avviso di accertamento è stato notificato con le forme dell'art. 140 c.p.c. dal messo comunale in ragione della temporanea irreperibilità del destinatario e che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa recherebbe la sottoscrizione del destinatario;
che in realtà la firma riportata nell'avviso di ricevimento postale
è apocrifa;
che, infatti, non solo essa è dissimile dalla sottoscrizione apposta dal sig. sulla Pt_1 carta d'identità e nella procura alla liti dallo stesso rilasciata sia per la citazione che per il ricorso tributario notificato il 28/07/2016, ma egli si trovava in viaggio all'estero (Cina) nel periodo dal
18/03/2014 al 1/07/2014, come attestato dal suo passaporto.
Tanto premesso in fatto, in diritto l'attore ha chiesto che nel giudizio per querela di falso sia accertato che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non è di suo pugno, con conseguente inesistenza o nullità assoluta della notificazione dell'avviso di accertamento suindicato. Cont Si è costituita in giudizio l' la quale, dopo avere eccepito l'improcedibilità del giudizio in mancanza della partecipazione del Pubblico Ministero, ha chiesto che la querela di falso sia dichiarata inammissibile.
La convenuta, preliminarmente, dopo avere rilevato che, trattandosi di querela di falso in via principale, dev'essere verificata la sussistenza della legittimazione ad agire e dell'interesse ad pagina 2 di 10 agire, ha rilevato come la contestazione della veridicità della sottoscrizione sia cosa ben diversa dalla contestazione della veridicità dell'attestazione di consegna di un determinato atto a una data persona;
infatti, l'attestazione del consegnante fa fede in merito all'attività svolta dallo stesso e al contenuto delle dichiarazioni ricevute, cosicché se egli riceve da una persona la dichiarazione di essere il destinatario, l'attestazione è corretta, non essendo tenuto ad accertare la Cont veridicità della dichiarazione ricevuta. Di conseguenza, ad avviso dell' , se non vi è la fidefacenza della veridicità della dichiarazione di chi ha ricevuto la consegna, non vi è nemmeno necessità della querela di falso, ben potendo la non veridicità della sottoscrizione essere dimostrata con qualunque mezzo, sempreché non siano medio tempore intervenute decadenze. Cont Sul punto l' ha altresì eccepito che, qualora oggetto del giudizio fosse la veridicità - non della sottoscrizione, ma - dell'attestazione resa da chi ha consegnato l'atto, allora la legittimazione passiva non sarebbe dell'Agenzia, ma di che ha curato la CP_4
notificazione.
Ciò premesso, la convenuta ha evidenziato che, siccome l'attore ha ricevuto in consegna la documentazione relativa all'accertamento e alla sua notifica già in data 23/05/2023, da quella data è inutilmente decorso il termine di decadenza di sessanta giorni per impugnare l'avviso di accertamento dinanzi al giudice tributario, con conseguente definitività dell'accertamento stesso.
Allora – ha eccepito la convenuta -, poiché l'avviso di ricevimento è divenuto inoppugnabile, la querela di falso è inutile perché un eventuale accoglimento non potrebbe rimettere in termini l'attore ai fini dell'impugnazione dell'avviso di accertamento, con conseguente carenza d'interesse all'azione proposta.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero, non ancora intervenuto e, ritenuta non necessaria l'integrazione del contraddittorio con è stato nominato un traduttore per la traduzione del passaporto Controparte_5 dell'attore in lingua cinese, con riserva di provvedere sulla prova testimoniale dedotta dall'attore.
All'udienza del 25/03/2024, l'attore ha confermato la querela di falso ex art. 99 disp. att. c.p.c..
Depositata la traduzione scritta, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la rimessione in decisione ai sensi del primo comma dell'art. 281-quinquies c.p.c., previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Pendenti i predetti termini, con istanza del 2/10/2024, l'attore ha chiesto che fosse integrato il contraddittorio con l (di seguito: « »), nei cui confronti Controparte_6 CP_7 egli ha impugnato un'intimazione di pagamento fondata (anche) sull'avviso di accertamento alla pagina 3 di 10 cui notificazione si riferisce l'avviso di ricevimento oggetto della querela di falso;
istanza respinta dal giudice istruttore.
***
1. Poiché la citazione è stata notificata in data successiva all'entrata in vigore della c.d. Riforma
Cartabia (d.l.vo n. 149/2022), che ha modificato l'art. 225 c.p.c. (con applicabilità ai procedimenti introdotti dopo il 28/02/2023), la competenza a decidere la querela di falso appartiene al Tribunale in composizione monocratica.
2. La questione pregiudiziale sollevata dalla convenuta in relazione all'ipotizzato litisconsorzio necessario di in quanto soggetto da cui promana l'avviso di ricevimento Controparte_5 della notificazione impugnato con la querela di falso, dev'essere risolto secondo l'opzione ermeneutica illustrata con ordinanza del 5/02/2024: legittimato passivo rispetto alla querela di falso è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (Cass., n. 19281 del 17/07/2019).
Nel caso di specie, peraltro, l'attore non lamenta la falsità ideologica della dichiarazione del consegnatario del piego recante l'avviso di accertamento tributario resa all'agente postale, ma si duole della falsità materiale della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento.
3. Ulteriore conseguenza di quest'ultimo rilievo è l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla convenuta, basata sull'assunto per cui la contestazione della veridicità della sottoscrizione è cosa diversa dalla contestazione della veridicità della attestazione di consegna di un determinato atto a una determinata persona (per cui l'accertamento dell'apocrifia della firma non comporta l'accertamento della falsità dell'attestazione dell'agente postale circa il fatto che un determinato soggetto, prendendo in consegna il plico, ha dichiarato
Cont di essere il destinatario). La distinzione rimarcata dall' è però irrilevante ai nostri fini perché, come già evidenziato, l'attore non ha allegato la falsità ideologica dell'attestazione dell'agente postale, ma la falsità materiale della firma, correttamente denunciata con la querela di falso, unico mezzo possibile stante l'efficace fidefacente dell'atto (cfr. ex plurimis: Cass., n.
22058 del 3/09/2019 secondo cui «Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività
pagina 4 di 10 notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare
l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso»).
4. Ancora in via pregiudiziale dev'essere ribadito che l non è litisconsorte necessaria nel CP_7
presente giudizio.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi (perché l'azione tende alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti), onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta (cfr. ex plurimis: Cass., n. 3692 del 13/02/2020;
n. 7027 del 26/07/2006).
Posta questa premessa teorica, il litisconsorzio necessario dell' non discende CP_7 automaticamente dalla circostanza che quest'ultima è parte del giudizio tributario d'impugnazione dell'atto di intimazione di pagamento n. 13620249002546154000 emesso dallo stesso ente pubblico economico e notificato all'attore in forza di alcuni di avvisi di accertamento, tra i quali vi è l'avviso di accertamento al quale si riferisce l'avviso di ricevimento n.
T8T01T300117/2014, oggetto della presente querela di falso: l' ben potrebbe CP_7
volontariamente intervenire o essere chiamata nel presente giudizio quale litisconsorte facoltativo, ma la partecipazione della stessa non è necessaria né ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio né per assicurare l'utilità pratica della sentenza che dovesse accertare la falsità del documento oggetto di querela.
Quanto al primo profilo, si osserva che l'avviso di accertamento più volte richiamato è
Cont espressione della pretesa creditoria dello Stato, rappresentato dall' ed è soltanto il presupposto dell'azione esecutiva preannunciata dall' , peraltro in un momento successivo CP_7 all'instaurazione del presente giudizio.
pagina 5 di 10 Riguardo al secondo profilo, basti richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, cosicché la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cass., n. 8362 del 20/06/2000; Cass., n. 13190 del 05/06/2006): la sentenza in ipotesi favorevole all'attore sarà quindi opponibile quoad effectum all , CP_7 ancorché quest'ultima non abbia preso parte al presente procedimento.
Peraltro, come già rilevato con decreto del 2/10/2024, la mancata partecipazione dell' al CP_7
presente giudizio non sembra ostare alla sospensione necessaria del processo richiesta ex art. 295
c.p.c. nel processo tributario in relazione alla pendenza della querela di falso in sede civile: la giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte ribadito, in tema di sospensione ex art. 295
c.p.c., che la necessità che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione dell'influenza che la decisione del giudizio pregiudiziale assuma in quello sospeso, trova un correttivo ove, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle medesime parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra e il titolo dedotto come legittimante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale, poiché la prosecuzione dell'altro giudizio potrebbe dar luogo a quel contrasto di giudicati che l'art. 295 c.p.c. intende impedire, attesa la contestazione del medesimo titolo nel procedimento pregiudiziale (Cass., n. 32996 del 28/11/2023).
5. Nel merito, in via preliminare, dev'essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione e d'interesse ad agire sollevata dalla convenuta, fondata sul rilievo che l'avviso di accertamento al quale l'avviso di ricevimento qui impugnato si riferisce sarebbe ormai inoppugnabile, essendo decorso il termine di decadenza previsto dalla legge, decorrente dal momento in cui il sig. Pt_1
a seguito di istanza di accesso agli atti, è venuto a conoscenza dell'esistenza del predetto atto
Cont impositivo, trasmessogli dall' .
Mette conto rilevare in linea teorica che, in caso di querela di falso in via principale, sebbene il giudice non sia tenuto al preliminare vaglio della rilevanza del documento, come invece richiede l'art. 222 c.p.c. nell'ipotesi di querela proposta in via incidentale, è sempre necessario verificare la sussistenza dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) che, per questa speciale impugnativa, va apprezzato in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi pagina 6 di 10 dello scritto impugnato, facendo in modo che allo stesso sia sottratta l'attitudine che l'ordinamento gli attribuisce a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di efficacia probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento nel giudice, se esibito in un distinto processo: in altri termini, l'interesse ad agire, con riferimento alla querela di falso, è quello di conseguire una certezza circa la falsità o la genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (Cass., n. 9013 del 27/07/1992 in motivazione).
Alla questione dell'interesse ad agire si correla, peraltro, quella della legittimazione ad agire e a contraddire nel giudizio di falso: infatti, legittimato a proporre la querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione a una pretesa che su di esso si fondi, mentre legittimato passivo è il soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento;
incertezza che non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi concretamente avvalere dello scritto per fondarvi una domanda o un'eccezione (v. anche, più di recente, Cass., n. 19413 del
03/08/2017).
Si deve inoltre evidenziare che, in relazione al termine per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale prescritto dall'art. 21 del Codice del processo tributario
(d.l.vo n. 546/1992), di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, il Supremo
Consesso, a Sezioni Unite, ha chiarito che l'atto presupposto precedente non notificato può essere impugnato, oltre che unitamente all'atto successivo notificato ai sensi dell'art. 19, comma
3, d.l.vo n. 546/1992, anche autonomamente e prima di ricevere la notifica di quest'ultimo, qualora il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza dell'atto presupposto
(Cass., Sez. Unite, n. 19704 del 02/10/2015). La possibilità delineata dalla S.C. costituisce, tuttavia, per il destinatario della pretesa tributaria, una mera facoltà e non un onere, ben potendo egli attendere la notificazione dell'atto successivo.
Trasponendo questi principi al caso di specie, si deve ritenere che il sig. aveva la facoltà di Pt_1
impugnare immediatamente l'avviso di accertamento n. T8T01T300117/2014 una volta avutane conoscenza a seguito di istanza di accesso agli atti, ma non era obbligato (rectius: onerato) a farlo, ben potendo attendere la notificazione dell'atto successivo, in questo caso l'intimazione di pagamento dell , come in effetti accaduto nel caso di specie. CP_7
Ecco che, pertanto, sussistono l'interesse ad agire e la legittimazione ad agire in capo all'odierno attore.
6. Nel merito, la querela di falso è fondata e dev'essere accolta.
pagina 7 di 10 L'attore sostiene che la firma del destinatario sull'avviso di ricevimento è apocrifa in quanto non apposta dallo stesso.
Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato dev'essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (Cass., n. 2126 del 24/01/2019). Tale onere può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni (Cass., n. 4720 del 19/02/2019; n. n. 6050 del 17/06/1998), con la precisazione che anche un unico indizio, se grave e preciso, può fondare una presunzione semplice (cfr. ex plurimis Cass., n. 2482 del 29/01/2019 secondo cui «L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la
"precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola
d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi»).
Poste queste premesse, la falsità della sottoscrizione lamentata dall'attore è dimostrata, per presunzioni, in base ai seguenti indizi.
In primo luogo, dall'assenza del sig. sul territorio italiano il giorno 14/05/2014, data della Pt_1 sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento attestata dall'agente postale e coperta dalla fede privilegiata del documento (Cass., n. 8082 del 21/03/2019; n. 24852 del 22/11/2006).
Infatti, le timbrature impresse sul passaporto dell'attore attestano, fino a querela di falso, in quanto necessariamente apposte da un pubblico ufficiale (l'autorità di frontiera), che egli è entrato in territorio cinese in data 8/05/2014 e vi è uscito in data 1/07/2014 (cfr. traduzione di
). Testimone_1
Convergente con questo dato, insuperabile e di per sé idoneo a far presumere la non autenticità della firma, è il confronto grafico tra quest'ultima sottoscrizione e quella apposta sulla procura alle liti in calce a un ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di TO e notificato in data 26/07/2016 (doc. 5 allegato alla citazione), quindi in tempi non sospetti perché di molti anni precedente alla scoperta dell'avviso di accertamento n. T8T01T300117/2014, che si deve considerare proveniente dal sig. perché così certificato dal difensore (Cass., n. 19785 Pt_1
pagina 8 di 10 del 25/07/2018): le due firme, infatti, sono visibilmente e marcatamente difformi tra loro, sì da far presumere che non siano state vergate dalla stessa persona.
In accoglimento della querela, dev'essere dichiarata la non autenticità della sottoscrizione apparentemente riferibile al sig. e apposta sul documento impugnato. Pt_1
7. Ai sensi dell'art. 226, comma 2, c.p.c., che rinvia all'art. 537 c.p.p., dev'essere ordinata, a cura della Cancelleria, la cancellazione della sottoscrizione a nome « » apposta Parte_2 sull'avviso di accertamento più volte richiamato. Cont
8. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico dell' .
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della controversia (scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00), con riduzione massima degli importi medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in considerazione del limitato numero e del non elevato grado di complessità delle questioni trattate, nonché dell'impegno profuso in relazione all'attività processuale concretamente svolta.
Non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali invocata dalla Cont convenuta: che l' non sia responsabile dell'attività di notificazione è circostanza sostanziale irrilevante, in questo processo, sia sotto il profilo della soccombenza che per quello della causalità, mentre rileva la condotta processuale della convenuta che ha contrastato fino alla memoria di replica la domanda attorea.
Dev'essere disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dell'attore che nella comparsa conclusionale hanno formulato apposita istanza ex art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
il Tribunale di TO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della querela di falso proposta da dichiara la non Parte_1
autenticità della firma apposta a nome « » sull'avviso di ricevimento Parte_2
recante la data del 14/05/2014 relativo alla raccomandata della notificazione ex art. 140
c.p.c. dell'avviso di accertamento n. T8T01T300117/2014 emesso dall'
[...]
di TO nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
2) ordina alla Cancelleria di cancellare la firma di cui al capo 1) dal documento in originale;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in € 572,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA
pagina 9 di 10 come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'avv. Piergiovanni Mori e dell'avv. Luca Ciasullo che hanno dichiarato di averle anticipate.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
TO, 31/12/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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